Art. 3.
La spesa di complessive lire 3.600.000 annue, relative all'istituzione dei tre posti di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente legge, gravera' sul capitolo n. 148 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per stipendi al personale di ruolo delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore per l'esercizio 1950-1951, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
La spesa suddetta viene compensata nell'esercizio 1950-51 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento sul capitolo n. 160 dello stesso stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione riguardante le retribuzioni ai professori incaricati delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.
La spesa di complessive lire 3.600.000 annue, relative all'istituzione dei tre posti di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente legge, gravera' sul capitolo n. 148 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per stipendi al personale di ruolo delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore per l'esercizio 1950-1951, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
La spesa suddetta viene compensata nell'esercizio 1950-51 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento sul capitolo n. 160 dello stesso stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione riguardante le retribuzioni ai professori incaricati delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.