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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1467 del 2024 R.G., pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Tommaso Scerbo ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte opponente- contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Angela Ventrice ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7 ottobre 2024, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 132 del 2024 emesso, nell'ambito del procedimento n. 773 del 2024 R.G., in data 18 luglio 2024 e notificato in data 1 agosto 2024.
A sostegno della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto, tra l'altro:
pagina 1 di 6 -che “La richiesta di emissione del decreto ingiuntivo in questione, fondata sul bilancio consuntivo 2022/2023 e 2023/2024, era relativa al mancato pagamento delle quote condominiali delle unità immobiliari A22 e A23 di proprietà della SI.ra , ubicate all'interno del condominio”; Parte_1
- che “si eccepisce il difetto di competenza per valore del Giudice adito. Ed invero, a seguito della “Riforma Cartabia” la competenza per valore del
Giudice di Pace è passata da € 5.000,00 ad € 10.000,00 per le liti relative a beni mobili. Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto che il valore della procedura è pari ad € 9.900,54, il ricorso per ingiunzione di pagamento, doveva essere necessariamente proposto dinanzi al Giudice di Pace di Vibo
Valentia”.
Si è costituita in giudizio la parte opposta in data 2 gennaio 2025 e ha precisato che “il con la sua costituzione aderisce alla preliminare eccezione CP_1
di incompetenza per valore del giudice adito e chiede che venga emanata apposita ordinanza che disponga la cancellazione della causa dal ruolo, con rimessione al giudice competente per valore e che venga fissato il termine per la riassunzione dinnanzi al competente Giudice di Pace di Vibo Valentia, senza statuire sulle spese processuali a ciò provvedendo il giudice cui compete il provvedimento definitivo”.
All'udienza del 13 marzo 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e hanno discusso oralmente la causa che è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
****
Parte opponente ha eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale di Vibo
Valentia in favore del Giudice di Pace.
L'eccezione, alla quale ha aderito la parte opposta, risulta fondata e meritevole di accoglimento.
A conforto della conclusione che precede occorre evidenziare:
pagina 2 di 6 1) che il credito oggetto del procedimento monitorio non supera i 10.000,00 euro e, dunque, i limiti della competenza per valore del Giudice di Pace;
2) che “Le controversie aventi ad oggetto la riscossione dei contributi condominiali rientrano nella competenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore), in quanto, sebbene dirette all'attuazione di un obbligo pecuniario sinallagmaticamente collegato all'immobile, non si apprezzano differenze, né morfologiche, né funzionali, tra la “misura e modalità d'uso dei servizi condominiali” - materia devoluta alla competenza del giudice di pace dall'art. 7, comma
3, n. 2 c.p.c. - e i relativi contributi” (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 26261 dell'11 settembre 2023);
Va poi precisato che, come chiarito dalla giurisprudenza prevalente:
-“In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno
2009, n. 69” (cfr. Cass. Civ. n. 14594 del 2012);
- nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (cfr. Cass. Civ. n. 16744 del 2009);
- lo stesso giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. Cass. Civ. n. 15988 del 2023 “… questa Corte, infatti, ha più pagina 3 di 6 volte affermato che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione
a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio”; cfr. Cass. Civ. n. 11748 del 2007 “La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 cod. proc. civ., determina in ogni caso la caducazione del decreto, sicché l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore;
ne consegue che, riformata in appello la sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione a decreto per incompetenza del giudice che aveva emesso il decreto, la mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice competente non comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 338 cod. proc. civ., non configurandosi estinzione rispetto all'esito di definizione del giudizio di opposizione ad opera del giudice funzionalmente competente”).
In definitiva, in accoglimento della eccezione proposta dalla parte opponente:
-va dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Vibo Valentia a emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente il Giudice di Pace di Vibo Valentia;
-per l'effetto, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo e la revoca dello stesso;
-infine, va fissato un termine perentorio ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
pagina 4 di 6 In ordine al governo delle spese di lite, nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione integrale o parziale delle stesse atteso che la parte convenuta opposta è risultata soccombente nel presente giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 15988 del 2023 “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice “ad quem”) avente ad oggetto
l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione”).
Le spese seguono, quindi, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, della decisione adottata e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1467 del 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Vibo Valentia a emettere il decreto ingiuntivo opposto in quanto è competente il Giudice di Pace di Vibo
Valentia;
-dichiara, per l'effetto, la nullità del decreto ingiuntivo n. 132 del 2024 emesso, nell'ambito del procedimento n. 773 del 2024 R.G., in data 18 luglio 2024, che revoca;
-fissa per la riassunzione del giudizio il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza ex art. 50 c.p.c.;
-condanna parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 2.540,00 per compensi ed pagina 5 di 6 euro 145,50 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vibo Valentia in data 15 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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