Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 37575/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 7 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 gennaio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37575 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
, – Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Avv. S. Recchioni
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv.ti P. Massafra, M. Boccia CP_1
Neri, S, Caruso e C. Ciriello
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione dal giudice amministrativo ritualmente depositato e notificato i nominati in epigrafe indicati hanno adito il Tribunale di
Roma per sentire dichiarare che essi non sono debitori dell' di alcuna delle CP_1 somme di cui alle diffide del maggio 2016 ricevute dai medesimi, nonché sentire condannare l' a restituire alla ricorrente tutte le somme nel frattempo CP_1 Pt_1 trattenute dall' pari ad euro 34.729,11 nonché a tutte le altre che l' CP_2 CP_1 dovesse trattenere a danno dei ricorrenti, oltre accessori di legge e risarcimento per lite temeraria.
Si è costituito in giudizio l' resistente chiedendo il rigetto del ricorso CP_2 nel merito.
La causa, superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Nulla può richiedere l' perché le pensioni percepite nel caso di specie CP_2 non sono ripetibili alla stregua dell'art. 52 della legge n. 88/1989, che, secondo costante orientamento della S. C. di Cassazione, è espressione di un principio generale di loro irripetibilità (ex multis, Cass. nn. 328/2002, 482/2017), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c.; infatti, secondo il giudice di legittimità, “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di “errore di qualsiasi natura” commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato” (ipotesi, quest'ultima, che, nel caso di specie, non sussiste alla luce del susseguirsi dei provvedimenti giudiziari allegati agli atti di parte).
Tali le ragioni dell'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono gli estremi della lite temeraria in quanto la decisione è frutto dell'interpretazione di norme giuridiche.
DISPOSITIVO dichiara che i ricorrenti non sono debitori dell' di alcuna delle somme di cui
CP_1 alle diffide da essi ricevute nel maggio del 2016; condanna l' a restituire alla ricorrente la somma trattenuta a tale titolo
CP_1 Pt_1 pari ad euro 34.729,11 nonché tutte le altre che l' avesse trattenuto nelle
CP_1 more del giudizio a tale titolo a danno dei ricorrenti, oltre accessori di legge;
pone a carico dell' le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.290,00,
CP_1 oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato.
Roma, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE