Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Foggia
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata Dott.ssa Valentina di Leo
All'esito dell'udienza del 5/6/2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 6690/2024 R.G. promossa da:
, con l'Avv. Alessandro Calvio Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
, con il funzionario dott. Vito Alfonso ex art. 417 bis c.p.c.
[...]
RESISTENTE
Oggetto: Riconoscimento diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7
CCNL Comparto Scuola
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1.- La ricorrente, premesso di essere stata in precedenza docente temporanea, impiegata per supplenze brevi e saltuarie, per i seguenti periodi: dal 7/12/2018 al 4/01/2019, dal 5/01/2019 al 23/01/2019 e dal
14/01/2019 al 23/01/2019 per 9 ore settimanali;
dal 24/01/2019 al 25/01/2019, dall'11/05/2019 al
10/06/2019, dall'11/06/2019 al 15/06/2019 con orario completo;
dal 7/10/2019 al 20/12/2019 e dal
7/01/2020 al 30/06/2020 con orario completo, ha lamentato di essere stata utilizzata dall'Amministrazione scolastica per l'attività di docenza indicata senza percepire la retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 CCNL 2001 corrisposta esclusivamente ai docenti di ruolo o ai docenti precari che avevano ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
Parte ricorrente assume, dunque, di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per
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delle relative differenze retributive quantificate in euro 1.850,61, come da dettagliati conteggi contenuti in ricorso, vinte le spese con attribuzione.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il il quale, in via preliminare, ha eccepito, a titolo CP_1 cautelativo e ai sensi dell'art. 2948 c.c., la prescrizione di ogni diritto maturato, con riguardo alla erogazione di eventuali somme arretrate, anteriormente al quinquennio dall'atto interruttivo della prescrizione, non opponendosi all'accoglimento dell'avversa pretesa con riferimento all'an debeatur e chiedendo che la retribuzione professionale docenti venga liquidata, al netto degli effetti della prescrizione, considerando i giorni e le ore di insegnamento effettivamente prestati.
La causa, celebrata secondo la modalità indicata in epigrafe, è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta e acquisite brevi note di trattazione dalle parti, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2.- Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Si osserva, in primo luogo, che i periodi di supplenze brevi indicati dalla ricorrente, oltre ad essere documentati, non risultano in alcun modo contestati.
Ciò posto, con recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un
2 riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n.
17773/2017).
Ciò determina la conseguenza che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le
3 modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Ciò premesso, nella specie deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea, seppure per coprire diverse vacanze per i giorni di cui allo stato matricolare allegato al ricorso, in quanto assunta per ragioni sostitutive, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito più recente (cfr. sentenza n. 1169/2019 pubbl. il 08/07/2019 emessa dal Tribunale di Torino giudice AUDISIO e sentenza nr. 1900/2020 pubblicata il 24.2.2020, emessa dal Tribunale di Roma giudice BRACCI prodotta in atti da parte ricorrente), con valutazioni che si condividono, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , CP_1
secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
4 L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
D'altra parte, parte resistente non ha contestato l'attività di supplenza svolta dedotta in giudizio, essendosi limitata a richiedere che la liquidazione avvenga al netto degli effetti della prescrizione, considerando i giorni e le ore di insegnamento effettivamente prestati ed al netto delle assenze suscettibili di detrazione economica.
A tale ultimo riguardo, si precisa che dal prospetto prodotto dal non si evincono assenze CP_1
suscettibili di detrazione economica con riferimento ai periodi di servizio azionati in giudizio (v. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione).
Le richieste differenze retributive spettano nei limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente Cont Cont eccepita dal (prima udienza 27.2.2025, costituzione del 12.2.2025) validamente interrotta in data 2.2.2024, con la notifica della prima lettera di diffida e costituzione in mora (v. doc. 2_bis produzione documentale del ricorrente).
Quindi spettano le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente il 2.2.2024.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della retribuzione professionale docenti calcolata secondo i criteri di quantificazione di cui al CCNL comparto scuola ratione temporis applicabile e quantificata in euro 1.670,29.
Trattasi dell'importo indicato dalla ricorrente in ricorso, ricalcolato tenendo conto dei rilievi del CP_1
in ordine all'intervenuta prescrizione.
Il convenuto va conseguentemente condannato al pagamento dell'importo sopra indicato, CP_1
oltre accessori.
3.- L'accoglimento parziale della domanda, derivante dalla fondatezza della eccezione di prescrizione, giustifica, a giudizio di chi scrive, la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di un terzo, anche in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, dovendo la restante quota gravare sul CP_1
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di
5 causa, del valore della causa e della natura marcatamente seriale del contenzioso (cause di lavoro sino a
€. 5.200,00; valori minimi).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - istituita dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso relativamente ai quali il diritto non si è prescritto;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive quantificate in CP_1
euro 1.670,29, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo, da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria;
- liquida le spese processuali in €.1.314,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, dichiarandole compensate tra le parti in ragione di 1/3 e condannando il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento della restante quota in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, data del deposito
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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