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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale monocratico, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 825/2021 promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in qualità di esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
), con l'avv. Saveria Carnovale C.F._3
ATTORI
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Piero Volante
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2051 e/o 2043 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul di loro figlio Parte_2 minore , citavano in giudizio la per Persona_1 Controparte_1 sentirla condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni dallo stesso subiti, quantificati in complessivi € 25.000,00 o nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, così come risulterà dalla esperita istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo.
Deducevano in particolare gli attori che alle ore 17:00 del 20/08/2019 il figlio rimaneva vittima di una caduta mentre camminava sulla Per_1 passerella a listoni di legno posta lungo la spiaggia e di proprietà della società convenuta;
nello specifico di essere inciampato e caduto rovinosamente a terra a causa di una fessura esistente tra due dei listoni di legno non segnalata.
Deduceva inoltre che a seguito della caduta il figlio subiva lesioni Per_1 personali, tra cui la frattura biossea del III medio diafisario della gamba destra e lieve scomposizione dei monconi ossei del perone, con escoriazione versante anteriore gamba, tanto da rendersi necessario l'apposizione di apparecchio gessato femoropodalico, come da referto del P.S. dell'Ospedale di Salesi.
Altresì che a seguito di dette lesioni, il figlio si sottoponeva a visita Per_1 medico-legale presso lo Studio del Dott. , a seguito della quale Per_2 veniva individuato un danno biologico permanente del 6% ed un danno temporaneo pari a 65 gg. di inabilità assoluta, a gg. 15 di inabilità al 75% e gg. 15 di inabilità al 50%.
Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: Previo accertamento della totale responsabilità civile della società convenuta ex art. 2051 c.c. o, in subordine 2043 c.c., nella causazione delle lesioni al piccolo condannarla al risarcimento di tutti Persona_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore, nella misura di € 25.000,00 o nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, così come risulterà dalla esperita istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo. Con vittoria di spese e onorari di causa”
2) Si costituiva in giudizio contestando le avverse Controparte_1 pretese chiedendone il rigetto.
In particolare parte convenuta deduceva la genericità della rappresentazione delle circostanze riferite da parte attorea e la assoluta mancanza di prova in ordine ai fatti oggetto di causa e comunque la
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 7
responsabilità esclusiva in capo allo stesso danneggiato;
in subordine la responsabilità concorrente di esso danneggiato;
in ogni caso con contestazione del quantum debeatur.
La convenuta chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito, accerti e dichiari la esclusiva responsabilità di parte attrice in ordine al sinistro de quo con conseguente rigetto della domanda poiché totalmente infondata in fatto e in diritto;
in subordine, e per mero scrupolo difensivo, accerti e dichiari che l'evento dannoso si è verificato per la preponderante o paritetica corresponsabilità dei sigg.ri e, per l'effetto, riduca le pretese attoree a criteri di giustizia ed Per_1 equità comunque le contenga nei limiti del provato in giudizio, tenendo conto dell'art. 1227 CC. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
3) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti, l'assunzione della prova testimoniale, l'interrogatorio formale dell'attrice e l'espletamento di CTU medico-legale della dott.ssa cui venivano conferiti i seguenti quesiti: “Esaminati gli atti di Persona_3
Causa e sottoposto a visita l'interessato, descriva le condizioni attuali di salute di con riferimento all'infortunio per cui è causa;
b) Persona_1
Stabilisca se i postumi evidenziati siano in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con i fatti allegati in narrativa;
c) Indichi il grado di percentuale di invalidità permanente nonché di inabilità temporanea totale e parziale precisandone i criteri di determinazione o il metodo eseguito;
d) Dica se gli eventuali postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie o interventi, precisandone costo, natura e difficoltà; e) Valuti la congruità delle spese sanitarie sostenute".
5) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
6) Ciò premesso in estrema sintesi, in primo luogo va rilevato di come alla fattispecie in esame vada applicata la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
Per consolidata giurisprudenza, cui questo giudice non intende discostarsi, infatti, l'Ente proprietario o custode di una zona aperta al pubblico è tenuto
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 7
a mantenerla in condizioni tali da non costituire per l'utilizzatore una situazione di pericolo occulto (cd trabocchetto e/o insidia) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia richiede, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del solo verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate dette circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (cfr. Cass. Civ. n. 2660/2013).
Per la ricorrenza del caso fortuito occorre che il fattore causale, estraneo al soggetto danneggiante, abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta tale da determinare l'evento (cfr. Cass.
Civ. n. 5658/2010).
Dalla sua qualità di proprietario e custode, pertanto, discende per la convenuta il potere-dovere di provvedere alla manutenzione, gestione e sorveglianza della pubblica zona.
7) Tanto premesso in estrema sintesi, si rileva che la domanda attorea risulta fondata e quindi merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
8) I fatti descritti dagli attori hanno trovato conferma nel corso del presente giudizio. All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso che la caduta del figlio minore è riconducibile alla fessura presente esistente tra due dei Per_1 listoni di legno della passerella presente sulla spiaggia, per altro non segnalata.
Anche i testi escussi, le cui dichiarazioni risultano credibili perché precise e concordanti con gli altri elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, hanno confermato sostanzialmente oltre che la dinamica dell'incidente descritta dagli attori altresì la causa.
Gli attori hanno dunque assolto al proprio onere probatorio concernente l'evento dannoso, il suo rapporto di causalità con il bene in custodia ed il
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 7
fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile la verificazione di una caduta.
9) La convenuta, invece, ai fini dell'esclusione della responsabilità, non ha fornito alcun elemento di prova da cui poter ricavare l'adozione di azioni dirette alla corretta manutenzione e/o eliminazione del pericolo, né tantomeno da poter ricavare una situazione di pericolo causata da un evento non prevedibile, né evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
10) Con riguardo ad eventuali profili di responsabilità del minore , Per_1 non è stata data prova circa un'eventuale imprudenza nel comportamento dello stesso. Per altro la mera disattenzione del soggetto danneggiato e/o dell'accompagnatore, non sarebbe sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode, né può reputarsi, nel caso di specie, abnorme il contegno del danneggiato che camminando sulla passerella non si è avveduto della fessura intercorrente tra due dei listoni di legno.
Solo la conoscibilità dello specifico stato di pericolo avrebbe al più potuto consentire di addossare in capo allo stesso danneggiato un dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso.
Nel caso di specie non è stato provato che il danneggiato conoscesse la fessura detta, né vi sono altri elementi presuntivi tali da desumerlo.
Ne discende che la caduta del minore è addebitabile unicamente Per_1 alla convenuta, per non aver questa fatto in modo che la passerella posizionata nella pubblica zona fosse priva di pericolo per gli utilizzatori, sicché appare evidente l'esclusiva responsabilità in capo allo stesso ex art. 2051 c.c.
11) Quanto al quantum del danno subito dal minore , si rinvia Per_1 integralmente alla relazione della CTU dott.ssa le cui Persona_3 conclusioni si ritengono pienamente condivisibili, perché sorrette da adeguate e congrue indagini medico-legali svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logiche e razionali motivazioni.
Al minore , pertanto, deve essere riconosciuto un risarcimento del Per_1 danno biologico conseguente alla dedotta caduta, come accertato e quantificato nella predetta CTU medico-legale, quindi con un'invalidità
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 7
permanente del 6%, con un periodo di invalidità temporanea per 60 giorni al 100% e per 30 giorni al 50%.
Danni da liquidarsi alla stregua delle tabelle del Tribunale di Milano vigenti alla data della domanda (2021), cui si presta adesione.
Sicché avuto riguardo all'età del danneggiato alla data del sinistro (2 anni), si ritiene dovuto un risarcimento complessivo di importo pari ad € 18.355,41 comprensivo del danno morale di € 4.601,36 (33,33%), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dell'evento sino al soddisfo, cui vanno aggiunte le spese mediche accertate dal CTU per € 259,05 oltre le spese di consulenza tecnica di parte del dott. pari ad € 610,00. Persona_4
12) Ogni ulteriore questione viene assorbita dalla presente decisione.
13) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., valori medi dello scaglione proprio del presente giudizio (€ 5.201,00/€ 26.000,00).
14) Le spese di CTU devono essere poste interamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda attorea, così dispone:
- accoglie la domanda degli attori e per l'effetto condanna Controparte_1 in persona legale rappresentante pro tempore a corrispondergli, a titolo
[...] di risarcimento di tutti i danni subiti dal minore come in Per_1 motivazione specificati, l'importo di € 18.355,41 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dell'evento sino al soddisfo, cui vanno aggiunte le spese mediche e di ctp accertate dal CTU;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento delle spese di lite in favore degli attori liquidate in €
264,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per compensi, oltre oneri di legge se dovuti;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 7
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Avezzano il 07/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale monocratico, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 825/2021 promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in qualità di esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
), con l'avv. Saveria Carnovale C.F._3
ATTORI
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Piero Volante
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2051 e/o 2043 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul di loro figlio Parte_2 minore , citavano in giudizio la per Persona_1 Controparte_1 sentirla condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni dallo stesso subiti, quantificati in complessivi € 25.000,00 o nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, così come risulterà dalla esperita istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo.
Deducevano in particolare gli attori che alle ore 17:00 del 20/08/2019 il figlio rimaneva vittima di una caduta mentre camminava sulla Per_1 passerella a listoni di legno posta lungo la spiaggia e di proprietà della società convenuta;
nello specifico di essere inciampato e caduto rovinosamente a terra a causa di una fessura esistente tra due dei listoni di legno non segnalata.
Deduceva inoltre che a seguito della caduta il figlio subiva lesioni Per_1 personali, tra cui la frattura biossea del III medio diafisario della gamba destra e lieve scomposizione dei monconi ossei del perone, con escoriazione versante anteriore gamba, tanto da rendersi necessario l'apposizione di apparecchio gessato femoropodalico, come da referto del P.S. dell'Ospedale di Salesi.
Altresì che a seguito di dette lesioni, il figlio si sottoponeva a visita Per_1 medico-legale presso lo Studio del Dott. , a seguito della quale Per_2 veniva individuato un danno biologico permanente del 6% ed un danno temporaneo pari a 65 gg. di inabilità assoluta, a gg. 15 di inabilità al 75% e gg. 15 di inabilità al 50%.
Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: Previo accertamento della totale responsabilità civile della società convenuta ex art. 2051 c.c. o, in subordine 2043 c.c., nella causazione delle lesioni al piccolo condannarla al risarcimento di tutti Persona_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore, nella misura di € 25.000,00 o nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, così come risulterà dalla esperita istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo. Con vittoria di spese e onorari di causa”
2) Si costituiva in giudizio contestando le avverse Controparte_1 pretese chiedendone il rigetto.
In particolare parte convenuta deduceva la genericità della rappresentazione delle circostanze riferite da parte attorea e la assoluta mancanza di prova in ordine ai fatti oggetto di causa e comunque la
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 7
responsabilità esclusiva in capo allo stesso danneggiato;
in subordine la responsabilità concorrente di esso danneggiato;
in ogni caso con contestazione del quantum debeatur.
La convenuta chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito, accerti e dichiari la esclusiva responsabilità di parte attrice in ordine al sinistro de quo con conseguente rigetto della domanda poiché totalmente infondata in fatto e in diritto;
in subordine, e per mero scrupolo difensivo, accerti e dichiari che l'evento dannoso si è verificato per la preponderante o paritetica corresponsabilità dei sigg.ri e, per l'effetto, riduca le pretese attoree a criteri di giustizia ed Per_1 equità comunque le contenga nei limiti del provato in giudizio, tenendo conto dell'art. 1227 CC. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
3) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti, l'assunzione della prova testimoniale, l'interrogatorio formale dell'attrice e l'espletamento di CTU medico-legale della dott.ssa cui venivano conferiti i seguenti quesiti: “Esaminati gli atti di Persona_3
Causa e sottoposto a visita l'interessato, descriva le condizioni attuali di salute di con riferimento all'infortunio per cui è causa;
b) Persona_1
Stabilisca se i postumi evidenziati siano in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con i fatti allegati in narrativa;
c) Indichi il grado di percentuale di invalidità permanente nonché di inabilità temporanea totale e parziale precisandone i criteri di determinazione o il metodo eseguito;
d) Dica se gli eventuali postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie o interventi, precisandone costo, natura e difficoltà; e) Valuti la congruità delle spese sanitarie sostenute".
5) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
6) Ciò premesso in estrema sintesi, in primo luogo va rilevato di come alla fattispecie in esame vada applicata la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
Per consolidata giurisprudenza, cui questo giudice non intende discostarsi, infatti, l'Ente proprietario o custode di una zona aperta al pubblico è tenuto
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 7
a mantenerla in condizioni tali da non costituire per l'utilizzatore una situazione di pericolo occulto (cd trabocchetto e/o insidia) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia richiede, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del solo verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate dette circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (cfr. Cass. Civ. n. 2660/2013).
Per la ricorrenza del caso fortuito occorre che il fattore causale, estraneo al soggetto danneggiante, abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta tale da determinare l'evento (cfr. Cass.
Civ. n. 5658/2010).
Dalla sua qualità di proprietario e custode, pertanto, discende per la convenuta il potere-dovere di provvedere alla manutenzione, gestione e sorveglianza della pubblica zona.
7) Tanto premesso in estrema sintesi, si rileva che la domanda attorea risulta fondata e quindi merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
8) I fatti descritti dagli attori hanno trovato conferma nel corso del presente giudizio. All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso che la caduta del figlio minore è riconducibile alla fessura presente esistente tra due dei Per_1 listoni di legno della passerella presente sulla spiaggia, per altro non segnalata.
Anche i testi escussi, le cui dichiarazioni risultano credibili perché precise e concordanti con gli altri elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, hanno confermato sostanzialmente oltre che la dinamica dell'incidente descritta dagli attori altresì la causa.
Gli attori hanno dunque assolto al proprio onere probatorio concernente l'evento dannoso, il suo rapporto di causalità con il bene in custodia ed il
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 7
fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile la verificazione di una caduta.
9) La convenuta, invece, ai fini dell'esclusione della responsabilità, non ha fornito alcun elemento di prova da cui poter ricavare l'adozione di azioni dirette alla corretta manutenzione e/o eliminazione del pericolo, né tantomeno da poter ricavare una situazione di pericolo causata da un evento non prevedibile, né evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
10) Con riguardo ad eventuali profili di responsabilità del minore , Per_1 non è stata data prova circa un'eventuale imprudenza nel comportamento dello stesso. Per altro la mera disattenzione del soggetto danneggiato e/o dell'accompagnatore, non sarebbe sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode, né può reputarsi, nel caso di specie, abnorme il contegno del danneggiato che camminando sulla passerella non si è avveduto della fessura intercorrente tra due dei listoni di legno.
Solo la conoscibilità dello specifico stato di pericolo avrebbe al più potuto consentire di addossare in capo allo stesso danneggiato un dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso.
Nel caso di specie non è stato provato che il danneggiato conoscesse la fessura detta, né vi sono altri elementi presuntivi tali da desumerlo.
Ne discende che la caduta del minore è addebitabile unicamente Per_1 alla convenuta, per non aver questa fatto in modo che la passerella posizionata nella pubblica zona fosse priva di pericolo per gli utilizzatori, sicché appare evidente l'esclusiva responsabilità in capo allo stesso ex art. 2051 c.c.
11) Quanto al quantum del danno subito dal minore , si rinvia Per_1 integralmente alla relazione della CTU dott.ssa le cui Persona_3 conclusioni si ritengono pienamente condivisibili, perché sorrette da adeguate e congrue indagini medico-legali svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logiche e razionali motivazioni.
Al minore , pertanto, deve essere riconosciuto un risarcimento del Per_1 danno biologico conseguente alla dedotta caduta, come accertato e quantificato nella predetta CTU medico-legale, quindi con un'invalidità
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 7
permanente del 6%, con un periodo di invalidità temporanea per 60 giorni al 100% e per 30 giorni al 50%.
Danni da liquidarsi alla stregua delle tabelle del Tribunale di Milano vigenti alla data della domanda (2021), cui si presta adesione.
Sicché avuto riguardo all'età del danneggiato alla data del sinistro (2 anni), si ritiene dovuto un risarcimento complessivo di importo pari ad € 18.355,41 comprensivo del danno morale di € 4.601,36 (33,33%), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dell'evento sino al soddisfo, cui vanno aggiunte le spese mediche accertate dal CTU per € 259,05 oltre le spese di consulenza tecnica di parte del dott. pari ad € 610,00. Persona_4
12) Ogni ulteriore questione viene assorbita dalla presente decisione.
13) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., valori medi dello scaglione proprio del presente giudizio (€ 5.201,00/€ 26.000,00).
14) Le spese di CTU devono essere poste interamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda attorea, così dispone:
- accoglie la domanda degli attori e per l'effetto condanna Controparte_1 in persona legale rappresentante pro tempore a corrispondergli, a titolo
[...] di risarcimento di tutti i danni subiti dal minore come in Per_1 motivazione specificati, l'importo di € 18.355,41 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dell'evento sino al soddisfo, cui vanno aggiunte le spese mediche e di ctp accertate dal CTU;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento delle spese di lite in favore degli attori liquidate in €
264,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per compensi, oltre oneri di legge se dovuti;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 7
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Avezzano il 07/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 7 di 7