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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/09/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 385/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 385/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA
con l'Avv. Luca Zema del Foro di NE;
Parte_1
-APPELLANTE-
CONTRO
, con l'Avv. Domenico Testasacca del Foro di Agrigento;
Controparte_1
-APPELLATA-
E CONTRO
, con l'Avv. Domenico Testasacca del Foro di Agrigento;
Controparte_2
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia, n. 118 del 24.04.2024, emessa nel giudizio NRG 646/2022.
Causa iscritta a ruolo il 28.11.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
IN VIA PRINCIPALE in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della appellata Sentenza
n. 118/2024 emessa dal Tribunale di Gorizia in data 24.4.2024, nel giudizio R.G. 646/2022, rigettare l'opposizione delle sig.re e e per l'effetto confermare Controparte_1 Controparte_2 integralmente il decreto ingiuntivo n. 166/2022 emesso dal Tribunale di Gorizia. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per parti appellate:
Come da comparsa di costituzione e risposta: rigettare l'appello proposto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 166 emesso il 06.05.2022 dal Tribunale di Gorizia a Controparte_1
e è stato ingiunto il pagamento, in solido fra loro, a favore del Controparte_2 Parte_1 della somma di euro 49.874,47, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di quota di compartecipazione delle ingiunte al pagamento della retta per il ricovero dal 2015 al 2019 di Per_1
rispettivamente figlio e fratello delle ingiunte, dapprima presso l'Istituto Costante Gris di
[...]
OG EN, quindi presso l'Istituto Ianus Residenza Polifunzionale di Palmanova.
Nel ricorso per ingiunzione il ha rappresentato che: Pt_1
- con deliberazione n. 63 del 03.07.2001 la Giunta aveva deliberato di assumere l'impegno di spesa per il ricovero del sig. presso l'Istituto Costante Gris, con sede in OG EN sino Persona_1 alla concorrenza di lire 8.000.000,00 annui con impegno di spesa corrispondente;
- l'Istituto Costante Gris, a fronte della richiesta di ricovero, aveva chiesto l'assunzione dell'intero impegno di spesa annuale da parte dell'Ente, subordinando la presa in carico del sig. Persona_1 all'accoglimento della suddetta istanza;
- con dichiarazione dd. 06.09.2001, protocollata in pari data con il n. 4016, le sigg. CP_1
e si erano impegnate nei confronti del Comune “al pagamento della
[...] Controparte_2 rimanenza della retta posta a carico di questo Comune, detratto l'importo di lire 8.000.000
(ottomilioni) in ragione annua per il ricovero del figlio e fratello ” (doc. 2); Persona_1
- con deliberazione n. 78 dd. 11.09.2001, la Giunta aveva integrato la precedente deliberazione n.
63/2001, assumendo l'intero impegno di spesa in favore dell'Istituto, salvo recuperare la quota parte a carico dell'assistito nei confronti delle sig.re e a ciò Controparte_1 Controparte_2 espressamente impegnatesi;
- il aveva provveduto al pagamento delle rette in favore degli istituti che avevano avuto in Pt_1 carico il sig. , segnatamente l'Istituto Costante Gris e l'Istituto Ianus Residenza Persona_1
Polifunzionale; in particolare per gli anni dal 2015 al 2019 il aveva corrisposto la Pt_1 complessiva somma di euro 108.364,82, comprensiva anche della quota posta a carico delle sigg.
e pari ad euro 75.953,55; Controparte_1 Controparte_2 - a partire dal 2015 e fino al decesso del sig. , le sigg. e Persona_1 Controparte_1 CP_2 avevano progressivamente diminuito il rimborso al della quota di loro competenza,
[...] Pt_1 residuando un debito verso il pari ad euro 49.874,47. Pt_1
2. e hanno proposto opposizione al d.i. per le seguenti ragioni. Controparte_1 Controparte_2
a) Nullità/insesitenza del titolo dal quale discenderebbe l'obbligazione addotta a fondamento della pretesa creditoria.
Secondo le attrici opponenti tra le stesse ed il non era intervenuto alcun accordo in merito Pt_1 alle spese per il ricovero del sig. atteso il Comune non aveva formalmente mai accettato Persona_1 per iscritto la richiesta avanzata dalla stesse per il ricovero del congiunto, forma scritta richiesta a pena di nullità per i contratti con la pubblica amministrazione.
Nell'atto di citazione le attrici hanno riprodotto la citata richiesta rivolta al di nella Pt_1 Pt_1 quale si legge: “Le sottoscritte e , al fine di ricoverare Parte_2 Controparte_2 il sig. … presso l'Istituto “Costante Gris” con sede a OG EN (TV) sito in via Persona_1
Torni n. 51, rispettivamente figlio e fratello, rivolgono istanza affinché codesta spettabile
Amministrazione comunale deliberi formale impegnativa di ricovero. A tal fine si impegnano al pagamento della rimanenza della retta posta a carico di questo Comune detratto l'importo di lire
8.000.000 (ottomilioni) in ragione annua, Per il ricovero del figlio e fratello , meglio Persona_2 generalizzato nella premessa”. Seguono la data, 06.09.2001, e le sottoscrizioni delle attrici opponenti.
In particolare, secondo le attrici a nulla rilevava che con delibera n. 78/2001 la Giunta avesse, con mero richiamo, preso atto della proposta sopra riportata, stante l'assenza di “negozio successivo e consequenziale, formale e sottoscritto da entrambe le parti, indispensabile ai fini dell'esistenza del contratto e quindi dell'insorgenza dell'obbligo”, negozio che doveva essere formalizzato in un unico documento.
Hanno ulteriormente osservato le attrici opponenti che le stesse all'epoca erano tutore e protutore del loro congiunto, pertanto, in assenza di un contratto scritto, non era chiaro se con la dichiarazione sopra citata le stesse avessero manifestato la volontà di corrispondere la differenza dovuta a titolo di retta in proprio o se avessero agito quali legali rappresentanti del sig. . Persona_1
b) Obbligo comunque temporalmente circoscritto e legato alla permanenza presso l'Istituto Costante
Gris con sede in OG EN.
In subordine, le attrici opponenti hanno rappresentato che le stesse si erano impegnate a compartecipare al pagamento della retta esclusivamente con riferimento alla permanenza del congiunto presso la struttura Costante Gris di OG EN, pertanto, nulla era dovuto in relazione alla retta corrisposta dal Comune per il successivo ricovero del sig. presso Persona_1
l'Istituto Ianus di Palmanova.
3. Costituendosi in giudizio il quanto al primo motivo dell'opposizione, inerente alla Pt_1 mancata stipula in forma scritta di contratto tra le parti, ha rappresentato che secondo la giurisprudenza il requisito della forma scritta dell'accordo con la p.a. non postulava la necessaria redazione di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, potendo la proposta e l'accettazione essere anche rese su atti scritti separati (ex multis Corte Cass. Ord. n. 25631/2017;
Cons. Stato n. 7980/2019 e Corte Cass. SS.UU n. 9775/2022).
Nel caso di specie all'impegno di pagamento assunto dalle opponenti in data 06.09.2001 (proposta contrattuale) avevano fatto seguito la delibera della Giunta n. 78/2001, con la quale era stato accettato il predetto impegno, e la delibera n. 90/2017, con la quale il Comune aveva preso atto del trasferimento del sig. presso l'istituto Ianus (accettazione della proposta). Persona_1
Ha osservato il che la stessa condotta delle attrici confermava l'avvenuta conclusione del Pt_1 contratto, avendo le stesse provveduto negli anni, seppure parzialmente, al pagamento delle somme richieste dal a titolo di compartecipazione alle rette per il ricovero del loro congiunto. Pt_1
Inoltre, dal tenore letterale della dichiarazione del 06.09.2001 emergeva chiaramente che le attrici avevano assunto l'impegno in proprio e non quali tutrici del congiunto, essendosi le stesse qualificate come madre e sorella e non, appunto, quali tutrici del sig. . L'interpretazione della Persona_1 dichiarazione in tale senso era confermata dalla circostanza che la sig. aveva Controparte_1 provveduto al pagamento, sia pure parziale, delle rette anche quando non aveva il titolo di tutrice, essendo a decorrere dal 06.10.2016 stati nominati prima il sig. quindi l'Avv. Marco Persona_3
Valent.
Ha, ulteriormente, evidenziato il convenuto che l'impegno di pagamento assunto dalle attrici era riconducibile allo schema contrattuale con obbligazioni a carico del solo proponente di cui all'art. 1333 c.c., per il cui perfezionamento non era necessaria l'accettazione espressa da parte dell'oblato.
Per costante giurisprudenza tale schema contrattuale era compatibile con il requisito della forma scritta ad substantiam alla sola condizione che la proposta avesse la forma scritta (Cass. 14558/2004
e, con riferimento ai contratti conclusi con la p.a., Cass. 8217/2016).
Quanto al secondo motivo della opposizione, con il quale le attrici avevano dedotto che il proprio impegno era, in ogni caso, limitato al solo ricovero del congiunto presso l'istituto Costante Gris, il
Comune ha evidenziato che nella delibera giuntale n. 90/2017, con la quale era stato preso atto del trasferimento del sig. presso l'istituto Ianus, era stata richiamata la delibera 63/2001 e, Persona_1 pertanto, nell'autorizzare il responsabile del servizio a rideterminare l'impegno di spesa, “fermo restando per il momento la percentuale di compartecipazione a carico dei familiari civilmente obbligati”, l'espressione “familiari civilmente obbligati” si riferiva alle attrici opponenti.
Tale interpretazione della delibera era confermata dal comportamento delle attrici, le quali avevano provveduto, seppure parzialmente, anche al pagamento delle rette relative al ricovero del congiunto presso l'istituto Ianus.
Infine, per il caso di accoglimento dei motivi della opposizione, il svolgeva domanda Pt_1 riconvenzionale ex art. 2041 c.c. chiedendo di essere indennizzato per l'ingiustificato arricchimento delle attrici.
4. Con la sentenza appellata il Tribunale in accoglimento dell'opposizione ha revocato il decreto ingiuntivo n. 166/2022 del 06.05.2022 emesso dal Tribunale di Gorizia;
ha accertato che il
[...] era creditore nei confronti delle attrici opponenti della somma di euro 14.468,72 e, per Pt_1
l'effetto, ha condannato e , in solido tra loro, a pagare a favore Controparte_1 Controparte_2 del la predetta somma, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al deposito del Parte_1 ricorso monitorio ed agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio sino al saldo effettivo.
Il Tribunale ha ritenuto accertato che il con delibera della Giunta aveva assunto Parte_1 Pt_1
l'intero onere relativo al ricovero di nei confronti dell'Istituto Costante Gris, in Persona_1 accoglimento della richiesta avanzata dalle attrici opponenti al di deliberare formale Pt_1 impegnativa di ricovero del congiunto.
Con la medesima richiesta, protocollata dal Comune il 06.09.2011, le attrici opponenti si erano impegnate a compartecipare alla relativa spesa. Di tale impegno e della intenzione del di Pt_1 rivalersi nei confronti delle familiari del sig. il aveva dato atto nella parte motiva Persona_1 Pt_1 della delibera.
Tanto premesso in fatto, il Tribunale ha qualificato l'impegno delle attrici verso il come Pt_1 accollo c.d. semplice o interno, nel quale non era stato coinvolto l'istituto di ricovero.
Il contratto si sarebbe concluso per iscritto in forza della proposta formulata dalle attrici ed accettata in maniera espressa dal con la delibera n. 78 del 11.09.2001. Pt_1
Ha osservato il giudice di prime cure che le attrici erano senz'altro venute a conoscenza della delibera della Giunta di accettazione della proposta atteso che successivamente le stesse avevano provveduto a rimborsare al parte della retta, così dando attuazione al contratto di accollo: infatti, nelle Pt_1 contabili di bonifico dimessa in atti risultava indicata come causale “rimborso retta”.
Sulla base del contenuto della richiesta avanzata dalle attrici al nella quale le stesse Parte_1 avevano espressamente domandato la delibera formale di ricovero presso l'istituto Costante Gris di OG EN, il Tribunale ha ritenuto che oggetto dell'accollo fosse la sola retta pagata dal per il ricovero del congiunto presso tale istituto, mentre analogo contratto non risultava Pt_1 essere stato concluso con riguardo al successivo ricovero del sig. presso l'Istituto di Persona_1
Palmanova.
Quanto all'ammontare del debito delle attrici, il Tribunale ha ritenuto accertato, in quanto risultante documentalmente e pacifico tra le parti, che il aveva corrisposto all'Istituto Costante Gris Pt_1 per il ricovero del sig. la complessiva somma di euro 57.851,00, di cui euro 40.547,80 Persona_1 erano a carico delle attrici.
Secondo il giudice di prime cure era ugualmente pacifico tra le parti che le attrici avevano già corrisposto la somma di euro 26.079,08, conseguentemente residuava un debito di euro 14.468,72.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda svolta in via riconvenzionale dal ex art. 2041 c.c. Pt_1 relativamente alla retta corrisposta a favore dell'Istituto Ianus di Palmanova, atteso che unici soggetti che si erano arricchiti per effetto di quanto pagato dal erano lo stesso , deceduto, Pt_1 Persona_1 ed i soggetti che ex art. 433 c.c. sarebbero stati tenuti a sostenere le spese nell'interesse di quest'ultimo, tra i quali non potevano ricondursi le attrici atteso che il sig. aveva un Persona_1 coniuge e dei figli, che nell'ordine indicato dall'art. 433 c.c. precedevano gli ascendenti ed i fratelli e sorelle. Tenuto conto della reciproca soccombenza, il Tribunale ha compensato integralmente le spese tra le parti.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello il fondandolo su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha contestato che nel decidere il Tribunale avrebbe violato gli art. 1362 c.c. e 1374 c.c. ritenendo erroneamente limitato l'impegno assunto verso il dalle sigg. Pt_1
Per_ e alle sole rette corrisposte per il ricovero del congiunto presso l'istituto Costante Gris. CP_1
Per_ L'appellante ha evidenziato che con la citata scrittura del 06.09.2001 le sigg. e si erano CP_1 impegnate a compartecipare alle rette “per il ricovero del figlio e fratello ”. Persona_1
Trattandosi di ricovero in una casa di riposo era chiaro a tutti che il soggiorno del sig. Persona_1 sarebbe terminato esclusivamente con il decesso dello stesso, pertanto, il trasferimento dal primo al secondo istituto non aveva modificato lo scenario di fondo presupposto sin dal 2001.
Secondo il che la volontà delle appellate non fosse limitata al solo ricovero presso il primo Pt_1 istituto trovava conferma in due circostanze fattuali, trascurate dal giudice di prime cure:
a) il trasferimento dalla prima alla seconda casa di riposo era noto alle opponenti, come emergeva dalla nota depositata il 04.08.2017 presso il giudice tutelare di Treviso da parte dell'Avv. Monica
Gazzoli in nome e per conto delle opponenti nella quale si leggeva: “…all'udienza del 31 luglio 2017, la ricorrente Signora ha prospettato la probabilità che il fratello interdetto venga Controparte_2 a breve trasferito in altra struttura in NE o Gorizia. Oggi è stato confermato il trasferimento a giorni presso la struttura “Ianus” residenza polifunzionale di fascia A, sita in Palmanova (UD) Viale
San Marco n. 4 e la relativa domanda è stata in data odierna sottoscritta…” (v. doc. n. 34 convenuto opposto);
b) pur essendo a conoscenza del trasferimento, la sig. aveva continuato ad effettuare i CP_1 pagamenti della quota della retta a favore del riportando sempre come causale “rimborso Pt_1 retta” aggiornata con l'indicazione del mese di competenza (v. doc. 35 e 38 convenuto opposto).
Secondo l'appellante le opponenti avevano presupposto sin dall'inizio di doversi fare carico delle spese sino al naturale esito del ricovero del congiunto (c.d. presupposizione).
In alternativa, l'interpretazione estensiva dell'accollo risultava dal comune intento delle parti di dare adeguata definitiva sistemazione al sig. . Il riferimento all'istituto Costante Gris non era Persona_1 giustificato dalla intenzione di limitare l'obbligazione in caso di trasferimento, peraltro solo eventuale, in altra struttura, ma trovava la propria spiegazione nel fatto che al momento della Per_ dichiarazione il ricovero presso quell'istituto “esauriva lo scenario del sig. ”.
Anche il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto avvalorava tale interpretazione, atteso che le opponenti avevano continuato a pagare la propria quota della retta anche dopo il trasferimento.
Ha concluso l'appellante evidenziando che l'analisi del comportamento complessivamente tenuto dalle parti risultava dirimente ai fini della corretta interpretazione delle obbligazioni assunte dalle opponenti.
Con il secondo motivo di appello il ha lamentato la violazione dell'art. 91 c.p.c. con Pt_1 riferimento alla compensazione delle spese di lite.
Testualmente l'appellante: “Si impugna il capo della sentenza che ha statuito la compensazione tra le parti delle spese processuali. Per effetto dell'accoglimento del motivo di gravame sopra esposto, la sentenza dovrà essere riformata anche con riferimento alle spese di lite del primo grado di giudizio con condanna delle Signore e ”. Controparte_1 Controparte_2
6. Si sono costituite le appellate eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., essendosi il Comune limitato, nei motivi di impugnazione, “a suggerire una interpretazione del tutto soggettiva e ipotetica dell'accaduto, utilizzando espressioni quali:
“trattandosi pacificamente”, “la verità è che”, “non può credibilmente dipendere dal fatto che” …
“era evidente che”. Hanno, quindi, rilevato le convenute che il non aveva contestato la qualificazione giudica Pt_1 del rapporto come accollo semplice di debito futuro, con conseguente formazione del giudicato interno.
Nel merito hanno contestato la diversa ricostruzione della volontà delle parti offerta dall'appellante evidenziando che non sussistevano i presupposti per ricorrere ai criteri interpretativi sussidiari di cui all'art. 1362 c.c. stante la chiara ed inequivocabile volontà delle parti, accettata dal di Pt_1 limitare il proprio impegno verso il solo istituto Costante Gris.
Infatti, alla rideterminazione dell'impegno di spesa in occasione del trasferimento del sig. Persona_1 non aveva fatto seguito alcuna accettazione scritta da parte delle opponenti.
La circostanza che la sig. avesse continuato per qualche mese a pagare l'integrazione della CP_1 retta, sentendosi presumibilmente moralmente tenuta a farlo, non escludeva l'indebito oggettivo. Per_ Hanno, infine, evidenziato le appellate che il trasferimento del sig. presso altro istituto era coinciso con la nomina di altro tutore (l'Avv. Valent, nominato il 04.09.2017), pertanto eventualmente le opponenti sarebbero state tenute al pagamento fino all'agosto 2017.
7. L'appello è infondato.
Preliminarmente la Corte dà atto che l'appello è ammissibile. In conformità a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.p, parte appellante ha indicato puntualemente il capo della decisione impugnato, ovvero la interpretazione del contenuto del contratto intercorso tra le parti;
le norme violate (gli art. 1362 e 1374 c.c.); le ragioni delle censure in merito alla ricostruzione della volontà delle parti ritenuta dal giudice di prime cure (l'avere il Tribunale omesso di considerare che le parti avevano presupposto l'eventuale futuro trasferimento del congiunto in altra casa di riposto e l'avere omesso di valorizzare il comportamento delle parti nella fase esecutiva del contratto).
Nel merito il primo motivo di appello è infondato, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo di appello in punto regolazione delle spese di lite, in quanto subordinato all'accoglimento del primo motivo di appello.
Con il primo motivo parte appellante ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ricostruito la volontà delle parti contraenti alla luce della sola lettera della proposta avanzata al Per_ dalle sigg.re e omettendo di indagare la volontà delle parti applicando i criteri Pt_1 CP_1 di cui all'art. 1362 c.c..
La Corte osserva che secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione il ricorso ai criteri interpretativi di cui all'art. 1362 c.c. è residuale rispetto alla interpretazione letterale, essendo consentito solo nel caso in cui il senso letterale delle espressioni utilizzate sia ambiguo (v. Cassazione civile sez. III, 11/03/2025, (ud. 20/12/2024, dep. 11/03/2025), n.6444 per la quale “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c." (Cass., n. 33451/2021; si veda anche Cass., n. 5595/2014, alla cui stregua, "in tema di interpretazione dei contratti, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ., sicché, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa")”; principio ribadito anche da Cassazione civile sez. II, 20/06/2024, (ud.
30/05/2024, dep. 20/06/2024), n.17063 e da Cassazione civile sez. II, 11/11/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 11/11/2021), n.33451).
Nel caso di specie il Comune con delibera del 63 del 03.07.2001: premesso che “il signor P.S. (i dati vengono secretati e riportati nell'allegata scheda) necessita dell'accoglienza presso una struttura protetta per proseguire nel percorso terapeutico che allo stato attuale è impossibile attuare e, pertanto la struttura deve essere in grado di seguirlo senza che il P.S. possa allontanarsi da essa.
2 "Isontna" del Controparte_3Controparte_4
07.06.2001 con la quale viene proposto il tipo di intervento di cui sopra.
CONSTATATO che la struttura più prossima al luogo di residenza è l'Istituto "COSTANTE GRIS" con sede a OG EN (TV) sito in via Torni 51, che richiede comunque la deliberazione della
Giunta che attesti la disponibilità al pagamento della retta da parte del Comune di residenza, in quanto la retta giornaliera è fissata il lire 104.000 — (centoquattromila)
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 443 del Codice Civile i familiari civilmente obbligati agli alimenti verranno interessati al recupero della spesa sostenuta dal stesso, mentre una quota Pt_1 di tale spesa sarà assunta dal stesso. Pt_1
VISTA ed esaminata la documentazione risultante nel fascicolo del sig, P.S.
RITENUTO di provvedere alla assunzione dell'impegnativa nei confronti dell'Istituto l'Istituto
"COSTANTE GRIS" con sede a OG EN (TV) sito in via Torni 51.
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del decreto legislativo
265/2000.
A VOTI UNANIMI favorevoli espressi in forma palese” ha deciso
“1) di autorizzare l'ammissione del signor. P.S. presso l'Istituto "COSTANTE GRIS" con sede a
OG EN (TV) sito in via Torni 51. 2) di dare atto che il provvederà al pagamento della retta giornaliera ammontante a lire Pt_1
104.000 (centoquattromila) direttamente all'Istituto di cui sopra salvo rivalsa nei confronti dei civilmente obbligati ai sensi dell'art. 443 del Codice civile.
3) di dare atto che il concorrerà nel pagamento della retta con un importo di lire 8.000.000 Pt_1 annui” (doc. 1 convenuto opposto).
La Corte osserva che se è vero che nelle premesse della delibera si fa riferimento in generale alla necessità del sig. di essere ricoverato presso una struttura protetta, nella parte deliberativa CP_5 il Comune ha espressamente fatto riferimento all'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti dell'Istituto Costante Gris, dando atto che avrebbe provveduto al pagamento integrale della retta giornaliera, salvo rivalsa nei confronti dei soggetti civilmento obbligati di cui all'art. 443 c.c. (rectius
433 c.c.) per quanto pagato in eccedenza rispetto al contributo a fondo perso di lire 8 milioni annui.
Coerentemente nella proposta contrattuale dd. 06.09.2001 indirizzata al Comune le sigg. e CP_1
Per_ hanno dichiarato quanto segue, limitando espressamente il proprio impegno al pagamento della retta dovuta all'istituto Costante Gris:
“Al fine di ricoverare il signor nato a [...] il [...] residente a [...] Pt_1
Isonzo 11, presso l'Istituto "Costante Gris" con sede a OG EN (TV) sito in via Torni n. 51, rispettivamente figlio e fratello, rivolgono istanza affinché codesta spettabile Amministrazione comunale deliberi formale impegnativa di ricovero. A tal fine si impegnano al pagamento della rimanenza della retta posta a carico di questo Comune, detratto l'importo di lire 8.000.000
(ottomilioni) in ragione annua, per il ricovero del figlio e fratello , meglio generalizzato Persona_1 nella premessa” (doc. 2 convenuto opposto).
Infine, sempre in linea con le due precedenti manifestazioni di volontà, il Comune con delibera n. 78 del 11.09.2001 ha accettato la proposta delle attrici opponenti nei seguenti termini:
“PREMESSO che con propria deliberazione n. 63 del 3 luglio 2001, esecutiva, veniva assunta
l'impegnativa da parte del Comune per il ricovero presso una struttura protetta del Sig. Pt_3 limitando l'impegno di spesa a lire 8.000.000 annue da parte del . Parte_1
VISTA la nota dell'Istituto "Costante Gris" di OG EN n. 7244 del 29 agosto 2001 con la quale si comunicava a questo Comune che l'impegno di spesa doveva essere incondizionato nei confronti di detto Istituto, quindi in pratica il Comune doveva assumersi l'intero onere della spesa.
CONSIDERATO che la madre e la sorella del Sig. P.S. hanno sottoscritto un'impegnativa nei confronti del di con la quale si impegnano a sostenere la differenza della spesa di Pt_1 Pt_1 ricovero.
RITENUTO pertanto che la garanzia prestata possa essere sufficiente a permettere al di Pt_1 assumersi nei confronti del predetto Istituto l'intero onere di spesa. ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del decreto legislativo
265/2000.
A VOTI UNANIMI favorevoli espressi in forma palese:
DELIBERA
1) Di integrare la propria deliberazione n. 63 del 3 luglio 2001, assumendo l'intero onere incondizionatamente nei confronti dell relativo al Parte_4 ricovero del sig, P.S.” (doc. 3 convenuto opposto). Per_ Le parti, ovvero il e le sigg. e hanno espressamente preso atto del ricovero Pt_1 CP_1 del sig. presso l'Istituto Costante Gris di OG EN, impegnandosi il a Persona_1 Pt_1 versare al predetto Istituto l'intero importo della retta pari a lire 104.000 giornaliere e le sigg. CP_1
Per_ e a rifondere al quanto da questo corrisposto sempre al predetto istituto, detratta la Pt_1 somma annua di euro 8 milioni, che sarebbe rimasta definitivamente a carico dell'ente pubblico.
Nulla le parti hanno stabilito per il caso di trasferimento del sig. in altra struttura. Persona_1
Alla luce del chiaro tenore letterale degli impegni scritti sopra riportati, il contratto di accollo concluso tra le parti ha per oggetto solo ed esclusivamente il pagamento della retta dovuta dal Pt_1 all'Istituto Costante Gris, non residuando alcun dubbio in merito alla determinazione dell'oggetto del contratto;
pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, non vi è spazio per il ricorso ai criteri interpretativi integrativi di cui all'art. 1362 c.c., con conseguente irrilevanza del comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, con particolare riguardo alle Per_ circostanze evidenziate dall'appellante della conoscenza da parte delle sigg. e del CP_1 trasferimento del congiunto presso altro istituto e del fatto che, sia pure solo per alcuni mesi e parzialmente, la sig. aveva in parte rimborsato al la retta pagata al nuovo istituto, CP_1 Pt_1 erroneamente ritenendo di esservi obbligata.
La Corte osserva che tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che nella delibera n. 90 del
02.11.2017 (doc. 32 convenuto opposto), con la quale aveva stabilito di proseguire nella partecipazione al pagamento della retta per il ricovero del sig. anche presso il successivo Persona_1 istituto Ianus, il Comune:
- nelle premesse, ha richiamato la sola delibera n. 63 del 03.07.2001, precedente alla dichiarazione di Per_ impegno (rectius proposta di accollo) sottoscritta dalle sigg. e il 06.09.2001; CP_1
- nella parte motiva, ha “ritenuto, nel prendere atto della nuova sede di ricovero del Sig. P.S., di dover autorizzare il Responsabile del servizio a rideterminare l'impegno di spesa assunto nei confronti della
e contestualmente assumere il nuovo impegno di spesa a favore Parte_5 della NE fermo Parte_6 restando per il momento la percentuale di compartecipazione a carico dei familiari civilmente obbligati”;
- quindi, ha deliberato:
1) di prendere atto che decorrenza 24/08/2017 il signor P.S., in precedenza ricoverato presso l'Istituto
" Costante Gris "di OG EN", è stato trasferito presso la "IANUS Residenza Polifunzionale" di Palmanova (UD) viale s.marco, 4, gestito dalla Parte_6
di NE;
[...]
2) di autorizzare il Responsabile del servizio a rideterminare l'impegno di spesa assunto nei confronti della e contestualmente assumere il nuovo impegno (li spesa a Parte_5 favore della di NE , Parte_6 fermo restando per il momento la percentuale di compartecipazione a carico dei familiari civilmente obbligati;
Per_ senza mai fare riferimento all'impegno assunto dalle sigg. e con la citata dichiarazione CP_1 del 06.09.2001, diversamente da quanto, invece, aveva fatto con la delibera n. 78 del 11.09.2001, immediatamente successiva alla ricezione della dichiarazione di impegno delle predette.
Contrariamente a quanto allegato da parte appellante, pertanto, non vi sono coerenti indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti rispetto a quella risultante dal testo dell'accordo, con conseguente ulteriore conferma che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 1362 c.c..
Con lo stesso motivo di appello, il ha contestato la ricostruzione dell'oggetto del contratto Pt_1 richiamando l'istituto della presupposizione, osservando che “le opponenti presupponevano sin Per_ dall'inizio di doversi fare carico delle spese sino al naturale esito del ricovero del Sig. ” (così
l'appellante a pag. 17).
Anche questa doglianza è infondata.
La Corte di Cassazione ha statuito che “ … che "La presupposizione, non attenendo né all'oggetto né alla causa né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso "esterna", che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, in base al significato proprio del medesimo, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse - ma con riconoscimento da parte dell'altra - valore determinante ai fini del "mantenimento" del vincolo contrattuale, la sua mancanza legittimando l'esercizio del recesso" (v. Cass., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12235). Tale principio di diritto è stato più di recente ribadito, rimarcando come la presupposizione poggi sull'esistenza di una determinata situazione di fatto o di diritto, comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo (essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività), e certo, che sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto (v. Cass., sez. un., 20 aprile 2018, n. 9909; sez. III, 24 agosto
2020, n. 17615; sez. I, 15 dicembre 2021, n. 40729; v. in tal senso già Cass., sez. III, 9 maggio 1981,
n. 3074)" (così Cassazione civile sez. III, 28/01/2025, (ud. 19/11/2024, dep. 28/01/2025), n.1995). Per_ Nel caso in esame, proprio perché le parti erano consapevoli che il sig. sarebbe dovuto essere ricoverato per tutta la restante parte della sua vita, circostanza non contestata dalle appellate, assumono valore dirimente ai fini della ricostruzione dell'oggetto del contratto di accollo le Per_ circostanze, sopra già evidenziate: le sigg. e avevano espressamente dichiarato di CP_1 impegnarsi a contribuire al pagamento della retta del solo istituto Costante Gris e il conscio Pt_1
Per_ della portata di tale impegno, nella delibera del 02.11.2017, preso atto del trasferimento del sig. presso l'Istituto Ianus, si era impegnato al pagamento anche di tale retta, senza richiamare la dichiarazione di impegno delle appellate, come, invece, aveva fatto con la precedente delibera del
06.09.2001, anche questa, significativamente, non richiamata nella delibera del 2017.
Ciò significa che entrambe le parti al momento della conclusione del contratto di accollo avevano ben Per_ presente che il sig. avrebbe potuto essere traferito in altro istituto e proprio per questo le sigg. Per_ e avevano limitato l'oggetto dell'accollo alla retta da corrispondere all' , CP_1 Parte_7 retta il cui importo era noto alle parti, senza impegnarsi “alla cieca” anche per il caso di cambiamento dell'Istituto con conseguente potenziale cambiamento della retta, anche in termini più gravosi.
Come sopra già osservato, il rigetto del primo motivo di appello comporta il rigetto anche del secondo motivo inerente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, avendo parte appellante espressamente subordinato la revisione della statuizione della sentenza impugnata in punto spese all'accoglimento del primo motivo di appello.
Per le svolte considerazioni, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Dato l'esito del giudizio, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 26.001,00 ed € 52.00,00, in considerazione della soccombenza (fase introduttiva, fase di studio, fase di trattazione, determinato il compenso per questa fase nel minimo tenuto conto della limitata attività svolta in udienza, e fase decisoria per complessivi euro 8.469,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di e , così provvede:
[...] Controparte_1 Controparte_2 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza Tribunale di Gorizia n.
118/2024 del 24.04.2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore delle appellate e che liquida in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 8.469,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad
IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 385/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA
con l'Avv. Luca Zema del Foro di NE;
Parte_1
-APPELLANTE-
CONTRO
, con l'Avv. Domenico Testasacca del Foro di Agrigento;
Controparte_1
-APPELLATA-
E CONTRO
, con l'Avv. Domenico Testasacca del Foro di Agrigento;
Controparte_2
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia, n. 118 del 24.04.2024, emessa nel giudizio NRG 646/2022.
Causa iscritta a ruolo il 28.11.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
IN VIA PRINCIPALE in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della appellata Sentenza
n. 118/2024 emessa dal Tribunale di Gorizia in data 24.4.2024, nel giudizio R.G. 646/2022, rigettare l'opposizione delle sig.re e e per l'effetto confermare Controparte_1 Controparte_2 integralmente il decreto ingiuntivo n. 166/2022 emesso dal Tribunale di Gorizia. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per parti appellate:
Come da comparsa di costituzione e risposta: rigettare l'appello proposto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 166 emesso il 06.05.2022 dal Tribunale di Gorizia a Controparte_1
e è stato ingiunto il pagamento, in solido fra loro, a favore del Controparte_2 Parte_1 della somma di euro 49.874,47, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di quota di compartecipazione delle ingiunte al pagamento della retta per il ricovero dal 2015 al 2019 di Per_1
rispettivamente figlio e fratello delle ingiunte, dapprima presso l'Istituto Costante Gris di
[...]
OG EN, quindi presso l'Istituto Ianus Residenza Polifunzionale di Palmanova.
Nel ricorso per ingiunzione il ha rappresentato che: Pt_1
- con deliberazione n. 63 del 03.07.2001 la Giunta aveva deliberato di assumere l'impegno di spesa per il ricovero del sig. presso l'Istituto Costante Gris, con sede in OG EN sino Persona_1 alla concorrenza di lire 8.000.000,00 annui con impegno di spesa corrispondente;
- l'Istituto Costante Gris, a fronte della richiesta di ricovero, aveva chiesto l'assunzione dell'intero impegno di spesa annuale da parte dell'Ente, subordinando la presa in carico del sig. Persona_1 all'accoglimento della suddetta istanza;
- con dichiarazione dd. 06.09.2001, protocollata in pari data con il n. 4016, le sigg. CP_1
e si erano impegnate nei confronti del Comune “al pagamento della
[...] Controparte_2 rimanenza della retta posta a carico di questo Comune, detratto l'importo di lire 8.000.000
(ottomilioni) in ragione annua per il ricovero del figlio e fratello ” (doc. 2); Persona_1
- con deliberazione n. 78 dd. 11.09.2001, la Giunta aveva integrato la precedente deliberazione n.
63/2001, assumendo l'intero impegno di spesa in favore dell'Istituto, salvo recuperare la quota parte a carico dell'assistito nei confronti delle sig.re e a ciò Controparte_1 Controparte_2 espressamente impegnatesi;
- il aveva provveduto al pagamento delle rette in favore degli istituti che avevano avuto in Pt_1 carico il sig. , segnatamente l'Istituto Costante Gris e l'Istituto Ianus Residenza Persona_1
Polifunzionale; in particolare per gli anni dal 2015 al 2019 il aveva corrisposto la Pt_1 complessiva somma di euro 108.364,82, comprensiva anche della quota posta a carico delle sigg.
e pari ad euro 75.953,55; Controparte_1 Controparte_2 - a partire dal 2015 e fino al decesso del sig. , le sigg. e Persona_1 Controparte_1 CP_2 avevano progressivamente diminuito il rimborso al della quota di loro competenza,
[...] Pt_1 residuando un debito verso il pari ad euro 49.874,47. Pt_1
2. e hanno proposto opposizione al d.i. per le seguenti ragioni. Controparte_1 Controparte_2
a) Nullità/insesitenza del titolo dal quale discenderebbe l'obbligazione addotta a fondamento della pretesa creditoria.
Secondo le attrici opponenti tra le stesse ed il non era intervenuto alcun accordo in merito Pt_1 alle spese per il ricovero del sig. atteso il Comune non aveva formalmente mai accettato Persona_1 per iscritto la richiesta avanzata dalla stesse per il ricovero del congiunto, forma scritta richiesta a pena di nullità per i contratti con la pubblica amministrazione.
Nell'atto di citazione le attrici hanno riprodotto la citata richiesta rivolta al di nella Pt_1 Pt_1 quale si legge: “Le sottoscritte e , al fine di ricoverare Parte_2 Controparte_2 il sig. … presso l'Istituto “Costante Gris” con sede a OG EN (TV) sito in via Persona_1
Torni n. 51, rispettivamente figlio e fratello, rivolgono istanza affinché codesta spettabile
Amministrazione comunale deliberi formale impegnativa di ricovero. A tal fine si impegnano al pagamento della rimanenza della retta posta a carico di questo Comune detratto l'importo di lire
8.000.000 (ottomilioni) in ragione annua, Per il ricovero del figlio e fratello , meglio Persona_2 generalizzato nella premessa”. Seguono la data, 06.09.2001, e le sottoscrizioni delle attrici opponenti.
In particolare, secondo le attrici a nulla rilevava che con delibera n. 78/2001 la Giunta avesse, con mero richiamo, preso atto della proposta sopra riportata, stante l'assenza di “negozio successivo e consequenziale, formale e sottoscritto da entrambe le parti, indispensabile ai fini dell'esistenza del contratto e quindi dell'insorgenza dell'obbligo”, negozio che doveva essere formalizzato in un unico documento.
Hanno ulteriormente osservato le attrici opponenti che le stesse all'epoca erano tutore e protutore del loro congiunto, pertanto, in assenza di un contratto scritto, non era chiaro se con la dichiarazione sopra citata le stesse avessero manifestato la volontà di corrispondere la differenza dovuta a titolo di retta in proprio o se avessero agito quali legali rappresentanti del sig. . Persona_1
b) Obbligo comunque temporalmente circoscritto e legato alla permanenza presso l'Istituto Costante
Gris con sede in OG EN.
In subordine, le attrici opponenti hanno rappresentato che le stesse si erano impegnate a compartecipare al pagamento della retta esclusivamente con riferimento alla permanenza del congiunto presso la struttura Costante Gris di OG EN, pertanto, nulla era dovuto in relazione alla retta corrisposta dal Comune per il successivo ricovero del sig. presso Persona_1
l'Istituto Ianus di Palmanova.
3. Costituendosi in giudizio il quanto al primo motivo dell'opposizione, inerente alla Pt_1 mancata stipula in forma scritta di contratto tra le parti, ha rappresentato che secondo la giurisprudenza il requisito della forma scritta dell'accordo con la p.a. non postulava la necessaria redazione di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, potendo la proposta e l'accettazione essere anche rese su atti scritti separati (ex multis Corte Cass. Ord. n. 25631/2017;
Cons. Stato n. 7980/2019 e Corte Cass. SS.UU n. 9775/2022).
Nel caso di specie all'impegno di pagamento assunto dalle opponenti in data 06.09.2001 (proposta contrattuale) avevano fatto seguito la delibera della Giunta n. 78/2001, con la quale era stato accettato il predetto impegno, e la delibera n. 90/2017, con la quale il Comune aveva preso atto del trasferimento del sig. presso l'istituto Ianus (accettazione della proposta). Persona_1
Ha osservato il che la stessa condotta delle attrici confermava l'avvenuta conclusione del Pt_1 contratto, avendo le stesse provveduto negli anni, seppure parzialmente, al pagamento delle somme richieste dal a titolo di compartecipazione alle rette per il ricovero del loro congiunto. Pt_1
Inoltre, dal tenore letterale della dichiarazione del 06.09.2001 emergeva chiaramente che le attrici avevano assunto l'impegno in proprio e non quali tutrici del congiunto, essendosi le stesse qualificate come madre e sorella e non, appunto, quali tutrici del sig. . L'interpretazione della Persona_1 dichiarazione in tale senso era confermata dalla circostanza che la sig. aveva Controparte_1 provveduto al pagamento, sia pure parziale, delle rette anche quando non aveva il titolo di tutrice, essendo a decorrere dal 06.10.2016 stati nominati prima il sig. quindi l'Avv. Marco Persona_3
Valent.
Ha, ulteriormente, evidenziato il convenuto che l'impegno di pagamento assunto dalle attrici era riconducibile allo schema contrattuale con obbligazioni a carico del solo proponente di cui all'art. 1333 c.c., per il cui perfezionamento non era necessaria l'accettazione espressa da parte dell'oblato.
Per costante giurisprudenza tale schema contrattuale era compatibile con il requisito della forma scritta ad substantiam alla sola condizione che la proposta avesse la forma scritta (Cass. 14558/2004
e, con riferimento ai contratti conclusi con la p.a., Cass. 8217/2016).
Quanto al secondo motivo della opposizione, con il quale le attrici avevano dedotto che il proprio impegno era, in ogni caso, limitato al solo ricovero del congiunto presso l'istituto Costante Gris, il
Comune ha evidenziato che nella delibera giuntale n. 90/2017, con la quale era stato preso atto del trasferimento del sig. presso l'istituto Ianus, era stata richiamata la delibera 63/2001 e, Persona_1 pertanto, nell'autorizzare il responsabile del servizio a rideterminare l'impegno di spesa, “fermo restando per il momento la percentuale di compartecipazione a carico dei familiari civilmente obbligati”, l'espressione “familiari civilmente obbligati” si riferiva alle attrici opponenti.
Tale interpretazione della delibera era confermata dal comportamento delle attrici, le quali avevano provveduto, seppure parzialmente, anche al pagamento delle rette relative al ricovero del congiunto presso l'istituto Ianus.
Infine, per il caso di accoglimento dei motivi della opposizione, il svolgeva domanda Pt_1 riconvenzionale ex art. 2041 c.c. chiedendo di essere indennizzato per l'ingiustificato arricchimento delle attrici.
4. Con la sentenza appellata il Tribunale in accoglimento dell'opposizione ha revocato il decreto ingiuntivo n. 166/2022 del 06.05.2022 emesso dal Tribunale di Gorizia;
ha accertato che il
[...] era creditore nei confronti delle attrici opponenti della somma di euro 14.468,72 e, per Pt_1
l'effetto, ha condannato e , in solido tra loro, a pagare a favore Controparte_1 Controparte_2 del la predetta somma, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al deposito del Parte_1 ricorso monitorio ed agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio sino al saldo effettivo.
Il Tribunale ha ritenuto accertato che il con delibera della Giunta aveva assunto Parte_1 Pt_1
l'intero onere relativo al ricovero di nei confronti dell'Istituto Costante Gris, in Persona_1 accoglimento della richiesta avanzata dalle attrici opponenti al di deliberare formale Pt_1 impegnativa di ricovero del congiunto.
Con la medesima richiesta, protocollata dal Comune il 06.09.2011, le attrici opponenti si erano impegnate a compartecipare alla relativa spesa. Di tale impegno e della intenzione del di Pt_1 rivalersi nei confronti delle familiari del sig. il aveva dato atto nella parte motiva Persona_1 Pt_1 della delibera.
Tanto premesso in fatto, il Tribunale ha qualificato l'impegno delle attrici verso il come Pt_1 accollo c.d. semplice o interno, nel quale non era stato coinvolto l'istituto di ricovero.
Il contratto si sarebbe concluso per iscritto in forza della proposta formulata dalle attrici ed accettata in maniera espressa dal con la delibera n. 78 del 11.09.2001. Pt_1
Ha osservato il giudice di prime cure che le attrici erano senz'altro venute a conoscenza della delibera della Giunta di accettazione della proposta atteso che successivamente le stesse avevano provveduto a rimborsare al parte della retta, così dando attuazione al contratto di accollo: infatti, nelle Pt_1 contabili di bonifico dimessa in atti risultava indicata come causale “rimborso retta”.
Sulla base del contenuto della richiesta avanzata dalle attrici al nella quale le stesse Parte_1 avevano espressamente domandato la delibera formale di ricovero presso l'istituto Costante Gris di OG EN, il Tribunale ha ritenuto che oggetto dell'accollo fosse la sola retta pagata dal per il ricovero del congiunto presso tale istituto, mentre analogo contratto non risultava Pt_1 essere stato concluso con riguardo al successivo ricovero del sig. presso l'Istituto di Persona_1
Palmanova.
Quanto all'ammontare del debito delle attrici, il Tribunale ha ritenuto accertato, in quanto risultante documentalmente e pacifico tra le parti, che il aveva corrisposto all'Istituto Costante Gris Pt_1 per il ricovero del sig. la complessiva somma di euro 57.851,00, di cui euro 40.547,80 Persona_1 erano a carico delle attrici.
Secondo il giudice di prime cure era ugualmente pacifico tra le parti che le attrici avevano già corrisposto la somma di euro 26.079,08, conseguentemente residuava un debito di euro 14.468,72.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda svolta in via riconvenzionale dal ex art. 2041 c.c. Pt_1 relativamente alla retta corrisposta a favore dell'Istituto Ianus di Palmanova, atteso che unici soggetti che si erano arricchiti per effetto di quanto pagato dal erano lo stesso , deceduto, Pt_1 Persona_1 ed i soggetti che ex art. 433 c.c. sarebbero stati tenuti a sostenere le spese nell'interesse di quest'ultimo, tra i quali non potevano ricondursi le attrici atteso che il sig. aveva un Persona_1 coniuge e dei figli, che nell'ordine indicato dall'art. 433 c.c. precedevano gli ascendenti ed i fratelli e sorelle. Tenuto conto della reciproca soccombenza, il Tribunale ha compensato integralmente le spese tra le parti.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello il fondandolo su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha contestato che nel decidere il Tribunale avrebbe violato gli art. 1362 c.c. e 1374 c.c. ritenendo erroneamente limitato l'impegno assunto verso il dalle sigg. Pt_1
Per_ e alle sole rette corrisposte per il ricovero del congiunto presso l'istituto Costante Gris. CP_1
Per_ L'appellante ha evidenziato che con la citata scrittura del 06.09.2001 le sigg. e si erano CP_1 impegnate a compartecipare alle rette “per il ricovero del figlio e fratello ”. Persona_1
Trattandosi di ricovero in una casa di riposo era chiaro a tutti che il soggiorno del sig. Persona_1 sarebbe terminato esclusivamente con il decesso dello stesso, pertanto, il trasferimento dal primo al secondo istituto non aveva modificato lo scenario di fondo presupposto sin dal 2001.
Secondo il che la volontà delle appellate non fosse limitata al solo ricovero presso il primo Pt_1 istituto trovava conferma in due circostanze fattuali, trascurate dal giudice di prime cure:
a) il trasferimento dalla prima alla seconda casa di riposo era noto alle opponenti, come emergeva dalla nota depositata il 04.08.2017 presso il giudice tutelare di Treviso da parte dell'Avv. Monica
Gazzoli in nome e per conto delle opponenti nella quale si leggeva: “…all'udienza del 31 luglio 2017, la ricorrente Signora ha prospettato la probabilità che il fratello interdetto venga Controparte_2 a breve trasferito in altra struttura in NE o Gorizia. Oggi è stato confermato il trasferimento a giorni presso la struttura “Ianus” residenza polifunzionale di fascia A, sita in Palmanova (UD) Viale
San Marco n. 4 e la relativa domanda è stata in data odierna sottoscritta…” (v. doc. n. 34 convenuto opposto);
b) pur essendo a conoscenza del trasferimento, la sig. aveva continuato ad effettuare i CP_1 pagamenti della quota della retta a favore del riportando sempre come causale “rimborso Pt_1 retta” aggiornata con l'indicazione del mese di competenza (v. doc. 35 e 38 convenuto opposto).
Secondo l'appellante le opponenti avevano presupposto sin dall'inizio di doversi fare carico delle spese sino al naturale esito del ricovero del congiunto (c.d. presupposizione).
In alternativa, l'interpretazione estensiva dell'accollo risultava dal comune intento delle parti di dare adeguata definitiva sistemazione al sig. . Il riferimento all'istituto Costante Gris non era Persona_1 giustificato dalla intenzione di limitare l'obbligazione in caso di trasferimento, peraltro solo eventuale, in altra struttura, ma trovava la propria spiegazione nel fatto che al momento della Per_ dichiarazione il ricovero presso quell'istituto “esauriva lo scenario del sig. ”.
Anche il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto avvalorava tale interpretazione, atteso che le opponenti avevano continuato a pagare la propria quota della retta anche dopo il trasferimento.
Ha concluso l'appellante evidenziando che l'analisi del comportamento complessivamente tenuto dalle parti risultava dirimente ai fini della corretta interpretazione delle obbligazioni assunte dalle opponenti.
Con il secondo motivo di appello il ha lamentato la violazione dell'art. 91 c.p.c. con Pt_1 riferimento alla compensazione delle spese di lite.
Testualmente l'appellante: “Si impugna il capo della sentenza che ha statuito la compensazione tra le parti delle spese processuali. Per effetto dell'accoglimento del motivo di gravame sopra esposto, la sentenza dovrà essere riformata anche con riferimento alle spese di lite del primo grado di giudizio con condanna delle Signore e ”. Controparte_1 Controparte_2
6. Si sono costituite le appellate eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., essendosi il Comune limitato, nei motivi di impugnazione, “a suggerire una interpretazione del tutto soggettiva e ipotetica dell'accaduto, utilizzando espressioni quali:
“trattandosi pacificamente”, “la verità è che”, “non può credibilmente dipendere dal fatto che” …
“era evidente che”. Hanno, quindi, rilevato le convenute che il non aveva contestato la qualificazione giudica Pt_1 del rapporto come accollo semplice di debito futuro, con conseguente formazione del giudicato interno.
Nel merito hanno contestato la diversa ricostruzione della volontà delle parti offerta dall'appellante evidenziando che non sussistevano i presupposti per ricorrere ai criteri interpretativi sussidiari di cui all'art. 1362 c.c. stante la chiara ed inequivocabile volontà delle parti, accettata dal di Pt_1 limitare il proprio impegno verso il solo istituto Costante Gris.
Infatti, alla rideterminazione dell'impegno di spesa in occasione del trasferimento del sig. Persona_1 non aveva fatto seguito alcuna accettazione scritta da parte delle opponenti.
La circostanza che la sig. avesse continuato per qualche mese a pagare l'integrazione della CP_1 retta, sentendosi presumibilmente moralmente tenuta a farlo, non escludeva l'indebito oggettivo. Per_ Hanno, infine, evidenziato le appellate che il trasferimento del sig. presso altro istituto era coinciso con la nomina di altro tutore (l'Avv. Valent, nominato il 04.09.2017), pertanto eventualmente le opponenti sarebbero state tenute al pagamento fino all'agosto 2017.
7. L'appello è infondato.
Preliminarmente la Corte dà atto che l'appello è ammissibile. In conformità a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.p, parte appellante ha indicato puntualemente il capo della decisione impugnato, ovvero la interpretazione del contenuto del contratto intercorso tra le parti;
le norme violate (gli art. 1362 e 1374 c.c.); le ragioni delle censure in merito alla ricostruzione della volontà delle parti ritenuta dal giudice di prime cure (l'avere il Tribunale omesso di considerare che le parti avevano presupposto l'eventuale futuro trasferimento del congiunto in altra casa di riposto e l'avere omesso di valorizzare il comportamento delle parti nella fase esecutiva del contratto).
Nel merito il primo motivo di appello è infondato, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo di appello in punto regolazione delle spese di lite, in quanto subordinato all'accoglimento del primo motivo di appello.
Con il primo motivo parte appellante ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ricostruito la volontà delle parti contraenti alla luce della sola lettera della proposta avanzata al Per_ dalle sigg.re e omettendo di indagare la volontà delle parti applicando i criteri Pt_1 CP_1 di cui all'art. 1362 c.c..
La Corte osserva che secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione il ricorso ai criteri interpretativi di cui all'art. 1362 c.c. è residuale rispetto alla interpretazione letterale, essendo consentito solo nel caso in cui il senso letterale delle espressioni utilizzate sia ambiguo (v. Cassazione civile sez. III, 11/03/2025, (ud. 20/12/2024, dep. 11/03/2025), n.6444 per la quale “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c." (Cass., n. 33451/2021; si veda anche Cass., n. 5595/2014, alla cui stregua, "in tema di interpretazione dei contratti, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ., sicché, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa")”; principio ribadito anche da Cassazione civile sez. II, 20/06/2024, (ud.
30/05/2024, dep. 20/06/2024), n.17063 e da Cassazione civile sez. II, 11/11/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 11/11/2021), n.33451).
Nel caso di specie il Comune con delibera del 63 del 03.07.2001: premesso che “il signor P.S. (i dati vengono secretati e riportati nell'allegata scheda) necessita dell'accoglienza presso una struttura protetta per proseguire nel percorso terapeutico che allo stato attuale è impossibile attuare e, pertanto la struttura deve essere in grado di seguirlo senza che il P.S. possa allontanarsi da essa.
2 "Isontna" del Controparte_3Controparte_4
07.06.2001 con la quale viene proposto il tipo di intervento di cui sopra.
CONSTATATO che la struttura più prossima al luogo di residenza è l'Istituto "COSTANTE GRIS" con sede a OG EN (TV) sito in via Torni 51, che richiede comunque la deliberazione della
Giunta che attesti la disponibilità al pagamento della retta da parte del Comune di residenza, in quanto la retta giornaliera è fissata il lire 104.000 — (centoquattromila)
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 443 del Codice Civile i familiari civilmente obbligati agli alimenti verranno interessati al recupero della spesa sostenuta dal stesso, mentre una quota Pt_1 di tale spesa sarà assunta dal stesso. Pt_1
VISTA ed esaminata la documentazione risultante nel fascicolo del sig, P.S.
RITENUTO di provvedere alla assunzione dell'impegnativa nei confronti dell'Istituto l'Istituto
"COSTANTE GRIS" con sede a OG EN (TV) sito in via Torni 51.
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del decreto legislativo
265/2000.
A VOTI UNANIMI favorevoli espressi in forma palese” ha deciso
“1) di autorizzare l'ammissione del signor. P.S. presso l'Istituto "COSTANTE GRIS" con sede a
OG EN (TV) sito in via Torni 51. 2) di dare atto che il provvederà al pagamento della retta giornaliera ammontante a lire Pt_1
104.000 (centoquattromila) direttamente all'Istituto di cui sopra salvo rivalsa nei confronti dei civilmente obbligati ai sensi dell'art. 443 del Codice civile.
3) di dare atto che il concorrerà nel pagamento della retta con un importo di lire 8.000.000 Pt_1 annui” (doc. 1 convenuto opposto).
La Corte osserva che se è vero che nelle premesse della delibera si fa riferimento in generale alla necessità del sig. di essere ricoverato presso una struttura protetta, nella parte deliberativa CP_5 il Comune ha espressamente fatto riferimento all'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti dell'Istituto Costante Gris, dando atto che avrebbe provveduto al pagamento integrale della retta giornaliera, salvo rivalsa nei confronti dei soggetti civilmento obbligati di cui all'art. 443 c.c. (rectius
433 c.c.) per quanto pagato in eccedenza rispetto al contributo a fondo perso di lire 8 milioni annui.
Coerentemente nella proposta contrattuale dd. 06.09.2001 indirizzata al Comune le sigg. e CP_1
Per_ hanno dichiarato quanto segue, limitando espressamente il proprio impegno al pagamento della retta dovuta all'istituto Costante Gris:
“Al fine di ricoverare il signor nato a [...] il [...] residente a [...] Pt_1
Isonzo 11, presso l'Istituto "Costante Gris" con sede a OG EN (TV) sito in via Torni n. 51, rispettivamente figlio e fratello, rivolgono istanza affinché codesta spettabile Amministrazione comunale deliberi formale impegnativa di ricovero. A tal fine si impegnano al pagamento della rimanenza della retta posta a carico di questo Comune, detratto l'importo di lire 8.000.000
(ottomilioni) in ragione annua, per il ricovero del figlio e fratello , meglio generalizzato Persona_1 nella premessa” (doc. 2 convenuto opposto).
Infine, sempre in linea con le due precedenti manifestazioni di volontà, il Comune con delibera n. 78 del 11.09.2001 ha accettato la proposta delle attrici opponenti nei seguenti termini:
“PREMESSO che con propria deliberazione n. 63 del 3 luglio 2001, esecutiva, veniva assunta
l'impegnativa da parte del Comune per il ricovero presso una struttura protetta del Sig. Pt_3 limitando l'impegno di spesa a lire 8.000.000 annue da parte del . Parte_1
VISTA la nota dell'Istituto "Costante Gris" di OG EN n. 7244 del 29 agosto 2001 con la quale si comunicava a questo Comune che l'impegno di spesa doveva essere incondizionato nei confronti di detto Istituto, quindi in pratica il Comune doveva assumersi l'intero onere della spesa.
CONSIDERATO che la madre e la sorella del Sig. P.S. hanno sottoscritto un'impegnativa nei confronti del di con la quale si impegnano a sostenere la differenza della spesa di Pt_1 Pt_1 ricovero.
RITENUTO pertanto che la garanzia prestata possa essere sufficiente a permettere al di Pt_1 assumersi nei confronti del predetto Istituto l'intero onere di spesa. ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del decreto legislativo
265/2000.
A VOTI UNANIMI favorevoli espressi in forma palese:
DELIBERA
1) Di integrare la propria deliberazione n. 63 del 3 luglio 2001, assumendo l'intero onere incondizionatamente nei confronti dell relativo al Parte_4 ricovero del sig, P.S.” (doc. 3 convenuto opposto). Per_ Le parti, ovvero il e le sigg. e hanno espressamente preso atto del ricovero Pt_1 CP_1 del sig. presso l'Istituto Costante Gris di OG EN, impegnandosi il a Persona_1 Pt_1 versare al predetto Istituto l'intero importo della retta pari a lire 104.000 giornaliere e le sigg. CP_1
Per_ e a rifondere al quanto da questo corrisposto sempre al predetto istituto, detratta la Pt_1 somma annua di euro 8 milioni, che sarebbe rimasta definitivamente a carico dell'ente pubblico.
Nulla le parti hanno stabilito per il caso di trasferimento del sig. in altra struttura. Persona_1
Alla luce del chiaro tenore letterale degli impegni scritti sopra riportati, il contratto di accollo concluso tra le parti ha per oggetto solo ed esclusivamente il pagamento della retta dovuta dal Pt_1 all'Istituto Costante Gris, non residuando alcun dubbio in merito alla determinazione dell'oggetto del contratto;
pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, non vi è spazio per il ricorso ai criteri interpretativi integrativi di cui all'art. 1362 c.c., con conseguente irrilevanza del comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, con particolare riguardo alle Per_ circostanze evidenziate dall'appellante della conoscenza da parte delle sigg. e del CP_1 trasferimento del congiunto presso altro istituto e del fatto che, sia pure solo per alcuni mesi e parzialmente, la sig. aveva in parte rimborsato al la retta pagata al nuovo istituto, CP_1 Pt_1 erroneamente ritenendo di esservi obbligata.
La Corte osserva che tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che nella delibera n. 90 del
02.11.2017 (doc. 32 convenuto opposto), con la quale aveva stabilito di proseguire nella partecipazione al pagamento della retta per il ricovero del sig. anche presso il successivo Persona_1 istituto Ianus, il Comune:
- nelle premesse, ha richiamato la sola delibera n. 63 del 03.07.2001, precedente alla dichiarazione di Per_ impegno (rectius proposta di accollo) sottoscritta dalle sigg. e il 06.09.2001; CP_1
- nella parte motiva, ha “ritenuto, nel prendere atto della nuova sede di ricovero del Sig. P.S., di dover autorizzare il Responsabile del servizio a rideterminare l'impegno di spesa assunto nei confronti della
e contestualmente assumere il nuovo impegno di spesa a favore Parte_5 della NE fermo Parte_6 restando per il momento la percentuale di compartecipazione a carico dei familiari civilmente obbligati”;
- quindi, ha deliberato:
1) di prendere atto che decorrenza 24/08/2017 il signor P.S., in precedenza ricoverato presso l'Istituto
" Costante Gris "di OG EN", è stato trasferito presso la "IANUS Residenza Polifunzionale" di Palmanova (UD) viale s.marco, 4, gestito dalla Parte_6
di NE;
[...]
2) di autorizzare il Responsabile del servizio a rideterminare l'impegno di spesa assunto nei confronti della e contestualmente assumere il nuovo impegno (li spesa a Parte_5 favore della di NE , Parte_6 fermo restando per il momento la percentuale di compartecipazione a carico dei familiari civilmente obbligati;
Per_ senza mai fare riferimento all'impegno assunto dalle sigg. e con la citata dichiarazione CP_1 del 06.09.2001, diversamente da quanto, invece, aveva fatto con la delibera n. 78 del 11.09.2001, immediatamente successiva alla ricezione della dichiarazione di impegno delle predette.
Contrariamente a quanto allegato da parte appellante, pertanto, non vi sono coerenti indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti rispetto a quella risultante dal testo dell'accordo, con conseguente ulteriore conferma che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 1362 c.c..
Con lo stesso motivo di appello, il ha contestato la ricostruzione dell'oggetto del contratto Pt_1 richiamando l'istituto della presupposizione, osservando che “le opponenti presupponevano sin Per_ dall'inizio di doversi fare carico delle spese sino al naturale esito del ricovero del Sig. ” (così
l'appellante a pag. 17).
Anche questa doglianza è infondata.
La Corte di Cassazione ha statuito che “ … che "La presupposizione, non attenendo né all'oggetto né alla causa né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso "esterna", che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, in base al significato proprio del medesimo, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse - ma con riconoscimento da parte dell'altra - valore determinante ai fini del "mantenimento" del vincolo contrattuale, la sua mancanza legittimando l'esercizio del recesso" (v. Cass., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12235). Tale principio di diritto è stato più di recente ribadito, rimarcando come la presupposizione poggi sull'esistenza di una determinata situazione di fatto o di diritto, comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo (essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività), e certo, che sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto (v. Cass., sez. un., 20 aprile 2018, n. 9909; sez. III, 24 agosto
2020, n. 17615; sez. I, 15 dicembre 2021, n. 40729; v. in tal senso già Cass., sez. III, 9 maggio 1981,
n. 3074)" (così Cassazione civile sez. III, 28/01/2025, (ud. 19/11/2024, dep. 28/01/2025), n.1995). Per_ Nel caso in esame, proprio perché le parti erano consapevoli che il sig. sarebbe dovuto essere ricoverato per tutta la restante parte della sua vita, circostanza non contestata dalle appellate, assumono valore dirimente ai fini della ricostruzione dell'oggetto del contratto di accollo le Per_ circostanze, sopra già evidenziate: le sigg. e avevano espressamente dichiarato di CP_1 impegnarsi a contribuire al pagamento della retta del solo istituto Costante Gris e il conscio Pt_1
Per_ della portata di tale impegno, nella delibera del 02.11.2017, preso atto del trasferimento del sig. presso l'Istituto Ianus, si era impegnato al pagamento anche di tale retta, senza richiamare la dichiarazione di impegno delle appellate, come, invece, aveva fatto con la precedente delibera del
06.09.2001, anche questa, significativamente, non richiamata nella delibera del 2017.
Ciò significa che entrambe le parti al momento della conclusione del contratto di accollo avevano ben Per_ presente che il sig. avrebbe potuto essere traferito in altro istituto e proprio per questo le sigg. Per_ e avevano limitato l'oggetto dell'accollo alla retta da corrispondere all' , CP_1 Parte_7 retta il cui importo era noto alle parti, senza impegnarsi “alla cieca” anche per il caso di cambiamento dell'Istituto con conseguente potenziale cambiamento della retta, anche in termini più gravosi.
Come sopra già osservato, il rigetto del primo motivo di appello comporta il rigetto anche del secondo motivo inerente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, avendo parte appellante espressamente subordinato la revisione della statuizione della sentenza impugnata in punto spese all'accoglimento del primo motivo di appello.
Per le svolte considerazioni, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Dato l'esito del giudizio, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 26.001,00 ed € 52.00,00, in considerazione della soccombenza (fase introduttiva, fase di studio, fase di trattazione, determinato il compenso per questa fase nel minimo tenuto conto della limitata attività svolta in udienza, e fase decisoria per complessivi euro 8.469,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di e , così provvede:
[...] Controparte_1 Controparte_2 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza Tribunale di Gorizia n.
118/2024 del 24.04.2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore delle appellate e che liquida in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 8.469,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad
IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Caparelli