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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 441/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1292/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210013336034 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1826/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10/11/2025 RGR N. 1292/2025, la ricorrente società fallita Società_1 SRL, rappresentata dal curatore avv. Rappresentante_1, assistita e difesa dal dott. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe, notificata a mezzo pec il 18/06/2025, all'Agenzia
Entrate Riscossione del complessivo importo di euro 1.532,86, iscritta a ruolo ex art. 36/bis DPR 600/73.
Con il presente ricorso, la ricorrente deduce: difetto di notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC;
difetto di sottoscrizione del ruolo;
difetto di motivazione dell'atto impugnato anche in merito agli interessi calcolati;
maturata decadenza ex art. 25 DPR 602/73.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal contribuente e produce la notifica della cartelle di pagamento eseguite mediante posta elettronica certificata.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1) La società ricorrente lamenta l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec. Il motivo è infondato, in quanto la eventuale irritualità della notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata non comporta la nullità o la inesistenza della stessa se la consegna dell'atto ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale ( Cass. 28 settembre 2018 n. 23620): parte ricorrente con l'impugnazione della cartella di pagamento ha sanato qualsiasi vizio di nullità.
1.2) La censura di nullità della notifica eseguita a mezzo pec, per posta proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi di cui al D.L. N° 179/2012, è infondata;
ciò che è rilevante, è la certezza e riferibilità dell'indirizzo stesso al mittente, mentre è imposta una maggiore rigidità dal sistema notifiche digitali per gli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, che si realizza in base al principio di elettività della domiciliazione per il destinatario soggetto passivo, che ha l'obbligo di tenuta diligente del proprio casellario, mentre nessuna incertezza si pone invece al mittente che promuove la notifica dal proprio indirizzo PEC.
1.3) Le doglianze in merito al dedotto difetto di motivazione sono infondate, stante che la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi necessari per ritenere l'atto congruamente motivato, sicché in esso sono specificati i motivi della iscrizione a ruolo, riferite all'omesso versamento della imposta IRES. Il difetto di motivazione in merito all'omesso calcolo degli interessi anch'esso è infondato, giacché le modalità di calcolo degli interessi non è configurabile al caso in esame, in quanto la cartella di pagamento contiene il “quantum” del debito, degli interessi e sanzioni relativi all'omesso pagamento del tributo e, con riguardo al calcolo degli interessi maturati, il semplice richiamo dell'atto precedente specificato in cartella e la quantificazione dell'importo, soddisfa l'obbligo di motivazione. Di conseguenza, non è necessaria la specificazione del saggio di interesse periodicamente applicato e le modalità di calcolo, essendo determinato con provvedimenti pubblici in relazione al tasso vigente, e non è necessario specificarne le modalità di calcolo. (Cass. Sez. civ. N° 22281/2022).
1.4) Il ricorrente censura l'omessa sottoscrizione autografa del funzionario dell'Ufficio che ha trasmesso il ruolo all'Agente della riscossione. Il motivo è infondato, in quanto l'emissione del ruolo così come la trasmissione dello stesso all'Agente della riscossione, è un atto amministrativo interno fra gli Uffici e non rilava ai fini della impugnazione dell'atto. I ruoli formati dall'Amministrazione Finanziaria sono ormai validati mediante mezzo informatico dall'Amministrazione creditrice e firmati digitalmente, per cui devono essere considerati equipollenti alla sottoscrizione del ruolo stesso. In tal senso: Cassazione sez. V° Ord. N° 1449 del 20/01/2017.
1.5) Parte ricorrente censura la maturata decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73, stante che la cartella di pagamento è stata notificata dall'esattore il 18/06/2025. L'Agente della riscossione evidenzia la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione, in virtù dell'emergenza COVID 19 di cui all'art. 68 commi 1, 2, 2/ bis e 4/bis D.L. 18/2020. Le doglianze della ricorrente sono fondate ed il ricorso va accolto.
Invero, l'art. 68 comma 4) D.L. N° 18/2020 rappresenta un intervento di portata generale relativamente ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo Covid 19 ( 8/03/2020 – 31/12/2021), nonché successivamente solo se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018, ed ha disposto una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relative alle stesse entrate. Per cui, ove il carico fiscale sia stato affidato al concessionario entro il 31.12.2021 (o anche dopo se afferenti alle liquidazioni del 2017 di cui all'art. 68 D.L. N. 18/2020) opererebbe la proroga di 24 mesi del termine di decadenza, ex art. 25 DPR 602/73, nonché della prescrizione ex art. 2946 C.C.. Nella fattispecie, l'iscrizione a ruolo riguarda il controllo automatizzato ex art. 36/bis DPR 600/73, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2018 periodo d'imposta 2017; il ruolo è stato consegnato all'agente della riscossione il 25/05/2021, per cui opra la proroga di 24 mesi prevista dall'art. 68 comma 4/bis D.L. 18/2020; il termine decadenza maturava il 31/12/2023, la cartella di pagamento è stata notificata il 18/06/2025, oltre il termine decadenziale previsto da detto art. 68 D.L. 18/2020.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300 oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1292/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210013336034 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1826/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10/11/2025 RGR N. 1292/2025, la ricorrente società fallita Società_1 SRL, rappresentata dal curatore avv. Rappresentante_1, assistita e difesa dal dott. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe, notificata a mezzo pec il 18/06/2025, all'Agenzia
Entrate Riscossione del complessivo importo di euro 1.532,86, iscritta a ruolo ex art. 36/bis DPR 600/73.
Con il presente ricorso, la ricorrente deduce: difetto di notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC;
difetto di sottoscrizione del ruolo;
difetto di motivazione dell'atto impugnato anche in merito agli interessi calcolati;
maturata decadenza ex art. 25 DPR 602/73.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal contribuente e produce la notifica della cartelle di pagamento eseguite mediante posta elettronica certificata.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1) La società ricorrente lamenta l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec. Il motivo è infondato, in quanto la eventuale irritualità della notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata non comporta la nullità o la inesistenza della stessa se la consegna dell'atto ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale ( Cass. 28 settembre 2018 n. 23620): parte ricorrente con l'impugnazione della cartella di pagamento ha sanato qualsiasi vizio di nullità.
1.2) La censura di nullità della notifica eseguita a mezzo pec, per posta proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi di cui al D.L. N° 179/2012, è infondata;
ciò che è rilevante, è la certezza e riferibilità dell'indirizzo stesso al mittente, mentre è imposta una maggiore rigidità dal sistema notifiche digitali per gli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, che si realizza in base al principio di elettività della domiciliazione per il destinatario soggetto passivo, che ha l'obbligo di tenuta diligente del proprio casellario, mentre nessuna incertezza si pone invece al mittente che promuove la notifica dal proprio indirizzo PEC.
1.3) Le doglianze in merito al dedotto difetto di motivazione sono infondate, stante che la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi necessari per ritenere l'atto congruamente motivato, sicché in esso sono specificati i motivi della iscrizione a ruolo, riferite all'omesso versamento della imposta IRES. Il difetto di motivazione in merito all'omesso calcolo degli interessi anch'esso è infondato, giacché le modalità di calcolo degli interessi non è configurabile al caso in esame, in quanto la cartella di pagamento contiene il “quantum” del debito, degli interessi e sanzioni relativi all'omesso pagamento del tributo e, con riguardo al calcolo degli interessi maturati, il semplice richiamo dell'atto precedente specificato in cartella e la quantificazione dell'importo, soddisfa l'obbligo di motivazione. Di conseguenza, non è necessaria la specificazione del saggio di interesse periodicamente applicato e le modalità di calcolo, essendo determinato con provvedimenti pubblici in relazione al tasso vigente, e non è necessario specificarne le modalità di calcolo. (Cass. Sez. civ. N° 22281/2022).
1.4) Il ricorrente censura l'omessa sottoscrizione autografa del funzionario dell'Ufficio che ha trasmesso il ruolo all'Agente della riscossione. Il motivo è infondato, in quanto l'emissione del ruolo così come la trasmissione dello stesso all'Agente della riscossione, è un atto amministrativo interno fra gli Uffici e non rilava ai fini della impugnazione dell'atto. I ruoli formati dall'Amministrazione Finanziaria sono ormai validati mediante mezzo informatico dall'Amministrazione creditrice e firmati digitalmente, per cui devono essere considerati equipollenti alla sottoscrizione del ruolo stesso. In tal senso: Cassazione sez. V° Ord. N° 1449 del 20/01/2017.
1.5) Parte ricorrente censura la maturata decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73, stante che la cartella di pagamento è stata notificata dall'esattore il 18/06/2025. L'Agente della riscossione evidenzia la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione, in virtù dell'emergenza COVID 19 di cui all'art. 68 commi 1, 2, 2/ bis e 4/bis D.L. 18/2020. Le doglianze della ricorrente sono fondate ed il ricorso va accolto.
Invero, l'art. 68 comma 4) D.L. N° 18/2020 rappresenta un intervento di portata generale relativamente ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo Covid 19 ( 8/03/2020 – 31/12/2021), nonché successivamente solo se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018, ed ha disposto una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relative alle stesse entrate. Per cui, ove il carico fiscale sia stato affidato al concessionario entro il 31.12.2021 (o anche dopo se afferenti alle liquidazioni del 2017 di cui all'art. 68 D.L. N. 18/2020) opererebbe la proroga di 24 mesi del termine di decadenza, ex art. 25 DPR 602/73, nonché della prescrizione ex art. 2946 C.C.. Nella fattispecie, l'iscrizione a ruolo riguarda il controllo automatizzato ex art. 36/bis DPR 600/73, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2018 periodo d'imposta 2017; il ruolo è stato consegnato all'agente della riscossione il 25/05/2021, per cui opra la proroga di 24 mesi prevista dall'art. 68 comma 4/bis D.L. 18/2020; il termine decadenza maturava il 31/12/2023, la cartella di pagamento è stata notificata il 18/06/2025, oltre il termine decadenziale previsto da detto art. 68 D.L. 18/2020.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300 oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO