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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/09/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta relativa ai numeri di RG: 5120 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento
TRA
rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Fiengo e domiciliato presso il suo Parte_1
studio legale, sito in Cercola alla via Riccardi, 147;
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Tiberi, Controparte_1
e domiciliata presso la propria sede legale in Macerata alla via Cluentina 33/D;
CONVENUTA in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Maria Luisa Errichiello e dall'avv. Luigi Schiavone e domiciliato presso la Casa
Comunale sita in alla Piazza Municipio, 1; CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27 maggio 2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto formale opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1
pagamento n. 167-2019-810 del 05.06.2019, emessa e notificata dalla per Controparte_1
conto del con cui all'attore è stato ingiunto il pagamento di euro Controparte_2
6.788,43, come da ordinanza n. 1 del 21.03.2016, avente ad oggetto l'indennità di occupazione a seguito dell'occupazione di un immobile acquisito al patrimonio comunale. L'attore ha eccepito la nullità dell'ingiunzione di pagamento, non sussistendo i presupposti di legge per l'emissione della medesima, Con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione, anche in virtù della legittimità e perfetta regolarità dell'operato della società di riscossione. Con vittoria di spese di lite.
Si è altresì costituito in giudizio il il quale ha preliminarmente Controparte_2
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, giacché l'atto oggetto di impugnazione avrebbe natura accessoria rispetto ad atto autoritativo della Pubblica Amministrazione in materia urbanistica. Con vittoria di spese di lite. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla parte convenuta.
Sul punto, si osserva che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione impositiva del pagamento di un canone o di un'indennità per l'occupazione sine titulo di immobile costruito senza concessione edilizia e di cui, pertanto, sia stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale, non rientra nei casi devoluti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, essendo, in particolare, da escludere che l'oggetto del contendere rientri tra le ipotesi di cui all'art. 133, co. 1, c.p.a.,
riguardanti “gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e
edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni … del
giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione fondati sulla natura della posizione giuridica soggettiva di cui viene lamentata la lesione, infatti, la contestata indennità di occupazione sine titulo, richiesta con l'impugnata ordinanza ingiunzione, avendo ad oggetto l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, investe la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo,
non già di interesse legittimo (cfr. Tar Campania Napoli, sez. II, Sent. 11.03.2021, n. 1625; Tar
Campania, Napoli, Sez. III, 08.11.2017, n. 5247; Tar Campania, Napoli, Sez. III, 11.7.2017, n.
3703; Tar Toscana, III, 26.4.2012, n. 839; Tar Lazio, Latina, I, 28.3.2011, n. 294; Tar Campania,
Napoli, V, 3.10.2007, n. 8855; Cons. Stato, VI, 5.4.2006, n. 1775). Sul punto, si sono espresse anche le SS.UU. della Suprema Corte, con sentenza del 19 novembre
2001, n. 14543, secondo cui “È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia
attinente a pretesa creditoria dell'Amministrazione finanziaria, per somme che si assumano dovute
in dipendenza della occupazione senza titolo di un bene del demanio, pure se detta controversia
riguardi sanzioni amministrative applicate a carico dell'occupante, ed insorga in via di
opposizione ad ingiunzione di pagamento, dovendosi escludere sia la giurisdizione delle
commissioni tributarie, venendo in discussione materia diversa da quelle di pertinenza delle stesse,
sia quella del giudice amministrativo, trattandosi di problematica relativa a rapporti di dare-avere,
senza alcuna interferenza su atti o provvedimenti relativi a concessione del bene pubblico”.
Le Sezioni Unite sono, altresì, tornate sull'argomento, precisando che “Ove il comune, disposta
l'acquisizione al patrimonio comunale di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la
corresponsione di un canone o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la controversia,
promossa da quest'ultimo, per l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla giurisdizione
del giudice ordinario, in quanto, investendo, con l'accertamento della fondatezza di una pretesa
economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non rientra nell'ambito della
materia del controllo dell'attività urbanistico-edilizia ed esula pertanto dalla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo (...) non potendo la richiesta del canone o dell'indennità da
parte del comune essere configurata come sanzione amministrativa per violazione edilizia” (Cass.,
SS.UU., 29 aprile 2003, n. 6629).
Più di recente, ancora, la Suprema Corte ha ribadito che le richieste di indennizzo per occupazione abusiva di un bene demaniale di un Comune appartengono alla giurisdizione del
Giudice Ordinario, in quanto viene in rilievo – non un rapporto di tipo amministrativo, bensì – un rapporto privatistico tra la P.A. e il privato, in relazione alla proprietà dell'immobile (cfr.
Cassazione civile sez. un., 15/05/2017, n. 11988). Tale conclusione, del resto, è condivisa anche dalla prevalente giurisprudenza amministrativa,
secondo la quale la controversia avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di occupazione del bene acquisito al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380, ha ad oggetto diritti soggettivi, non potendosi fare ricorso alla giurisdizione esclusiva prevista dall'articolo 133 c.p.a. in materia di edilizia e urbanistica, dato che la stessa disposizione fa comunque salva la giurisdizione del Giudice ordinario sulle controversie relative a indennità o altri corrispettivi conseguenti a atti di natura ablatoria (cfr. Napoli, sez. II, 22/11/2024, n. 6440; Controparte_3 Controparte_3
Napoli, sez. VI, 07/11/2023, n. 6073; Napoli, sez. VI, 17/11/2022, n. 7112; Controparte_3
Napoli, sez. III, 28/02/2022, n. 1347). Controparte_3
Ancor più di recente, infine, il Consiglio di Stato ed il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana hanno riconosciuto la sussistenza della giurisdizione ordinaria, trattandosi
“pacificamente di una controversia su diritti soggettivi che esula dalla giurisdizione del giudice
amministrativo” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 01/10/2024, n. 7868; C.G.A.R.S. sez. giur.,
06/08/2021, n. 777).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione, atteso che l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi rilevanti ex artt. 163 e 164 c.p.c. ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi, apparendo descritti in maniera sufficientemente dettagliata i motivi di opposizione, sicché non può dirsi violato il diritto di difesa della stessa parte convenuta,
concretamente posta in grado di esplicare le proprie difese nel merito.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
Com' è noto, lo speciale procedimento di ingiunzione fiscale avente ad oggetto la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al R.D. n. 639/1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento (dovendosi escludere la sussistenza di un generale potere di determinazione unilaterale, da parte della P.A., del credito oggetto di ingiunzione), restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (Cass. Sez.
Un. 25.5.2009, n. 11992).
Oltre alle tradizionali ipotesi di somme di natura pubblicistica (quali canoni demaniali, o sanzioni amministrative), sono suscettibili di essere riscosse tramite ingiunzione fiscale anche somme che nascono da rapporti di natura privatistica, esclusa l'ipotesi di somme aventi natura risarcitoria, in relazione alle quali evidentemente difetta il necessario requisito di determinatezza ed esigibilità del credito.
Ciò premesso, è da rilevarsi che il recupero coattivo attraverso l'ingiunzione fiscale non è ammesso con riguardo al preteso pagamento dell'indennità per l'occupazione illegittima di immobile abusivo,
già oggetto di ordinanza di sgombero, essendo soltanto l'esistenza di un'obbligazione di pagamento di canoni di concessione (ovvero dell'obbligazione di rivalere l'amministrazione che ha eseguito d'ufficio le opere di rimessione in pristino dei beni abusivamente occupati) che ne legittima il recupero a mezzo ingiunzione;
l'occupazione abusiva di bene demaniale non può essere, pertanto,
ritenuta espressione di un fatto predeterminato dal quale potersi accertare ipso facto, l'an e il
quantum dovuto dal trasgressore (si cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.6.2000, n. 8162).
In altri termini, non può essere invocata l'applicabilità del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 quando il credito ha natura risarcitoria, in quanto in tali casi il credito è evidentemente privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, con la conseguenza che sia la causa giuridica, sia la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito devono essere valutate dall'autorità giudiziaria (cfr.
Cassazione civile sez. I, 10/06/1994, n. 5658). Nella fattispecie in esame, le somme oggetto di ingiunzione fiscale sono state determinate dal in virtù di provvedimento (pure richiamato nell'ordinanza n. 1 del Controparte_2
21.03.2016) “sulla base di elementi desunti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate – osservatorio del Mercato immobiliare”; l'evidente – lo si ribadisce –
natura risarcitoria del credito azionato rende lo stesso, per ciò solo, illiquido (in quanto non determinabile mediante il ricorso a parametri predeterminati ed oggettivi), in quanto tale non quantificabile unilateralmente dall'ente pubblico, che pertanto non può ricorrere al procedimento di ingiunzione di cui al R.D. citato.
Si consideri, infine, che non risulta essere stata proposta alcuna domanda subordinata e/o riconvenzionale di accertamento giudiziale del credito, non potendosi qualificare tale la richiesta,
contenuta nelle conclusioni della comparsa di risposta del meramente enunciata ma priva CP_2
di ogni indicazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto poste a – eventuale – fondamento della pretesa creditoria.
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014, nei valori minimi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea, e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n. 167-2019-810
del 05.06.2019; - Condanna ed il in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 2.540,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge.
Nola, 29.9.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta relativa ai numeri di RG: 5120 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento
TRA
rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Fiengo e domiciliato presso il suo Parte_1
studio legale, sito in Cercola alla via Riccardi, 147;
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Tiberi, Controparte_1
e domiciliata presso la propria sede legale in Macerata alla via Cluentina 33/D;
CONVENUTA in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Maria Luisa Errichiello e dall'avv. Luigi Schiavone e domiciliato presso la Casa
Comunale sita in alla Piazza Municipio, 1; CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27 maggio 2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto formale opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1
pagamento n. 167-2019-810 del 05.06.2019, emessa e notificata dalla per Controparte_1
conto del con cui all'attore è stato ingiunto il pagamento di euro Controparte_2
6.788,43, come da ordinanza n. 1 del 21.03.2016, avente ad oggetto l'indennità di occupazione a seguito dell'occupazione di un immobile acquisito al patrimonio comunale. L'attore ha eccepito la nullità dell'ingiunzione di pagamento, non sussistendo i presupposti di legge per l'emissione della medesima, Con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione, anche in virtù della legittimità e perfetta regolarità dell'operato della società di riscossione. Con vittoria di spese di lite.
Si è altresì costituito in giudizio il il quale ha preliminarmente Controparte_2
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, giacché l'atto oggetto di impugnazione avrebbe natura accessoria rispetto ad atto autoritativo della Pubblica Amministrazione in materia urbanistica. Con vittoria di spese di lite. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla parte convenuta.
Sul punto, si osserva che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione impositiva del pagamento di un canone o di un'indennità per l'occupazione sine titulo di immobile costruito senza concessione edilizia e di cui, pertanto, sia stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale, non rientra nei casi devoluti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, essendo, in particolare, da escludere che l'oggetto del contendere rientri tra le ipotesi di cui all'art. 133, co. 1, c.p.a.,
riguardanti “gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e
edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni … del
giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione fondati sulla natura della posizione giuridica soggettiva di cui viene lamentata la lesione, infatti, la contestata indennità di occupazione sine titulo, richiesta con l'impugnata ordinanza ingiunzione, avendo ad oggetto l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, investe la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo,
non già di interesse legittimo (cfr. Tar Campania Napoli, sez. II, Sent. 11.03.2021, n. 1625; Tar
Campania, Napoli, Sez. III, 08.11.2017, n. 5247; Tar Campania, Napoli, Sez. III, 11.7.2017, n.
3703; Tar Toscana, III, 26.4.2012, n. 839; Tar Lazio, Latina, I, 28.3.2011, n. 294; Tar Campania,
Napoli, V, 3.10.2007, n. 8855; Cons. Stato, VI, 5.4.2006, n. 1775). Sul punto, si sono espresse anche le SS.UU. della Suprema Corte, con sentenza del 19 novembre
2001, n. 14543, secondo cui “È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia
attinente a pretesa creditoria dell'Amministrazione finanziaria, per somme che si assumano dovute
in dipendenza della occupazione senza titolo di un bene del demanio, pure se detta controversia
riguardi sanzioni amministrative applicate a carico dell'occupante, ed insorga in via di
opposizione ad ingiunzione di pagamento, dovendosi escludere sia la giurisdizione delle
commissioni tributarie, venendo in discussione materia diversa da quelle di pertinenza delle stesse,
sia quella del giudice amministrativo, trattandosi di problematica relativa a rapporti di dare-avere,
senza alcuna interferenza su atti o provvedimenti relativi a concessione del bene pubblico”.
Le Sezioni Unite sono, altresì, tornate sull'argomento, precisando che “Ove il comune, disposta
l'acquisizione al patrimonio comunale di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la
corresponsione di un canone o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la controversia,
promossa da quest'ultimo, per l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla giurisdizione
del giudice ordinario, in quanto, investendo, con l'accertamento della fondatezza di una pretesa
economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non rientra nell'ambito della
materia del controllo dell'attività urbanistico-edilizia ed esula pertanto dalla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo (...) non potendo la richiesta del canone o dell'indennità da
parte del comune essere configurata come sanzione amministrativa per violazione edilizia” (Cass.,
SS.UU., 29 aprile 2003, n. 6629).
Più di recente, ancora, la Suprema Corte ha ribadito che le richieste di indennizzo per occupazione abusiva di un bene demaniale di un Comune appartengono alla giurisdizione del
Giudice Ordinario, in quanto viene in rilievo – non un rapporto di tipo amministrativo, bensì – un rapporto privatistico tra la P.A. e il privato, in relazione alla proprietà dell'immobile (cfr.
Cassazione civile sez. un., 15/05/2017, n. 11988). Tale conclusione, del resto, è condivisa anche dalla prevalente giurisprudenza amministrativa,
secondo la quale la controversia avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di occupazione del bene acquisito al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380, ha ad oggetto diritti soggettivi, non potendosi fare ricorso alla giurisdizione esclusiva prevista dall'articolo 133 c.p.a. in materia di edilizia e urbanistica, dato che la stessa disposizione fa comunque salva la giurisdizione del Giudice ordinario sulle controversie relative a indennità o altri corrispettivi conseguenti a atti di natura ablatoria (cfr. Napoli, sez. II, 22/11/2024, n. 6440; Controparte_3 Controparte_3
Napoli, sez. VI, 07/11/2023, n. 6073; Napoli, sez. VI, 17/11/2022, n. 7112; Controparte_3
Napoli, sez. III, 28/02/2022, n. 1347). Controparte_3
Ancor più di recente, infine, il Consiglio di Stato ed il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana hanno riconosciuto la sussistenza della giurisdizione ordinaria, trattandosi
“pacificamente di una controversia su diritti soggettivi che esula dalla giurisdizione del giudice
amministrativo” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 01/10/2024, n. 7868; C.G.A.R.S. sez. giur.,
06/08/2021, n. 777).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione, atteso che l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi rilevanti ex artt. 163 e 164 c.p.c. ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi, apparendo descritti in maniera sufficientemente dettagliata i motivi di opposizione, sicché non può dirsi violato il diritto di difesa della stessa parte convenuta,
concretamente posta in grado di esplicare le proprie difese nel merito.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
Com' è noto, lo speciale procedimento di ingiunzione fiscale avente ad oggetto la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al R.D. n. 639/1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento (dovendosi escludere la sussistenza di un generale potere di determinazione unilaterale, da parte della P.A., del credito oggetto di ingiunzione), restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (Cass. Sez.
Un. 25.5.2009, n. 11992).
Oltre alle tradizionali ipotesi di somme di natura pubblicistica (quali canoni demaniali, o sanzioni amministrative), sono suscettibili di essere riscosse tramite ingiunzione fiscale anche somme che nascono da rapporti di natura privatistica, esclusa l'ipotesi di somme aventi natura risarcitoria, in relazione alle quali evidentemente difetta il necessario requisito di determinatezza ed esigibilità del credito.
Ciò premesso, è da rilevarsi che il recupero coattivo attraverso l'ingiunzione fiscale non è ammesso con riguardo al preteso pagamento dell'indennità per l'occupazione illegittima di immobile abusivo,
già oggetto di ordinanza di sgombero, essendo soltanto l'esistenza di un'obbligazione di pagamento di canoni di concessione (ovvero dell'obbligazione di rivalere l'amministrazione che ha eseguito d'ufficio le opere di rimessione in pristino dei beni abusivamente occupati) che ne legittima il recupero a mezzo ingiunzione;
l'occupazione abusiva di bene demaniale non può essere, pertanto,
ritenuta espressione di un fatto predeterminato dal quale potersi accertare ipso facto, l'an e il
quantum dovuto dal trasgressore (si cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.6.2000, n. 8162).
In altri termini, non può essere invocata l'applicabilità del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 quando il credito ha natura risarcitoria, in quanto in tali casi il credito è evidentemente privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, con la conseguenza che sia la causa giuridica, sia la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito devono essere valutate dall'autorità giudiziaria (cfr.
Cassazione civile sez. I, 10/06/1994, n. 5658). Nella fattispecie in esame, le somme oggetto di ingiunzione fiscale sono state determinate dal in virtù di provvedimento (pure richiamato nell'ordinanza n. 1 del Controparte_2
21.03.2016) “sulla base di elementi desunti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate – osservatorio del Mercato immobiliare”; l'evidente – lo si ribadisce –
natura risarcitoria del credito azionato rende lo stesso, per ciò solo, illiquido (in quanto non determinabile mediante il ricorso a parametri predeterminati ed oggettivi), in quanto tale non quantificabile unilateralmente dall'ente pubblico, che pertanto non può ricorrere al procedimento di ingiunzione di cui al R.D. citato.
Si consideri, infine, che non risulta essere stata proposta alcuna domanda subordinata e/o riconvenzionale di accertamento giudiziale del credito, non potendosi qualificare tale la richiesta,
contenuta nelle conclusioni della comparsa di risposta del meramente enunciata ma priva CP_2
di ogni indicazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto poste a – eventuale – fondamento della pretesa creditoria.
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014, nei valori minimi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea, e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n. 167-2019-810
del 05.06.2019; - Condanna ed il in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 2.540,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge.
Nola, 29.9.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)