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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 08/07/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 652/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 652/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. Roberta Resenterra e l'avv. Liuba D'Agostini, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Feltre (BL), Largo
Castaldi n. 20, come da procura in atti
-attori opponenti- contro
, titolare dell'omonima ditta individuale (c.f. CP_1
– p.i. ), con l'avv. Paola Pauletti, elettivamente C.F._3 P.IVA_1 domiciliato presso il suo studio in Feltre (BL), via Liberazione n. 3, come da procura in atti
-convenuto opposto-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - appalto, altre ipotesi ex art. 1655
e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Parte attrice opponente ha concluso come da nota di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. del 4 giugno 2025 e, pertanto, come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, anche in via subordinata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria
1 ed incidentale: -in via preliminare: dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr. 177/2024 del 28.08.2024_RG 395/2024
TRIBUNALE DI BELLUNO, notificato il 19.09.2024, dell'importo di euro 43.798,22 oltre spese del procedimento monitorio, per le motivazioni esposte in fatto e in diritto, opponendosi fin da ora alla eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- -in via subordinata: sia accertata la minor somma di cui l'appaltatore va creditore nei confronti dei committenti, tenuto in considerazione di quanto dovuto in base al contratto e preventivo iniziale e quanto versato a titolo di acconti;
- con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge;
- in via istruttoria: si allegano: all. a) procura alle liti;
all. b) decreto ingiuntivo opposto, oltre a n. 15 documenti indicati in premessa, con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione a seguito della costituzione in giudizio della ditta
segnalando che si verte in caso di mediazione obbligatoria il cui onere ricade sul convenuto opposto”, CP_1
“disponendo conseguentemente la restituzione, anche in parte, delle somme pagate in esecuzione dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da nota di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. del 4 giugno 2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Belluno, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto
e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo, con condanna di parte attrice per lite temeraria;
IN
VIA SUBORDINATA: sia condannata parte attrice al pagamento in favore della , in persola Parte_3 del titolare Sig. , della somma di euro 43.798,22 , ovvero di quella maggiore o minore che il Giudice riterrà CP_1 di giustizia a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti da parte della presso il Parte_3 fabbricato di proprietà degli attori sito in Feltre (BL), località Foen, come conteggiati ed indicati nella fattura n. 22 del
29.04.204, oltre interessi e rivalutazione, ovvero somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, con condanna di parte attrice per lite temeraria;
IN OGNI CASO: vinti spese e compensi di causa, oltre 15% rimborso spese forfettarie, CPA
e IVA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nelle richieste istruttorie di cui alla memoria integrativa ex art. 171 c.p.c. del 06.02.2025”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo
PEC in data 9 ottobre 2024, e nell'opporsi al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 177/2024 emesso dall'intestato Tribunale, evocavano in giudizio titolare dell'omonima ditta individuale, chiedendo, in via Parte_3
preliminare, che fosse dichiarata la nullità del suddetto provvedimento monitorio, opponendosi alla eventuale richiesta di provvisoria esecutività. In via subordinata, chiedevano che fosse accertata la minor somma di cui l'appaltatore va creditore nei
2 confronti dei committenti, tenuto in considerazione quanto dovuto in base al contratto e preventivo iniziale e quanto versato a titolo di acconti.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Parte_3
depositata in cancelleria in data 18 dicembre 2024, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna di parte attrice opponente al pagamento della somma di
€ 43.798,22, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti.
Con decreto del 20 gennaio 2025 il Giudice, ritenuto non sussistere i presupposti per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 171bis, 1° c., c.p.c., confermava la prima udienza di comparizione al 27 febbraio 2025.
Alla prima udienza così fissata, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, rigettava tutte le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 giugno
2025.
Infine, all'udienza del 4 giugno 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni di cui in appresso.
3.
È pacifico che e conferivano a Parte_1 Parte_2 Parte_3 titolare dell'omonima ditta, l'appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà dei committenti sito in Feltre, dietro pagamento di un corrispettivo totale pari ad euro 93.332,00. I patti inerenti il rapporto contrattuale erano formalizzati attraverso la sottoscrizione di un contratto di appalto in data 28 aprile 2021, allegato sub doc. 1, fasc. att., e di un computo metrico, allegato da parte attrice sub doc.
4.
Terminate le lavorazioni oggetto del contratto, a causa dell'asserito mancato pagamento di parte dei lavori, chiedeva ed otteneva dall'intestato tribunale un Parte_3
3 decreto ingiuntivo con cui era ingiunto il pagamento di una somma di euro 43.798,22 a titolo di saldo del corrispettivo pattuito e non saldato.
Avverso il predetto provvedimento monitorio e Parte_2 Parte_1 interponevano opposizione, sostenendo che dal corrispettivo complessivo dell'appalto dovrebbero essere sottratti euro 27.431,86 a titolo di lavori affidati dai committenti ad altre ditte e regolarmente saldati, oltre ad euro 9.000,00 in quanto i velux installati al convenuto sarebbero due e non sette, come preventivato, ed in quanto sarebbero stati addebitati anche lavori mai richiesti per euro “oltre 40.000”. Pertanto, secondo la tesi di parte attrice opponente, alla luce del fatto che sarebbero stati versati acconti per euro
55.600,00, il saldo sarebbe da quantificare nel minor importo di euro 6.300,00.
Parte convenuta opposta, dal canto suo, non contesta che alcuni lavori citati da controparte siano stati eseguiti da altri soggetti, sebbene facessero parte del computo metrico inizialmente sottoscritto dalle parti e considerati per la quantificazione del corrispettivo, ma rileva che nella contabilità finale dei lavori redatta in data 6 agosto 2021, revisionata in data 7 giugno 2023 (doc. 3, fasc. conv.) non sarebbero stati inseriti e, pertanto, non avrebbero concorso a formare il corrispettivo finale dell'appalto. Stessa argomentazione è avanzata per i velux, in quanto nella contabilità finale sarebbero stati conteggiati solo due articoli, e non sette come preventivato.
Inoltre, quanto ai lavori eseguiti ma asseritamente non pattuiti tra le parti, parte convenuta rileva che nel 2021 fu redatto un primo consuntivo, contenente lavorazioni extra contratto, regolarmente saldate senza contestazioni dagli opponenti, che la pattuizione inerente lo spostamento dei contatori ENEL e BIM sarebbe provata dalla modulistica a firma degli attori, e che, quanto ai restanti lavori extra contratto, la relativa pattuizione sarebbe provata dalla corrispondenza intercorsa con il direttore dei lavori.
4.
Osserva preliminarmente il Tribunale che non è contestato che la contabilità finale dei lavori allegata sub doc. 3, fasc. conv., dia conto delle lavorazioni effettivamente realizzate dal convenuto, in quanto parte attrice nulla eccepisce al riguardo. Inoltre, sempre parte attrice si limita a contestare radicalmente che le lavorazioni extra preventivo fossero state pattuite, ma non l'eccessiva onerosità del prezzo ivi esposto. Da ciò consegue che è
4 pacifico che abbia svolto effettivamente le lavorazioni citate da tale Parte_3 documento.
5.
Svolte tali necessarie premesse, da una semplice disamina della contabilità finale dei lavori, non può che prendersi atto che le lavorazioni che parte attrice sostiene essere state svolte da altre imprese, dettagliate nell'atto di citazione come trattamento del legno struttura copertura vista, formazione rivestimento parete verticale, formazione parete divisoria interna tinteggiatura tempera su pareti interne, formazione parete divisoria interna, non trovano alcun riscontro nella contabilità finale. Deve pertanto giungersi alla conclusione che, come rilevato da parte convenuta, i corrispettivi di tali lavorazioni, inizialmente inserite nel computo metrico e facenti parte del perimetro contrattuale, non siano state poi richieste nel consuntivo finale in quanto eseguite da altri soggetti, come d'altronde allegato da parte attrice. E' pertanto provata la pattuizione tra le parti che prevedeva lo stralcio di tali opere dal contratto e la conseguente rinuncia dell'appaltatore al relativo corrispettivo, che, infatti non è stato richiesto in via monitoria.
Analoghe argomentazioni devono essere svolte in merito ai velux: nel computo metrico iniziale era stato stabilito che ne fossero istallati sette, mentre nella contabilità finale, alla voce n. 18, sono stati addebitati due velux al medesimo costo unitario di euro 1.800,00, per un totale di euro 3.600,00. Anche in tal caso, pertanto, l'operato dell'appaltatore non si presta a censure ed il corrispettivo esposto a tale titolo è corretto.
6.
Per quanto riguarda infine le lavorazioni extracontratto, risulta per via documentale che nella prima contabilità del 6 agosto 2021, allegata da parte convenuta sub doc. 7, erano state inserite le voci elencate da 10 a 13, contraddistinte dalla dicitura NP (non preventivate), per euro 2.035,45, ed è provato documentalmente che i committenti hanno provveduto a saldare il corrispettivo senza avanzare contestazioni.
Per quanto riguarda le altre lavorazioni contestate da parte attrice, deve rilevarsi che lo spostamento dei contatori è stata richiesta per iscritto all'appaltatore (cfr. doc. 9 e 10, fasc. conv.), mentre risulta per via documentale che la committenza fosse a conoscenza del fatto che il convenuto avrebbe ricostruito l'impianto fognario (doc. 11, fasc. conv.).
5 Deve pertanto ritenersi provato per iscritto l'accordo che prevedeva l'esecuzione di tali lavori.
Per quanto riguarda tutti gli altri lavori, parte convenuta non è stata in grado, nel corso di questo giudizio, di provare che le lavorazioni extra contratto ultronee rispetto allo spostamento dei contatori, al rifacimento dell'impianto fognario, nonché rispetto a quelle indicate nel doc. 7, fossero state pattuite per iscritto tra le parti. A riguardo, occorre rilevare che, secondo i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di regime probatorio delle variazioni apportate all'opera in un contratto di appalto, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659 cod. civ. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto ad substantiam, diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente, l'art. 1661 cod. civ. permette all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che tali variazioni sono state richieste dal committente (Cass. Civ. 21823/2024). Alla luce di tali principi, pertanto, sarebbe stato onere dell'appaltatore produrre in giudizio la prova scritta di tali pattuizioni aggiuntive e modificative rispetto ai documenti contrattuali sottoscritti. Ebbene, deve ritenersi che si sia del tutto Parte_3 sottratto rispetto a tale onere, salvo che per le lavorazioni di cui si è fatto cenno sopra per le quali, invece, sussiste la prova scritta della pattuizione delle variazioni dell'opera.
Inoltre, anche a tenore delle previsioni contrattuali le modifiche contrattuali avrebbero dovuto essere formalizzate per iscritto, come previsto dall'art. 9 del negozio.
Pertanto, con una semplice operazione aritmetica, dal corrispettivo come risultante dalla contabilità finale dei lavori, per quanto riguarda le opere extra contratto, contraddistinte dalla sigla NP, elencate dal n. 26 al n. 76, non devono essere sottratte le voci indicate da
26 a 29 in quanto già inserite nella contabilità intermedia allegata sub doc. 7, approvata dalla committenza. Devono essere invece stralciate le voci elencate dal n. 32 al n. 46, dal n. 65 al n. 68, e n. 76, per complessivi euro 12.211,00, in quanto riferite a lavori extra contratto in assenza di accordo scritto.
Dal prezzo finale dell'appalto, come risultante dalla contabilità finale dei lavori, devono pertanto essere detratti euro 12.211,00.
6 Il corrispettivo finale dovuto da è pari ad euro Parte_4
78.205,00 e il saldo ancora dovuto, detratti gli acconti versati di complessivi euro 50.600,
è pertanto pari ad euro 27.605,00.
7.
Ne deriva l'accoglimento parziale della presente opposizione, la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ex art. 653, 2° c., c.p.c., e, infine, la condanna degli attori opponenti al pagamento, a favore dell'opposta, di euro 27.605,00, oltre IVA se e nella misura in cui dovuta.
8.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, gli attori opponenti devono essere condannati al pagamento in favore del convenuto opposto dei due terzi delle spese di questo giudizio, spese che, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione, devono essere dichiarate compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e
3. NA e a pagare a Parte_1 Parte_2 CP_1
una somma di euro 27.605,00, oltre IVA se e nella misura in cui
[...] dovuta, oltre interessi come da domanda, disponendo eventualmente la restituzione, anche parziale, di quanto già versato in esecuzione dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecutorietà;
4. NA e a pagare a Parte_1 Parte_2 CP_1
i due terzi delle spese del giudizio monitorio come liquidate in quella
[...] sede, spese che si dichiarano compensate per il resto;
5. NA e a pagare a Parte_1 Parte_2 CP_1
i due terzi delle spese di questo giudizio di opposizione, spese che si
[...] liquidano per l'intero in complessivi euro 6.713,00 per compenso di avvocato,
7 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, dichiarandole compensate per il resto;
Così deciso in Belluno, il giorno 7 luglio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 652/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. Roberta Resenterra e l'avv. Liuba D'Agostini, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Feltre (BL), Largo
Castaldi n. 20, come da procura in atti
-attori opponenti- contro
, titolare dell'omonima ditta individuale (c.f. CP_1
– p.i. ), con l'avv. Paola Pauletti, elettivamente C.F._3 P.IVA_1 domiciliato presso il suo studio in Feltre (BL), via Liberazione n. 3, come da procura in atti
-convenuto opposto-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - appalto, altre ipotesi ex art. 1655
e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Parte attrice opponente ha concluso come da nota di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. del 4 giugno 2025 e, pertanto, come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, anche in via subordinata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria
1 ed incidentale: -in via preliminare: dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr. 177/2024 del 28.08.2024_RG 395/2024
TRIBUNALE DI BELLUNO, notificato il 19.09.2024, dell'importo di euro 43.798,22 oltre spese del procedimento monitorio, per le motivazioni esposte in fatto e in diritto, opponendosi fin da ora alla eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- -in via subordinata: sia accertata la minor somma di cui l'appaltatore va creditore nei confronti dei committenti, tenuto in considerazione di quanto dovuto in base al contratto e preventivo iniziale e quanto versato a titolo di acconti;
- con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge;
- in via istruttoria: si allegano: all. a) procura alle liti;
all. b) decreto ingiuntivo opposto, oltre a n. 15 documenti indicati in premessa, con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione a seguito della costituzione in giudizio della ditta
segnalando che si verte in caso di mediazione obbligatoria il cui onere ricade sul convenuto opposto”, CP_1
“disponendo conseguentemente la restituzione, anche in parte, delle somme pagate in esecuzione dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da nota di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. del 4 giugno 2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Belluno, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto
e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo, con condanna di parte attrice per lite temeraria;
IN
VIA SUBORDINATA: sia condannata parte attrice al pagamento in favore della , in persola Parte_3 del titolare Sig. , della somma di euro 43.798,22 , ovvero di quella maggiore o minore che il Giudice riterrà CP_1 di giustizia a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti da parte della presso il Parte_3 fabbricato di proprietà degli attori sito in Feltre (BL), località Foen, come conteggiati ed indicati nella fattura n. 22 del
29.04.204, oltre interessi e rivalutazione, ovvero somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, con condanna di parte attrice per lite temeraria;
IN OGNI CASO: vinti spese e compensi di causa, oltre 15% rimborso spese forfettarie, CPA
e IVA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nelle richieste istruttorie di cui alla memoria integrativa ex art. 171 c.p.c. del 06.02.2025”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo
PEC in data 9 ottobre 2024, e nell'opporsi al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 177/2024 emesso dall'intestato Tribunale, evocavano in giudizio titolare dell'omonima ditta individuale, chiedendo, in via Parte_3
preliminare, che fosse dichiarata la nullità del suddetto provvedimento monitorio, opponendosi alla eventuale richiesta di provvisoria esecutività. In via subordinata, chiedevano che fosse accertata la minor somma di cui l'appaltatore va creditore nei
2 confronti dei committenti, tenuto in considerazione quanto dovuto in base al contratto e preventivo iniziale e quanto versato a titolo di acconti.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Parte_3
depositata in cancelleria in data 18 dicembre 2024, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna di parte attrice opponente al pagamento della somma di
€ 43.798,22, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti.
Con decreto del 20 gennaio 2025 il Giudice, ritenuto non sussistere i presupposti per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 171bis, 1° c., c.p.c., confermava la prima udienza di comparizione al 27 febbraio 2025.
Alla prima udienza così fissata, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, rigettava tutte le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 giugno
2025.
Infine, all'udienza del 4 giugno 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni di cui in appresso.
3.
È pacifico che e conferivano a Parte_1 Parte_2 Parte_3 titolare dell'omonima ditta, l'appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà dei committenti sito in Feltre, dietro pagamento di un corrispettivo totale pari ad euro 93.332,00. I patti inerenti il rapporto contrattuale erano formalizzati attraverso la sottoscrizione di un contratto di appalto in data 28 aprile 2021, allegato sub doc. 1, fasc. att., e di un computo metrico, allegato da parte attrice sub doc.
4.
Terminate le lavorazioni oggetto del contratto, a causa dell'asserito mancato pagamento di parte dei lavori, chiedeva ed otteneva dall'intestato tribunale un Parte_3
3 decreto ingiuntivo con cui era ingiunto il pagamento di una somma di euro 43.798,22 a titolo di saldo del corrispettivo pattuito e non saldato.
Avverso il predetto provvedimento monitorio e Parte_2 Parte_1 interponevano opposizione, sostenendo che dal corrispettivo complessivo dell'appalto dovrebbero essere sottratti euro 27.431,86 a titolo di lavori affidati dai committenti ad altre ditte e regolarmente saldati, oltre ad euro 9.000,00 in quanto i velux installati al convenuto sarebbero due e non sette, come preventivato, ed in quanto sarebbero stati addebitati anche lavori mai richiesti per euro “oltre 40.000”. Pertanto, secondo la tesi di parte attrice opponente, alla luce del fatto che sarebbero stati versati acconti per euro
55.600,00, il saldo sarebbe da quantificare nel minor importo di euro 6.300,00.
Parte convenuta opposta, dal canto suo, non contesta che alcuni lavori citati da controparte siano stati eseguiti da altri soggetti, sebbene facessero parte del computo metrico inizialmente sottoscritto dalle parti e considerati per la quantificazione del corrispettivo, ma rileva che nella contabilità finale dei lavori redatta in data 6 agosto 2021, revisionata in data 7 giugno 2023 (doc. 3, fasc. conv.) non sarebbero stati inseriti e, pertanto, non avrebbero concorso a formare il corrispettivo finale dell'appalto. Stessa argomentazione è avanzata per i velux, in quanto nella contabilità finale sarebbero stati conteggiati solo due articoli, e non sette come preventivato.
Inoltre, quanto ai lavori eseguiti ma asseritamente non pattuiti tra le parti, parte convenuta rileva che nel 2021 fu redatto un primo consuntivo, contenente lavorazioni extra contratto, regolarmente saldate senza contestazioni dagli opponenti, che la pattuizione inerente lo spostamento dei contatori ENEL e BIM sarebbe provata dalla modulistica a firma degli attori, e che, quanto ai restanti lavori extra contratto, la relativa pattuizione sarebbe provata dalla corrispondenza intercorsa con il direttore dei lavori.
4.
Osserva preliminarmente il Tribunale che non è contestato che la contabilità finale dei lavori allegata sub doc. 3, fasc. conv., dia conto delle lavorazioni effettivamente realizzate dal convenuto, in quanto parte attrice nulla eccepisce al riguardo. Inoltre, sempre parte attrice si limita a contestare radicalmente che le lavorazioni extra preventivo fossero state pattuite, ma non l'eccessiva onerosità del prezzo ivi esposto. Da ciò consegue che è
4 pacifico che abbia svolto effettivamente le lavorazioni citate da tale Parte_3 documento.
5.
Svolte tali necessarie premesse, da una semplice disamina della contabilità finale dei lavori, non può che prendersi atto che le lavorazioni che parte attrice sostiene essere state svolte da altre imprese, dettagliate nell'atto di citazione come trattamento del legno struttura copertura vista, formazione rivestimento parete verticale, formazione parete divisoria interna tinteggiatura tempera su pareti interne, formazione parete divisoria interna, non trovano alcun riscontro nella contabilità finale. Deve pertanto giungersi alla conclusione che, come rilevato da parte convenuta, i corrispettivi di tali lavorazioni, inizialmente inserite nel computo metrico e facenti parte del perimetro contrattuale, non siano state poi richieste nel consuntivo finale in quanto eseguite da altri soggetti, come d'altronde allegato da parte attrice. E' pertanto provata la pattuizione tra le parti che prevedeva lo stralcio di tali opere dal contratto e la conseguente rinuncia dell'appaltatore al relativo corrispettivo, che, infatti non è stato richiesto in via monitoria.
Analoghe argomentazioni devono essere svolte in merito ai velux: nel computo metrico iniziale era stato stabilito che ne fossero istallati sette, mentre nella contabilità finale, alla voce n. 18, sono stati addebitati due velux al medesimo costo unitario di euro 1.800,00, per un totale di euro 3.600,00. Anche in tal caso, pertanto, l'operato dell'appaltatore non si presta a censure ed il corrispettivo esposto a tale titolo è corretto.
6.
Per quanto riguarda infine le lavorazioni extracontratto, risulta per via documentale che nella prima contabilità del 6 agosto 2021, allegata da parte convenuta sub doc. 7, erano state inserite le voci elencate da 10 a 13, contraddistinte dalla dicitura NP (non preventivate), per euro 2.035,45, ed è provato documentalmente che i committenti hanno provveduto a saldare il corrispettivo senza avanzare contestazioni.
Per quanto riguarda le altre lavorazioni contestate da parte attrice, deve rilevarsi che lo spostamento dei contatori è stata richiesta per iscritto all'appaltatore (cfr. doc. 9 e 10, fasc. conv.), mentre risulta per via documentale che la committenza fosse a conoscenza del fatto che il convenuto avrebbe ricostruito l'impianto fognario (doc. 11, fasc. conv.).
5 Deve pertanto ritenersi provato per iscritto l'accordo che prevedeva l'esecuzione di tali lavori.
Per quanto riguarda tutti gli altri lavori, parte convenuta non è stata in grado, nel corso di questo giudizio, di provare che le lavorazioni extra contratto ultronee rispetto allo spostamento dei contatori, al rifacimento dell'impianto fognario, nonché rispetto a quelle indicate nel doc. 7, fossero state pattuite per iscritto tra le parti. A riguardo, occorre rilevare che, secondo i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di regime probatorio delle variazioni apportate all'opera in un contratto di appalto, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659 cod. civ. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto ad substantiam, diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente, l'art. 1661 cod. civ. permette all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che tali variazioni sono state richieste dal committente (Cass. Civ. 21823/2024). Alla luce di tali principi, pertanto, sarebbe stato onere dell'appaltatore produrre in giudizio la prova scritta di tali pattuizioni aggiuntive e modificative rispetto ai documenti contrattuali sottoscritti. Ebbene, deve ritenersi che si sia del tutto Parte_3 sottratto rispetto a tale onere, salvo che per le lavorazioni di cui si è fatto cenno sopra per le quali, invece, sussiste la prova scritta della pattuizione delle variazioni dell'opera.
Inoltre, anche a tenore delle previsioni contrattuali le modifiche contrattuali avrebbero dovuto essere formalizzate per iscritto, come previsto dall'art. 9 del negozio.
Pertanto, con una semplice operazione aritmetica, dal corrispettivo come risultante dalla contabilità finale dei lavori, per quanto riguarda le opere extra contratto, contraddistinte dalla sigla NP, elencate dal n. 26 al n. 76, non devono essere sottratte le voci indicate da
26 a 29 in quanto già inserite nella contabilità intermedia allegata sub doc. 7, approvata dalla committenza. Devono essere invece stralciate le voci elencate dal n. 32 al n. 46, dal n. 65 al n. 68, e n. 76, per complessivi euro 12.211,00, in quanto riferite a lavori extra contratto in assenza di accordo scritto.
Dal prezzo finale dell'appalto, come risultante dalla contabilità finale dei lavori, devono pertanto essere detratti euro 12.211,00.
6 Il corrispettivo finale dovuto da è pari ad euro Parte_4
78.205,00 e il saldo ancora dovuto, detratti gli acconti versati di complessivi euro 50.600,
è pertanto pari ad euro 27.605,00.
7.
Ne deriva l'accoglimento parziale della presente opposizione, la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ex art. 653, 2° c., c.p.c., e, infine, la condanna degli attori opponenti al pagamento, a favore dell'opposta, di euro 27.605,00, oltre IVA se e nella misura in cui dovuta.
8.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, gli attori opponenti devono essere condannati al pagamento in favore del convenuto opposto dei due terzi delle spese di questo giudizio, spese che, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione, devono essere dichiarate compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e
3. NA e a pagare a Parte_1 Parte_2 CP_1
una somma di euro 27.605,00, oltre IVA se e nella misura in cui
[...] dovuta, oltre interessi come da domanda, disponendo eventualmente la restituzione, anche parziale, di quanto già versato in esecuzione dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecutorietà;
4. NA e a pagare a Parte_1 Parte_2 CP_1
i due terzi delle spese del giudizio monitorio come liquidate in quella
[...] sede, spese che si dichiarano compensate per il resto;
5. NA e a pagare a Parte_1 Parte_2 CP_1
i due terzi delle spese di questo giudizio di opposizione, spese che si
[...] liquidano per l'intero in complessivi euro 6.713,00 per compenso di avvocato,
7 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, dichiarandole compensate per il resto;
Così deciso in Belluno, il giorno 7 luglio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
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