Articolo 1 della Legge 28 luglio 1989, n. 277
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8 agosto 1989
Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228 , recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 138 del 15 giugno 1989.
Entrata in vigore il 8 agosto 1989