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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/12/2024, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6286/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , Parte_1 Persona_1
entrambi con l'avv. ZUNICA ANTONIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 02/04/2011.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 28/11/2024 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
1 Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/04/2011 da nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] e trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Per_1
Anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del Comune di PONZANO VENETO
alle seguenti condizioni:
1) I figli minori , e continueranno a rimanere affidati ad Per_2 Per_3 Per_4
entrambi i genitori che provvederanno insieme alla loro istruzione ed educazione ed assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti per la loro vita, in particolare quelle relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni personali degli stessi;
2) I figli minori rimarranno collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre presa in locazione dalla stessa sita a Paese (Treviso), via F. Novello n. 8 int. 1 e di seguito il calendario:
periodo scolastico fine settimana: a fine settimana alternati dal sabato dopo pranzo alle ore 8,00 del lunedì con accompagnamento a scuola
- infrasettimanale: il lunedì dall'uscita di scuola alle ore 8,00 del giovedì con accompagnamento a scuola con la madre e dall'uscita di scuola del giovedì al sabato dopo pranzo con il padre;
- periodo non scolastico: nel periodo non scolastico gli orari andranno adattati alla frequentazione dei centri estivi o altre attività dei bambini;
2 - vacanze natalizie: ad anni alterni dal termine della scuola sino alla sera del 30 dicembre con un genitore e dalla sera del 30 dicembre sino alla sera dell'Epifania con l'altro genitore. L'alternanza settimanale ordinaria riprenderà con il genitore che non avrà
trascorso con il figlio l'ultimo periodo di vacanza. Previo accordo i genitori potranno alternare il giorno di Natale e quello di Santo Stefano da trascorrere con i figli;
- vacanze pasquali: tre giorni durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis, salvo diverso accordo;
- vacanze di carnevale: ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Il fine settimana che precede le vacanze di Carnevale seguirà il calendario ordinario.
- altri eventi: anche in deroga al calendario ordinario, il giorno della festa della mamma e del papà i figli staranno dalle ore 12,30 alle ore 15,00 o dalle 19,30 alle 21,00 con il genitore festeggiato;
il giorno del compleanno dei genitori i figli, in deroga al calendario,
staranno con il genitore festeggiato.
I compleanni dei figli saranno festeggiati, se possibile, con entrambi i genitori.
Qualora non sia possibile o non venga raggiunto l'accordo, il genitore che non ha con se i figli per turno, potrà trascorrere con loro il tempo in deroga al calendario: a pranzo (dalle ore 13,00 uscita di scuola fino alle 15,00) o fare merenda (dalle ore 16,00 alle 17.30) o a cena (dalle ore 19,30 alle 21,00).
A tutti gli eventi riguardanti i figli (comunione, cresima, eventi scolastici e sportivi ecc)
saranno presenti entrambi i genitori e, salvo diverso accordo, le cerimonie saranno festeggiate con entrambi i genitori e partenti di ciascun ramo genitoriale (le spese verranno divise in proporzione agli invitati). Il giorno di festeggiamento saranno concordati almeno una settimana prima. In caso di malattia che non consenta lo spostamento dei figli questi rimarranno nella casa del genitore dal quale è iniziata la malattia. All'altro genitore verrà assicurata la possibilità di far loro visita, previo avviso telefonico.
- vacanze estive: due settimane non consecutive tendenzialmente nel mese di agosto, che verranno reciprocamente comunicate entro il mese di maggio di ogni anno.
Dal compimento del settimo anno di le due settimane potranno anche essere Per_4
3 consecutive. Nel caso in cui vengono concordate vacanze più prolungate con un genitore,
l'altro potrà effettuare una visita a metà vacanza.
- contatto telefonico: ciascun genitore potrà sentire telefonicamente i figli una volta al giorno quando non li ha con sé.
3) Sempre e comunque nel rispetto di un sano regime di vita dei minori e compatibilmente con le esigenze di lavoro dei genitori, i genitori si impegnano a trascorrere pari tempo con i figli, prevedendo che nel caso in cui uno di loro si trovi nell'impossibilità di tenere i figli per motivi di lavoro o salute, la possibilità di recuperare il tempo non trascorso, se possibile nella settimana successiva. I genitori si impegnano altresì, in caso di impedimento di uno di loro, a consultare previamente l'altro al fine di chiederne la disponibilità prima di rivolgersi a terzi. Ciascun genitore si impegna nel far rispettare le attività ai figli ed a seguirli quanto più possibile personalmente nello svolgimento dei compiti scolastici e nella frequentazione delle attività sportive, sociali e ludiche. Nel passaggio di competenza i genitori si muoveranno nella collaborazione reciproca: se la madre va a prendere i figli, il padre li accompagna e viceversa.
4) I Signori e tenendo conto della volontà dei minori, concordano che Pt_1 Per_1
con riferimento al diritto di visita dell'infrasettimanale e del fine settimana potranno trascorrere una settimana intera con un genitore dal lunedì mattina sino alla domenica sera e viceversa la settimana dopo con l'altro genitore. Resta inteso che gli altri periodi di permanenza di cui al punto 2) rimangono invariati salvo diversi accordi tra i genitori.
5) Il sig. contribuirà, per il mese di novembre 2024 e per il mese di Persona_1
dicembre 2024, al mantenimento ordinario dei tre figli mediante il versamento alla madre, dell'importo complessivo di € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio).
Dal mese di gennaio 2025 il signor contribuirà al mantenimento Persona_1
ordinario dei tre figli mediante il versamento alla madre, dell'importo complessivo di €
400,00 mensili (€ 133,33 per ciascun figlio) da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico sul c/c della stessa di cui è già in possesso dei dati, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nazionali.
6) I genitori sosterranno nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie come
4 previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso sostenute nell' interesse dei figli che, salvo urgenza od obbligatorietà, saranno previamente concordate ameno quindici giorni prima. Le spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate immediatamente all'atto della presentazione di idonea giustificazione. Ciascun
genitore sosterrà in via esclusiva le spese di baby sitter che sia eventualmente necessaria nei giorni di collocamento dei figli presso di sé.
7) L'assegno unico per i figli verrà percepito interamente dalla madre, mentre le detrazioni fiscali così come gli oneri/spese detraibili o deducibili verranno ripartite dai genitori al 50% ciascuno. Il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile, sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro.
Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità.
8) Poiché entrambi sono economicamente autosufficienti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere istanza di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa;
9) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche dei figli minori.
10) I signori e intendono avvalersi della facoltà di Parte_1 Persona_1
sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando sin da ora di non volersi riconciliare. Dichiarano poi che non vi sono altri procedimenti (pendenti o esauriti) aventi ad oggetto in tutto o in parte, le medesime domante o domande ad esse connesse.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 28/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6286/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , Parte_1 Persona_1
entrambi con l'avv. ZUNICA ANTONIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 02/04/2011.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 28/11/2024 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
1 Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/04/2011 da nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] e trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Per_1
Anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del Comune di PONZANO VENETO
alle seguenti condizioni:
1) I figli minori , e continueranno a rimanere affidati ad Per_2 Per_3 Per_4
entrambi i genitori che provvederanno insieme alla loro istruzione ed educazione ed assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti per la loro vita, in particolare quelle relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni personali degli stessi;
2) I figli minori rimarranno collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre presa in locazione dalla stessa sita a Paese (Treviso), via F. Novello n. 8 int. 1 e di seguito il calendario:
periodo scolastico fine settimana: a fine settimana alternati dal sabato dopo pranzo alle ore 8,00 del lunedì con accompagnamento a scuola
- infrasettimanale: il lunedì dall'uscita di scuola alle ore 8,00 del giovedì con accompagnamento a scuola con la madre e dall'uscita di scuola del giovedì al sabato dopo pranzo con il padre;
- periodo non scolastico: nel periodo non scolastico gli orari andranno adattati alla frequentazione dei centri estivi o altre attività dei bambini;
2 - vacanze natalizie: ad anni alterni dal termine della scuola sino alla sera del 30 dicembre con un genitore e dalla sera del 30 dicembre sino alla sera dell'Epifania con l'altro genitore. L'alternanza settimanale ordinaria riprenderà con il genitore che non avrà
trascorso con il figlio l'ultimo periodo di vacanza. Previo accordo i genitori potranno alternare il giorno di Natale e quello di Santo Stefano da trascorrere con i figli;
- vacanze pasquali: tre giorni durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis, salvo diverso accordo;
- vacanze di carnevale: ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Il fine settimana che precede le vacanze di Carnevale seguirà il calendario ordinario.
- altri eventi: anche in deroga al calendario ordinario, il giorno della festa della mamma e del papà i figli staranno dalle ore 12,30 alle ore 15,00 o dalle 19,30 alle 21,00 con il genitore festeggiato;
il giorno del compleanno dei genitori i figli, in deroga al calendario,
staranno con il genitore festeggiato.
I compleanni dei figli saranno festeggiati, se possibile, con entrambi i genitori.
Qualora non sia possibile o non venga raggiunto l'accordo, il genitore che non ha con se i figli per turno, potrà trascorrere con loro il tempo in deroga al calendario: a pranzo (dalle ore 13,00 uscita di scuola fino alle 15,00) o fare merenda (dalle ore 16,00 alle 17.30) o a cena (dalle ore 19,30 alle 21,00).
A tutti gli eventi riguardanti i figli (comunione, cresima, eventi scolastici e sportivi ecc)
saranno presenti entrambi i genitori e, salvo diverso accordo, le cerimonie saranno festeggiate con entrambi i genitori e partenti di ciascun ramo genitoriale (le spese verranno divise in proporzione agli invitati). Il giorno di festeggiamento saranno concordati almeno una settimana prima. In caso di malattia che non consenta lo spostamento dei figli questi rimarranno nella casa del genitore dal quale è iniziata la malattia. All'altro genitore verrà assicurata la possibilità di far loro visita, previo avviso telefonico.
- vacanze estive: due settimane non consecutive tendenzialmente nel mese di agosto, che verranno reciprocamente comunicate entro il mese di maggio di ogni anno.
Dal compimento del settimo anno di le due settimane potranno anche essere Per_4
3 consecutive. Nel caso in cui vengono concordate vacanze più prolungate con un genitore,
l'altro potrà effettuare una visita a metà vacanza.
- contatto telefonico: ciascun genitore potrà sentire telefonicamente i figli una volta al giorno quando non li ha con sé.
3) Sempre e comunque nel rispetto di un sano regime di vita dei minori e compatibilmente con le esigenze di lavoro dei genitori, i genitori si impegnano a trascorrere pari tempo con i figli, prevedendo che nel caso in cui uno di loro si trovi nell'impossibilità di tenere i figli per motivi di lavoro o salute, la possibilità di recuperare il tempo non trascorso, se possibile nella settimana successiva. I genitori si impegnano altresì, in caso di impedimento di uno di loro, a consultare previamente l'altro al fine di chiederne la disponibilità prima di rivolgersi a terzi. Ciascun genitore si impegna nel far rispettare le attività ai figli ed a seguirli quanto più possibile personalmente nello svolgimento dei compiti scolastici e nella frequentazione delle attività sportive, sociali e ludiche. Nel passaggio di competenza i genitori si muoveranno nella collaborazione reciproca: se la madre va a prendere i figli, il padre li accompagna e viceversa.
4) I Signori e tenendo conto della volontà dei minori, concordano che Pt_1 Per_1
con riferimento al diritto di visita dell'infrasettimanale e del fine settimana potranno trascorrere una settimana intera con un genitore dal lunedì mattina sino alla domenica sera e viceversa la settimana dopo con l'altro genitore. Resta inteso che gli altri periodi di permanenza di cui al punto 2) rimangono invariati salvo diversi accordi tra i genitori.
5) Il sig. contribuirà, per il mese di novembre 2024 e per il mese di Persona_1
dicembre 2024, al mantenimento ordinario dei tre figli mediante il versamento alla madre, dell'importo complessivo di € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio).
Dal mese di gennaio 2025 il signor contribuirà al mantenimento Persona_1
ordinario dei tre figli mediante il versamento alla madre, dell'importo complessivo di €
400,00 mensili (€ 133,33 per ciascun figlio) da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico sul c/c della stessa di cui è già in possesso dei dati, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nazionali.
6) I genitori sosterranno nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie come
4 previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso sostenute nell' interesse dei figli che, salvo urgenza od obbligatorietà, saranno previamente concordate ameno quindici giorni prima. Le spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate immediatamente all'atto della presentazione di idonea giustificazione. Ciascun
genitore sosterrà in via esclusiva le spese di baby sitter che sia eventualmente necessaria nei giorni di collocamento dei figli presso di sé.
7) L'assegno unico per i figli verrà percepito interamente dalla madre, mentre le detrazioni fiscali così come gli oneri/spese detraibili o deducibili verranno ripartite dai genitori al 50% ciascuno. Il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile, sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro.
Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità.
8) Poiché entrambi sono economicamente autosufficienti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere istanza di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa;
9) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche dei figli minori.
10) I signori e intendono avvalersi della facoltà di Parte_1 Persona_1
sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando sin da ora di non volersi riconciliare. Dichiarano poi che non vi sono altri procedimenti (pendenti o esauriti) aventi ad oggetto in tutto o in parte, le medesime domante o domande ad esse connesse.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 28/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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