Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00648/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01429/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2024, proposto da
AT SE, LL GI, CC AN, MI AN, MA NZ, UR SA, NI TT, RA LI, LU GI, AL UR, LU MA NA, NE MA, RU AR, NE NN MA, AL MNN, CO ES, PE NT, TA IC, SI PP e OL MA, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Veronica Pepoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 29/2024 del Tribunale di Rimini, pubblicata il 6.02.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori AT SE, LL GI, CC AN, MI AN, MA NZ, UR SA, NI TT, RA LI, LU GI, AL UR, LU MA NA, NE MA, RU AR, NE NN MA, AL MNN, CO ES, PE NT, TA IC, SI PP e OL MA agiscono con ricorso collettivo per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, concernente il loro diritto a percepire la cd. “Carta docenti”.
La causa è stata chiamata all’udienza camerale del 29 maggio 2025 e al termine trattenuta in decisione.
Come rilevato dal Collegio a verbale alla predetta udienza, il ricorso è inammissibile e irricevibile per le seguenti autonome e indipendenti ragioni:
- perché non è stato depositato in giudizio il certificato di passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, necessario trattandosi di sentenza non pronunciata dal Giudice amministrativo, come si ricava dal combinato disposto degli articoli 112, comma 2, lettera c), e 114, comma 2, Cod. proc. amm.;
- perché il ricorso, notificato in data 28 novembre 2024, è stato depositato in data 17 dicembre 2024, oltre cioè il termine perentorio di deposito fissato in 15 giorni dall’ultima notifica dal combinato disposto degli articoli 87, commi 2 e 3, e 45, comma 1, Cod. proc. amm.;
- perché non è stata allegata la procura alle liti della ricorrente NI TT;
- perché le procure alle liti rilasciate dagli altri ricorrenti al difensore con il quale si sono costituiti in giudizio sono prive del necessario requisito della specificità, non indicano cioè l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’Autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia alla quale si riferiscono (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, sentenza n. 1346/2022).
Pertanto il ricorso viene dichiarato irricevibile e inammissibile, ai sensi – rispettivamente – dell’articolo 35, comma 1, lettera a), e 35, comma 1, lettera b), Codice di rito.
Nulla deve disporsi per le spese non essendosi costituito in giudizio l’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), dichiara il ricorso irricevibile e inammissibile, come meglio specificato in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO