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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11232 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1675/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale – risoluzione e risarcimento danni TRA
- P.IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EF AL, come da procura in atti;
RICORRENTE E
- CF: e Controparte_1 C.F._1 [...]
- CF: rappresentati e difesi CP_2 C.F._2 dall'avv. Fabrizio Grasso, come da procura in atti;
RESISTENTI CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 26.01.2023, notificato in data 12.07.2023 unitamente al decreto, la esponeva che con Parte_1 contratto sottoscritto in data 16/10/2019, e Controparte_1 [...]
si erano impegnati ad eseguire le seguenti attività Controparte_2 professionali: studio di mercato, progettazione, sviluppo, ingegnerizzazione, supporto alla prototipazione ed all'industrializzazione di una gamma di cogeneratori e trigeneratori basati sulla linea di Gruppi Elettrogeni Coelmo, nonché la predisposizione della relativa documentazione tecnica (Relazione tecnico-descrittiva, tavola pianta sezioni e prospetti, P&Id, specifiche meccaniche, specifiche elettriche, distinta base) iniziando la propria attività di consulenza entro il 16.10.2019. Il contratto prevedeva un compenso totale pari ad € 70.000 euro, oltre IVA se dovuta, oltre oneri di cassa professionale e previdenziali, ed oltre eventuali spese di viaggi, trasferte ed accessorie da
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 corrispondersi in 12 ratei mensili con pagamento DFFM, equi diviso tra i due professionisti, spettando all'Ing. il corrispettivo di 35.000 Controparte_1 euro, oltre IVA se dovuta ed altri oneri previdenziali ed all'Ing.
[...]
il corrispettivo di 35.000 euro, oltre IVA se dovuta ed altri oneri CP_2 previdenziali. Con il medesimo accordo i resistenti si erano obbligati a completare l'attività entro il termine del 16.10.2020, non a caso definito “la consegna”. I due professionisti non ponevano in essere alcuna attività per l'esecuzione del contratto, pur percependo i seguenti acconti: l'ing. CP_1
1. Fatt. n.1 del 27/11/19 di euro 3.154,90; 2. Fatt. n.3 del 27/12/19
[...] di euro 3.036,80; 3. Fatt. n.1 del 28/01/20 di euro 3.036,80; 4. Fatt. n.2 del 27/02/20 di euro 3.036,80; 5. Fatt. n.4 del 25/03/20 di euro 2.080,00; 6. Fatt. n.6 del 24/04/20 di euro 2.080,00 per un totale di euro 16.425,00 – l'ing. :
1. Fatt. n.20 del 26/11/19 di euro 3.091,82; 2. Fatt. n.21 del Controparte_2
30/12/19 di euro 3.036,80; 3. Fatt. n.1 del 28/01/20 di euro 3.036,80; 4. Fatt. n.3 del 27/02/20 di euro 3.036,80; 5. Fatt. n.4 del 31/03/20 di euro 2.080,00; 6. Fatt. n.8 del 30/04/20 di euro 2.080,00; per un totale di euro 16.362,00. Non avendo avuto esito la richiesta in data 27.10.2022 di restituzione dei suddetti compensi ricevuti, la ricorrente chiedeva al giudice di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dei resistenti e di condannarli al pagamento in favore di essa . delle su indicate Parte_1 somme pari a complessivi euro 32.787,00 oltre interessi legali ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria. Costituitisi in giudizio, e Controparte_1 Controparte_2 facevano presente che la proposizione del presente ricorso da parte della ricorrente era avvenuta soltanto in seguito all'invio, da parte di essi resistenti, di due comunicazioni di diffida alla e alla BU s.r.l. In Parte_1 particolare, con raccomandata inviata tramite PEC in data 22.07.2022,
, nell'evidenziare che, benché risultasse formalmente Controparte_2 assunto dalla società BU s.r.l., aveva sempre svolto la sua attività lavorativa nell'interesse e sotto la direzione della operando Parte_1 all'interno dello stabilimento di Acerra di quest'ultima società, aveva chiesto il ripristino della piena legalità del rapporto lavorativo intercorso, segnalando che per tutte le obbligazioni derivanti dalla sua corretta attuazione erano solidalmente obbligate entrambe le predette società. Con raccomandata inviata tramite PEC in data 27.07.2022 , nell'evidenziare di Controparte_1 aver lavorato stabilmente in presenza presso lo stabilimento della Pt_1 dal mese di settembre 2019 al mese di giugno 2022 e di aver svolto
[...] attività che, benchè formalmente intestate alla BU s.r.l., erano sempre state
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 realizzate sotto la direzione della aveva segnalato la mancata Parte_1 qualificazione del rapporto di lavoro intercorso in termini di subordinazione e la sua riconducibilità alla responsabilità patrimoniale della per Parte_1 il mancato pagamento delle retribuzioni e la mancata costituzione della posizione previdenziale corrispondente. Aggiungevano che a tali comunicazioni, la aveva replicato con la comunicazione del Pt_1
5.08.2022, non prendendo posizione sulle precise e circostanziate deduzioni formulate dai due ingegneri, limitandosi ad una mera e generica contestazione di stile del tutto improduttiva di effetti. Successivamente all'invio della lettera di diffida del 30.09.2022, i avevano replicato con la comunicazione CP_1 del 5.10.2022, con la quale avevano segnalato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra gli odierni resistenti, la e la BU Parte_1
S.r.l.. In seguito, una volta ricevute le lettere di diffida del 27.10.2022, i avevano replicato con le comunicazioni del 7.11.2022, all'esito, la CP_1 avviava la presente causa. I resistenti eccepivano, dunque, Parte_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti oggi in causa per il periodo dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2022, con espressa riserva di proporre la relativa azione di accertamento della sussistenza dello stesso, con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte, oltre agli oneri contributivi ed imposte come per legge, nella sede funzionalmente e territorialmente competente. Allegavano, inoltre, di aver correttamente ed integralmente eseguito le prestazioni di cui al contratto richiamato da controparte ed oggetto del presente giudizio e al fine di far comprendere al giudicante quanto appena affermato, deducevano dal giugno 2019, i fratelli ed i sig.ri , (amministratore delegato della CP_1 Parte_2 Pt_1
e (Consigliere di Amministrazione e Direttore
[...] Parte_3
Commerciale e Operativo della , avevano intrattenuto Parte_1 pregressi rapporti di amicizia, in virtù dei quali, avevano cominciato ad ipotizzare, in virtù delle proprie esperienze e competenze lavorative maturate, una collaborazione professionale nel campo della industrializzazione e realizzazione di cogeneratori industriali. Tali trattative avevano portato alla stipula, in data 26.09.2019, di un accordo quadro per la costituzione di una Newco, la BU s.r.l., che avrebbe operato nel settore della progettazione, produzione, installazione, gestione e manutenzione di sistemi di cogenerazione e trigenerazione e di qualsiasi impianto per l'efficienza energetica, in ambito industriale, civile, commerciale e residenziale. Nell'accordo quadro in parola, poi formalizzato e sottoscritto in data 16.10.2019, fu concordato che: “(A) i ” hanno maturato, Parte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 attraverso l'azienda di famiglia e loro collegate come ad esempio Parte_5
C-Energy S.r.l., un'esperienza imprenditoriale significativa e qualificata nel settore dello sviluppo tecnico-commerciale, progettazione, realizzazione e gestione/ manutenzione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonte convenzionale e da fonte rinnovabile. In particolare, i
” hanno consolidato particolare esperienza e competenza Parte_4 nella progettazione e realizzazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione, di impianti fotovoltaici, a biogas e di sistemi per l'efficienza energetica in ambito industriale, commerciale, civile e residenziale;
(B) i
” hanno maturato, attraverso l'azienda di famiglia Parte_6 CP_3
e le loro collegate, un'esperienza imprenditoriale significativa nel
[...] settore della progettazione, produzione, project management, collaudo, installazione, messa in servizio, manutenzione programmata ed assistenza tecnica di gruppi elettrogeni industriali e marini da 3 a 3.000 kVA.; (C) in ragione delle reciproche e specifiche esperienze professionali e Parte_7 Pa e ” hanno deciso di comune di accordo di procedere alla
[...] costituzione di una società denominata “BUHKE S.r.l.” - con sede in Acerra (NA) alla via delle Industrie no 278, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Napoli, P.IVA capitale sociale di P.IVA_2
Euro 10.000,00 ...; (D) la costituenda “BUHKE S.r.l.” si pone l'obiettivo di rappresentare nel settore di operatività un'unica realtà integrata .... In tale visione e C-Energy S.r.l., pur non partecipando direttamente Parte_1 alla costituenda “BUHKE S.r.l.”, ne risulteranno ad essa direttamente collegate e correlate, attraverso uno specifico accordo commerciale, sia per la Pa Pa partecipazione di “ ” e (stante la qualifica del Sig. di Parte_2 Pa legale rappresentante della e di come partecipanti alle Parte_1 attività operative di CEnergy) in “BUHKE S.r.l.” sia per la espressa volontà Pa di di creare con e con la “BUHKE S.r.l.” un gruppo Parte_1 leader nella realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione”. In esecuzione del predetto accordo quadro, con atto per notar Persona_1 del 26.09.2019, la (società designata dai fratelli ) Controparte_4 CP_1
e la Deepblue s.r.l. (i cui soci risultano essere i fratelli e Parte_2
), costituirono la BU s.r.l., con sede in Acerra (NA), alla Parte_3 via delle Industrie n. 278, C.F. e P.IVA , società di diritto P.IVA_2 italiano avente capitale sociale di € 10.000,00 la cui partecipazione societaria era ripartita al 49% per e al 51% per Deepblue s.r.l. Controparte_4
Successivamente, con atto per notar del 11.02.2020, la Persona_1 ebbe a cedere la propria partecipazione nella BU s.r.l. Controparte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 alla Deepblue s.r.l. e nell'ambito delle trattative intercorse tra le parti, al fine di regolarizzare i rapporti tra la i fratelli e la da Pt_1 CP_1 Pt_9 costituire, propose la stipula del contratto di consulenza Parte_2 oggetto del presente giudizio, nonché di un accordo di distribuzione tra la e la BU, con il quale la prima concedeva alla seconda il diritto in Pt_1 esclusiva di commercializzare i suoi prodotti;
tali contratti sono stati stipulati in data 16.10.2019. I resistenti chiarivano che la ratio della sottoscrizione del contratto di consulenza in parola era evidente: essendo la BU s.r.l. una Newco appena costituita, in attesa che la stessa cominciasse a produrre utili, le parti decisero di stipulare tale contratto al fine di assicurare agli odierni resistenti una retribuzione per l'attività svolta nell'interesse delle due società. A partire da settembre 2019 e sino al 30 giugno 2022, i resistenti prestarono la propria attività lavorativa per conto della nonché della Parte_1
BU s.r.l., svolgendo le mansioni richiamate nelle due comunicazioni del 22.07.2022 e del 27.07.2022. Rilevavano che le due predette società rappresentavano un unico centro di imputazione di interessi, tanto che l'amministratore delegato di è il sig. , il quale Parte_1 Parte_2
è socio di socio al 50% di Deepblue s.r.l., società proprietaria Parte_1 ad oggi del 100% di BU s.r.l., ed amministratore unico di Deepblue s.r.l.;
è socio di Direttore Commerciale ed Parte_3 Parte_1 operativo di quest'ultima, socio al 50 % di Deepblue s.r.l., amministratore unico di BU s.r.l.; ha un accordo commerciale con il quale Parte_1 si impegna a vendere i cogeneratori prodotti da BU s.r.l. e in nessun caso ad entrare in concorrenza con BU s.r.l.; allo stesso tempo, Parte_1 risulta essere anche fornitore di BU s.r.l., realizzando sotto-assiemi del complessivo sistema di cogenerazione venduto al cliente finale da BU s.r.l.; la e la BU s.r.l. hanno la sede nel medesimo stabile e Parte_1 condividono i medesimi uffici;
la BU ha sempre utilizzato in maniera promiscua ed indifferenziata, per lo svolgimento della propria attività, personale della L'attività prestata dai sig.ri in esecuzione Parte_1 CP_1 del contratto di consulenza oggetto del presente giudizio è dimostrata dalla documentazione prodotta in atti, tra cui le numerosissime comunicazioni mail relative all'attività prestata dal mese di ottobre 2019 al mese di ottobre 2020. Evidenziavano che tale documentazione si evince che esso resistenti operarono nell'interesse della e della BU in un primo momento Pt_1 tramite la loro e-mail personale, e successivamente con un proprio account BU, appartenente all'infrastruttura informatica della e fornito dal Pt_1 suo personale. Tutte le comunicazioni mail, gli elaborati progettuali e i fogli
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 di lavoro risultano inviati a soggetti facenti parte della e sono relativi Pt_1 ad attività svolte in favore di quest'ultima e della BU s.r.l.. In virtù dello stretto legame operativo esistente tra la e la BU Srl ed in Parte_1 ragione degli accordi intercorsi tra le parti, i resistenti emisero le fatture relative alla attività professionale prestata nei confronti della sino ad Pt_1 aprile 2020; successivamente, una volta che la BU s.r.l. ebbe a consolidare la propria situazione economico-finanziaria, e Pt_2 [...]
imposero che il contratto di consulenza stipulato tra i fratelli Pt_3
e fosse onorato non più da quest'ultima, bensì dalla BU. I CP_1 Pt_1 resistenti, pertanto, a partire dal mese di maggio 2020, iniziarono ad emettere le proprie fatture nei confronti della BU s.r.l. Che tali fatture fossero emesse per la medesima attività già prestata per la e per la BU (e Pt_1 fino ad allora fatturata soltanto dalla prima) risultava confermato dalla circostanza che le stesse venivano inviate comunque a soggetti riconducibili alla e dal fatto che al tempo dell'emissione delle fatture in Parte_1 esame, non esisteva alcun contratto di consulenza tra gli odierni resistenti e la BU s.r.l.; in particolare, il sig. non ricopriva alcun Controparte_1 incarico in seno a tale società e il sig. risultava invece Controparte_2 regolarmente assunto da quest'ultima con contratto a tempo indeterminato part time. I resistenti rilevavano che, soltanto a partire dal 8.06.2021 l'Ing.
fu nominato direttore tecnico, nonché preposto alla Controparte_1 gestione tecnica ai sensi del d.m. 37/2008 e direttore commerciale, vendite e Marketing della BU Srl, mentre l'Ing. fu assunto nel Controparte_2 gennaio 2020 a tempo determinato con orario di lavoro part-time dalla BU, occupandosi della prefattibilità tecnica delle commesse, ma soprattutto ha assunto la funzione aziendale di responsabile operativo della progettazione, dell'esecuzione in cantiere, del collaudo e della manutenzione di tutte le commesse aziendali. Per tali motivi i resistenti chiedevano il rigetto del ricorso, con espressa riserva di agire nella sede funzionalmente e territorialmente competente al fine di accertare che il rapporto di lavoro intercorso tra essi e e la Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
[...]
Disposto il mutamento dal rito sommario a quello ordinario, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della copiosa documentazione prodotta e dei fatti non contestati, fissata l'udienza per la decisione, la causa veniva decisa. La domanda non è fondata e va pertanto rigettata.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 I resistenti hanno ampiamente provato, con la documentazione prodotta in giudizio, di aver adempiuto al contratto di consulenza, ponendo in essere tutte le attività in esso previste. In particolare risultano tutte le attività dei resistenti con riferimento allo studio di mercato, progettazione, sviluppo, ingegnerizzazione, di una gamma di cogeneratori e trigeneratori basati sulla linea di Gruppi Elettrogeni Coelmo, come si evince anche dalle numerose offerte presentate, sempre nell'interesse delle società e BU, a Pt_1 diversi clienti;
tra le tante, si segnalano le commesse Codemar, Hitachi, Contro Akerus, impianto di depurazione di Acerra, Mita, Saudi Diesel, Suez depuratore Napoli Nord;
Controparte_6
I resistenti hanno dimostrato che il contratto di consulenza, sebbene stipulato con la ricorrente, si collocava nell'ambito di collegamenti esistenti con BU e di finalità operative comuni, per cui la costante prestazione di consulenza resa dai in favore della e della BU, integra CP_1 Pt_1
l'adempimento del contratto, segnalandosi che i predetti professionisti risultano aver hanno svolto mansioni addirittura ulteriori rispetto a quelle individuate nel contratto di consulenza oggetto del presente giudizio. Peraltro, l'articolo 2 del contratto prevedeva un compenso totale pari ad
€ 70.000,00 da corrispondersi in 12 ratei mensili e il successivo art. 5 individuava la data del 16.10.2020 esclusivamente per il completamento dell'attività lavorativa e la consegna della documentazione tecnica, per cui appare del tutto inverosimile che la pagasse puntualmente le Parte_1 fatture emesse dai resistenti per l'attività di consulenza prevista in contratto, senza che le prestazioni avessero puntuale esecuzione e positiva valutazione da parte della committente. Per tali motivi, quanto corrisposto dalla agli ingegneri , Pt_1 CP_1 appare il corretto e dovuto compenso dell'attività di consulenza svolta dai resistenti. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 2.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8
- P.IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EF AL, come da procura in atti;
RICORRENTE E
- CF: e Controparte_1 C.F._1 [...]
- CF: rappresentati e difesi CP_2 C.F._2 dall'avv. Fabrizio Grasso, come da procura in atti;
RESISTENTI CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 26.01.2023, notificato in data 12.07.2023 unitamente al decreto, la esponeva che con Parte_1 contratto sottoscritto in data 16/10/2019, e Controparte_1 [...]
si erano impegnati ad eseguire le seguenti attività Controparte_2 professionali: studio di mercato, progettazione, sviluppo, ingegnerizzazione, supporto alla prototipazione ed all'industrializzazione di una gamma di cogeneratori e trigeneratori basati sulla linea di Gruppi Elettrogeni Coelmo, nonché la predisposizione della relativa documentazione tecnica (Relazione tecnico-descrittiva, tavola pianta sezioni e prospetti, P&Id, specifiche meccaniche, specifiche elettriche, distinta base) iniziando la propria attività di consulenza entro il 16.10.2019. Il contratto prevedeva un compenso totale pari ad € 70.000 euro, oltre IVA se dovuta, oltre oneri di cassa professionale e previdenziali, ed oltre eventuali spese di viaggi, trasferte ed accessorie da
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 corrispondersi in 12 ratei mensili con pagamento DFFM, equi diviso tra i due professionisti, spettando all'Ing. il corrispettivo di 35.000 Controparte_1 euro, oltre IVA se dovuta ed altri oneri previdenziali ed all'Ing.
[...]
il corrispettivo di 35.000 euro, oltre IVA se dovuta ed altri oneri CP_2 previdenziali. Con il medesimo accordo i resistenti si erano obbligati a completare l'attività entro il termine del 16.10.2020, non a caso definito “la consegna”. I due professionisti non ponevano in essere alcuna attività per l'esecuzione del contratto, pur percependo i seguenti acconti: l'ing. CP_1
1. Fatt. n.1 del 27/11/19 di euro 3.154,90; 2. Fatt. n.3 del 27/12/19
[...] di euro 3.036,80; 3. Fatt. n.1 del 28/01/20 di euro 3.036,80; 4. Fatt. n.2 del 27/02/20 di euro 3.036,80; 5. Fatt. n.4 del 25/03/20 di euro 2.080,00; 6. Fatt. n.6 del 24/04/20 di euro 2.080,00 per un totale di euro 16.425,00 – l'ing. :
1. Fatt. n.20 del 26/11/19 di euro 3.091,82; 2. Fatt. n.21 del Controparte_2
30/12/19 di euro 3.036,80; 3. Fatt. n.1 del 28/01/20 di euro 3.036,80; 4. Fatt. n.3 del 27/02/20 di euro 3.036,80; 5. Fatt. n.4 del 31/03/20 di euro 2.080,00; 6. Fatt. n.8 del 30/04/20 di euro 2.080,00; per un totale di euro 16.362,00. Non avendo avuto esito la richiesta in data 27.10.2022 di restituzione dei suddetti compensi ricevuti, la ricorrente chiedeva al giudice di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dei resistenti e di condannarli al pagamento in favore di essa . delle su indicate Parte_1 somme pari a complessivi euro 32.787,00 oltre interessi legali ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria. Costituitisi in giudizio, e Controparte_1 Controparte_2 facevano presente che la proposizione del presente ricorso da parte della ricorrente era avvenuta soltanto in seguito all'invio, da parte di essi resistenti, di due comunicazioni di diffida alla e alla BU s.r.l. In Parte_1 particolare, con raccomandata inviata tramite PEC in data 22.07.2022,
, nell'evidenziare che, benché risultasse formalmente Controparte_2 assunto dalla società BU s.r.l., aveva sempre svolto la sua attività lavorativa nell'interesse e sotto la direzione della operando Parte_1 all'interno dello stabilimento di Acerra di quest'ultima società, aveva chiesto il ripristino della piena legalità del rapporto lavorativo intercorso, segnalando che per tutte le obbligazioni derivanti dalla sua corretta attuazione erano solidalmente obbligate entrambe le predette società. Con raccomandata inviata tramite PEC in data 27.07.2022 , nell'evidenziare di Controparte_1 aver lavorato stabilmente in presenza presso lo stabilimento della Pt_1 dal mese di settembre 2019 al mese di giugno 2022 e di aver svolto
[...] attività che, benchè formalmente intestate alla BU s.r.l., erano sempre state
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 realizzate sotto la direzione della aveva segnalato la mancata Parte_1 qualificazione del rapporto di lavoro intercorso in termini di subordinazione e la sua riconducibilità alla responsabilità patrimoniale della per Parte_1 il mancato pagamento delle retribuzioni e la mancata costituzione della posizione previdenziale corrispondente. Aggiungevano che a tali comunicazioni, la aveva replicato con la comunicazione del Pt_1
5.08.2022, non prendendo posizione sulle precise e circostanziate deduzioni formulate dai due ingegneri, limitandosi ad una mera e generica contestazione di stile del tutto improduttiva di effetti. Successivamente all'invio della lettera di diffida del 30.09.2022, i avevano replicato con la comunicazione CP_1 del 5.10.2022, con la quale avevano segnalato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra gli odierni resistenti, la e la BU Parte_1
S.r.l.. In seguito, una volta ricevute le lettere di diffida del 27.10.2022, i avevano replicato con le comunicazioni del 7.11.2022, all'esito, la CP_1 avviava la presente causa. I resistenti eccepivano, dunque, Parte_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti oggi in causa per il periodo dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2022, con espressa riserva di proporre la relativa azione di accertamento della sussistenza dello stesso, con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte, oltre agli oneri contributivi ed imposte come per legge, nella sede funzionalmente e territorialmente competente. Allegavano, inoltre, di aver correttamente ed integralmente eseguito le prestazioni di cui al contratto richiamato da controparte ed oggetto del presente giudizio e al fine di far comprendere al giudicante quanto appena affermato, deducevano dal giugno 2019, i fratelli ed i sig.ri , (amministratore delegato della CP_1 Parte_2 Pt_1
e (Consigliere di Amministrazione e Direttore
[...] Parte_3
Commerciale e Operativo della , avevano intrattenuto Parte_1 pregressi rapporti di amicizia, in virtù dei quali, avevano cominciato ad ipotizzare, in virtù delle proprie esperienze e competenze lavorative maturate, una collaborazione professionale nel campo della industrializzazione e realizzazione di cogeneratori industriali. Tali trattative avevano portato alla stipula, in data 26.09.2019, di un accordo quadro per la costituzione di una Newco, la BU s.r.l., che avrebbe operato nel settore della progettazione, produzione, installazione, gestione e manutenzione di sistemi di cogenerazione e trigenerazione e di qualsiasi impianto per l'efficienza energetica, in ambito industriale, civile, commerciale e residenziale. Nell'accordo quadro in parola, poi formalizzato e sottoscritto in data 16.10.2019, fu concordato che: “(A) i ” hanno maturato, Parte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 attraverso l'azienda di famiglia e loro collegate come ad esempio Parte_5
C-Energy S.r.l., un'esperienza imprenditoriale significativa e qualificata nel settore dello sviluppo tecnico-commerciale, progettazione, realizzazione e gestione/ manutenzione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonte convenzionale e da fonte rinnovabile. In particolare, i
” hanno consolidato particolare esperienza e competenza Parte_4 nella progettazione e realizzazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione, di impianti fotovoltaici, a biogas e di sistemi per l'efficienza energetica in ambito industriale, commerciale, civile e residenziale;
(B) i
” hanno maturato, attraverso l'azienda di famiglia Parte_6 CP_3
e le loro collegate, un'esperienza imprenditoriale significativa nel
[...] settore della progettazione, produzione, project management, collaudo, installazione, messa in servizio, manutenzione programmata ed assistenza tecnica di gruppi elettrogeni industriali e marini da 3 a 3.000 kVA.; (C) in ragione delle reciproche e specifiche esperienze professionali e Parte_7 Pa e ” hanno deciso di comune di accordo di procedere alla
[...] costituzione di una società denominata “BUHKE S.r.l.” - con sede in Acerra (NA) alla via delle Industrie no 278, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Napoli, P.IVA capitale sociale di P.IVA_2
Euro 10.000,00 ...; (D) la costituenda “BUHKE S.r.l.” si pone l'obiettivo di rappresentare nel settore di operatività un'unica realtà integrata .... In tale visione e C-Energy S.r.l., pur non partecipando direttamente Parte_1 alla costituenda “BUHKE S.r.l.”, ne risulteranno ad essa direttamente collegate e correlate, attraverso uno specifico accordo commerciale, sia per la Pa Pa partecipazione di “ ” e (stante la qualifica del Sig. di Parte_2 Pa legale rappresentante della e di come partecipanti alle Parte_1 attività operative di CEnergy) in “BUHKE S.r.l.” sia per la espressa volontà Pa di di creare con e con la “BUHKE S.r.l.” un gruppo Parte_1 leader nella realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione”. In esecuzione del predetto accordo quadro, con atto per notar Persona_1 del 26.09.2019, la (società designata dai fratelli ) Controparte_4 CP_1
e la Deepblue s.r.l. (i cui soci risultano essere i fratelli e Parte_2
), costituirono la BU s.r.l., con sede in Acerra (NA), alla Parte_3 via delle Industrie n. 278, C.F. e P.IVA , società di diritto P.IVA_2 italiano avente capitale sociale di € 10.000,00 la cui partecipazione societaria era ripartita al 49% per e al 51% per Deepblue s.r.l. Controparte_4
Successivamente, con atto per notar del 11.02.2020, la Persona_1 ebbe a cedere la propria partecipazione nella BU s.r.l. Controparte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 alla Deepblue s.r.l. e nell'ambito delle trattative intercorse tra le parti, al fine di regolarizzare i rapporti tra la i fratelli e la da Pt_1 CP_1 Pt_9 costituire, propose la stipula del contratto di consulenza Parte_2 oggetto del presente giudizio, nonché di un accordo di distribuzione tra la e la BU, con il quale la prima concedeva alla seconda il diritto in Pt_1 esclusiva di commercializzare i suoi prodotti;
tali contratti sono stati stipulati in data 16.10.2019. I resistenti chiarivano che la ratio della sottoscrizione del contratto di consulenza in parola era evidente: essendo la BU s.r.l. una Newco appena costituita, in attesa che la stessa cominciasse a produrre utili, le parti decisero di stipulare tale contratto al fine di assicurare agli odierni resistenti una retribuzione per l'attività svolta nell'interesse delle due società. A partire da settembre 2019 e sino al 30 giugno 2022, i resistenti prestarono la propria attività lavorativa per conto della nonché della Parte_1
BU s.r.l., svolgendo le mansioni richiamate nelle due comunicazioni del 22.07.2022 e del 27.07.2022. Rilevavano che le due predette società rappresentavano un unico centro di imputazione di interessi, tanto che l'amministratore delegato di è il sig. , il quale Parte_1 Parte_2
è socio di socio al 50% di Deepblue s.r.l., società proprietaria Parte_1 ad oggi del 100% di BU s.r.l., ed amministratore unico di Deepblue s.r.l.;
è socio di Direttore Commerciale ed Parte_3 Parte_1 operativo di quest'ultima, socio al 50 % di Deepblue s.r.l., amministratore unico di BU s.r.l.; ha un accordo commerciale con il quale Parte_1 si impegna a vendere i cogeneratori prodotti da BU s.r.l. e in nessun caso ad entrare in concorrenza con BU s.r.l.; allo stesso tempo, Parte_1 risulta essere anche fornitore di BU s.r.l., realizzando sotto-assiemi del complessivo sistema di cogenerazione venduto al cliente finale da BU s.r.l.; la e la BU s.r.l. hanno la sede nel medesimo stabile e Parte_1 condividono i medesimi uffici;
la BU ha sempre utilizzato in maniera promiscua ed indifferenziata, per lo svolgimento della propria attività, personale della L'attività prestata dai sig.ri in esecuzione Parte_1 CP_1 del contratto di consulenza oggetto del presente giudizio è dimostrata dalla documentazione prodotta in atti, tra cui le numerosissime comunicazioni mail relative all'attività prestata dal mese di ottobre 2019 al mese di ottobre 2020. Evidenziavano che tale documentazione si evince che esso resistenti operarono nell'interesse della e della BU in un primo momento Pt_1 tramite la loro e-mail personale, e successivamente con un proprio account BU, appartenente all'infrastruttura informatica della e fornito dal Pt_1 suo personale. Tutte le comunicazioni mail, gli elaborati progettuali e i fogli
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 di lavoro risultano inviati a soggetti facenti parte della e sono relativi Pt_1 ad attività svolte in favore di quest'ultima e della BU s.r.l.. In virtù dello stretto legame operativo esistente tra la e la BU Srl ed in Parte_1 ragione degli accordi intercorsi tra le parti, i resistenti emisero le fatture relative alla attività professionale prestata nei confronti della sino ad Pt_1 aprile 2020; successivamente, una volta che la BU s.r.l. ebbe a consolidare la propria situazione economico-finanziaria, e Pt_2 [...]
imposero che il contratto di consulenza stipulato tra i fratelli Pt_3
e fosse onorato non più da quest'ultima, bensì dalla BU. I CP_1 Pt_1 resistenti, pertanto, a partire dal mese di maggio 2020, iniziarono ad emettere le proprie fatture nei confronti della BU s.r.l. Che tali fatture fossero emesse per la medesima attività già prestata per la e per la BU (e Pt_1 fino ad allora fatturata soltanto dalla prima) risultava confermato dalla circostanza che le stesse venivano inviate comunque a soggetti riconducibili alla e dal fatto che al tempo dell'emissione delle fatture in Parte_1 esame, non esisteva alcun contratto di consulenza tra gli odierni resistenti e la BU s.r.l.; in particolare, il sig. non ricopriva alcun Controparte_1 incarico in seno a tale società e il sig. risultava invece Controparte_2 regolarmente assunto da quest'ultima con contratto a tempo indeterminato part time. I resistenti rilevavano che, soltanto a partire dal 8.06.2021 l'Ing.
fu nominato direttore tecnico, nonché preposto alla Controparte_1 gestione tecnica ai sensi del d.m. 37/2008 e direttore commerciale, vendite e Marketing della BU Srl, mentre l'Ing. fu assunto nel Controparte_2 gennaio 2020 a tempo determinato con orario di lavoro part-time dalla BU, occupandosi della prefattibilità tecnica delle commesse, ma soprattutto ha assunto la funzione aziendale di responsabile operativo della progettazione, dell'esecuzione in cantiere, del collaudo e della manutenzione di tutte le commesse aziendali. Per tali motivi i resistenti chiedevano il rigetto del ricorso, con espressa riserva di agire nella sede funzionalmente e territorialmente competente al fine di accertare che il rapporto di lavoro intercorso tra essi e e la Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
[...]
Disposto il mutamento dal rito sommario a quello ordinario, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della copiosa documentazione prodotta e dei fatti non contestati, fissata l'udienza per la decisione, la causa veniva decisa. La domanda non è fondata e va pertanto rigettata.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 I resistenti hanno ampiamente provato, con la documentazione prodotta in giudizio, di aver adempiuto al contratto di consulenza, ponendo in essere tutte le attività in esso previste. In particolare risultano tutte le attività dei resistenti con riferimento allo studio di mercato, progettazione, sviluppo, ingegnerizzazione, di una gamma di cogeneratori e trigeneratori basati sulla linea di Gruppi Elettrogeni Coelmo, come si evince anche dalle numerose offerte presentate, sempre nell'interesse delle società e BU, a Pt_1 diversi clienti;
tra le tante, si segnalano le commesse Codemar, Hitachi, Contro Akerus, impianto di depurazione di Acerra, Mita, Saudi Diesel, Suez depuratore Napoli Nord;
Controparte_6
I resistenti hanno dimostrato che il contratto di consulenza, sebbene stipulato con la ricorrente, si collocava nell'ambito di collegamenti esistenti con BU e di finalità operative comuni, per cui la costante prestazione di consulenza resa dai in favore della e della BU, integra CP_1 Pt_1
l'adempimento del contratto, segnalandosi che i predetti professionisti risultano aver hanno svolto mansioni addirittura ulteriori rispetto a quelle individuate nel contratto di consulenza oggetto del presente giudizio. Peraltro, l'articolo 2 del contratto prevedeva un compenso totale pari ad
€ 70.000,00 da corrispondersi in 12 ratei mensili e il successivo art. 5 individuava la data del 16.10.2020 esclusivamente per il completamento dell'attività lavorativa e la consegna della documentazione tecnica, per cui appare del tutto inverosimile che la pagasse puntualmente le Parte_1 fatture emesse dai resistenti per l'attività di consulenza prevista in contratto, senza che le prestazioni avessero puntuale esecuzione e positiva valutazione da parte della committente. Per tali motivi, quanto corrisposto dalla agli ingegneri , Pt_1 CP_1 appare il corretto e dovuto compenso dell'attività di consulenza svolta dai resistenti. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 2.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8