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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/03/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4-1/ /2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione civile e concorsuale
Il Tribunale di Siena composto dai magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 4/2025 r.g. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]di Val d'EL (SI), Loc. Borgatello, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara de
Mauro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siena, Costa dell'Incrociata n.12, come da procura in atti;
creditore ricorrente nei confronti di
(C.F./P.I. ), con sede a Poggibonsi in Via Controparte_1 P.IVA_1
G. Di Vittorio n. 4, in persona del suo liquidatore (cod. fisc. Parte_2
), rappresentata e difesa, dall'Avv. Letizia Leonardi del Foro di Siena ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo a Siena, in Via Federigo Tozzi n. 7, come da procura in atti;
debitore resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 13/01/2025 e regolarmente notificato alla società debitrice, il lavoratore ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
esponendo di vantare crediti, in forza del rapporto di lavoro intrattenuto dapprima con Isa s.r.l. e, in seguito, senza soluzione di continuità in virtù di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., con la
1 resistente, per la complessiva somma di Euro 63.485,55, accertati da decreto ingiuntivo n. 328/2024 del 12/11/2024 emesso dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Siena.
A dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l'istante ha dedotto il mancato pagamento da parte della società debitrice del proprio credito di lavoro, l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie, nonché l'esito negativo del tentativo di pignoramento mobiliare eseguito presso la sede della società debitrice.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCI.
La società resistente si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 10/03/2025 deducendo di non opporsi all'apertura della liquidazione giudiziale e producendo gli ultimi tre bilanci di esercizio e la situazione patrimoniale aggiornata al 31/12/2024.
All'udienza del 20/03/2025, la procuratrice del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la procuratrice del debitore ha ribadito di non opporsi all'accoglimento del ricorso.
La Giudice Delegata ha riservato di riferire al Collegio per la decisione nella odierna camera di consiglio.
Esaminati gli atti e i documenti, lette le risultanze delle informative acquisite e sentita la Giudice
Relatrice in camera di consiglio, nonché ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del presente Ufficio, deve essere aperta la liquidazione giudiziale di . Controparte_1
La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.
La natura di impresa commerciale del debitore emerge dal tipo di attività già svolta di “produzione e vendita di specchi, mobili e mobiletti in legno ed accessori per il bagno (…)”, risultante dalla visura camerale in atti.
Nei limiti del vaglio esperibile in questa sede da parte del Tribunale concorsuale, l'entità dei debiti scaduti, e non pagati, è tale da superare lo sbarramento procedurale fissato dall'art. 49, comma 5,
CCI, tenuto conto dell'esposizione debitoria nei confronti del ricorrente e dell'Erario.
Dall'istruttoria effettuata d'ufficio l'impresa resistente è risultata gravata da debiti di natura fiscale e previdenziale già trasmessi all'Agente per la riscossione pari ad Euro 472.774,33.
Quanto all'accertamento della condizione di insolvenza dell'impresa si osserva che, per giurisprudenza consolidatasi nella vigenza della Legge Fallimentare ed applicabile anche avuto riguardo alla disciplina dettata dal Codice della Crisi, quando la società è in liquidazione, la valutazione del Tribunale concorsuale, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa
2 realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. civ. Sez. I, 08-05-2015, n. 9401, Cass. civ. Sez. I, 17-11-2016, n. 23428, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 18/12/2017, n. 30297).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito come ricada nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore “indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (v. Cass. Civ. Sez. I, 07 .12.2016, n. 25167), onere nella specie non assolto dal debitore, il quale non ha indicato beni utilmente liquidabili, i relativi tempi e i presumibili valori di realizzo e, al contrario, non ha contestato la propria condizione di insolvenza e non si è opposto all'apertura della liquidazione giudiziale.
Ritiene, dunque, il Tribunale che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Come curatore si nomina la dott.ssa , professionista iscritta presso l'Albo Nazionale dei Persona_1
Gestori della crisi, tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
L'udienza di verifica dello stato passivo viene fissata tenuto conto della sospensione feriale dei termini operante ai sensi dell'art. 201 comma 10 CCI e del periodo di c.d. cuscinetto.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F./P.I. , con sede a Poggibonsi in Via G. Di Vittorio n. 4, P.IVA_1
nomina la dott.ssa Valentina Lisi Giudice Delegata per la procedura nomina curatore la Dott.ssa , la quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
3 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11/09/2025 ad ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti alla Giudice
Delegata; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala
4 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; autorizza il curatore nominato, visti gli artt. 16 bis d.l. 179/2012 e 44 ss. d.l. 90/2014:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra sé l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone che la presente sentenza venga notificata ai debitori soggetti a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Siena nella camera di consiglio del giorno 26/03/2025.
La Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott.ssa Marianna Serrao
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione civile e concorsuale
Il Tribunale di Siena composto dai magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 4/2025 r.g. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]di Val d'EL (SI), Loc. Borgatello, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara de
Mauro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siena, Costa dell'Incrociata n.12, come da procura in atti;
creditore ricorrente nei confronti di
(C.F./P.I. ), con sede a Poggibonsi in Via Controparte_1 P.IVA_1
G. Di Vittorio n. 4, in persona del suo liquidatore (cod. fisc. Parte_2
), rappresentata e difesa, dall'Avv. Letizia Leonardi del Foro di Siena ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo a Siena, in Via Federigo Tozzi n. 7, come da procura in atti;
debitore resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 13/01/2025 e regolarmente notificato alla società debitrice, il lavoratore ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
esponendo di vantare crediti, in forza del rapporto di lavoro intrattenuto dapprima con Isa s.r.l. e, in seguito, senza soluzione di continuità in virtù di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., con la
1 resistente, per la complessiva somma di Euro 63.485,55, accertati da decreto ingiuntivo n. 328/2024 del 12/11/2024 emesso dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Siena.
A dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l'istante ha dedotto il mancato pagamento da parte della società debitrice del proprio credito di lavoro, l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie, nonché l'esito negativo del tentativo di pignoramento mobiliare eseguito presso la sede della società debitrice.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCI.
La società resistente si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 10/03/2025 deducendo di non opporsi all'apertura della liquidazione giudiziale e producendo gli ultimi tre bilanci di esercizio e la situazione patrimoniale aggiornata al 31/12/2024.
All'udienza del 20/03/2025, la procuratrice del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la procuratrice del debitore ha ribadito di non opporsi all'accoglimento del ricorso.
La Giudice Delegata ha riservato di riferire al Collegio per la decisione nella odierna camera di consiglio.
Esaminati gli atti e i documenti, lette le risultanze delle informative acquisite e sentita la Giudice
Relatrice in camera di consiglio, nonché ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del presente Ufficio, deve essere aperta la liquidazione giudiziale di . Controparte_1
La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.
La natura di impresa commerciale del debitore emerge dal tipo di attività già svolta di “produzione e vendita di specchi, mobili e mobiletti in legno ed accessori per il bagno (…)”, risultante dalla visura camerale in atti.
Nei limiti del vaglio esperibile in questa sede da parte del Tribunale concorsuale, l'entità dei debiti scaduti, e non pagati, è tale da superare lo sbarramento procedurale fissato dall'art. 49, comma 5,
CCI, tenuto conto dell'esposizione debitoria nei confronti del ricorrente e dell'Erario.
Dall'istruttoria effettuata d'ufficio l'impresa resistente è risultata gravata da debiti di natura fiscale e previdenziale già trasmessi all'Agente per la riscossione pari ad Euro 472.774,33.
Quanto all'accertamento della condizione di insolvenza dell'impresa si osserva che, per giurisprudenza consolidatasi nella vigenza della Legge Fallimentare ed applicabile anche avuto riguardo alla disciplina dettata dal Codice della Crisi, quando la società è in liquidazione, la valutazione del Tribunale concorsuale, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa
2 realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. civ. Sez. I, 08-05-2015, n. 9401, Cass. civ. Sez. I, 17-11-2016, n. 23428, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 18/12/2017, n. 30297).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito come ricada nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore “indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (v. Cass. Civ. Sez. I, 07 .12.2016, n. 25167), onere nella specie non assolto dal debitore, il quale non ha indicato beni utilmente liquidabili, i relativi tempi e i presumibili valori di realizzo e, al contrario, non ha contestato la propria condizione di insolvenza e non si è opposto all'apertura della liquidazione giudiziale.
Ritiene, dunque, il Tribunale che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Come curatore si nomina la dott.ssa , professionista iscritta presso l'Albo Nazionale dei Persona_1
Gestori della crisi, tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
L'udienza di verifica dello stato passivo viene fissata tenuto conto della sospensione feriale dei termini operante ai sensi dell'art. 201 comma 10 CCI e del periodo di c.d. cuscinetto.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F./P.I. , con sede a Poggibonsi in Via G. Di Vittorio n. 4, P.IVA_1
nomina la dott.ssa Valentina Lisi Giudice Delegata per la procedura nomina curatore la Dott.ssa , la quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
3 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11/09/2025 ad ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti alla Giudice
Delegata; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala
4 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; autorizza il curatore nominato, visti gli artt. 16 bis d.l. 179/2012 e 44 ss. d.l. 90/2014:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra sé l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone che la presente sentenza venga notificata ai debitori soggetti a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Siena nella camera di consiglio del giorno 26/03/2025.
La Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott.ssa Marianna Serrao
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