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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/11/2025, n. 5033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5033 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 21024/2024
( – Parte_1 [...]
Controparte_1
- ) Controparte_2
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni processuali attualmente vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai Difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti;
- visto l'articolo 127 ter del c.p.c.;
- rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo confermato e ribadito la piena compatibilità dello svolgimento della fase decisoria del rito del lavoro con le forme di cui all'articolo 127 ter del c.p.c. (v., per tutte, Cass. Sez. Unite, sent. n. 17603/2025);
- rilevato che nel caso in esame si è comunque già celebrata udienza fisica di discussione della causa in data 3 ottobre 2025;
- lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter del c.p.c.;
p.q.m.
pronuncia la sentenza che segue ex artt. 429 e 127 ter del c.p.c. a pagina 2 del presente provvedimento
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex artt. 127 ter
e 429 del c.p.c., nonché ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 21024/2024 tra:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(p. i.v.a. CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Ripamonti del Foro di Viterbo nonché elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata ( Email_1 parte opponente
e
[...]
Controparte_3
in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata presso la Sede dell'Ufficio in Torino al corso
Sebastopoli n. 3 parte opposta
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. n.
150/2011; giochi e scommesse presso esercizi pubblici;
installazione e messa a disposizione di p.c. collegati alla rete internet per l'effettuazione di giochi e scommesse;
sanzione amministrativa ex art. 110 comma 9 lettera f - quater del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.).
2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte opponente e Parte_1 CP_1
“Voglia il Tribunale, in accoglimento del ricorso, (…) Nel merito, in accoglimento dei motivi esposti, dichiarare nulla e/o illegittima la medesima ordinanza ingiunzione in epigrafe descritta e per l'effetto annullarla e/o revocarla. Con vittoria di spese In via istruttoria, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, si chiede:
- ammissione, se ritenuta necessaria, di CTU tecnica sul congegno in sequestro onde verificarne la predisposizione a garantire la libera navigazione in rete internet e la cronologia;
- prova per testi:
a conferma della nota ADM 19/12/2016 (in caso di contestazione del documento) con testimone il suo firmatario dr. , domiciliato Testimone_1 presso CP_4
Parte opposta Controparte_5
:
[...] CP_2
“- Rigettare il ricorso e confermare integralmente l'impugnata ordinanza- ingiunzione;
- condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, come da nota spese già depositata (All. 11 comparsa costitutiva);
- in subordine, compensare le spese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e il provvedimento opposto.
Come risulta dal “verbale di operazioni compiute” redatto in data 23 maggio 2020, i militari della Guardia Finanza – Tenenza di Omegna (VB)
– Nucleo Mobile hanno effettuato nella predetta data un controllo presso l'esercizio pubblico di somministrazione ubicato in Gravellona Toce (VB) al corso Marconi n. 115, di proprietà della società e ciò al CP_1
3 fine di verificare il rispetto delle restrizioni e limitazioni imposte a seguito dell'emergenza Covid-19, nonché l'esatto adempimento delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento
(“sale giochi – sale slot – bingo e scommesse”).
Nel corso del suddetto controllo è stato rilevato quanto segue:
A
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o di quanto appurato nel corso delle attività di controllo, la Guardia di
Finanza -Tenenza di Omegna (VB) Mobile ha così redatto il CP_6 verbale di accertamento, contestazione e sequestro amministrativo n.
88/2020 del 11 giugno 2020 per la violazione dell'art. 110 commi 6 e 7 del
R.D. n. 773/1931 ( in materia di apparecchi e congegni da CP_7
divertimento e intrattenimento, sanzionata dall'art. 110 comma 9 lettera f
- quater del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), evidenziando quanto segue:
4 (v. pag. 3 del verbale di accertamento e contestazione n. 88/2020)
L'importo della sanzione è stato ivi stabilito nella misura ridotta di €
20.000,00 se effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica.
L'odierna parte opponente e non ha Parte_1 CP_1 provveduto a definire il procedimento sanzionatorio con il pagamento della sanzione in maniera ridotta, né si è avvalsa della facoltà di presentare scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della legge n.
689/1981.
L' ( Controparte_1 Controparte_2
) - completata l'istruttoria e valutata la
[...]
fondatezza dell'accertamento - ha quindi emesso in data 7 novembre
2024 l'ordinanza ingiunzione prot. n. 42663 qui impugnata.
5 Con detta ordinanza è stato ingiunto all'opponente Parte_1
(obbligato principale), in proprio e in qualità di legale rappresentante della società (obbligata in solido), di pagare la somma di € CP_1
20.000,00 oltre spese di notifica (pari ad € 8,75).
In particolare, la somma ingiunta pari a € 20.000,00 è frutto dell'imputazione di € 10.000,00 per n. 2 apparecchi ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett. f - quater del che prevede l'irrogazione della CP_7
sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 50.000,00 per ciascun apparecchio non rispondente alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nell'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S..
L'ordinanza in parola è stata notificata alla società opponente a mezzo di posta elettronica certificata, nonché mediante lettera CP_1 raccomandata con A.R. all'opponente . Parte_1
Alla parte opponente e nella Parte_1 CP_1
predetta ordinanza, è stato quindi contestato quanto segue:
6 (v. pag. 3 e 4 dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 42663).
7
2. I motivi di opposizione.
La parte opponente ha proposto l'odierno ricorso ex art. 6 del D.
Lgs. n. 150/2011 sulla base dei seguenti motivi:
1) contraddittorietà dell'ordinanza ingiunzione ed erroneità della norma sanzionatoria applicata (art. 110 comma 9 lettera f - quater del
R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), la quale – nel sanzionare la messa a disposizione di apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 del cennato art. 110 del R.D. n. 773/1931 - si riferisce ai soli apparecchi da intrattenimento, e non anche ai normali computer (v. pagg. da 4 a 6 del ricorso in opposizione);
2) mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla
Pubblica Amministrazione opposta circa la sussistenza della violazione amministrativa e, in particolare, mancata prova dell'asserita attività di intermediazione, della modalità di accesso ai presunti portali di gioco e di pagamento delle eventuali vincite in denaro presso l'esercizio sanzionato
(v. pagg. 6 e 7 del ricorso in opposizione);
3) nullità per carenza di motivazione, valore non fidefaciente della valutazione espressa dall'organo accertatore ed applicabilità, in subordine, dell'art. 6 comma 11 del D. Lgs. n. 150/2011 (v. pagg. da 7 a
10 del ricorso in opposizione);
4) illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per infondatezza della sottesa contestazione amministrativa, essendo pienamente lecita l'istallazione al pubblico di personal computer per la navigazione in rete internet, così come l'utilizzo di piattaforme di gioco ove quest'ultimo sia frutto di una scelta consapevole e libera del cliente e non sia addebitabile al gestore dell'esercizio commerciale né vi sia prova della preimpostazione delle postazioni web a portali di gioco (v. pagg. da 10 a
34 del ricorso in opposizione);
8 5) illegittimità costituzionalità dell'art. 7 comma 3 quater del D. L. n.
158 del 2012 (c.d. Decreto Balduzzi) (v. pagg. 34 e 35 del ricorso in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
4.1. Sull'infondatezza del primo motivo di opposizione: la disposizione di cui all'articolo 110 comma 9 lett. f quater del
T.U.L.P.S. va applicata anche ai personal computer (p.c.).
Parte opponente si duole in primo luogo dell'asserita contraddittorietà dell'ordinanza ingiunzione ed erroneità della norma sanzionatoria applicata ovverosia l'art. 110 comma 9 lettera f - quater del
R.D. n. 773/1931 - T.U.L.P.S., il quale, secondo la tesi di parte opponente, nel sanzionare la messa a disposizione di apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 del cennato art. 110 del R.D. n. 773/1931, si riferirebbe ai soli apparecchi da intrattenimento, e non anche ai normali personal computer.
La tesi è infondata e, pertanto, va disattesa.
Come sopra detto, la norma applicata dalla P.A. opposta nel caso in esame è la disposizione di cui al comma 9 lett. f quater dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 18 giugno 1931 n. 773) la quale così recita:
“f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6
e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000
9 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
L'oggetto dell'azione sanzionata (“produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie”) è individuato dalla norma in commento negli “apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco”.
Appare evidente che la dizione di “apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco” ha una portata estensiva e generale volta proprio a ricomprendere tutti gli strumenti meccanici ed elettronici che siano destinati, al di là della loro conformazione fisica
(dalle molteplici forme e varianti, peraltro in costante evoluzione nel tempo), al gioco ed alle scommesse.
Deve dunque affermarsi che anche i p.c. sono compresi nella portata applicativa della disposizione in commento.
Tanto deriva da un'interpretazione letterale della norma in parola, essendo evidente la portata dispositiva come risultante dal significato proprio dei termini linguistici utilizzati e della loro formulazione letterale, e ciò in ossequio al canone esegetico espresso nel brocardo latino in claris non fit interpretatio.
Anche ricorrendo ad un canone esegetico di tipo teleologico, si perviene al medesimo risultato interpretativo.
L'intento del legislatore è stato invero quello di predisporre una definizione vasta e omnicomprensiva idonea a ricomprendere tutte le evoluzioni future e tutte le possibili configurazioni che i dispositivi elettronici e meccanici possono assumere esternamente, ritenendo invece fondamentale e dirimente l'effettiva destinazione al gioco ed alle scommesse in assenza dei requisiti prescritti ai commi 6 e 7.
10 Ove dunque tali apparecchi destinati al giochi - sia totem che personal computer - non presentino le caratteristiche elencate ai commi 6
e 7 si configurerà di conseguenza l'illecito amministrativo sanzionato dalla lettera f - quater del comma 9 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S..
Il motivo qui delibato deve dunque essere disatteso.
4.2. Sull'infondatezza del secondo motivo di opposizione: il pieno assolvimento degli oneri probatori gravanti sulla P.A. opposta.
La parte opponente – con il secondo motivo di opposizione - si duole dell'asserito mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla Pubblica Amministrazione opposta circa la sussistenza della violazione amministrativa e, in particolare, della mancata prova dell'asserita attività di intermediazione, della modalità di accesso ai presunti portali di gioco e di pagamento delle eventuali vincite in denaro presso l'esercizio sanzionato (v. pagg. 6 e 7 del ricorso in opposizione).
Anche questo motivo è infondato e va disatteso.
Come è noto, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (v. Cass., Sez. n. 1, sent.
n. 5277/2007).
L'opposizione all'ordinanza irrogativa di una sanzione amministrativa introduce invero un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'Autorità Amministrativa, cui spetta l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi (v. Cass., Sez. n. 1, sent. n.
2363/2005).
11 Nel caso in esame la prova dell'illecito amministrativo deriva dalle risultanze del verbale di operazioni compiute del 23 maggio 2020, atto dotato valenza fidefacente sino a querela di falso in relazione ai fatti che i pubblici ufficiali procedenti (i militari della Guardia di Finanza) hanno attestato di aver appurato o di essere avvenuti in loro presenza.
E' noto infatti che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass., Sez. Lav., sent.
n. 23800/2014).
Dal verbale di operazioni compiute predetto risulta che effettivamente l'esercente – odierna parte opponente – aveva allestito nel proprio locale una vera e propria sala giochi, separata dal resto del locale da paratie e ingresso dedicato chiaramente segnalato, con due postazioni destinate specificamente al gioco da parte degli avventori mediante allocazione di due personal computer.
12 Si vedano a tal proposito le fotografie allegate al cennato verbale e prodotte dalla P.A. opposta sub doc. n. 10 del fascicolo di parte opposta:
13 Tali p.c. erano palesemente destinati al gioco in quanto, in uno, a dimostrazione di ciò, vi era effettivamente un avventore intento a giocare tramite collegamento ad un sito di giochi a pagamento (www.youslots.it),
14 mentre, nell'altro, era stato predisposto il collegamento in via stabile, tanto è vero che il mero movimento del mouse consentiva l'attivazione delle funzionalità del p.c. in modo da essere pronto al collegamento tramite la rete generale internet a siti di gioco.
I militari della Guardia di Finanza hanno quindi rinvenuto quanto segue nella sala attigua al bar appositamente predisposta come “Sala
Slot”:
1) la presenza di n. 2 personal computer di cui uno funzionante e l'altro in stand-by che si illuminava con il semplice movimento del mouse, muniti di monitor e tastiera;
2) i due monitor erano collegati ad una stampante etichettatrice;
3) i due p.c. erano collegati alla sola rete internet e non già alla rete telematica dell' tramite un Controparte_1
concessionario autorizzato;
4) è stata altresì rilevata la presenza di un avventore
(puntualmente identificato con annotazione e raccolta in atti dei relativi dati anagrafici e del documento di identità) intento a giocare sul sito www.youslots.it.
Dunque, in ragione delle modalità concrete di predisposizione, allestimento e funzionamento delle due postazioni in parola, come descritte nel verbale di operazioni compiute redatto dai militati della
Guardia di Finanza, atto facente fede sino a querela di falso, deve inferirsi che detti apparecchi erano stabilmente destinati al gioco e difettavano delle caratteristiche imposte dai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del
T.U.L.P.S. e, segnatamente, del collegamento alla rete telematica dell' ciò che evidentemente Controparte_1 consente il corretto prelievo erariale nonché il controllo circa la tipologia di scommesse o giochi svolti.
15 Tale fattispecie fattuale è compiutamente sanzionata dall'articolo
110 comma 9 lett. f quater del T.U.L.P.S. non essendo consentito esercitare il gioco mediante apparecchi diversi da quelli aventi le caratteristiche specifiche di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del
T.U.L.P.S..
Gli apparecchi rinvenuti nell'esercizio pubblico di parte opponente non erano destinati alla navigazione libera su internet del pubblico, bensì specificamente predisposti per il gioco, come facilmente evincibile sia dalla configurazione della sala giochi ivi allocata (l'ingresso mirato ad essa era accompagnato da scritte inequivocabili come “sala slot”, “dream slot”), sia dall'assenza di evidenza circa l'offerta di navigazione libera alla rete internet.
Invero, non vi era esposizione di alcun tariffario per la navigazione libera o altro elemento dal quale si possa inferire che l'offerta resa agli avventori era quella di un mero internet point, ovverosia una generica postazione di accesso alla rete internet.
Al contrario tutti gli elementi materiali raccolti e visibili, anche mediante le prove fotografiche prodotte dalla P.A. opposta, dimostrano con chiarezza come i due p.c. fossero destinati stabilmente al gioco in un contesto ambientale fisico inequivocabile, ove peraltro fra le due postazioni di p.c. era collocata una stampante etichettatrice avente proprio lo scopo di essere funzionale all'attività di gioco o scommesse mediante la stampa delle evidenze di gioco o di scommessa.
Né - in senso contrario - può valere l'argomento proposto dalla
Difesa opponente detta situazione di fatto era legittimata dalla qualifica di parte opponente quale Punto Vendite Ricariche (PVR) per conto del concessionario autorizzato Vincitù s.r.l..
E invero, da un lato, la parte opponente non ha fornito alcuna prova concreta dell'effettivo esercizio di tale attività quale “punto di commercializzazione” di un concessionario statale di gioco (ove sottoscrivere i relativi contratti con i giocatori nonché vendere le ricariche
16 dei conti di gioco), dall'altro lato, come sopra detto, ciò che si imputa alla parte opponente è di aver allestito una vera e propria “sala giochi” non autorizzata (non vi è altresì evidenza di licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S.) predisponendo due postazioni di p.c. come veri e propri apparecchi di intrattenimento sprovvisti dei requisiti tecnici di cui ai commi 6 e 7.
La destinazione stabile di tale spazio, l'allocazione dei predetti beni strumentali nei modi sopra descritti, la configurazione dei luoghi mediante insegne specifiche di gioco non legate al soggetto indicato Vincitù s.r.l., lasciano inferire l'esercizio di una vera e propria sala giochi e la destinazione dei cennati p.c. a terminali di intrattenimento non autorizzati.
4.3. Sul terzo motivo di opposizione: l'asserita carenza di motivazione.
La Difesa opponente deduce la nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione, valore non fidefaciente della valutazione espressa dall'organo accertatore (v. pagg. da 7 a 10 del ricorso in opposizione).
Il motivo è infondato e va disatteso, e ciò sia per le motivazioni rese nel precedente paragrafo sia per le argomentazioni che seguono.
La Corte Suprema di Cassazione ha precisato come l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non debba avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (v., per tutte, Cass. Sez. 6 – 2, ord. n. 16316/2020 e Cass.,
Sez. 2, sent. n. 8649/2006).
Nel caso in esame, peraltro, l'ordinanza prot. n. 42663 qui impugnata contiene un'ampia e sufficiente motivazione con adeguata formulazione della contestazione sia sotto il profilo giuridico che fattuale, con riferimento chiaro ed esplicito alle fonti informative e agli elementi
17 materiali posti alla base del provvedimento, tanto è vero che la stessa parte opponente ha potuto ampiamente e diffusamente esercitare il proprio legittimo diritto di difesa essendo stata posta nella condizione di conoscere le circostanze fattuali contestate e le disposizioni ritenute applicabili dalla P.A. procedente.
4.4. In ordine al quarto motivo di opposizione: l'asserita illegittimità dell'ordinanza impugnata per infondatezza della sottesa contestazione amministrativa.
La parte opponente deduce l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata per infondatezza della sottesa contestazione amministrativa, essendo pienamente lecita l'istallazione al pubblico di personal computer per la navigazione in rete internet, così come l'utilizzo di piattaforme di gioco ove quest'ultimo sia frutto di una scelta consapevole e libera del cliente e non sia addebitabile al gestore dell'esercizio commerciale né vi sia prova della preimpostazione delle postazioni web a portali di gioco.
Anche detto motivo è infondato e va disatteso.
Sul punto vanno richiamate le sopra svolte considerazioni in punto di assolvimento dell'onere della prova gravante sulla P.A. opposta.
Va ribadito che l'illecito di parte opponente è consistito nell'aver destinato stabilmente i p.c. in questione ad apparecchi di gioco e intrattenimento privi dei requisiti ex art. 110 commi 6 e 7, atteso che appare evidente che nel caso in esame la parte opponente non si è limitata a svolgere l'attività di punto vendita di ricariche (PVR) o punto di commercializzazione (la cui attività consiste nella mera assistenza nella compilazione dei contratti per l'apertura dei conti di gioco e nella vendita delle ricariche che alimentano i cennati conti di gioco) ma ha allestito e gestito una vera e propria “sala gioco” non autorizzata, dalla quale si poteva giocare ed accedere a qualsivoglia piattaforma di gioco, anche diversa dal concessionario convenzionato, di fatto tramutandosi in un
18 punto di una rete fisica di gioco, senza tuttavia essere sottoposta ai controlli previsti per tale attività.
4.5. Sull'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7 comma 3 quater del D. L. n. 158 del 2012 (c.d. Decreto
Balduzzi) intervenuta con la sentenza n. 104/2025.
La parte opponente invoca in atti a sostegno della propria opposizione l'intervenuta successiva declaratoria di illegittimità costituzionalità – contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n.
104/2005 - dell'art. 7 comma 3 quater del D. L. n. 158 del 2012 (c.d.
Decreto Balduzzi) convertito con Legge n. 189/2012.
Ebbene, detta pronuncia è ininfluente rispetto ai temi di causa, come anche chiaramente provato dalla circostanza che la norma sanzionatoria della violazione del precetto di cui all'articolo 7 comma 3 quater del D. L. n. 158 del 2012 (c.d. Decreto Balduzzi) è la disposizione di cui all'articolo 1 comma 923 primo periodo della legge 208/2015, anch'essa dichiarata incostituzionale con la cennata sent. n. 104/2025
“nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito”, e non già la disposizione di legge di cui all'articolo 110 comma 9 lett. f quater del T.U.L.P.S. applicata nel caso di specie dalla
P.A. opposta.
E invero l'operatività della cennata norma di cui all'articolo 110 comma 9 lett. f quater del T.U.L.P.S. prescinde dalla disposizione di cui all'art. 7 comma 3 quater del D. L. n. 158 del 2012 (c.d. Decreto
Balduzzi), trattandosi di due disposizioni distinte con presupposti e campi applicativi chiaramente diversi e differenziati.
La prima (art. 110 comma 9 lettera f quater), invero, è volta a impedire che qualsivoglia apparecchio (al di là della sua concreta configurazione, sia esso un totem o altro dispositivo) sia prodotto, installato, distribuito, messo a disposizione e destinato al gioco, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque
19 specie, in assenza della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 6 e 7
(come ad esempio il collegamento alla rete telematica dell'
[...]
e l'attestato di conformità alle disposizioni Controparte_1
vigenti).
Essa contempla invero diverse e variegate condotte: la produzione, la distribuzione, l'installazione o la messa a disposizione di apparecchi non conformi alle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7.
La ratio sanzionatoria è quella di impedire che il gioco sia esercitato in luoghi fisici e con strumenti che non siano assoggettati ai controlli ordinari previsti dalla legge, esercitati in concreto dall'
[...]
e ciò al fine di assicurare il regolare prelievo Controparte_1
erariale e il corretto svolgimento dei giochi e delle scommesse nei rigorosi limiti previsti dalla legge.
La seconda (l'art. 7 comma 3 quater del c.d. Decreto Balduzzi), invece, contemplava solo una condotta: la messa a disposizione in esercizi pubblici di connessioni telematiche idonee a collegarsi con piattaforme di gioco on line.
Tale ultima disposizione aveva il precipuo scopo di evitare il moltiplicarsi delle occasioni di gioco anche in luoghi apparentemente estranei al gioco, come ordinari pubblici esercizi privi di specifica destinazione all'esercizio del gioco e delle scommesse, e ciò al fine di contenere il fenomeno della prodigalità e della dipendenza da gioco.
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7 comma 3 quater del D. L. n. 158 del 2012 (c.d. Decreto Balduzzi) è stata invero motivata non già dall'affermazione della legittimità dell'utilizzo dei p.c. quali apparecchi di gioco ex art. 110 del T.U.L.P.S. all'interno di sale gioco pubbliche (con esonero dal rispetto delle prescrizioni di cui al comma 6 e 7), quanto piuttosto da un precipuo giudizio circa l'illegittimità dell'adozione di una formulazione dispositiva connotata da un'indiscriminata estensione con eccessivo sacrificio degli interessi contrapposti (v. pagg. 18 e 19 della sentenza n. 104/2025).
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5. Sulle statuizioni finali, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte opponente in quanto non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto rigettarsi il ricorso in opposizione con conseguente piena cogenza e legittimità dell'ordinanza – ingiunzione qui opposta ex art. 6 del
D. Lgs. n. 150/2011.
Nulla deve infine statuirsi circa le spese di lite, atteso che la P.A. opposta si è costituita ed è stata in giudizio per mezzo di suoi funzionari – dipendenti.
Inoltre, nessuna nota relativa a spese vive (diverse da quelle generali) è stata presentata dalla P.A. opposta (la nota spese presentata sub all. 11 è un'ordinaria nota spese per compensi giudiziari non pertinente al caso di specie).
Sul punto va invero richiamato il principio di diritto, affermato dalla
Corte Suprema di Cassazione, secondo cui l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel
21 giudizio, purché risultino da apposita nota (v., per tutte, Cass., Sez. II, sent. n. 30597/2017 e Cass., Sez. II, sent. n. 11389/2011).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione e conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione prot. n. 42663 emessa in data 7 novembre 2024 qui opposta.
2) Nulla a provvedere sulle spese di lite.
Sentenza resa e pubblicata nelle forme di cui agli articoli 127 ter,
429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
Così deciso in Torino il giorno 20 novembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
22
( – Parte_1 [...]
Controparte_1
- ) Controparte_2
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni processuali attualmente vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai Difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti;
- visto l'articolo 127 ter del c.p.c.;
- rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo confermato e ribadito la piena compatibilità dello svolgimento della fase decisoria del rito del lavoro con le forme di cui all'articolo 127 ter del c.p.c. (v., per tutte, Cass. Sez. Unite, sent. n. 17603/2025);
- rilevato che nel caso in esame si è comunque già celebrata udienza fisica di discussione della causa in data 3 ottobre 2025;
- lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter del c.p.c.;
p.q.m.
pronuncia la sentenza che segue ex artt. 429 e 127 ter del c.p.c. a pagina 2 del presente provvedimento
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex artt. 127 ter
e 429 del c.p.c., nonché ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 21024/2024 tra:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(p. i.v.a. CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Ripamonti del Foro di Viterbo nonché elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata ( Email_1 parte opponente
e
[...]
Controparte_3
in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata presso la Sede dell'Ufficio in Torino al corso
Sebastopoli n. 3 parte opposta
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. n.
150/2011; giochi e scommesse presso esercizi pubblici;
installazione e messa a disposizione di p.c. collegati alla rete internet per l'effettuazione di giochi e scommesse;
sanzione amministrativa ex art. 110 comma 9 lettera f - quater del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.).
2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte opponente e Parte_1 CP_1
“Voglia il Tribunale, in accoglimento del ricorso, (…) Nel merito, in accoglimento dei motivi esposti, dichiarare nulla e/o illegittima la medesima ordinanza ingiunzione in epigrafe descritta e per l'effetto annullarla e/o revocarla. Con vittoria di spese In via istruttoria, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, si chiede:
- ammissione, se ritenuta necessaria, di CTU tecnica sul congegno in sequestro onde verificarne la predisposizione a garantire la libera navigazione in rete internet e la cronologia;
- prova per testi:
a conferma della nota ADM 19/12/2016 (in caso di contestazione del documento) con testimone il suo firmatario dr. , domiciliato Testimone_1 presso CP_4
Parte opposta Controparte_5
:
[...] CP_2
“- Rigettare il ricorso e confermare integralmente l'impugnata ordinanza- ingiunzione;
- condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, come da nota spese già depositata (All. 11 comparsa costitutiva);
- in subordine, compensare le spese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e il provvedimento opposto.
Come risulta dal “verbale di operazioni compiute” redatto in data 23 maggio 2020, i militari della Guardia Finanza – Tenenza di Omegna (VB)
– Nucleo Mobile hanno effettuato nella predetta data un controllo presso l'esercizio pubblico di somministrazione ubicato in Gravellona Toce (VB) al corso Marconi n. 115, di proprietà della società e ciò al CP_1
3 fine di verificare il rispetto delle restrizioni e limitazioni imposte a seguito dell'emergenza Covid-19, nonché l'esatto adempimento delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento
(“sale giochi – sale slot – bingo e scommesse”).
Nel corso del suddetto controllo è stato rilevato quanto segue:
A
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o di quanto appurato nel corso delle attività di controllo, la Guardia di
Finanza -Tenenza di Omegna (VB) Mobile ha così redatto il CP_6 verbale di accertamento, contestazione e sequestro amministrativo n.
88/2020 del 11 giugno 2020 per la violazione dell'art. 110 commi 6 e 7 del
R.D. n. 773/1931 ( in materia di apparecchi e congegni da CP_7
divertimento e intrattenimento, sanzionata dall'art. 110 comma 9 lettera f
- quater del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), evidenziando quanto segue:
4 (v. pag. 3 del verbale di accertamento e contestazione n. 88/2020)
L'importo della sanzione è stato ivi stabilito nella misura ridotta di €
20.000,00 se effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica.
L'odierna parte opponente e non ha Parte_1 CP_1 provveduto a definire il procedimento sanzionatorio con il pagamento della sanzione in maniera ridotta, né si è avvalsa della facoltà di presentare scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della legge n.
689/1981.
L' ( Controparte_1 Controparte_2
) - completata l'istruttoria e valutata la
[...]
fondatezza dell'accertamento - ha quindi emesso in data 7 novembre
2024 l'ordinanza ingiunzione prot. n. 42663 qui impugnata.
5 Con detta ordinanza è stato ingiunto all'opponente Parte_1
(obbligato principale), in proprio e in qualità di legale rappresentante della società (obbligata in solido), di pagare la somma di € CP_1
20.000,00 oltre spese di notifica (pari ad € 8,75).
In particolare, la somma ingiunta pari a € 20.000,00 è frutto dell'imputazione di € 10.000,00 per n. 2 apparecchi ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett. f - quater del che prevede l'irrogazione della CP_7
sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 50.000,00 per ciascun apparecchio non rispondente alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nell'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S..
L'ordinanza in parola è stata notificata alla società opponente a mezzo di posta elettronica certificata, nonché mediante lettera CP_1 raccomandata con A.R. all'opponente . Parte_1
Alla parte opponente e nella Parte_1 CP_1
predetta ordinanza, è stato quindi contestato quanto segue:
6 (v. pag. 3 e 4 dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 42663).
7
2. I motivi di opposizione.
La parte opponente ha proposto l'odierno ricorso ex art. 6 del D.
Lgs. n. 150/2011 sulla base dei seguenti motivi:
1) contraddittorietà dell'ordinanza ingiunzione ed erroneità della norma sanzionatoria applicata (art. 110 comma 9 lettera f - quater del
R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), la quale – nel sanzionare la messa a disposizione di apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 del cennato art. 110 del R.D. n. 773/1931 - si riferisce ai soli apparecchi da intrattenimento, e non anche ai normali computer (v. pagg. da 4 a 6 del ricorso in opposizione);
2) mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla
Pubblica Amministrazione opposta circa la sussistenza della violazione amministrativa e, in particolare, mancata prova dell'asserita attività di intermediazione, della modalità di accesso ai presunti portali di gioco e di pagamento delle eventuali vincite in denaro presso l'esercizio sanzionato
(v. pagg. 6 e 7 del ricorso in opposizione);
3) nullità per carenza di motivazione, valore non fidefaciente della valutazione espressa dall'organo accertatore ed applicabilità, in subordine, dell'art. 6 comma 11 del D. Lgs. n. 150/2011 (v. pagg. da 7 a
10 del ricorso in opposizione);
4) illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per infondatezza della sottesa contestazione amministrativa, essendo pienamente lecita l'istallazione al pubblico di personal computer per la navigazione in rete internet, così come l'utilizzo di piattaforme di gioco ove quest'ultimo sia frutto di una scelta consapevole e libera del cliente e non sia addebitabile al gestore dell'esercizio commerciale né vi sia prova della preimpostazione delle postazioni web a portali di gioco (v. pagg. da 10 a
34 del ricorso in opposizione);
8 5) illegittimità costituzionalità dell'art. 7 comma 3 quater del D. L. n.
158 del 2012 (c.d. Decreto Balduzzi) (v. pagg. 34 e 35 del ricorso in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
4.1. Sull'infondatezza del primo motivo di opposizione: la disposizione di cui all'articolo 110 comma 9 lett. f quater del
T.U.L.P.S. va applicata anche ai personal computer (p.c.).
Parte opponente si duole in primo luogo dell'asserita contraddittorietà dell'ordinanza ingiunzione ed erroneità della norma sanzionatoria applicata ovverosia l'art. 110 comma 9 lettera f - quater del
R.D. n. 773/1931 - T.U.L.P.S., il quale, secondo la tesi di parte opponente, nel sanzionare la messa a disposizione di apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 del cennato art. 110 del R.D. n. 773/1931, si riferirebbe ai soli apparecchi da intrattenimento, e non anche ai normali personal computer.
La tesi è infondata e, pertanto, va disattesa.
Come sopra detto, la norma applicata dalla P.A. opposta nel caso in esame è la disposizione di cui al comma 9 lett. f quater dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 18 giugno 1931 n. 773) la quale così recita:
“f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6
e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000
9 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
L'oggetto dell'azione sanzionata (“produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie”) è individuato dalla norma in commento negli “apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco”.
Appare evidente che la dizione di “apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco” ha una portata estensiva e generale volta proprio a ricomprendere tutti gli strumenti meccanici ed elettronici che siano destinati, al di là della loro conformazione fisica
(dalle molteplici forme e varianti, peraltro in costante evoluzione nel tempo), al gioco ed alle scommesse.
Deve dunque affermarsi che anche i p.c. sono compresi nella portata applicativa della disposizione in commento.
Tanto deriva da un'interpretazione letterale della norma in parola, essendo evidente la portata dispositiva come risultante dal significato proprio dei termini linguistici utilizzati e della loro formulazione letterale, e ciò in ossequio al canone esegetico espresso nel brocardo latino in claris non fit interpretatio.
Anche ricorrendo ad un canone esegetico di tipo teleologico, si perviene al medesimo risultato interpretativo.
L'intento del legislatore è stato invero quello di predisporre una definizione vasta e omnicomprensiva idonea a ricomprendere tutte le evoluzioni future e tutte le possibili configurazioni che i dispositivi elettronici e meccanici possono assumere esternamente, ritenendo invece fondamentale e dirimente l'effettiva destinazione al gioco ed alle scommesse in assenza dei requisiti prescritti ai commi 6 e 7.
10 Ove dunque tali apparecchi destinati al giochi - sia totem che personal computer - non presentino le caratteristiche elencate ai commi 6
e 7 si configurerà di conseguenza l'illecito amministrativo sanzionato dalla lettera f - quater del comma 9 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S..
Il motivo qui delibato deve dunque essere disatteso.
4.2. Sull'infondatezza del secondo motivo di opposizione: il pieno assolvimento degli oneri probatori gravanti sulla P.A. opposta.
La parte opponente – con il secondo motivo di opposizione - si duole dell'asserito mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla Pubblica Amministrazione opposta circa la sussistenza della violazione amministrativa e, in particolare, della mancata prova dell'asserita attività di intermediazione, della modalità di accesso ai presunti portali di gioco e di pagamento delle eventuali vincite in denaro presso l'esercizio sanzionato (v. pagg. 6 e 7 del ricorso in opposizione).
Anche questo motivo è infondato e va disatteso.
Come è noto, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (v. Cass., Sez. n. 1, sent.
n. 5277/2007).
L'opposizione all'ordinanza irrogativa di una sanzione amministrativa introduce invero un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'Autorità Amministrativa, cui spetta l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi (v. Cass., Sez. n. 1, sent. n.
2363/2005).
11 Nel caso in esame la prova dell'illecito amministrativo deriva dalle risultanze del verbale di operazioni compiute del 23 maggio 2020, atto dotato valenza fidefacente sino a querela di falso in relazione ai fatti che i pubblici ufficiali procedenti (i militari della Guardia di Finanza) hanno attestato di aver appurato o di essere avvenuti in loro presenza.
E' noto infatti che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass., Sez. Lav., sent.
n. 23800/2014).
Dal verbale di operazioni compiute predetto risulta che effettivamente l'esercente – odierna parte opponente – aveva allestito nel proprio locale una vera e propria sala giochi, separata dal resto del locale da paratie e ingresso dedicato chiaramente segnalato, con due postazioni destinate specificamente al gioco da parte degli avventori mediante allocazione di due personal computer.
12 Si vedano a tal proposito le fotografie allegate al cennato verbale e prodotte dalla P.A. opposta sub doc. n. 10 del fascicolo di parte opposta:
13 Tali p.c. erano palesemente destinati al gioco in quanto, in uno, a dimostrazione di ciò, vi era effettivamente un avventore intento a giocare tramite collegamento ad un sito di giochi a pagamento (www.youslots.it),
14 mentre, nell'altro, era stato predisposto il collegamento in via stabile, tanto è vero che il mero movimento del mouse consentiva l'attivazione delle funzionalità del p.c. in modo da essere pronto al collegamento tramite la rete generale internet a siti di gioco.
I militari della Guardia di Finanza hanno quindi rinvenuto quanto segue nella sala attigua al bar appositamente predisposta come “Sala
Slot”:
1) la presenza di n. 2 personal computer di cui uno funzionante e l'altro in stand-by che si illuminava con il semplice movimento del mouse, muniti di monitor e tastiera;
2) i due monitor erano collegati ad una stampante etichettatrice;
3) i due p.c. erano collegati alla sola rete internet e non già alla rete telematica dell' tramite un Controparte_1
concessionario autorizzato;
4) è stata altresì rilevata la presenza di un avventore
(puntualmente identificato con annotazione e raccolta in atti dei relativi dati anagrafici e del documento di identità) intento a giocare sul sito www.youslots.it.
Dunque, in ragione delle modalità concrete di predisposizione, allestimento e funzionamento delle due postazioni in parola, come descritte nel verbale di operazioni compiute redatto dai militati della
Guardia di Finanza, atto facente fede sino a querela di falso, deve inferirsi che detti apparecchi erano stabilmente destinati al gioco e difettavano delle caratteristiche imposte dai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del
T.U.L.P.S. e, segnatamente, del collegamento alla rete telematica dell' ciò che evidentemente Controparte_1 consente il corretto prelievo erariale nonché il controllo circa la tipologia di scommesse o giochi svolti.
15 Tale fattispecie fattuale è compiutamente sanzionata dall'articolo
110 comma 9 lett. f quater del T.U.L.P.S. non essendo consentito esercitare il gioco mediante apparecchi diversi da quelli aventi le caratteristiche specifiche di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del
T.U.L.P.S..
Gli apparecchi rinvenuti nell'esercizio pubblico di parte opponente non erano destinati alla navigazione libera su internet del pubblico, bensì specificamente predisposti per il gioco, come facilmente evincibile sia dalla configurazione della sala giochi ivi allocata (l'ingresso mirato ad essa era accompagnato da scritte inequivocabili come “sala slot”, “dream slot”), sia dall'assenza di evidenza circa l'offerta di navigazione libera alla rete internet.
Invero, non vi era esposizione di alcun tariffario per la navigazione libera o altro elemento dal quale si possa inferire che l'offerta resa agli avventori era quella di un mero internet point, ovverosia una generica postazione di accesso alla rete internet.
Al contrario tutti gli elementi materiali raccolti e visibili, anche mediante le prove fotografiche prodotte dalla P.A. opposta, dimostrano con chiarezza come i due p.c. fossero destinati stabilmente al gioco in un contesto ambientale fisico inequivocabile, ove peraltro fra le due postazioni di p.c. era collocata una stampante etichettatrice avente proprio lo scopo di essere funzionale all'attività di gioco o scommesse mediante la stampa delle evidenze di gioco o di scommessa.
Né - in senso contrario - può valere l'argomento proposto dalla
Difesa opponente detta situazione di fatto era legittimata dalla qualifica di parte opponente quale Punto Vendite Ricariche (PVR) per conto del concessionario autorizzato Vincitù s.r.l..
E invero, da un lato, la parte opponente non ha fornito alcuna prova concreta dell'effettivo esercizio di tale attività quale “punto di commercializzazione” di un concessionario statale di gioco (ove sottoscrivere i relativi contratti con i giocatori nonché vendere le ricariche
16 dei conti di gioco), dall'altro lato, come sopra detto, ciò che si imputa alla parte opponente è di aver allestito una vera e propria “sala giochi” non autorizzata (non vi è altresì evidenza di licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S.) predisponendo due postazioni di p.c. come veri e propri apparecchi di intrattenimento sprovvisti dei requisiti tecnici di cui ai commi 6 e 7.
La destinazione stabile di tale spazio, l'allocazione dei predetti beni strumentali nei modi sopra descritti, la configurazione dei luoghi mediante insegne specifiche di gioco non legate al soggetto indicato Vincitù s.r.l., lasciano inferire l'esercizio di una vera e propria sala giochi e la destinazione dei cennati p.c. a terminali di intrattenimento non autorizzati.
4.3. Sul terzo motivo di opposizione: l'asserita carenza di motivazione.
La Difesa opponente deduce la nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione, valore non fidefaciente della valutazione espressa dall'organo accertatore (v. pagg. da 7 a 10 del ricorso in opposizione).
Il motivo è infondato e va disatteso, e ciò sia per le motivazioni rese nel precedente paragrafo sia per le argomentazioni che seguono.
La Corte Suprema di Cassazione ha precisato come l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non debba avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (v., per tutte, Cass. Sez. 6 – 2, ord. n. 16316/2020 e Cass.,
Sez. 2, sent. n. 8649/2006).
Nel caso in esame, peraltro, l'ordinanza prot. n. 42663 qui impugnata contiene un'ampia e sufficiente motivazione con adeguata formulazione della contestazione sia sotto il profilo giuridico che fattuale, con riferimento chiaro ed esplicito alle fonti informative e agli elementi
17 materiali posti alla base del provvedimento, tanto è vero che la stessa parte opponente ha potuto ampiamente e diffusamente esercitare il proprio legittimo diritto di difesa essendo stata posta nella condizione di conoscere le circostanze fattuali contestate e le disposizioni ritenute applicabili dalla P.A. procedente.
4.4. In ordine al quarto motivo di opposizione: l'asserita illegittimità dell'ordinanza impugnata per infondatezza della sottesa contestazione amministrativa.
La parte opponente deduce l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata per infondatezza della sottesa contestazione amministrativa, essendo pienamente lecita l'istallazione al pubblico di personal computer per la navigazione in rete internet, così come l'utilizzo di piattaforme di gioco ove quest'ultimo sia frutto di una scelta consapevole e libera del cliente e non sia addebitabile al gestore dell'esercizio commerciale né vi sia prova della preimpostazione delle postazioni web a portali di gioco.
Anche detto motivo è infondato e va disatteso.
Sul punto vanno richiamate le sopra svolte considerazioni in punto di assolvimento dell'onere della prova gravante sulla P.A. opposta.
Va ribadito che l'illecito di parte opponente è consistito nell'aver destinato stabilmente i p.c. in questione ad apparecchi di gioco e intrattenimento privi dei requisiti ex art. 110 commi 6 e 7, atteso che appare evidente che nel caso in esame la parte opponente non si è limitata a svolgere l'attività di punto vendita di ricariche (PVR) o punto di commercializzazione (la cui attività consiste nella mera assistenza nella compilazione dei contratti per l'apertura dei conti di gioco e nella vendita delle ricariche che alimentano i cennati conti di gioco) ma ha allestito e gestito una vera e propria “sala gioco” non autorizzata, dalla quale si poteva giocare ed accedere a qualsivoglia piattaforma di gioco, anche diversa dal concessionario convenzionato, di fatto tramutandosi in un
18 punto di una rete fisica di gioco, senza tuttavia essere sottoposta ai controlli previsti per tale attività.
4.5. Sull'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7 comma 3 quater del D. L. n. 158 del 2012 (c.d. Decreto
Balduzzi) intervenuta con la sentenza n. 104/2025.
La parte opponente invoca in atti a sostegno della propria opposizione l'intervenuta successiva declaratoria di illegittimità costituzionalità – contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n.
104/2005 - dell'art. 7 comma 3 quater del D. L. n. 158 del 2012 (c.d.
Decreto Balduzzi) convertito con Legge n. 189/2012.
Ebbene, detta pronuncia è ininfluente rispetto ai temi di causa, come anche chiaramente provato dalla circostanza che la norma sanzionatoria della violazione del precetto di cui all'articolo 7 comma 3 quater del D. L. n. 158 del 2012 (c.d. Decreto Balduzzi) è la disposizione di cui all'articolo 1 comma 923 primo periodo della legge 208/2015, anch'essa dichiarata incostituzionale con la cennata sent. n. 104/2025
“nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito”, e non già la disposizione di legge di cui all'articolo 110 comma 9 lett. f quater del T.U.L.P.S. applicata nel caso di specie dalla
P.A. opposta.
E invero l'operatività della cennata norma di cui all'articolo 110 comma 9 lett. f quater del T.U.L.P.S. prescinde dalla disposizione di cui all'art. 7 comma 3 quater del D. L. n. 158 del 2012 (c.d. Decreto
Balduzzi), trattandosi di due disposizioni distinte con presupposti e campi applicativi chiaramente diversi e differenziati.
La prima (art. 110 comma 9 lettera f quater), invero, è volta a impedire che qualsivoglia apparecchio (al di là della sua concreta configurazione, sia esso un totem o altro dispositivo) sia prodotto, installato, distribuito, messo a disposizione e destinato al gioco, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque
19 specie, in assenza della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 6 e 7
(come ad esempio il collegamento alla rete telematica dell'
[...]
e l'attestato di conformità alle disposizioni Controparte_1
vigenti).
Essa contempla invero diverse e variegate condotte: la produzione, la distribuzione, l'installazione o la messa a disposizione di apparecchi non conformi alle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7.
La ratio sanzionatoria è quella di impedire che il gioco sia esercitato in luoghi fisici e con strumenti che non siano assoggettati ai controlli ordinari previsti dalla legge, esercitati in concreto dall'
[...]
e ciò al fine di assicurare il regolare prelievo Controparte_1
erariale e il corretto svolgimento dei giochi e delle scommesse nei rigorosi limiti previsti dalla legge.
La seconda (l'art. 7 comma 3 quater del c.d. Decreto Balduzzi), invece, contemplava solo una condotta: la messa a disposizione in esercizi pubblici di connessioni telematiche idonee a collegarsi con piattaforme di gioco on line.
Tale ultima disposizione aveva il precipuo scopo di evitare il moltiplicarsi delle occasioni di gioco anche in luoghi apparentemente estranei al gioco, come ordinari pubblici esercizi privi di specifica destinazione all'esercizio del gioco e delle scommesse, e ciò al fine di contenere il fenomeno della prodigalità e della dipendenza da gioco.
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7 comma 3 quater del D. L. n. 158 del 2012 (c.d. Decreto Balduzzi) è stata invero motivata non già dall'affermazione della legittimità dell'utilizzo dei p.c. quali apparecchi di gioco ex art. 110 del T.U.L.P.S. all'interno di sale gioco pubbliche (con esonero dal rispetto delle prescrizioni di cui al comma 6 e 7), quanto piuttosto da un precipuo giudizio circa l'illegittimità dell'adozione di una formulazione dispositiva connotata da un'indiscriminata estensione con eccessivo sacrificio degli interessi contrapposti (v. pagg. 18 e 19 della sentenza n. 104/2025).
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5. Sulle statuizioni finali, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte opponente in quanto non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto rigettarsi il ricorso in opposizione con conseguente piena cogenza e legittimità dell'ordinanza – ingiunzione qui opposta ex art. 6 del
D. Lgs. n. 150/2011.
Nulla deve infine statuirsi circa le spese di lite, atteso che la P.A. opposta si è costituita ed è stata in giudizio per mezzo di suoi funzionari – dipendenti.
Inoltre, nessuna nota relativa a spese vive (diverse da quelle generali) è stata presentata dalla P.A. opposta (la nota spese presentata sub all. 11 è un'ordinaria nota spese per compensi giudiziari non pertinente al caso di specie).
Sul punto va invero richiamato il principio di diritto, affermato dalla
Corte Suprema di Cassazione, secondo cui l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel
21 giudizio, purché risultino da apposita nota (v., per tutte, Cass., Sez. II, sent. n. 30597/2017 e Cass., Sez. II, sent. n. 11389/2011).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione e conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione prot. n. 42663 emessa in data 7 novembre 2024 qui opposta.
2) Nulla a provvedere sulle spese di lite.
Sentenza resa e pubblicata nelle forme di cui agli articoli 127 ter,
429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
Così deciso in Torino il giorno 20 novembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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