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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/09/2025, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21020/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato dall'avv. ZARABBINI ANDREA Parte_1 C.F._1
MARIA, in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato ex lege Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di OR
CONVENUTO
(P. IVA. ), rappresentato dall'avv. GIANCARLO Controparte_2 P.IVA_2
RUCCIA, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento n. 11020230020896480000
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
11020230020896480000, dell'importo di € 32.591,39, notificata in data 1.10.2024 da CP_2
pagina 1 di 5 . Controparte_2
L'attore premette che il credito portato dalla cartella trova titolo nella sentenza n. 308/19 della Corte dei Conti per la Regione Piemonte, che lo ha condannato al pagamento di € 25.958,17, oltre interessi e rivalutazione, in favore del Controparte_3
( . Il , condannato dal Tribunale di OR (con sentenza confermata in appello) al CP_4 CP_1
risarcimento dei danni in favore di un collaboratore scolastico a causa della condotta mobbizzante attuata dal , aveva ottenuto dalla Corte dei Conti sentenza di condanna dell'opponente al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione di appartenenza.
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:
a) prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essendo decorsi più di cinque anni dalla data dei fatti (risalenti agli anni 2008-2009) e, comunque, anche dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di OR nei confronti del;
CP_1
b) nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
c) violazione dell'art. 1, comma 1-quater, l. 20/1994 e dell'art. 83 Codice Giustizia Contabile perché la sentenza della Corte dei Conti, pur avendo ritenuto che il fatto (mobbing) fosse imputabile, oltre che all'attore, anche a funzionari del responsabili per culpa in CP_4
vigilando, non li aveva tuttavia individuati, con conseguente irrazionalità della ripartizione di responsabilità fra il (nella misura del 75%) e tali funzionari (nella misura del 25%); Parte_1
d) violazione dell'art. 2700 c.c. per non aver considerato la natura fidefaciente dei dati contenuti nelle contestazioni di addebito e nei provvedimenti disciplinari prodotti in giudizio dal
; Parte_1
e) violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione, per non avere il CP_1
ricercato e individuato i funzionari a cui competeva vigilare sulle condotte.
L'attore chiede pertanto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615
1° comma c.p.c., sia annullata la cartella di pagamento.
Il (già chiede il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 CP_4
condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
, richiamata la esclusiva competenza dell'ente impositore in relazione ai motivi di CP_5
opposizione riguardanti il merito della pretesa impositiva, contesta i motivi di opposizione di cui alle pagina 2 di 5 lettere a), b) e conclude per il rigetto della domanda.
*
L'attore, con memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., eccepisce la nullità della cartella di pagamento perché emessa da agente di riscossione incompetente “dal momento che l'impugnata cartella di pagamento è stata notificata dall' di ad un soggetto il Controparte_6 CP_7
cui domicilio fiscale è a OR”.
*
1. L'eccezione di nullità della cartella di pagamento per essere stata emessa da un concessionario territorialmente incompetente è smentita dalla cartella prodotta dallo stesso attore
(doc. 1), oltre che da (doc. 2), da cui si evince che la cartella di pagamento n. CP_5
1102023002089648000 è stata emessa e notificata dall' di OR Controparte_2
(Via Santa Maria, 9 – 10122 OR). La cartella è stata quindi emessa dal concessionario del luogo in cui l'attore ha il proprio domicilio fiscale (OR).
2. L'eccezione di prescrizione del credito è manifestamente infondata. Il credito azionato con la cartella si fonda su un titolo giudiziale, costituito dalla sentenza della Corte dei Conti n. 308 del
22.10.2019. La pretesa dell'attore di far decorrere la prescrizione dalla data dei fatti o, in alternativa, da quella delle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di OR che hanno condannato al risarcimento (non il , ma) il è, quindi, infondata. Il titolo azionato nei confronti Parte_1 CP_1
dell'attore è unicamente la sentenza della Corte dei Conti. E tale credito si prescrive in 10 anni. In ogni caso, fra la data di deposito della sentenza e quella di notifica della cartella di pagamento non è decorso neppure un quinquennio.
3. L'asserito difetto di motivazione della cartella, perché non indica il criterio di calcolo degli interessi e delle spese, è parimenti infondata. La cartella, infatti, nella parte riservata al “dettaglio degli addebiti”, indica chiaramente l'ente impositore, il numero del ruolo, la causale e l'importo dovuto, recando, dunque, tutti i dati necessari per permettere al contribuente l'esatta comprensione delle diverse voci (risarcimento danno, rivalutazione, interessi, spese) che compongono il credito complessivo.
pagina 3 di 5 Va ulteriormente rilevato che gli interessi e i compensi di riscossione sono determinati dalla legge: gli interessi di mora sono regolamentati dagli artt. 20 e 30 del dpr n. 602/73 e i compensi di riscossione sono regolamentati dall'art. 17 d.lgs. 112/99 nonché, entrambi, dai D.M. emessi periodicamente per dare attuazione a tale normativa. Sarebbe stato onere dell'opponente dedurre la non rispondenza del calcolo ai criteri di legge.
4. Infine, sono manifestamente infondati i motivi di opposizione di cui alle lettere c), d), e). Si tratta, infatti, di argomentazioni che si appuntano contro il contenuto decisorio del titolo e che avrebbero potuto esser fatte valere nel procedimento davanti alla Corte di Conti che ha portato alla pronuncia della sentenza n. 308/2019; oppure avrebbero potuto essere proposte in un giudizio di impugnazione contro detta sentenza.
5. L'opposizione è quindi destituita di fondamento e va integralmente respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'opponente. Esse sono liquidate, per ciascuno dei convenuti, come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificato con D.M.
147/2022), tenendo conto della minima complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva svolta da ciascuna parte, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
Controparte_1
• fase di studio € 900
• fase introduttiva € 600
• fase di trattazione € 950
• fase decisoria € 1.500
E dunque in totale € 3.950, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Controparte_2
• fase di studio € 1.000
• fase introduttiva € 1.204
• fase istruttoria € 1.000
• fase decisoria € 1.500
E dunque in totale € 4.704, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. pagina 4 di 5 6. Considerata la manifesta infondatezza di tutti i motivi di opposizione e, addirittura,
l'inammissibilità di quelli fondati su censure che avrebbero dovuto essere proposte nel giudizio di merito;
considerato, per altro verso, che l'opponente ha proposto (peraltro tardivamente) una ulteriore eccezione di nullità per incompetenza territoriale di , chiaramente smentita dalla CP_5
cartella esattoriale da lui stesso prodotta, si ravvisano i presupposti per la sua condanna al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c.
Tenuto conto della limitata difficoltà del procedimento e della sua breve durata, si ritiene equo determinare tale somma in € 1.500 in favore di ciascuno dei convenuti (importo pari a circa un terzo delle spese processuali come sopra liquidate).
P.Q.M.
Il Tribunale di OR, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
avverso la cartella esattoriale sopra individuata, così provvede: Parte_1
rigetta l'opposizione; condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore dei Parte_1
convenuti, liquidandole, quanto al , in € 3.950, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge;
e, quanto a , in € 4.704 oltre Controparte_2
spese generali, IVA e CPA come per legge;
visto l'art. 96, comma 3° c.p.c., condanna al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti, di € 1.500. Parte_1
OR, 24 settembre 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21020/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato dall'avv. ZARABBINI ANDREA Parte_1 C.F._1
MARIA, in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato ex lege Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di OR
CONVENUTO
(P. IVA. ), rappresentato dall'avv. GIANCARLO Controparte_2 P.IVA_2
RUCCIA, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento n. 11020230020896480000
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
11020230020896480000, dell'importo di € 32.591,39, notificata in data 1.10.2024 da CP_2
pagina 1 di 5 . Controparte_2
L'attore premette che il credito portato dalla cartella trova titolo nella sentenza n. 308/19 della Corte dei Conti per la Regione Piemonte, che lo ha condannato al pagamento di € 25.958,17, oltre interessi e rivalutazione, in favore del Controparte_3
( . Il , condannato dal Tribunale di OR (con sentenza confermata in appello) al CP_4 CP_1
risarcimento dei danni in favore di un collaboratore scolastico a causa della condotta mobbizzante attuata dal , aveva ottenuto dalla Corte dei Conti sentenza di condanna dell'opponente al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione di appartenenza.
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:
a) prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essendo decorsi più di cinque anni dalla data dei fatti (risalenti agli anni 2008-2009) e, comunque, anche dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di OR nei confronti del;
CP_1
b) nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
c) violazione dell'art. 1, comma 1-quater, l. 20/1994 e dell'art. 83 Codice Giustizia Contabile perché la sentenza della Corte dei Conti, pur avendo ritenuto che il fatto (mobbing) fosse imputabile, oltre che all'attore, anche a funzionari del responsabili per culpa in CP_4
vigilando, non li aveva tuttavia individuati, con conseguente irrazionalità della ripartizione di responsabilità fra il (nella misura del 75%) e tali funzionari (nella misura del 25%); Parte_1
d) violazione dell'art. 2700 c.c. per non aver considerato la natura fidefaciente dei dati contenuti nelle contestazioni di addebito e nei provvedimenti disciplinari prodotti in giudizio dal
; Parte_1
e) violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione, per non avere il CP_1
ricercato e individuato i funzionari a cui competeva vigilare sulle condotte.
L'attore chiede pertanto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615
1° comma c.p.c., sia annullata la cartella di pagamento.
Il (già chiede il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 CP_4
condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
, richiamata la esclusiva competenza dell'ente impositore in relazione ai motivi di CP_5
opposizione riguardanti il merito della pretesa impositiva, contesta i motivi di opposizione di cui alle pagina 2 di 5 lettere a), b) e conclude per il rigetto della domanda.
*
L'attore, con memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., eccepisce la nullità della cartella di pagamento perché emessa da agente di riscossione incompetente “dal momento che l'impugnata cartella di pagamento è stata notificata dall' di ad un soggetto il Controparte_6 CP_7
cui domicilio fiscale è a OR”.
*
1. L'eccezione di nullità della cartella di pagamento per essere stata emessa da un concessionario territorialmente incompetente è smentita dalla cartella prodotta dallo stesso attore
(doc. 1), oltre che da (doc. 2), da cui si evince che la cartella di pagamento n. CP_5
1102023002089648000 è stata emessa e notificata dall' di OR Controparte_2
(Via Santa Maria, 9 – 10122 OR). La cartella è stata quindi emessa dal concessionario del luogo in cui l'attore ha il proprio domicilio fiscale (OR).
2. L'eccezione di prescrizione del credito è manifestamente infondata. Il credito azionato con la cartella si fonda su un titolo giudiziale, costituito dalla sentenza della Corte dei Conti n. 308 del
22.10.2019. La pretesa dell'attore di far decorrere la prescrizione dalla data dei fatti o, in alternativa, da quella delle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di OR che hanno condannato al risarcimento (non il , ma) il è, quindi, infondata. Il titolo azionato nei confronti Parte_1 CP_1
dell'attore è unicamente la sentenza della Corte dei Conti. E tale credito si prescrive in 10 anni. In ogni caso, fra la data di deposito della sentenza e quella di notifica della cartella di pagamento non è decorso neppure un quinquennio.
3. L'asserito difetto di motivazione della cartella, perché non indica il criterio di calcolo degli interessi e delle spese, è parimenti infondata. La cartella, infatti, nella parte riservata al “dettaglio degli addebiti”, indica chiaramente l'ente impositore, il numero del ruolo, la causale e l'importo dovuto, recando, dunque, tutti i dati necessari per permettere al contribuente l'esatta comprensione delle diverse voci (risarcimento danno, rivalutazione, interessi, spese) che compongono il credito complessivo.
pagina 3 di 5 Va ulteriormente rilevato che gli interessi e i compensi di riscossione sono determinati dalla legge: gli interessi di mora sono regolamentati dagli artt. 20 e 30 del dpr n. 602/73 e i compensi di riscossione sono regolamentati dall'art. 17 d.lgs. 112/99 nonché, entrambi, dai D.M. emessi periodicamente per dare attuazione a tale normativa. Sarebbe stato onere dell'opponente dedurre la non rispondenza del calcolo ai criteri di legge.
4. Infine, sono manifestamente infondati i motivi di opposizione di cui alle lettere c), d), e). Si tratta, infatti, di argomentazioni che si appuntano contro il contenuto decisorio del titolo e che avrebbero potuto esser fatte valere nel procedimento davanti alla Corte di Conti che ha portato alla pronuncia della sentenza n. 308/2019; oppure avrebbero potuto essere proposte in un giudizio di impugnazione contro detta sentenza.
5. L'opposizione è quindi destituita di fondamento e va integralmente respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'opponente. Esse sono liquidate, per ciascuno dei convenuti, come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificato con D.M.
147/2022), tenendo conto della minima complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva svolta da ciascuna parte, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
Controparte_1
• fase di studio € 900
• fase introduttiva € 600
• fase di trattazione € 950
• fase decisoria € 1.500
E dunque in totale € 3.950, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Controparte_2
• fase di studio € 1.000
• fase introduttiva € 1.204
• fase istruttoria € 1.000
• fase decisoria € 1.500
E dunque in totale € 4.704, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. pagina 4 di 5 6. Considerata la manifesta infondatezza di tutti i motivi di opposizione e, addirittura,
l'inammissibilità di quelli fondati su censure che avrebbero dovuto essere proposte nel giudizio di merito;
considerato, per altro verso, che l'opponente ha proposto (peraltro tardivamente) una ulteriore eccezione di nullità per incompetenza territoriale di , chiaramente smentita dalla CP_5
cartella esattoriale da lui stesso prodotta, si ravvisano i presupposti per la sua condanna al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c.
Tenuto conto della limitata difficoltà del procedimento e della sua breve durata, si ritiene equo determinare tale somma in € 1.500 in favore di ciascuno dei convenuti (importo pari a circa un terzo delle spese processuali come sopra liquidate).
P.Q.M.
Il Tribunale di OR, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
avverso la cartella esattoriale sopra individuata, così provvede: Parte_1
rigetta l'opposizione; condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore dei Parte_1
convenuti, liquidandole, quanto al , in € 3.950, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge;
e, quanto a , in € 4.704 oltre Controparte_2
spese generali, IVA e CPA come per legge;
visto l'art. 96, comma 3° c.p.c., condanna al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti, di € 1.500. Parte_1
OR, 24 settembre 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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