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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, dr. RE RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado cui al R.G.A.C.C. n. 486/21, avente ad oggetto azione di simulazione e revocatoria ordinaria e vertente
tra:
C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, in qualità di gestore del “Fondo P&G Credit
Management Uno”, per mezzo della mandataria in persona del suo Controparte_2 procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall'avv. Elio Ludini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, alla Via Alberico II, n. 31 attrice
e:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Antonio Arduini ed Enza
Antonacci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Frosinone (FR), alla Via Carlo
Conti, n. 11 convenuta nonché:
CP_3 convenuto contumace posta in decisione all'udienza del 08/07/2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI per l'attrice e la convenuta: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
La quale cessionaria dei crediti già rivendicati Controparte_1 dalla in qualità di mandataria di Controparte_4 Controparte_5
ha domandato, per tramite della l'accertamento e la declaratoria
[...] Controparte_2 della simulazione dell'atto di compravendita a rogito del notaio trascritto del 08/03/2016 Per_1
e comunque revocarsi il medesimo atto.
A tal fine, l'attrice ha allegato quanto segue: a) essa è creditrice di , in qualità Parte_1 di fideiussore, e della Caffetteria CC di RT CC & C. s.a.s., quale debitrice principale, della somma di Euro 26.794,09 e ciò in virtù di decreto ingiuntivo n. 2718/2019, emesso dal
Tribunale di Velletri in data 24/12/2019; b) con l'atto di cui sopra, ha venduto Parte_1
a la piena proprietà del villino a schiera sito in Alatri, alla Via delle Cooperative, n. CP_3
12, con annessa corte esclusiva, unitamente ai diritti pari ad 1/12 di altra corte pertinenziale adibita a parcheggio, per il prezzo di Euro 140.000,00; c) il reale valore di mercato del bene si discosta dal prezzo concordato;
d) il prezzo dell'acquisto è stato versato a rate ed in un tempo molto anteriore rispetto a quello della stipula del contratto;
e) non vi è prova del pagamento del prezzo da parte dell'acquirente; f) quest'ultimo era un soggetto “senza fissa dimora” e, quindi, non poteva avere la disponibilità della somma necessaria per effettuare il pagamento;
g) il negozio risulta dannoso per i creditori e la rivestendo la qualità di socio accomandante Pt_1 della Caffetteria CC di CC RT & C. s.a.s., era consapevole di tale fatto, in quanto era a conoscenza della situazione contabile della società e della esposizione debitoria già esistente al momento della cessione dell'immobile: difatti, erano già stati revocati gli affidamenti accordati ed i fideiussori erano stati messi in mora in data 27/09/2013, 05/06/2014, 18/12/2014
e 02/02/2015; h).
Costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'irregolarità della Parte_1 notifica dell'atto di citazione, in quanto effettuata a familiare non convivente con l'intestataria della notifica, e la prescrizione dell'azione revocatoria, essendo trascorsi più di cinque anni dall'atto di compravendita. Nel merito, invece, la convenuta chiesto il rigetto delle domande di parte attrice e, a tal, fine, ha allegato quanto segue: a) il pagamento rateale del prezzo della compravendita non è sintomatico della simulazione;
anzi, è chiara espressione della volontà dei contraenti di concludere a tutti gli effetti il contratto;
b) il prezzo è stato effettivamente pagato dall'acquirente, in parte direttamente per estinguere il mutuo contratto dalla ed in parte, Pt_1
2 per circa Euro 90.000,00, utilizzando i fondi ottenuti all'esito della sottoscrizione di un contratto di mutuo;
c) l'azione revocatoria è inammissibile, difettando i presupposti previsti dalla legge.
Il convenuto , pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e, pertanto, è CP_3 stato dichiarato contumace.
Con ordinanza in data 08/11/2021, il giudice originario assegnatario della causa ha dichiarato la ritualità della notifica nei confronti della convenuta ed ha rigettato l'istanza di concessione di nuovo termine per la costituzione.
All'udienza del 08/07/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Domanda di simulazione.
La domanda di simulazione è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti, la prima mira ad accertare
l'esistenza di un negozio apparente ...; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni
e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione” (Cass. Civ., n. n. 11372/05). Più in particolare, la Corte di
Cassazione ha avuto modo di osservare che: “in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla” (Cass.
Civ., n. 13345/15).
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito tale prova, essendosi limitata ad indicare, a sostegno della domanda di simulazione, elementi indiziari posti a fondamento anche della domanda di revoca.
Più in particolare, si osserva quanto segue.
La previsione relativa alla dilazione di pagamento non costituisce, di per sé, elemento sintomatico dell'eventuale simulazione.
Inoltre, dagli atti di causa è emerso che il pagamento del prezzo ha effettivamente avuto luogo: dall'art. 3 del contratto di compravendita, infatti, emerge che il prezzo medesimo, pari ad Euro
140.000,00, è stato corrisposto, quanto ad Euro 47.000,00, tramite bonifici bancari eseguiti tra il 12/06/2025 ed il 25/11/2025, quanto ad Euro 74.949,29, tramite assegni bancari non
3 trasferibili e, quanto alla restante somma, pari ad Euro 28.505,71, tramite accollo della residua quota del mutuo concesso alla parte venditrice dalla Controparte_6
Non risultano, poi, altri elementi che facciano ritenere che l'atto di vendita non fosse realmente voluto e, quanto agli altri indizi di prova allegati da parte attrice (consapevolezza per il pregiudizio per la società cessionaria del credito ed incongruità del prezzo di vendita), essi non sono idonei a dimostrare il carattere solo apparente della vendita.
La domanda in esame va, dunque, rigettata.
3. Revocatoria.
3.1. Prescrizione
Quanto all'azione revocatoria, va osservato, innanzitutto, che la stessa non è prescritta: fra la stipula dell'atto dispositivo e la notifica dell'atto di citazione, infatti, non è decorso un lasso di tempo superiore ad anni cinque.
3.2. Requisiti dell'azione
Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui si discute, sono necessari i seguenti presupposti:
a) l'esistenza, in capo all'attore, di una situazione di credito, anche solo in forma di aspettativa;
b) il materiale compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione antecedente o successivo alla nascita del credito stesso;
c) la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio recato alle ragioni creditorie in forza del compimento dell'atto di disposizione medesimo, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
d) se l'atto è a titolo oneroso, la consapevolezza di cui sopra deve riguardare anche il terzo e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, quest'ultimo deve essere partecipe della dolosa preordinazione.
3.2.1. Esistenza del credito
In merito alla sussistenza del credito, va ricordato che, la giurisprudenza di legittimità, con consolidato orientamento, afferma che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione di credito comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Di conseguenza, anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (ex multis Cass. Civ., n.12678/01; Cass. Civ., n. 9440/04; Cass. Civ., n. 23208/16).
Nella fattispecie, è incontestato che detto requisito esista e, inoltre, il credito risulta dal decreto ingiuntivo n. 2718/19 emesso dal Tribunale di Velletri in data 24/12/2019.
3.2.2. Anteriorità del credito
4 De pari pacifico è che il credito sia anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto di cui si chiede la revoca.
Ad ogni modo, si osserva che il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un credito e non anche la sua concreta esigibilità: la Corte di
Cassazione, infatti, ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, occorre tenere conto della data del contratto, se il credito è di fonte contrattuale, o della data dell'illecito, se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., n. 240/17; Cass. Civ., n. 2477/15).
Ebbene, nel caso che occupa i contratti bancari e di fideiussione sono tutti anteriori rispetto all'atto di cui si domanda la revoca.
3.2.3. Eventus damni
Quanto all'eventus damni, lo stesso sussiste.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, la cui sussistenza l'attore deve provare, non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante, mentre grava sul creditore la prova della sussistenza di un patrimonio residuo di idonea consistenza (Cass. Civ., n. 16986/07; Cass. Civ., n. 2792/02; Cass. Civ., n. 11916/01).
Nel caso che occupa, la ha sottratto alla garanzia dei creditori un bene di rilevante valore Pt_1
e non risulta provato che residuino nel suo patrimonio altri beni, di valore tale da non pregiudicare i diritti dei creditori medesimi (in generale) e di quello dell'odierna creditrice (in particolare).
3.2.4. Elemento psicologico
Quanto all'elemento psicologico, la essendo pacificamente socia accomandante della Pt_1 società debitrice principale e suo fideiussore, era certamente a conoscenza del pregiudizio che l'atto poteva arrecare alle ragioni della società attrice: essa, infatti, era ben conscia dell'esposizione debitoria della società e, quale fideiussore, aveva ricevuto missiva di escussione della garanzia.
Non vi è, invece, prova del fatto che l'acquirente fosse a conoscenza di detto danno.
5 L'attrice avrebbe dovuto dimostrare, anche avvalendosi di elementi indiziari, ma pur sempre sulla base di elementi di fatto storicamente accertabili, che il terzo acquirente avesse contezza del fatto che l'atto di compravendita potesse spiegare effetti pregiudizievoli per i creditori.
L'attrice medesima, tuttavia, non assume nessuna specifica posizione con riferimento alla posizione del terzo (ad esempio, non fa riferimento ai rapporti fra le parti, alla eventuale compartecipazione del terzo alle vicende societarie, ecc.), essendosi limitata ad allegare fatti che, al riguardo, sono del tutto irrilevanti (ad esempio: le modalità di pagamento, l'incapienza patrimoniale dell'acquirente ed il prezzo incongruo).
Peraltro, nessuna prova viene offerta anche con riferimento al valore che il bene immobile avrebbe avuto sul mercato immobiliare, e quindi alla allegata discrasia tra prezzo pattuito e suddetto valore.
In difetto di prova, quindi, di tutti gli elementi costitutivi della domanda ex art. 2901 c.c., quest'ultima non può essere accolta.
4. Conclusioni e spese.
In conclusione, entrambe le domande vanno rigettate.
Ne consegue che, nei rapporti fra l'attrice e la convenuta le spese di lite vanno poste a Pt_1 carico della prima. Le stesse sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 54/14.
Nulla, invece, sulle spese nei rapporti fra l'attrice ed il convenuto , attesa la sua CP_3 contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 486/21, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice a rifondere in favore della convenuta le spese del Controparte_7 presente giudizio, che si liquidano in Euro 7.000,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge;
3. nulla sulle spese nei rapporti fra l'attrice ed il convenuto . CP_3
Frosinone, 13/12/2025
IL G.I.
Dr. RE RU
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, dr. RE RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado cui al R.G.A.C.C. n. 486/21, avente ad oggetto azione di simulazione e revocatoria ordinaria e vertente
tra:
C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, in qualità di gestore del “Fondo P&G Credit
Management Uno”, per mezzo della mandataria in persona del suo Controparte_2 procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall'avv. Elio Ludini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, alla Via Alberico II, n. 31 attrice
e:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Antonio Arduini ed Enza
Antonacci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Frosinone (FR), alla Via Carlo
Conti, n. 11 convenuta nonché:
CP_3 convenuto contumace posta in decisione all'udienza del 08/07/2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI per l'attrice e la convenuta: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
La quale cessionaria dei crediti già rivendicati Controparte_1 dalla in qualità di mandataria di Controparte_4 Controparte_5
ha domandato, per tramite della l'accertamento e la declaratoria
[...] Controparte_2 della simulazione dell'atto di compravendita a rogito del notaio trascritto del 08/03/2016 Per_1
e comunque revocarsi il medesimo atto.
A tal fine, l'attrice ha allegato quanto segue: a) essa è creditrice di , in qualità Parte_1 di fideiussore, e della Caffetteria CC di RT CC & C. s.a.s., quale debitrice principale, della somma di Euro 26.794,09 e ciò in virtù di decreto ingiuntivo n. 2718/2019, emesso dal
Tribunale di Velletri in data 24/12/2019; b) con l'atto di cui sopra, ha venduto Parte_1
a la piena proprietà del villino a schiera sito in Alatri, alla Via delle Cooperative, n. CP_3
12, con annessa corte esclusiva, unitamente ai diritti pari ad 1/12 di altra corte pertinenziale adibita a parcheggio, per il prezzo di Euro 140.000,00; c) il reale valore di mercato del bene si discosta dal prezzo concordato;
d) il prezzo dell'acquisto è stato versato a rate ed in un tempo molto anteriore rispetto a quello della stipula del contratto;
e) non vi è prova del pagamento del prezzo da parte dell'acquirente; f) quest'ultimo era un soggetto “senza fissa dimora” e, quindi, non poteva avere la disponibilità della somma necessaria per effettuare il pagamento;
g) il negozio risulta dannoso per i creditori e la rivestendo la qualità di socio accomandante Pt_1 della Caffetteria CC di CC RT & C. s.a.s., era consapevole di tale fatto, in quanto era a conoscenza della situazione contabile della società e della esposizione debitoria già esistente al momento della cessione dell'immobile: difatti, erano già stati revocati gli affidamenti accordati ed i fideiussori erano stati messi in mora in data 27/09/2013, 05/06/2014, 18/12/2014
e 02/02/2015; h).
Costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'irregolarità della Parte_1 notifica dell'atto di citazione, in quanto effettuata a familiare non convivente con l'intestataria della notifica, e la prescrizione dell'azione revocatoria, essendo trascorsi più di cinque anni dall'atto di compravendita. Nel merito, invece, la convenuta chiesto il rigetto delle domande di parte attrice e, a tal, fine, ha allegato quanto segue: a) il pagamento rateale del prezzo della compravendita non è sintomatico della simulazione;
anzi, è chiara espressione della volontà dei contraenti di concludere a tutti gli effetti il contratto;
b) il prezzo è stato effettivamente pagato dall'acquirente, in parte direttamente per estinguere il mutuo contratto dalla ed in parte, Pt_1
2 per circa Euro 90.000,00, utilizzando i fondi ottenuti all'esito della sottoscrizione di un contratto di mutuo;
c) l'azione revocatoria è inammissibile, difettando i presupposti previsti dalla legge.
Il convenuto , pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e, pertanto, è CP_3 stato dichiarato contumace.
Con ordinanza in data 08/11/2021, il giudice originario assegnatario della causa ha dichiarato la ritualità della notifica nei confronti della convenuta ed ha rigettato l'istanza di concessione di nuovo termine per la costituzione.
All'udienza del 08/07/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Domanda di simulazione.
La domanda di simulazione è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti, la prima mira ad accertare
l'esistenza di un negozio apparente ...; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni
e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione” (Cass. Civ., n. n. 11372/05). Più in particolare, la Corte di
Cassazione ha avuto modo di osservare che: “in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla” (Cass.
Civ., n. 13345/15).
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito tale prova, essendosi limitata ad indicare, a sostegno della domanda di simulazione, elementi indiziari posti a fondamento anche della domanda di revoca.
Più in particolare, si osserva quanto segue.
La previsione relativa alla dilazione di pagamento non costituisce, di per sé, elemento sintomatico dell'eventuale simulazione.
Inoltre, dagli atti di causa è emerso che il pagamento del prezzo ha effettivamente avuto luogo: dall'art. 3 del contratto di compravendita, infatti, emerge che il prezzo medesimo, pari ad Euro
140.000,00, è stato corrisposto, quanto ad Euro 47.000,00, tramite bonifici bancari eseguiti tra il 12/06/2025 ed il 25/11/2025, quanto ad Euro 74.949,29, tramite assegni bancari non
3 trasferibili e, quanto alla restante somma, pari ad Euro 28.505,71, tramite accollo della residua quota del mutuo concesso alla parte venditrice dalla Controparte_6
Non risultano, poi, altri elementi che facciano ritenere che l'atto di vendita non fosse realmente voluto e, quanto agli altri indizi di prova allegati da parte attrice (consapevolezza per il pregiudizio per la società cessionaria del credito ed incongruità del prezzo di vendita), essi non sono idonei a dimostrare il carattere solo apparente della vendita.
La domanda in esame va, dunque, rigettata.
3. Revocatoria.
3.1. Prescrizione
Quanto all'azione revocatoria, va osservato, innanzitutto, che la stessa non è prescritta: fra la stipula dell'atto dispositivo e la notifica dell'atto di citazione, infatti, non è decorso un lasso di tempo superiore ad anni cinque.
3.2. Requisiti dell'azione
Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui si discute, sono necessari i seguenti presupposti:
a) l'esistenza, in capo all'attore, di una situazione di credito, anche solo in forma di aspettativa;
b) il materiale compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione antecedente o successivo alla nascita del credito stesso;
c) la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio recato alle ragioni creditorie in forza del compimento dell'atto di disposizione medesimo, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
d) se l'atto è a titolo oneroso, la consapevolezza di cui sopra deve riguardare anche il terzo e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, quest'ultimo deve essere partecipe della dolosa preordinazione.
3.2.1. Esistenza del credito
In merito alla sussistenza del credito, va ricordato che, la giurisprudenza di legittimità, con consolidato orientamento, afferma che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione di credito comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Di conseguenza, anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (ex multis Cass. Civ., n.12678/01; Cass. Civ., n. 9440/04; Cass. Civ., n. 23208/16).
Nella fattispecie, è incontestato che detto requisito esista e, inoltre, il credito risulta dal decreto ingiuntivo n. 2718/19 emesso dal Tribunale di Velletri in data 24/12/2019.
3.2.2. Anteriorità del credito
4 De pari pacifico è che il credito sia anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto di cui si chiede la revoca.
Ad ogni modo, si osserva che il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un credito e non anche la sua concreta esigibilità: la Corte di
Cassazione, infatti, ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, occorre tenere conto della data del contratto, se il credito è di fonte contrattuale, o della data dell'illecito, se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., n. 240/17; Cass. Civ., n. 2477/15).
Ebbene, nel caso che occupa i contratti bancari e di fideiussione sono tutti anteriori rispetto all'atto di cui si domanda la revoca.
3.2.3. Eventus damni
Quanto all'eventus damni, lo stesso sussiste.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, la cui sussistenza l'attore deve provare, non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante, mentre grava sul creditore la prova della sussistenza di un patrimonio residuo di idonea consistenza (Cass. Civ., n. 16986/07; Cass. Civ., n. 2792/02; Cass. Civ., n. 11916/01).
Nel caso che occupa, la ha sottratto alla garanzia dei creditori un bene di rilevante valore Pt_1
e non risulta provato che residuino nel suo patrimonio altri beni, di valore tale da non pregiudicare i diritti dei creditori medesimi (in generale) e di quello dell'odierna creditrice (in particolare).
3.2.4. Elemento psicologico
Quanto all'elemento psicologico, la essendo pacificamente socia accomandante della Pt_1 società debitrice principale e suo fideiussore, era certamente a conoscenza del pregiudizio che l'atto poteva arrecare alle ragioni della società attrice: essa, infatti, era ben conscia dell'esposizione debitoria della società e, quale fideiussore, aveva ricevuto missiva di escussione della garanzia.
Non vi è, invece, prova del fatto che l'acquirente fosse a conoscenza di detto danno.
5 L'attrice avrebbe dovuto dimostrare, anche avvalendosi di elementi indiziari, ma pur sempre sulla base di elementi di fatto storicamente accertabili, che il terzo acquirente avesse contezza del fatto che l'atto di compravendita potesse spiegare effetti pregiudizievoli per i creditori.
L'attrice medesima, tuttavia, non assume nessuna specifica posizione con riferimento alla posizione del terzo (ad esempio, non fa riferimento ai rapporti fra le parti, alla eventuale compartecipazione del terzo alle vicende societarie, ecc.), essendosi limitata ad allegare fatti che, al riguardo, sono del tutto irrilevanti (ad esempio: le modalità di pagamento, l'incapienza patrimoniale dell'acquirente ed il prezzo incongruo).
Peraltro, nessuna prova viene offerta anche con riferimento al valore che il bene immobile avrebbe avuto sul mercato immobiliare, e quindi alla allegata discrasia tra prezzo pattuito e suddetto valore.
In difetto di prova, quindi, di tutti gli elementi costitutivi della domanda ex art. 2901 c.c., quest'ultima non può essere accolta.
4. Conclusioni e spese.
In conclusione, entrambe le domande vanno rigettate.
Ne consegue che, nei rapporti fra l'attrice e la convenuta le spese di lite vanno poste a Pt_1 carico della prima. Le stesse sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 54/14.
Nulla, invece, sulle spese nei rapporti fra l'attrice ed il convenuto , attesa la sua CP_3 contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 486/21, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice a rifondere in favore della convenuta le spese del Controparte_7 presente giudizio, che si liquidano in Euro 7.000,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge;
3. nulla sulle spese nei rapporti fra l'attrice ed il convenuto . CP_3
Frosinone, 13/12/2025
IL G.I.
Dr. RE RU
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