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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/09/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 271 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente TRA (P.IVA ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, dott. e dott. rappresentata e difesa, giusta Parte_2 Parte_3 procura allegat atica, d iampiero PR, UR PE e GE NI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano Rossano, Largo Cristoforo Colombo n. 6 reclamante
E
e Controparte_1 CP_2 reclamati non costituiti
Avente ad oggetto: reclamo, ex art.1, 58°co., L.92/012 avverso sentenza Tribunale di Castrovillari. Licenziamento disciplinare CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la reclamante: <<…richiamate espressamente tutte le difese, eccezioni, domande e istanze già svolte negli scritti difensivi delle precedenti fasi di giudizio, si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello, in funzione di giudice del lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata indicata in epigrafe, respingere tutte le domande formulate dal signor con il ricorso introduttivo del giudizio in quanto infondate. Con vittoria di CP_1 mpetenze ed onorari di causa…>>.
FATTO E DIRITTO
§1 Il Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro - decidendo sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza depositata il 4 agosto 2020, con la quale il Controparte_1 me dito dal sig. ai sensi dell'art. 1, comma 48 e ss. L. n. CP_1 92/2012, ha respinto l'impugnativa della sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa, irrogatagli in data 28.03.2020 con effetto sin dal 19.02.2020, con la quale aveva contestato la violazione del RD 148/1931 e l'infondatezza degli addebiti disciplinari mossi, stante anche la natura ritorsiva;
- la accoglie: “- dichiara nullo il
1 licenziamento impugnato;
- condanna la società in p.l.r.p.t., alla Parte_1 reintegrazione nel posto di lavoro con la medesima simo trattamento retributivo posseduto sino all'irrogazione del licenziamento, con facoltà del lavoratore di richiedere l'indennità sostituiva;
- condanna, inoltre, la società predetta alla corresponsione di una indennità risarcitoria nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna, infine, la società opposta a pagare le spese del giudizio della parte ricorrente, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- spese compensate verso . CP_2
§2
Ha proposto reclamo la con atto depositato il 14 aprile 2025. Parte_1 Le parti reclamate non si sono costituite in giudizio. Alla fissata udienza, la Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, ha riservato la decisione.
§3 Con nota depositata l'8 settembre 2025 il procuratore della reclamante ha dato atto dell'intervenuto accordo raggiunto dalla propria assistita con il lavoratore, quale documentato a mezzo del deposito, in allegato alla nota suddetta, dell'accordo di transazione del 28 aprile 2025; all'udienza del 16 settembre 2025 ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
§4 Orbene, il Collegio, alla luce del contenuto del menzionato accordo, prende atto della carenza di interesse sopravvenuta e dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente riforma, in tal senso, della sentenza gravata. Quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado, queste vengono compensate in conformità alla richiesta della reclamante, quale formulata in sede di discussione dall'unica parte costituita.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da nei Parte_1 confronti di e dell' con att ile Controparte_1 CP_2 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 437 del 15 marzo 2025, che ha deciso, accogliendola, l'opposizione spiegata da ai sensi dell'art. Controparte_1 1 comma 51^ legge 92/2012, così provvede:
1. In riforma della sentenza gravata, dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 16/09/2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 271 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente TRA (P.IVA ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, dott. e dott. rappresentata e difesa, giusta Parte_2 Parte_3 procura allegat atica, d iampiero PR, UR PE e GE NI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano Rossano, Largo Cristoforo Colombo n. 6 reclamante
E
e Controparte_1 CP_2 reclamati non costituiti
Avente ad oggetto: reclamo, ex art.1, 58°co., L.92/012 avverso sentenza Tribunale di Castrovillari. Licenziamento disciplinare CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la reclamante: <<…richiamate espressamente tutte le difese, eccezioni, domande e istanze già svolte negli scritti difensivi delle precedenti fasi di giudizio, si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello, in funzione di giudice del lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata indicata in epigrafe, respingere tutte le domande formulate dal signor con il ricorso introduttivo del giudizio in quanto infondate. Con vittoria di CP_1 mpetenze ed onorari di causa…>>.
FATTO E DIRITTO
§1 Il Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro - decidendo sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza depositata il 4 agosto 2020, con la quale il Controparte_1 me dito dal sig. ai sensi dell'art. 1, comma 48 e ss. L. n. CP_1 92/2012, ha respinto l'impugnativa della sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa, irrogatagli in data 28.03.2020 con effetto sin dal 19.02.2020, con la quale aveva contestato la violazione del RD 148/1931 e l'infondatezza degli addebiti disciplinari mossi, stante anche la natura ritorsiva;
- la accoglie: “- dichiara nullo il
1 licenziamento impugnato;
- condanna la società in p.l.r.p.t., alla Parte_1 reintegrazione nel posto di lavoro con la medesima simo trattamento retributivo posseduto sino all'irrogazione del licenziamento, con facoltà del lavoratore di richiedere l'indennità sostituiva;
- condanna, inoltre, la società predetta alla corresponsione di una indennità risarcitoria nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna, infine, la società opposta a pagare le spese del giudizio della parte ricorrente, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- spese compensate verso . CP_2
§2
Ha proposto reclamo la con atto depositato il 14 aprile 2025. Parte_1 Le parti reclamate non si sono costituite in giudizio. Alla fissata udienza, la Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, ha riservato la decisione.
§3 Con nota depositata l'8 settembre 2025 il procuratore della reclamante ha dato atto dell'intervenuto accordo raggiunto dalla propria assistita con il lavoratore, quale documentato a mezzo del deposito, in allegato alla nota suddetta, dell'accordo di transazione del 28 aprile 2025; all'udienza del 16 settembre 2025 ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
§4 Orbene, il Collegio, alla luce del contenuto del menzionato accordo, prende atto della carenza di interesse sopravvenuta e dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente riforma, in tal senso, della sentenza gravata. Quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado, queste vengono compensate in conformità alla richiesta della reclamante, quale formulata in sede di discussione dall'unica parte costituita.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da nei Parte_1 confronti di e dell' con att ile Controparte_1 CP_2 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 437 del 15 marzo 2025, che ha deciso, accogliendola, l'opposizione spiegata da ai sensi dell'art. Controparte_1 1 comma 51^ legge 92/2012, così provvede:
1. In riforma della sentenza gravata, dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 16/09/2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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