Art. 8. (Indennita' di buonuscita).
1. Il personale di cui all'articolo 4 e' iscritto, ai fini dell'indennita' di buonuscita, alla gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) dalla data di decorrenza dell'inquadramento e nei suoi confronti si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato. 2. Per il personale degli enti soppressi ai sensi dell' articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , la predetta iscrizione decorre dalla data di inquadramento nei ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 . 3. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 2, gli enti di provenienza, ovvero le competenti gestioni di liquidazione per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonche' la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per il periodo di temporanea amministrazione da parte della segreteria dei ruoli unici provvederanno a versare all'ENPAS, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di anzianita' o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennita' di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'ENPAS stesso. 4. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'ENPAS, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell'indennita' di buonuscita riferita alla predetta data d'iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento. 5. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato per l'indennita' maturata ed il predetto importo teorico e' corrisposta, a cura dell'ENPAS, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento degli importi delle indennita' stesse, a norma del comma 3. 6. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennita' di anzianita', ivi compresa l'eccedenza di cui al comma 5, l'ENPAS ricevera' dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del comma 3. 7. L'insieme dei servizi e periodi che concorre a determinare l'indennita' di cui al comma 4 e' utile, oltreche' per il computo dell'indennita' di buonuscita, anche per l'acquisizione del diritto alla stessa.
8.Il personale che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, comma 4, puo' chiedere il riscatto, ai fini dell'indennita' di buonuscita, dei soli servizi e periodi previsti dall'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 .
9. Nei confronti del personale di cui al comma 8 o dei suoi aventi causa, l'amministrazione che gestisce il fondo di previdenza e credito per i dipendenti statali e loro superstiti puo' esercitare sui rispettivi trattamenti di pensione, anche in deroga a quanto eventualmente non previsto dai relativi ordinamenti, tutte le azioni di recupero o rivalsa ammesse da particolari disposizioni di legge a garanzia dei rapporti finanziari connessi alle prestazioni regolate dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 .
Note all' art. 8, comma 2 :
- L' art. 2 della legge n. 70/1975 (per il titolo v. nota all'art. 6, comma 3) cosi' recita:
Art. 2 (Soppressione degli enti e loro liquidazione). - Tutti gli enti pubblici, con l'esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, che siano costituiti ed ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3.
Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi facolta' impositiva.
Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo articolo 3 provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 . Entro due anni dalla soppressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della liquidazione.
I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti dall'articolo 3; sono altresi' vietate assunsioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in adempimento di obblighi di legge; e' infine fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici.
Al personale dipenedente degli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'articolo 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, e' garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica e quelli autonomi territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi territoriali puo' essere disposto solo a richiesta degli enti stessi.
Il trasferimento e' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro.
Il personale di ruolo e' trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato e' collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il trasferimento del personale, disposto tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria delle'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, in cui ruoli centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze;
2) anzianita' di servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.
Il personale di ruolo residuo e' collocato in appositi ruoli ed esaurimento, distinti per carriere, istituti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso.
Il personale collocato in detti ruoli e' trasferito alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, quando si verifichino le esigenze e conle modalita' e secondo i criteri indicati nei commi precedenti.
Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento puo' essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio.
Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attivita' e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo e' conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o carriera.
Per il titolo del D. P. R. n. 618/1977 v. nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 8, comma 8:
Il D. P. R. n. 1032/1973 concerne l'approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. I servizi ed i periodi riscattabili ai sensi del relativo art. 15 qui riportato sono i seguenti:
Art. 15 (Servizi e periodi riscattabili). - I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonche' i servizi non statali e i periodi di tempo di cui e' prevista la computabilita' come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.
Sono inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quescenza statale.
Il diritto di riscatto puo' essere esercitato in tutto o in parte.
Il riscatto e' subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il consiglio di amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con decreto dei ministri di cui al comma precedente, puo' apportare modifiche alle norme di attuazione gia' emanate dal consiglio di amministrazione stesso, a sensi dell' art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368 .
1. Il personale di cui all'articolo 4 e' iscritto, ai fini dell'indennita' di buonuscita, alla gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) dalla data di decorrenza dell'inquadramento e nei suoi confronti si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato. 2. Per il personale degli enti soppressi ai sensi dell' articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , la predetta iscrizione decorre dalla data di inquadramento nei ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 . 3. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 2, gli enti di provenienza, ovvero le competenti gestioni di liquidazione per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonche' la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per il periodo di temporanea amministrazione da parte della segreteria dei ruoli unici provvederanno a versare all'ENPAS, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di anzianita' o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennita' di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'ENPAS stesso. 4. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'ENPAS, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell'indennita' di buonuscita riferita alla predetta data d'iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento. 5. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato per l'indennita' maturata ed il predetto importo teorico e' corrisposta, a cura dell'ENPAS, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento degli importi delle indennita' stesse, a norma del comma 3. 6. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennita' di anzianita', ivi compresa l'eccedenza di cui al comma 5, l'ENPAS ricevera' dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del comma 3. 7. L'insieme dei servizi e periodi che concorre a determinare l'indennita' di cui al comma 4 e' utile, oltreche' per il computo dell'indennita' di buonuscita, anche per l'acquisizione del diritto alla stessa.
8.Il personale che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, comma 4, puo' chiedere il riscatto, ai fini dell'indennita' di buonuscita, dei soli servizi e periodi previsti dall'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 .
9. Nei confronti del personale di cui al comma 8 o dei suoi aventi causa, l'amministrazione che gestisce il fondo di previdenza e credito per i dipendenti statali e loro superstiti puo' esercitare sui rispettivi trattamenti di pensione, anche in deroga a quanto eventualmente non previsto dai relativi ordinamenti, tutte le azioni di recupero o rivalsa ammesse da particolari disposizioni di legge a garanzia dei rapporti finanziari connessi alle prestazioni regolate dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 .
Note all' art. 8, comma 2 :
- L' art. 2 della legge n. 70/1975 (per il titolo v. nota all'art. 6, comma 3) cosi' recita:
Art. 2 (Soppressione degli enti e loro liquidazione). - Tutti gli enti pubblici, con l'esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, che siano costituiti ed ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3.
Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi facolta' impositiva.
Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo articolo 3 provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 . Entro due anni dalla soppressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della liquidazione.
I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti dall'articolo 3; sono altresi' vietate assunsioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in adempimento di obblighi di legge; e' infine fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici.
Al personale dipenedente degli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'articolo 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, e' garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica e quelli autonomi territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi territoriali puo' essere disposto solo a richiesta degli enti stessi.
Il trasferimento e' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro.
Il personale di ruolo e' trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato e' collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il trasferimento del personale, disposto tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria delle'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, in cui ruoli centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze;
2) anzianita' di servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.
Il personale di ruolo residuo e' collocato in appositi ruoli ed esaurimento, distinti per carriere, istituti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso.
Il personale collocato in detti ruoli e' trasferito alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, quando si verifichino le esigenze e conle modalita' e secondo i criteri indicati nei commi precedenti.
Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento puo' essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio.
Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attivita' e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo e' conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o carriera.
Per il titolo del D. P. R. n. 618/1977 v. nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 8, comma 8:
Il D. P. R. n. 1032/1973 concerne l'approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. I servizi ed i periodi riscattabili ai sensi del relativo art. 15 qui riportato sono i seguenti:
Art. 15 (Servizi e periodi riscattabili). - I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonche' i servizi non statali e i periodi di tempo di cui e' prevista la computabilita' come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.
Sono inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quescenza statale.
Il diritto di riscatto puo' essere esercitato in tutto o in parte.
Il riscatto e' subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il consiglio di amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con decreto dei ministri di cui al comma precedente, puo' apportare modifiche alle norme di attuazione gia' emanate dal consiglio di amministrazione stesso, a sensi dell' art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368 .