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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/11/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1975/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ES MO, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 1975/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LE RC NA, presso il cui studio in Ostuni alla via Monte Sarago 1/B è elettivamente domiciliato parte appellante
CONTRO
C.F. n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia ed elettivamente domiciliato presso i rispettivi domicili digitali parte appellata
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 27.11.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 673/2024 con cui il giudice di pace di Brindisi ha rigettato l'opposizione proposta da
, titolare dell'esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti e Parte_1 bevande denominato “Drogheria Pugliese” con sede in Ostuni alla piazza della Libertà, 14, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 18 del 14/04/2023, notificato il 28/04/2023, relativo al pagamento dell'importo di € 3.583,00 a titolo di canone unico patrimoniale (CUP), sanzioni, interessi e spese di notifica, emesso dal Ostuni – ufficio tributi – per CP_1
Pag. 1 a 6 l'occupazione non autorizzata di ulteriori 15 mq di suolo pubblico, oltre alla superficie concessa, in piazzetta Sant'Oronzo a Ostuni, per il periodo dal 15/04/2022 al 31/12/2022.
Il Giudice di pace ha confermato, quindi, la legittimità dell'accertamento comunale, nulla disponendo in ordine alle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, con ricorso Parte_1 tempestivamente depositato il 9/07/2024, deducendo i seguenti motivi:
a) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione – mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice di pace abbia pronunciato ultra petita, fondando la propria decisione su circostanze di fatto e presupposti diversi da quelli oggetto dell'originaria contestazione.
In particolare, ha dedotto che, con l'avviso di accertamento esecutivo impugnato (n. 18 del
14/04/2023), il ha contestato all'appellante l'occupazione abusiva di mq 15 in Controparte_1
Piazzetta Sant'Oronzo, ma che, nel corso del giudizio, il ha modificato la Controparte_1 propria prospettazione difensiva, sostenendo che l'occupazione irregolare riguardava, invece, il marciapiede antistante l'ingresso dell'attività commerciale, ubicato al di là della pubblica via che separa detto marciapiede da Piazzetta Sant'Oronzo.
Nonostante tale evidente difformità tra l'addebito originario e la successiva ricostruzione dei fatti operata dall'Ente, il giudice di pace ha ritenuto legittimo l'accertamento comunale, pronunciandosi, dunque, su una pretesa diversa da quella dedotta e incorrendo nel vizio di ultrapetizione, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c.
b) Inutilizzabilità, inattendibilità e insufficienza dei mezzi di prova – erronea valutazione del materiale fotografico.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il giudice di pace fondato il proprio convincimento in modo acritico sulla documentazione fotografica prodotta dal senza considerare le contestazioni difensive circa la provenienza, Controparte_1
l'autenticità e la valenza probatoria delle immagini.
Ha dedotto che le fotografie prodotte non riportano alcuna indicazione circa la fonte e la data, risultando pertanto inidonee a provare l'asserita occupazione abusiva del suolo pubblico per il periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2022.
Le poche immagini disponibili, inoltre, non dimostrerebbero né la superficie eccedente di mq 15 contestata né la continuità temporale dell'occupazione, limitandosi a raffigurare luoghi diversi da
Pag. 2 a 6 quelli indicati nell'avviso di accertamento e la presenza di un piccolo carretto sul marciapiede antistante l'attività dell'appellante.
Ha lamentato, infine, che il primo giudice ha supplito alle carenze probatorie mediante mere presunzioni, in violazione del principio secondo cui la prova dell'illecito amministrativo grava sull'Amministrazione.
L'appellante ha concluso, quindi, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Sotto il profilo del fumus boni iuris, ha evidenziato come la decisione del giudice di pace di Brindisi
n. 673/2024 presenta gravi criticità, in quanto fondata su mezzi di prova inutilizzabili e inattendibili e sull'erroneo presupposto di una presunta occupazione continuativa del suolo pubblico dal 15 aprile al 31 dicembre 2022.
Quanto al periculum in mora, ha evidenziato che l'esecuzione della sentenza, in assenza di sospensione, comporterebbe un danno grave e irreparabile, sia economico sia amministrativo, potendo determinare la revoca della concessione temporanea in corso o il diniego di future autorizzazioni, ai sensi del regolamento comunale sui dehors.
Nel merito e in via principale, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'opposizione e di dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia dell'avviso di accertamento n. 18 del 14/04/2023. In via subordinata, e nell'ipotesi in cui fosse ritenuta valida la contestazione della Polizia Locale del 28 settembre 2022, ha chiesto di essere tenuto al pagamento del Canone Unico Patrimoniale nella sola misura di € 13,78, corrispondente ad un solo giorno di occupazione non autorizzata della superficie accertata in eccedenza rispetto a quella concessa, in ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. L'appellato si è costituito con comparsa depositata il 3.12.2024 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e dell'istanza di inibitoria, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo di gravame, osservando che la censura relativa alla pretesa discrasia tra il luogo indicato nell'avviso di accertamento (piazzetta
Sant'Oronzo) e quello indicato dal e accertato in sentenza (marciapiede antistante CP_1
l'esercizio) non è mai stata sollevata in primo grado.
Con riferimento al secondo motivo, il ha evidenziato che l'appellante non ha contestato CP_1 la correttezza delle misurazioni effettuate dalla Polizia Locale, come invece avvenuto dinanzi al primo giudice, limitandosi a criticare il valore probatorio delle immagini fotografiche acquisite dall'Ufficio Tributi.
Pag. 3 a 6 Da tale mancata riproposizione discenderebbe, secondo l'appellato, la formazione del giudicato interno sulla quantificazione dell'area abusivamente occupata.
Il ha, comunque, insistito sulla piena attendibilità del materiale fotografico, rilevando CP_1 che le immagini tratte dai social, relative all'intero 2022, riproducono una situazione di occupazione del marciapiede sostanzialmente coincidente con quella accertata dagli agenti verbalizzanti.
4. Alla prima udienza l'appellante, nell'evidenziare che l'avviso di accertamento si estende a periodi non oggetto del sopralluogo, ha rappresentato di aver proposto al Controparte_1 una definizione bonaria nel senso di procedere al versamento del C.U.P nella misura pari a un solo giorno (coincidente con il giorno dell'accertamento) di occupazione non autorizzata, senza ricevere riscontro. Ha, altresì, insistito nella richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, segnalando il rischio di non poter ottenere il rinnovo del dehor; a tale richiesta si è opposto il appellato deducendo il difetto di periculum in mora. CP_1
4.1 A scioglimento della riserva assunta in udienza, il Tribunale ha pronunciato, in data
4.01.2025, ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare sul motivo assorbente dell'inesistenza del periculum in mora, in quanto correlato dall'appellante a circostanze non attuali e concrete bensì future e ipotetiche, quali la revoca della concessione e/o il rifiuto di rinnovo della concessione e il diniego in futuro della concessione. Ha fissato, quindi, l'udienza di discussione orale e decisione.
4.2 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti costituite hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
5. L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
5.1 Sul primo motivo di gravame
Con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che il giudice di pace avrebbe deciso su circostanze di fatto diverse da quelle oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto la contestazione riguarderebbe la
Piazzetta Sant'Oronzo, mentre il avrebbe successivamente riferito che l'occupazione CP_1 abusiva riguardava il marciapiede antistante l'attività dell'appellante.
La censura non merita accoglimento.
Dalla lettura complessiva dell'avviso di accertamento n. 18 del 14 aprile 2023 e dalla documentazione in atti emerge che l'area contestata rientra comunque nel perimetro di Piazzetta
Pag. 4 a 6 Sant'Oronzo, il che non può escludere il marciapiede antistante l'attività commerciale dell'appellante, che ne costituisce parte integrante.
In particolare, dagli stessi documenti prodotti dall'odierno appellante nel fascicolo di primo grado si evince chiaramente che la concessione di suolo pubblico rilasciata dal comune era pari a
35,86mq e individuava puntualmente, mediante planimetria, l'area autorizzata, evidenziando espressamente che il marciapiede prospicente l'esercizio doveva restare libero per garantire il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza (v. all. 3 fascicolo I grado ricorrente).
La precisazione operata dal nel corso del giudizio non ha, dunque, modificato l'oggetto CP_1 della pretesa impositiva, ma ha soltanto chiarito la specifica collocazione dell'area occupata all'interno della piazzetta.
Non può, pertanto, ravvisarsi alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il Giudice di Pace pronunciato entro i limiti della domanda e sulla base dei medesimi fatti oggetto dell'accertamento impugnato.
5.2 Sul secondo motivo di gravame
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la valutazione delle prove da parte del primo giudice, deducendo l'inutilizzabilità, l'inattendibilità e l'insufficienza del materiale fotografico prodotto dal
Comune di Ostuni.
Neppure tale doglianza è fondata.
Le fotografie depositate dall'Amministrazione, pur prive di indicazioni formali relative alla data o all'autore, appaiono chiaramente riferibili ai luoghi e ai beni oggetto di contestazione, come riscontrabile dai profili architettonici e dagli elementi riconoscibili nelle immagini (tra cui l'insegna dell'esercizio “Drogheria Pugliese” e la conformazione del marciapiede prospiciente la piazzetta).
Dalle foto allegate, inoltre, emerge chiaramente che il marciapiede risulta stabilmente occupato da tavolini, sedute e un carretto in legno addossato alla parete dell'esercizio, elementi che, per caratteristiche e modalità di collocazione, denotano una presenza non occasionale né transitoria.
Da ciò l'Amministrazione ha correttamente desunto la continuità dell'occupazione nel periodo oggetto di imposizione (15.04.2022 – 31.12.2022).
Tali immagini, lette unitamente al verbale della Polizia Locale del 28 settembre 2022, costituiscono un quadro probatorio sufficiente a dimostrare l'occupazione di una superficie di suolo pubblico eccedente rispetto a quella assentita.
Per le suesposte ragioni, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe colmato asserite lacune probatorie dell'Amministrazione mediante presunzioni, poiché la decisione si basa su riscontri documentali e fotografici certi, idonei a comprovare la condotta contestata.
Pag. 5 a 6 Il giudice di pace ha, pertanto, fatto corretto governo del materiale istruttorio, fondando il proprio convincimento su un complesso probatorio logicamente e coerentemente valutato.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve rigettarsi l'appello proposto avverso la sentenza n. 673/2024 emessa dal giudice di pace di Brindisi e depositata in data 10.05.2024.
7. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 1.101 a € 5.201, in considerazione del valore della causa (€ 3.583,00), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso
D.M. n. 55/2014, e con esclusione della fase istruttoria in quanto mai svolta nel giudizio di secondo grado.
7.1 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui, quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 673/2024 Parte_1 emessa dal giudice di pace di Brindisi e depositata il 10.05.2024;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 che liquida in € 1.701, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A.
[...] come per legge;
3. dà atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Brindisi, 27.11.2025
La Giudice
ES MO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ES MO, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 1975/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LE RC NA, presso il cui studio in Ostuni alla via Monte Sarago 1/B è elettivamente domiciliato parte appellante
CONTRO
C.F. n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia ed elettivamente domiciliato presso i rispettivi domicili digitali parte appellata
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 27.11.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 673/2024 con cui il giudice di pace di Brindisi ha rigettato l'opposizione proposta da
, titolare dell'esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti e Parte_1 bevande denominato “Drogheria Pugliese” con sede in Ostuni alla piazza della Libertà, 14, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 18 del 14/04/2023, notificato il 28/04/2023, relativo al pagamento dell'importo di € 3.583,00 a titolo di canone unico patrimoniale (CUP), sanzioni, interessi e spese di notifica, emesso dal Ostuni – ufficio tributi – per CP_1
Pag. 1 a 6 l'occupazione non autorizzata di ulteriori 15 mq di suolo pubblico, oltre alla superficie concessa, in piazzetta Sant'Oronzo a Ostuni, per il periodo dal 15/04/2022 al 31/12/2022.
Il Giudice di pace ha confermato, quindi, la legittimità dell'accertamento comunale, nulla disponendo in ordine alle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, con ricorso Parte_1 tempestivamente depositato il 9/07/2024, deducendo i seguenti motivi:
a) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione – mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice di pace abbia pronunciato ultra petita, fondando la propria decisione su circostanze di fatto e presupposti diversi da quelli oggetto dell'originaria contestazione.
In particolare, ha dedotto che, con l'avviso di accertamento esecutivo impugnato (n. 18 del
14/04/2023), il ha contestato all'appellante l'occupazione abusiva di mq 15 in Controparte_1
Piazzetta Sant'Oronzo, ma che, nel corso del giudizio, il ha modificato la Controparte_1 propria prospettazione difensiva, sostenendo che l'occupazione irregolare riguardava, invece, il marciapiede antistante l'ingresso dell'attività commerciale, ubicato al di là della pubblica via che separa detto marciapiede da Piazzetta Sant'Oronzo.
Nonostante tale evidente difformità tra l'addebito originario e la successiva ricostruzione dei fatti operata dall'Ente, il giudice di pace ha ritenuto legittimo l'accertamento comunale, pronunciandosi, dunque, su una pretesa diversa da quella dedotta e incorrendo nel vizio di ultrapetizione, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c.
b) Inutilizzabilità, inattendibilità e insufficienza dei mezzi di prova – erronea valutazione del materiale fotografico.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il giudice di pace fondato il proprio convincimento in modo acritico sulla documentazione fotografica prodotta dal senza considerare le contestazioni difensive circa la provenienza, Controparte_1
l'autenticità e la valenza probatoria delle immagini.
Ha dedotto che le fotografie prodotte non riportano alcuna indicazione circa la fonte e la data, risultando pertanto inidonee a provare l'asserita occupazione abusiva del suolo pubblico per il periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2022.
Le poche immagini disponibili, inoltre, non dimostrerebbero né la superficie eccedente di mq 15 contestata né la continuità temporale dell'occupazione, limitandosi a raffigurare luoghi diversi da
Pag. 2 a 6 quelli indicati nell'avviso di accertamento e la presenza di un piccolo carretto sul marciapiede antistante l'attività dell'appellante.
Ha lamentato, infine, che il primo giudice ha supplito alle carenze probatorie mediante mere presunzioni, in violazione del principio secondo cui la prova dell'illecito amministrativo grava sull'Amministrazione.
L'appellante ha concluso, quindi, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Sotto il profilo del fumus boni iuris, ha evidenziato come la decisione del giudice di pace di Brindisi
n. 673/2024 presenta gravi criticità, in quanto fondata su mezzi di prova inutilizzabili e inattendibili e sull'erroneo presupposto di una presunta occupazione continuativa del suolo pubblico dal 15 aprile al 31 dicembre 2022.
Quanto al periculum in mora, ha evidenziato che l'esecuzione della sentenza, in assenza di sospensione, comporterebbe un danno grave e irreparabile, sia economico sia amministrativo, potendo determinare la revoca della concessione temporanea in corso o il diniego di future autorizzazioni, ai sensi del regolamento comunale sui dehors.
Nel merito e in via principale, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'opposizione e di dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia dell'avviso di accertamento n. 18 del 14/04/2023. In via subordinata, e nell'ipotesi in cui fosse ritenuta valida la contestazione della Polizia Locale del 28 settembre 2022, ha chiesto di essere tenuto al pagamento del Canone Unico Patrimoniale nella sola misura di € 13,78, corrispondente ad un solo giorno di occupazione non autorizzata della superficie accertata in eccedenza rispetto a quella concessa, in ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. L'appellato si è costituito con comparsa depositata il 3.12.2024 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e dell'istanza di inibitoria, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo di gravame, osservando che la censura relativa alla pretesa discrasia tra il luogo indicato nell'avviso di accertamento (piazzetta
Sant'Oronzo) e quello indicato dal e accertato in sentenza (marciapiede antistante CP_1
l'esercizio) non è mai stata sollevata in primo grado.
Con riferimento al secondo motivo, il ha evidenziato che l'appellante non ha contestato CP_1 la correttezza delle misurazioni effettuate dalla Polizia Locale, come invece avvenuto dinanzi al primo giudice, limitandosi a criticare il valore probatorio delle immagini fotografiche acquisite dall'Ufficio Tributi.
Pag. 3 a 6 Da tale mancata riproposizione discenderebbe, secondo l'appellato, la formazione del giudicato interno sulla quantificazione dell'area abusivamente occupata.
Il ha, comunque, insistito sulla piena attendibilità del materiale fotografico, rilevando CP_1 che le immagini tratte dai social, relative all'intero 2022, riproducono una situazione di occupazione del marciapiede sostanzialmente coincidente con quella accertata dagli agenti verbalizzanti.
4. Alla prima udienza l'appellante, nell'evidenziare che l'avviso di accertamento si estende a periodi non oggetto del sopralluogo, ha rappresentato di aver proposto al Controparte_1 una definizione bonaria nel senso di procedere al versamento del C.U.P nella misura pari a un solo giorno (coincidente con il giorno dell'accertamento) di occupazione non autorizzata, senza ricevere riscontro. Ha, altresì, insistito nella richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, segnalando il rischio di non poter ottenere il rinnovo del dehor; a tale richiesta si è opposto il appellato deducendo il difetto di periculum in mora. CP_1
4.1 A scioglimento della riserva assunta in udienza, il Tribunale ha pronunciato, in data
4.01.2025, ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare sul motivo assorbente dell'inesistenza del periculum in mora, in quanto correlato dall'appellante a circostanze non attuali e concrete bensì future e ipotetiche, quali la revoca della concessione e/o il rifiuto di rinnovo della concessione e il diniego in futuro della concessione. Ha fissato, quindi, l'udienza di discussione orale e decisione.
4.2 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti costituite hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
5. L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
5.1 Sul primo motivo di gravame
Con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che il giudice di pace avrebbe deciso su circostanze di fatto diverse da quelle oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto la contestazione riguarderebbe la
Piazzetta Sant'Oronzo, mentre il avrebbe successivamente riferito che l'occupazione CP_1 abusiva riguardava il marciapiede antistante l'attività dell'appellante.
La censura non merita accoglimento.
Dalla lettura complessiva dell'avviso di accertamento n. 18 del 14 aprile 2023 e dalla documentazione in atti emerge che l'area contestata rientra comunque nel perimetro di Piazzetta
Pag. 4 a 6 Sant'Oronzo, il che non può escludere il marciapiede antistante l'attività commerciale dell'appellante, che ne costituisce parte integrante.
In particolare, dagli stessi documenti prodotti dall'odierno appellante nel fascicolo di primo grado si evince chiaramente che la concessione di suolo pubblico rilasciata dal comune era pari a
35,86mq e individuava puntualmente, mediante planimetria, l'area autorizzata, evidenziando espressamente che il marciapiede prospicente l'esercizio doveva restare libero per garantire il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza (v. all. 3 fascicolo I grado ricorrente).
La precisazione operata dal nel corso del giudizio non ha, dunque, modificato l'oggetto CP_1 della pretesa impositiva, ma ha soltanto chiarito la specifica collocazione dell'area occupata all'interno della piazzetta.
Non può, pertanto, ravvisarsi alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il Giudice di Pace pronunciato entro i limiti della domanda e sulla base dei medesimi fatti oggetto dell'accertamento impugnato.
5.2 Sul secondo motivo di gravame
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la valutazione delle prove da parte del primo giudice, deducendo l'inutilizzabilità, l'inattendibilità e l'insufficienza del materiale fotografico prodotto dal
Comune di Ostuni.
Neppure tale doglianza è fondata.
Le fotografie depositate dall'Amministrazione, pur prive di indicazioni formali relative alla data o all'autore, appaiono chiaramente riferibili ai luoghi e ai beni oggetto di contestazione, come riscontrabile dai profili architettonici e dagli elementi riconoscibili nelle immagini (tra cui l'insegna dell'esercizio “Drogheria Pugliese” e la conformazione del marciapiede prospiciente la piazzetta).
Dalle foto allegate, inoltre, emerge chiaramente che il marciapiede risulta stabilmente occupato da tavolini, sedute e un carretto in legno addossato alla parete dell'esercizio, elementi che, per caratteristiche e modalità di collocazione, denotano una presenza non occasionale né transitoria.
Da ciò l'Amministrazione ha correttamente desunto la continuità dell'occupazione nel periodo oggetto di imposizione (15.04.2022 – 31.12.2022).
Tali immagini, lette unitamente al verbale della Polizia Locale del 28 settembre 2022, costituiscono un quadro probatorio sufficiente a dimostrare l'occupazione di una superficie di suolo pubblico eccedente rispetto a quella assentita.
Per le suesposte ragioni, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe colmato asserite lacune probatorie dell'Amministrazione mediante presunzioni, poiché la decisione si basa su riscontri documentali e fotografici certi, idonei a comprovare la condotta contestata.
Pag. 5 a 6 Il giudice di pace ha, pertanto, fatto corretto governo del materiale istruttorio, fondando il proprio convincimento su un complesso probatorio logicamente e coerentemente valutato.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve rigettarsi l'appello proposto avverso la sentenza n. 673/2024 emessa dal giudice di pace di Brindisi e depositata in data 10.05.2024.
7. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 1.101 a € 5.201, in considerazione del valore della causa (€ 3.583,00), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso
D.M. n. 55/2014, e con esclusione della fase istruttoria in quanto mai svolta nel giudizio di secondo grado.
7.1 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui, quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 673/2024 Parte_1 emessa dal giudice di pace di Brindisi e depositata il 10.05.2024;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 che liquida in € 1.701, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A.
[...] come per legge;
3. dà atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Brindisi, 27.11.2025
La Giudice
ES MO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
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