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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9610 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri, all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 01.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 21883/2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa da:
, quale erede di , rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 Persona_1
Cristiano Marco Severini Iacolucci e Vincenzo Valente giusta procura alle liti in calce al ricorso;
- Ricorrente
E
con gli Avv.ti Maria Teresa Losasso e Marco Cerase, giusta Controparte_2
procura allegata alla memoria, rilasciata dal Segretario generale pro tempore,
- Resistente
Oggetto: Pagamento di arretrati di assegno vitalizio.
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 06.06.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha chiesto al Tribunale di Roma Sez. Lavoro di : “ Condannare la Camera di Deputati alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di euro 44.546,97 lordi oltre
1 rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, se del caso con valutazione equitativa. “
La ricorrente ha dedotto in particolare di essere erede testamentaria dell'On. Persona_1
deceduto il 5 luglio 2020, che con testamento pubblicato il 23 luglio 2020 era risultata erede al 50% del patrimonio del de cuius e che la Camera dei Deputati in data 22 dicembre 2022 le aveva comunicato unitamente, così come aveva comunicato all'altro erede di Persona_1
( , la sussistenza di arretrati di assegno vitalizio del parlamentare Persona_2
deceduto per il periodo 2019 -2020, pari alla misura lorda di euro 89.093,94.
Parte ricorrente ha altresì aggiunto che pur avendo trasmesso in data 27 Marzo 2023 richiesta di pagamento del 50% del dovuto, la Camera dei Deputati con lettera del 22 gennaio 2024, le aveva comunicato l'impossibilità di procedere alla liquidazione dell'importo residuo pari al
50% della somma predetta, stante la pendenza di un giudizio di impugnazione del testamento promosso dall'erede avanti al Tribunale di Roma, sez. civile , Persona_2
Parte ricorrente ha a detto scopo aggiunto che avanti al Tribunale di Roma, sez. Civile era pendente giudizio di impugnazione del testamento e che disposta consulenza tecnica di ufficio, il medico legale incaricato aveva concluso ritenendo non sussistenti elementi indicativi della prospettata infermità di mente del de cuius ed ha dedotto, che il rifiuto opposto dalla Camera dei Deputati alla corresponsione dell'importo di euro 44. 546 97, al lordo era pertanto illegittimo ed immotivato, stante le risultanze della disposta consulenza medico legale nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Roma. Parte ricorrente ha pertanto concluso come sopra indicato.
La resistente, tempestivamente costituitasi ha chiesto in via principale il rigetto della domanda di condanna ed, in subordine, la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 295 cpc in attesa della definizione del giudizio sulla validità del testamento pendente avanti al
Tribunale ordinario di Roma sez. civile ed ha giustificato il rifiuto di corrispondere la somma richiesta col ricorso da parte ricorrente, deducendo che, in assenza di conclusione del giudizio di impugnazione del testamento avanti al Tribunale di Roma, norme di comune prudenza impedivano di ritenere creditore effettiva la ricorrente stessa.
2 All'udienza del 24 gennaio 2025, la scrivente sollevava d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione, in ragione dell'autodichia della Camera dei Deputati e concedeva alle parti termine per note autorizzate, che venivano ritualmente depositate.
Con le note autorizzate la ricorrente insisteva per la sussistenza della giurisdizione del Giudice
Ordinario, deducendo che l'oggetto della controversia è la “ tutela di un diritto patrimoniale già accertato e liquido, non dell'applicazione di regole interne sull'attribuzione o quantificazione del vitalizio”
Parte resistente del pari con le note ha argomentato sulla sussistenza della giurisdizione del
Giudice ordinario attesa l'assenza di regolamenti interni in materia previdenziale e la pacificità dell'an e del quantum della pretesa fatta valere.
Discussa oralmente la causa all'odierna udienza è stata decisa con deposito di sentenza pubblicamente letta e depositata in via telematica.
Ad avviso della scrivente le articolate difese delle parti non consentono di superare il sollevato difetto di giurisdizione, essendo viceversa Giudice preposto il Consiglio di
Giurisdizione della Camera dei Deputati, alla luce dell'indirizzo espresso dalla Corte di
Cassazione, con costante orientamento in materia.
Si premette che oggetto del presente giudizio è la richiesta di condanna della parte resistente al pagamento degli arretrati di assegno vitalizio maturato in capo al de cuius della ricorrente, come chiaramente evincibile dalle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, domande cui si
è opposta parte resistente, chiedendone il rigetto, con la conseguenza che sia l'an che il quantum sono contestati e non pacifici. La ricorrente, invero, agisce in qualità di erede, subentrando nella posizione del de cuius e come ribadito la Corte Costituzionale (sentenza n. 65 del 2024), l'autodichia trova il suo fondamento nel rapporto di autonomia e indipendenza tra l'organo e i suoi dipendenti, principio che si estende per analogia anche ai suoi membri, e che non può essere fatto valere da soggetti terzi, ma tale non è la ricorrente che è subentrata nella posizione del de cuis, in qualità di erede di Parlamentare.
La tesi della parte ricorrente, secondo cui il credito sarebbe ormai "liquido e accertato" e la controversia riguarderebbe solo l'ingiustificata sospensione del pagamento, non è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, la questione del soggetto legittimato 3 a ricevere il pagamento e le condizioni per la liquidazione dell'assegno vitalizio rientrano nella gestione del rapporto di diritto pubblico previdenziale e la decisione di rifiutare il pagamento alla ricorrente degli arretrati del vitalizio, incide proprio sulla gestione dell'assegno vitalizio stesso, che per indirizzo constante espresso dalla giurisprudenza di legittimità non può essere esaminato dal G.O.
Si osserva infatti che la giurisprudenza è univoca nell'affermare che “le controversie relative all'entità del trattamento di reversibilità del vitalizio dell'ex parlamentare defunto, trovando fonte, al pari degli assegni vitalizi, nell'indennità di carica, spettano alla cognizione degli organi di autodichia della Camera cui il parlamentare è appartenuto che svolgono, a tal uopo, una funzione obiettivamente giurisdizionale, sicché è ammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione. Sez. U - , Ordinanza n. 25211 del 10/11/2020) – o ancora, e con riferimento alle condizioni di attribuzione e di misura: “Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari - istituto riconducibile alla normativa di "diritto singolare" che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost. - spettano alla cognizione degli organi di autodichia, i quali, essendo
"interni" all'organo costituzionale di appartenenza ed estranei all'organizzazione della giurisdizione, non rientrano nel novero dei giudici speciali di cui all'art. 102 Cost. e i loro provvedimenti non sono soggetti al sindacato di legittimità previsto dall'art. 111, comma 7,
Cost. (principio affermato dalla Sezione semplice, ai sensi dell'art. 374, comma 1, c.p.c.)”
(Sez. L - , Ordinanza n. 85 del 07/01/2021) – ed infine: “Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari, avendo ad oggetto un istituto che - in quanto proiezione economica dell'indennità parlamentare per la vita successiva allo svolgimento del mandato - rientra nella normativa di "diritto singolare" prevista per il Parlamento e per i suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost., sono devolute alla cognizione degli organi di autodichia (Sez. U - , Ordinanza n. 1720 del 27/01/2020 (Rv. 656702 - 01)
Tale indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità fonda la sua ratio nella natura di diritto pubblico dei rapporti tra un'assemblea parlamentare e i suoi membri e sull'autonomia regolamentare che le consente di istituire organi interni per la gestione delle controversie
4 pertinenti anche alla materia previdenziale, disciplinata a sua volta da atti interni dell'Assemblea Parlamentare.
In conclusione, la natura del rapporto stesso è di diritto pubblico previdenziale in ogni sua fase, dalla costituzione del credito alla sua liquidazione anche agli eredi: pertanto il conflitto tra gli eredi sulla validità del testamento, a parere della scrivente, non trasforma una questione di diritto previdenziale particolare in una ordinaria causa di previdenza atta a radicare la giurisdizione avanti al Giudice del Lavoro e della previdenza e come per qualsiasi controversia relativa all'assegno vitalizio, ogni questione è devoluta alla giurisdizione domestica della Camera dei Deputati.
Deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito ed in ragione della peculiarità del caso concreto e della natura processuale dell'esito del giudizio, si ravvisano gravi ed eccezionale per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 6 giugno 2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede
- Dichiara il difetto di giurisdizione;
-Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Roma, il 1° ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il
Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri, all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 01.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 21883/2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa da:
, quale erede di , rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 Persona_1
Cristiano Marco Severini Iacolucci e Vincenzo Valente giusta procura alle liti in calce al ricorso;
- Ricorrente
E
con gli Avv.ti Maria Teresa Losasso e Marco Cerase, giusta Controparte_2
procura allegata alla memoria, rilasciata dal Segretario generale pro tempore,
- Resistente
Oggetto: Pagamento di arretrati di assegno vitalizio.
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 06.06.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha chiesto al Tribunale di Roma Sez. Lavoro di : “ Condannare la Camera di Deputati alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di euro 44.546,97 lordi oltre
1 rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, se del caso con valutazione equitativa. “
La ricorrente ha dedotto in particolare di essere erede testamentaria dell'On. Persona_1
deceduto il 5 luglio 2020, che con testamento pubblicato il 23 luglio 2020 era risultata erede al 50% del patrimonio del de cuius e che la Camera dei Deputati in data 22 dicembre 2022 le aveva comunicato unitamente, così come aveva comunicato all'altro erede di Persona_1
( , la sussistenza di arretrati di assegno vitalizio del parlamentare Persona_2
deceduto per il periodo 2019 -2020, pari alla misura lorda di euro 89.093,94.
Parte ricorrente ha altresì aggiunto che pur avendo trasmesso in data 27 Marzo 2023 richiesta di pagamento del 50% del dovuto, la Camera dei Deputati con lettera del 22 gennaio 2024, le aveva comunicato l'impossibilità di procedere alla liquidazione dell'importo residuo pari al
50% della somma predetta, stante la pendenza di un giudizio di impugnazione del testamento promosso dall'erede avanti al Tribunale di Roma, sez. civile , Persona_2
Parte ricorrente ha a detto scopo aggiunto che avanti al Tribunale di Roma, sez. Civile era pendente giudizio di impugnazione del testamento e che disposta consulenza tecnica di ufficio, il medico legale incaricato aveva concluso ritenendo non sussistenti elementi indicativi della prospettata infermità di mente del de cuius ed ha dedotto, che il rifiuto opposto dalla Camera dei Deputati alla corresponsione dell'importo di euro 44. 546 97, al lordo era pertanto illegittimo ed immotivato, stante le risultanze della disposta consulenza medico legale nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Roma. Parte ricorrente ha pertanto concluso come sopra indicato.
La resistente, tempestivamente costituitasi ha chiesto in via principale il rigetto della domanda di condanna ed, in subordine, la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 295 cpc in attesa della definizione del giudizio sulla validità del testamento pendente avanti al
Tribunale ordinario di Roma sez. civile ed ha giustificato il rifiuto di corrispondere la somma richiesta col ricorso da parte ricorrente, deducendo che, in assenza di conclusione del giudizio di impugnazione del testamento avanti al Tribunale di Roma, norme di comune prudenza impedivano di ritenere creditore effettiva la ricorrente stessa.
2 All'udienza del 24 gennaio 2025, la scrivente sollevava d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione, in ragione dell'autodichia della Camera dei Deputati e concedeva alle parti termine per note autorizzate, che venivano ritualmente depositate.
Con le note autorizzate la ricorrente insisteva per la sussistenza della giurisdizione del Giudice
Ordinario, deducendo che l'oggetto della controversia è la “ tutela di un diritto patrimoniale già accertato e liquido, non dell'applicazione di regole interne sull'attribuzione o quantificazione del vitalizio”
Parte resistente del pari con le note ha argomentato sulla sussistenza della giurisdizione del
Giudice ordinario attesa l'assenza di regolamenti interni in materia previdenziale e la pacificità dell'an e del quantum della pretesa fatta valere.
Discussa oralmente la causa all'odierna udienza è stata decisa con deposito di sentenza pubblicamente letta e depositata in via telematica.
Ad avviso della scrivente le articolate difese delle parti non consentono di superare il sollevato difetto di giurisdizione, essendo viceversa Giudice preposto il Consiglio di
Giurisdizione della Camera dei Deputati, alla luce dell'indirizzo espresso dalla Corte di
Cassazione, con costante orientamento in materia.
Si premette che oggetto del presente giudizio è la richiesta di condanna della parte resistente al pagamento degli arretrati di assegno vitalizio maturato in capo al de cuius della ricorrente, come chiaramente evincibile dalle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, domande cui si
è opposta parte resistente, chiedendone il rigetto, con la conseguenza che sia l'an che il quantum sono contestati e non pacifici. La ricorrente, invero, agisce in qualità di erede, subentrando nella posizione del de cuius e come ribadito la Corte Costituzionale (sentenza n. 65 del 2024), l'autodichia trova il suo fondamento nel rapporto di autonomia e indipendenza tra l'organo e i suoi dipendenti, principio che si estende per analogia anche ai suoi membri, e che non può essere fatto valere da soggetti terzi, ma tale non è la ricorrente che è subentrata nella posizione del de cuis, in qualità di erede di Parlamentare.
La tesi della parte ricorrente, secondo cui il credito sarebbe ormai "liquido e accertato" e la controversia riguarderebbe solo l'ingiustificata sospensione del pagamento, non è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, la questione del soggetto legittimato 3 a ricevere il pagamento e le condizioni per la liquidazione dell'assegno vitalizio rientrano nella gestione del rapporto di diritto pubblico previdenziale e la decisione di rifiutare il pagamento alla ricorrente degli arretrati del vitalizio, incide proprio sulla gestione dell'assegno vitalizio stesso, che per indirizzo constante espresso dalla giurisprudenza di legittimità non può essere esaminato dal G.O.
Si osserva infatti che la giurisprudenza è univoca nell'affermare che “le controversie relative all'entità del trattamento di reversibilità del vitalizio dell'ex parlamentare defunto, trovando fonte, al pari degli assegni vitalizi, nell'indennità di carica, spettano alla cognizione degli organi di autodichia della Camera cui il parlamentare è appartenuto che svolgono, a tal uopo, una funzione obiettivamente giurisdizionale, sicché è ammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione. Sez. U - , Ordinanza n. 25211 del 10/11/2020) – o ancora, e con riferimento alle condizioni di attribuzione e di misura: “Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari - istituto riconducibile alla normativa di "diritto singolare" che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost. - spettano alla cognizione degli organi di autodichia, i quali, essendo
"interni" all'organo costituzionale di appartenenza ed estranei all'organizzazione della giurisdizione, non rientrano nel novero dei giudici speciali di cui all'art. 102 Cost. e i loro provvedimenti non sono soggetti al sindacato di legittimità previsto dall'art. 111, comma 7,
Cost. (principio affermato dalla Sezione semplice, ai sensi dell'art. 374, comma 1, c.p.c.)”
(Sez. L - , Ordinanza n. 85 del 07/01/2021) – ed infine: “Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari, avendo ad oggetto un istituto che - in quanto proiezione economica dell'indennità parlamentare per la vita successiva allo svolgimento del mandato - rientra nella normativa di "diritto singolare" prevista per il Parlamento e per i suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost., sono devolute alla cognizione degli organi di autodichia (Sez. U - , Ordinanza n. 1720 del 27/01/2020 (Rv. 656702 - 01)
Tale indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità fonda la sua ratio nella natura di diritto pubblico dei rapporti tra un'assemblea parlamentare e i suoi membri e sull'autonomia regolamentare che le consente di istituire organi interni per la gestione delle controversie
4 pertinenti anche alla materia previdenziale, disciplinata a sua volta da atti interni dell'Assemblea Parlamentare.
In conclusione, la natura del rapporto stesso è di diritto pubblico previdenziale in ogni sua fase, dalla costituzione del credito alla sua liquidazione anche agli eredi: pertanto il conflitto tra gli eredi sulla validità del testamento, a parere della scrivente, non trasforma una questione di diritto previdenziale particolare in una ordinaria causa di previdenza atta a radicare la giurisdizione avanti al Giudice del Lavoro e della previdenza e come per qualsiasi controversia relativa all'assegno vitalizio, ogni questione è devoluta alla giurisdizione domestica della Camera dei Deputati.
Deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito ed in ragione della peculiarità del caso concreto e della natura processuale dell'esito del giudizio, si ravvisano gravi ed eccezionale per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 6 giugno 2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede
- Dichiara il difetto di giurisdizione;
-Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Roma, il 1° ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il
Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).
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