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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/02/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 778 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall' avv. Marisa Caravetta
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. Luciano Rociola
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data 22/4/2023 Parte_1 Controparte_1
a AN MO ES (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
AN MO ES, Anno 2023, Numero 1, Parte II, Serie A); dal matrimonio non sono nati figli.
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 15/4/2024,
[...]
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito nei Pt_1 confronti della resistente, rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di : “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale al sig. che continuerà ad abitarla da solo Parte_1 avendo già la moglie lasciato l'abitazione dal 22.03.2024; 3) ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN Giorgio ES e AN MO Albense di apportare la relativa annotazione negli appositi registri;
”
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, la resistente si è Controparte_1
costituito in giudizio con memoria depositata in data 21.10.2024 con la quale ha chiesto al
Tribunale di “In via preliminare. Rigettare la domanda di separazione con addebito per tutte le ragioni esposte in premessa;
In via gradata Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del ricorrente per tutte le ragioni Parte_1
esposte in premessa, con relativa annotazione nei registri dello stato civile del Comune di
AN MO ES”.
All'udienza del 3/12/2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, depositato in atti, in base al quale: “1) La casa coniugale di proprietà del sig. , padre del sig. viene assegnata al Persona_1 Parte_1
sig. che già la abita da solo dal 24.03.2024; 2) Dichiarare la separazione Parte_1
personale dei coniugi, i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
3) ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN MO Albense di apportare la relativa annotazione negli appositi registri;
4) Le parti dichiarano altresì di rinunciare a ogni reciproco mantenimento essendo gli stessi economicamente autonomi e indipendenti;
5) Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere circa i rapporti - 3 - economici e patrimoniali;
6) Le parti dichiarano che tale accordo sarà efficace e valido dalla data del provvedimento emesso dal Tribunale;
7) Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle norme del codice civile”.
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...] In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 778 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 22/4/2023 a AN MA ES (atto
[...]
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AN MA ES, Anno
2023, Numero 1, Parte II, Serie A) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 26/02/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 778 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall' avv. Marisa Caravetta
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. Luciano Rociola
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data 22/4/2023 Parte_1 Controparte_1
a AN MO ES (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
AN MO ES, Anno 2023, Numero 1, Parte II, Serie A); dal matrimonio non sono nati figli.
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 15/4/2024,
[...]
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito nei Pt_1 confronti della resistente, rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di : “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale al sig. che continuerà ad abitarla da solo Parte_1 avendo già la moglie lasciato l'abitazione dal 22.03.2024; 3) ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN Giorgio ES e AN MO Albense di apportare la relativa annotazione negli appositi registri;
”
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, la resistente si è Controparte_1
costituito in giudizio con memoria depositata in data 21.10.2024 con la quale ha chiesto al
Tribunale di “In via preliminare. Rigettare la domanda di separazione con addebito per tutte le ragioni esposte in premessa;
In via gradata Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del ricorrente per tutte le ragioni Parte_1
esposte in premessa, con relativa annotazione nei registri dello stato civile del Comune di
AN MO ES”.
All'udienza del 3/12/2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, depositato in atti, in base al quale: “1) La casa coniugale di proprietà del sig. , padre del sig. viene assegnata al Persona_1 Parte_1
sig. che già la abita da solo dal 24.03.2024; 2) Dichiarare la separazione Parte_1
personale dei coniugi, i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
3) ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN MO Albense di apportare la relativa annotazione negli appositi registri;
4) Le parti dichiarano altresì di rinunciare a ogni reciproco mantenimento essendo gli stessi economicamente autonomi e indipendenti;
5) Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere circa i rapporti - 3 - economici e patrimoniali;
6) Le parti dichiarano che tale accordo sarà efficace e valido dalla data del provvedimento emesso dal Tribunale;
7) Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle norme del codice civile”.
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...] In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 778 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 22/4/2023 a AN MA ES (atto
[...]
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AN MA ES, Anno
2023, Numero 1, Parte II, Serie A) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 26/02/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò