Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2023, n. 3598
CASS
Sentenza 6 febbraio 2023

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La sentenza in esame è stata emessa dalla Corte di Cassazione, con il giudice relatore Rosanna Angarano. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo l'illegittimità della decisione che aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente, Cores S.r.l., riguardo a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010. Le pretese giuridiche dell'Agenzia si fondavano sulla contestazione della tempestività del ricorso per cassazione, mentre la società contribuente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso stesso, evidenziando la tardività della notifica.

Il giudice ha accolto l'eccezione di inammissibilità, argomentando che il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine previsto dalla legge, nonostante l'Agenzia avesse tentato di avvalersi di una sospensione dei termini processuali. La Corte ha chiarito che la sospensione straordinaria non era cumulabile con quella dei termini feriali, e che la decorrenza del termine per impugnare doveva essere calcolata tenendo conto della notifica della sentenza. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le spese del giudizio sono state compensate, considerando la posizione della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2023, n. 3598
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3598
    Data del deposito : 6 febbraio 2023

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