CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2023, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 412/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, – ricorrente – contro CORES S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma Via W. Tobagi, 11, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Restuccia che la rappresenta e difende, – resistente – IRAP IRES IVA ACCERTAMENTO Civile Sent. Sez. 5 Num. 3598 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: ANGARANO ROSANNA Data pubblicazione: 06/02/2023 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6198/18, depositata il 19/09/2018; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 dicembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Rosanna Angarano;
dato atto che il Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Locatelli, ha chiesto dichiararsi inammissibile la prima parte del motivo ed accogliersi con rinvio la seconda parte del motivo. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato il 18 dicembre 2019, impugna con un unico motivo, nei confronti della Cores s.r.l., la sentenza in epigrafe che ha parzialmente accolto sia l’appello principale della contribuente che l’appello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, a propria volta, aveva accolto parzialmente, e limitatamente al riconoscimento del credito iva, il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2010, erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi. 2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria in cui ha dato atto del diniego all’istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito dalla legge 18 dicembre 2018 n. 136. 3. La società contribuente, che non ha depositato tempestivo controricorso, con memoria ex art. 372 cod. proc. civ., notificata all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura generale dello Stato il 16 settembre 2021, ha prodotto in giudizio sentenza n. 3528 del 2020, con la quale la stessa C.t.r. del Lazio ha parzialmente accolto il ricorso per revocazione proposto dall’Ufficio avverso la medesima sentenza impugnata in questa sede. Per l’effetto ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto tardivo. 3 4.La Corte all’udienza camerale del 13 luglio 2022 ha disposto il rinvio in pubblica udienza. 5. In data 14 dicembre 2022 la contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è inammissibile. 1.1. In ordine al rilievo dell’inammissibilità del ricorso per cassazione tardivamente proposto, la Corte ha già ritenuto, con giurisprudenza sovrapponibile alla fattispecie in esame, che detta ultima non può essere esclusa per il fatto che il controricorso, con il quale si eccepisce l’inammissibilità dell'impugnazione e si indica la prova documentale della notifica della sentenza, sia a sua volta tardivo, ove tale prova documentale, ancorché depositata unitamente al controricorso, sia posta a disposizione del ricorrente. Si è, altresì, precisato che tale disponibilità ben può ritenersi determinata dalla duplice circostanza, ricorrente anche nella specie, del deposito dell'atto e della notificazione del controricorso recante la menzione dell'atto depositato (Cass. 18/04/2014, n. 9051, Cass. 10/01/2001, n. 252). 1.2. La società intimata, se pure non ha depositato controricorso, ha depositato memoria, ritualmente notificata all’Agenzia, alla quale ha allegato prova documentale dell’intempestività del ricorso che, pertanto, va valutata alla luce della giurisprudenza richiamata. 1.3. Quanto alla decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione, questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato il principio secondo cui la notificazione di un’impugnazione equivale (sia per la parte notificante sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. ma anche con riferimento a quello di cui all'art. 325 cod. proc. civ., 4 salva l'ipotesi di sospensione del termine di impugnazione ove prevista dalla legge (Cass. 05/09/2019 n. 22220, Cass. 03/07/2018 n. 17309, Cass. n. 13/07/2017 n.17309 Cass. 22/03/2013 n. 7261). 1.3. La sentenza qui impugnata è stata pubblicata il 19 settembre 2018 e non notificata. La stessa, tuttavia, veniva impugnata dall’Ufficio, oltre che con il ricorso per cassazione introduttivo dell’odierno giudizio, anche con ricorso per revocazione iscritto a ruolo il 28 dicembre 2018. Tanto risulta dalla intestazione della sentenza – n. 3258 del 2020 C.t.r. del Lazio – prodotta dalla società contribuente con la memoria ex art. 372 cod. proc. civ. che ha deciso detto ultimo ricorso. Dalla date del 28 dicembre 2018 decorreva, pertanto, il termine breve di sessanta giorni per proporre il ricorso per Cassazione. Avvalendosi della sospensione di cui all’art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito dalla legge 18 dicembre 2018 n. 136 di nove mesi il termine breve scadeva il 26 novembre 2019. 1.4. Sul punto la Corte ha chiarito che la sospensione straordinaria prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale – prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014 – nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi (Cass. 15/10/2021, n. 28398). 1.5. Il ricorso per cassazione è stato notificato, il 18 dicembre 2019, oltre il termine di legge, sicché ne va dichiarata l'inammissibilità. 2. Poiché la società non si è difesa a mezzo di controricorso tempestivo, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate. 5 3. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2022.
dato atto che il Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Locatelli, ha chiesto dichiararsi inammissibile la prima parte del motivo ed accogliersi con rinvio la seconda parte del motivo. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato il 18 dicembre 2019, impugna con un unico motivo, nei confronti della Cores s.r.l., la sentenza in epigrafe che ha parzialmente accolto sia l’appello principale della contribuente che l’appello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, a propria volta, aveva accolto parzialmente, e limitatamente al riconoscimento del credito iva, il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2010, erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi. 2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria in cui ha dato atto del diniego all’istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito dalla legge 18 dicembre 2018 n. 136. 3. La società contribuente, che non ha depositato tempestivo controricorso, con memoria ex art. 372 cod. proc. civ., notificata all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura generale dello Stato il 16 settembre 2021, ha prodotto in giudizio sentenza n. 3528 del 2020, con la quale la stessa C.t.r. del Lazio ha parzialmente accolto il ricorso per revocazione proposto dall’Ufficio avverso la medesima sentenza impugnata in questa sede. Per l’effetto ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto tardivo. 3 4.La Corte all’udienza camerale del 13 luglio 2022 ha disposto il rinvio in pubblica udienza. 5. In data 14 dicembre 2022 la contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è inammissibile. 1.1. In ordine al rilievo dell’inammissibilità del ricorso per cassazione tardivamente proposto, la Corte ha già ritenuto, con giurisprudenza sovrapponibile alla fattispecie in esame, che detta ultima non può essere esclusa per il fatto che il controricorso, con il quale si eccepisce l’inammissibilità dell'impugnazione e si indica la prova documentale della notifica della sentenza, sia a sua volta tardivo, ove tale prova documentale, ancorché depositata unitamente al controricorso, sia posta a disposizione del ricorrente. Si è, altresì, precisato che tale disponibilità ben può ritenersi determinata dalla duplice circostanza, ricorrente anche nella specie, del deposito dell'atto e della notificazione del controricorso recante la menzione dell'atto depositato (Cass. 18/04/2014, n. 9051, Cass. 10/01/2001, n. 252). 1.2. La società intimata, se pure non ha depositato controricorso, ha depositato memoria, ritualmente notificata all’Agenzia, alla quale ha allegato prova documentale dell’intempestività del ricorso che, pertanto, va valutata alla luce della giurisprudenza richiamata. 1.3. Quanto alla decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione, questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato il principio secondo cui la notificazione di un’impugnazione equivale (sia per la parte notificante sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. ma anche con riferimento a quello di cui all'art. 325 cod. proc. civ., 4 salva l'ipotesi di sospensione del termine di impugnazione ove prevista dalla legge (Cass. 05/09/2019 n. 22220, Cass. 03/07/2018 n. 17309, Cass. n. 13/07/2017 n.17309 Cass. 22/03/2013 n. 7261). 1.3. La sentenza qui impugnata è stata pubblicata il 19 settembre 2018 e non notificata. La stessa, tuttavia, veniva impugnata dall’Ufficio, oltre che con il ricorso per cassazione introduttivo dell’odierno giudizio, anche con ricorso per revocazione iscritto a ruolo il 28 dicembre 2018. Tanto risulta dalla intestazione della sentenza – n. 3258 del 2020 C.t.r. del Lazio – prodotta dalla società contribuente con la memoria ex art. 372 cod. proc. civ. che ha deciso detto ultimo ricorso. Dalla date del 28 dicembre 2018 decorreva, pertanto, il termine breve di sessanta giorni per proporre il ricorso per Cassazione. Avvalendosi della sospensione di cui all’art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito dalla legge 18 dicembre 2018 n. 136 di nove mesi il termine breve scadeva il 26 novembre 2019. 1.4. Sul punto la Corte ha chiarito che la sospensione straordinaria prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale – prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014 – nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi (Cass. 15/10/2021, n. 28398). 1.5. Il ricorso per cassazione è stato notificato, il 18 dicembre 2019, oltre il termine di legge, sicché ne va dichiarata l'inammissibilità. 2. Poiché la società non si è difesa a mezzo di controricorso tempestivo, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate. 5 3. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2022.