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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13998/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 13998/2025 promosso da: nata a [...] in data [...] con l'assistenza dell'avv. SORELLI Persona_1 CRISTINA
e nato in [...] in data [...] , con l'assistenza dell'avv. CP_1
SORELLI CRISTINA
Con l'intervento ex lege del PM (visto del 15/09/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 “a) L'affido dei figli minori e è mantenuto in forma condivisa fra i genitori, che Per_2 CP_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocamento degli stessi secondo quanto stabilito.
b) I figli e restano iscritti, nel registro anagrafico di residenza del padre, e con Per_2 CP_2 collocamento prevalente presso lo stesso, in modo da poter consentire loro di frequentare la scuola dell'infanzia presso i quali sono iscritti. Per_3
c) La casa familiare posta in Reggello (FI) Via Cassola 9 di proprietà di entrambi i genitori viene assegnata al Sig. , collocatario dei figli, con tutti gli arredi e corredi ad eccezione degli CP_1 effetti personali della sig.ra . Persona_1
d) La sig.ra si obbliga a trasferire la Sua quota di proprietà della casa familiare posta Persona_1 in Reggello (FI) Via Carlo Cassola 9, pari ad ½ identificata al Nuovo catasto urbano foglio 60 particella 1062 sub 5 cat. A/2 e foglio 60 part. 1026 sub10 cat. C/6 al Sig. che accetta CP_1
Quest'ultimo di obbliga ad accollarsi la quota del mutuo, accesso presso la banca Intesa S. Paolo, agenzia Rignano Sull'Arno (FI), della Sig.ra ed a corrispondere alla stessa la somma Persona_1 di. €.13.388,50 in unica soluzione.
e) Ciascun genitore eserciterà in maniera disgiunta la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I genitori adopereranno la massima flessibilità, in modo da non alimentare alcun disagio nei minori, dei quali si impegnano a continuare a privilegiare quanto più possibile le esigenze ed i bisogni.
f) La frequentazione dei figli e viene concordata dai genitori secondo il seguente schema. Per_2 CP_2
Durante il periodo scolastico ogni quindici giorni i genitori si alterneranno con la seguente modalità: la madre terrà con sé i figli dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina accompagnandoli a scuola, il padre riprenderà i figli il lunedì da scuola e li terrà con sé fino al giovedì mattina accompagnandoli a scuola, dove li riprenderà la madre che li riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina, dopo il pernotto e la madre li riprenderà tenendoli con sé sino al successivo giovedì mattina riaccompagnandoli a scuola;
e così in via alternata ogni quindici giorni. In ogni caso entrambi i genitori manifestano sin da ora, la loro completa disponibilità a farsi integralmente carico degli obblighi di gestione dei figli minori che, momentaneamente non possono essere esercitati dall'altro coniuge. Entrambi i genitori s'impegnano a rendersi disponibile a tenere con sé i bambini anche in giorni e orari diversi rispetto a quelli stabiliti, quando l'altro comunicherà la propria indisponibilità per motivi di lavoro, così se dovessero incontrare delle difficoltà nel rispettare gli obblighi assunti pagina 2 di 7 relativamente alla gestione dei minori, avranno cura di darne preavviso, anche telefonicamente, all'altro genitore. Nell'ipotesi nell'intento di favorire i rapporti interpersonali fra genitori e i figli, i genitori si accordano affinché la madre tenga con sé i figli anche in più giorni, compatibilmente con le loro esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti, con il consenso del padre e con preavviso di almeno 48 ore. Le attività sportive dei figli saranno gestite relativamente ai giorni di spettanza dei genitori come dal condiviso calendario. Durante i periodi di vacanze scolastiche durante le vacanze estive entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere un periodo di vacanza con i figli di 21 giorno ciascuno, anche non consecutivi, durante il quale deve intendersi sospesa la permanenza con l'altro genitore: l'esatto periodo sarà individuato di comune accordo, ovvero in difetto, indicato entro il 31 maggio di ogni anno. Le vacanze pasquali dal giovedì fino al giorno di Pasqua con un genitore e dalla sera (ore 21) del giorno di Pasqua sino al martedì (ore 21.00 ossia dopo cena) con l'altro, Le vacanze natalizie saranno trascorse – ad anni alterni- dall'inizio del periodo di vacanza al 30.12 con un genitore e dal 30.12 alla fine delle vacanze natalizie con l'altro
(per il 2025 la scelta spetterà alla madre) niente toglie che i genitori si accordino diversamente di anno in anno anche in considerazione delle esigenze dei figli sensibilizzandosi reciprocamente gli stessi, affinché i figli trascorrano alternativamente di anno in anno le festività del giorno di Natale e della Pasqua ad anni alterni con l'uno o con l'altro. In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra i genitori ed i figli, compatibilmente con le loro esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti, i genitori si impegnano ed obbligano a comunicare rispettivamente ogni impedimento che possa determinare una deroga al calendario in modo che i figli mantengano sempre un equo periodo con un genitore e con l'altro. I genitori, comunque, ferma la regolamentazione degli incontri come sopra riportati, si impegnano a collaborare per far sì che i figli possano affrontare serenamente il graduale distacco dei genitori, impegnandosi, solo in caso di evidenti e manifeste difficoltà dei figli, a richiedere il parere di uno psicologo infantile per individuare, valutare ed esaudire le necessità dei minori. I genitori concordano che in caso di eventuali nuove relazioni affettive degli stessi, apporteranno ogni cautela per evitare pregiudizi alla serenità dei figli e, comunque, non saranno agli stessi presentati eventuali nuovi compagni/e se non in caso di stabilità della nuova relazione.
h) I genitori si impegnano a darsi reciproca comunicazione di cambi di residenza e di fornire aggiornati recapiti telefonici e, comunque, il genitore che ha con sé i figli deve mettere a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in località diverse da quelle quotidiane, nonchè informare del luogo e recapito dove e trascorreranno i periodi di vacanza di spettanza dell'altro genitore. Per_2 CP_2
pagina 3 di 7 i) I genitori si obbligano, a mantenere direttamente e personalmente i figli in considerazione dei tempi di permanenza paritari con entrambi i genitori. Saranno sostenute a perfetta metà nella misura del
50% tra i genitori, le cosiddette spese straordinarie: mediche, quali quelle di tipo sanitario non rimborsate dal S.S.N., visite mediche specialistiche non coperte da assistenza (ortopediche, ortodontiche, oculistiche, psicoterapeutiche, etc.), scolastiche e di istruzione (retta, trasporto scolastico, comprese le spese per l'acquisto di materiale didattico e/o libri di testo, rette relative alla frequentazione di istituti educativi) ricreative, ludiche e tempo libero, centri estivi, spese tutte previamente concordate tra i genitori, necessarie per i minori fin quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti. Laddove tali spese venissero anticipate da uno dei due genitori, l'altro sarà tenuto al rimborso non oltre la fine della mensilità successiva, mediante conguaglio delle somme come sopra fissate, ad eccezione delle spese mediche che rivestano il carattere dell'urgenza, per le quali non è richiesto il previo consenso. In ogni caso si fa riferimento al protocollo del CNF.
l) Per quanto attiene “l'assegno Unico per i figli”, questo verrà versato sul conto corrente cointestato ad entrambi i genitori aperto presso banca Intesa S. Paolo dal medesimo conto corrente verranno i genitori preleveranno quanto necessario per spese per i figli previo consenso dell'altro genitore per prelievi superiori ad €.100 (centoeuro);
m) i Sig.ri e si obbligano a versare nel medesimo conto entro il 10 di ogni mese la CP_1 Per_1 somma di €.200,00 (duecentoeuro) ciascuno;
n) I genitori prestano fin da ora il loro reciproco consenso a che i figli abbiano la propria carta di identità ed il proprio passaporto;
fermo rimanendo che i viaggi del padre o della madre con i figli all'estero dovranno essere concordati con l'altro genitore.
o) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
p) I Signori e si impegnano a far conservare ai figli e rapporti significativi CP_1 Per_1 Per_2 CP_2 con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
q) Nel caso sia ritenuto necessario avvalersi di una baby-sitter per i figli, solo in caso di indisponibilità di entrambi i genitori nonché dei nonni paterni e materni la scelta dovrà essere concordata e approvata da entrambi. In ogni caso se uno dei genitori non può per qualsiasi motivo tenere e nel periodo di competenza dovrà avvisare con congruo anticipo l'altro genitore. Per_2 CP_2
r) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
s) Le spese del presente giudizio sono integralmente divise in modo paritario fra le parti”. pagina 4 di 7
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con il presente ricorso congiunto le parti hanno chiesto al Tribunale di regolamentare i rapporti personali e patrimoniali relativi ai figli minori , nato in data [...] in Bagno a [...]_2
(FI) TI e nato in [...] in data [...], entrambi regolarmente riconosciuti dalle CP_2
Parti (docc.1-2).
2. Rileva il Collegio che le condizioni di cui al ricorso congiunto meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme di ordine pubblico e non in contrasto con l'interesse dei figli minori e Per_2 CP_2
3. Nulla deve disporsi sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così provvede:
- prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato dalle parti in data 05/08/2025, disponendo in conformità;
- nulla per le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17/09/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Presidente
Silvia Governatori
LA GIUDICE EST.
Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 7 pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 13998/2025 promosso da: nata a [...] in data [...] con l'assistenza dell'avv. SORELLI Persona_1 CRISTINA
e nato in [...] in data [...] , con l'assistenza dell'avv. CP_1
SORELLI CRISTINA
Con l'intervento ex lege del PM (visto del 15/09/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 “a) L'affido dei figli minori e è mantenuto in forma condivisa fra i genitori, che Per_2 CP_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocamento degli stessi secondo quanto stabilito.
b) I figli e restano iscritti, nel registro anagrafico di residenza del padre, e con Per_2 CP_2 collocamento prevalente presso lo stesso, in modo da poter consentire loro di frequentare la scuola dell'infanzia presso i quali sono iscritti. Per_3
c) La casa familiare posta in Reggello (FI) Via Cassola 9 di proprietà di entrambi i genitori viene assegnata al Sig. , collocatario dei figli, con tutti gli arredi e corredi ad eccezione degli CP_1 effetti personali della sig.ra . Persona_1
d) La sig.ra si obbliga a trasferire la Sua quota di proprietà della casa familiare posta Persona_1 in Reggello (FI) Via Carlo Cassola 9, pari ad ½ identificata al Nuovo catasto urbano foglio 60 particella 1062 sub 5 cat. A/2 e foglio 60 part. 1026 sub10 cat. C/6 al Sig. che accetta CP_1
Quest'ultimo di obbliga ad accollarsi la quota del mutuo, accesso presso la banca Intesa S. Paolo, agenzia Rignano Sull'Arno (FI), della Sig.ra ed a corrispondere alla stessa la somma Persona_1 di. €.13.388,50 in unica soluzione.
e) Ciascun genitore eserciterà in maniera disgiunta la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I genitori adopereranno la massima flessibilità, in modo da non alimentare alcun disagio nei minori, dei quali si impegnano a continuare a privilegiare quanto più possibile le esigenze ed i bisogni.
f) La frequentazione dei figli e viene concordata dai genitori secondo il seguente schema. Per_2 CP_2
Durante il periodo scolastico ogni quindici giorni i genitori si alterneranno con la seguente modalità: la madre terrà con sé i figli dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina accompagnandoli a scuola, il padre riprenderà i figli il lunedì da scuola e li terrà con sé fino al giovedì mattina accompagnandoli a scuola, dove li riprenderà la madre che li riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina, dopo il pernotto e la madre li riprenderà tenendoli con sé sino al successivo giovedì mattina riaccompagnandoli a scuola;
e così in via alternata ogni quindici giorni. In ogni caso entrambi i genitori manifestano sin da ora, la loro completa disponibilità a farsi integralmente carico degli obblighi di gestione dei figli minori che, momentaneamente non possono essere esercitati dall'altro coniuge. Entrambi i genitori s'impegnano a rendersi disponibile a tenere con sé i bambini anche in giorni e orari diversi rispetto a quelli stabiliti, quando l'altro comunicherà la propria indisponibilità per motivi di lavoro, così se dovessero incontrare delle difficoltà nel rispettare gli obblighi assunti pagina 2 di 7 relativamente alla gestione dei minori, avranno cura di darne preavviso, anche telefonicamente, all'altro genitore. Nell'ipotesi nell'intento di favorire i rapporti interpersonali fra genitori e i figli, i genitori si accordano affinché la madre tenga con sé i figli anche in più giorni, compatibilmente con le loro esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti, con il consenso del padre e con preavviso di almeno 48 ore. Le attività sportive dei figli saranno gestite relativamente ai giorni di spettanza dei genitori come dal condiviso calendario. Durante i periodi di vacanze scolastiche durante le vacanze estive entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere un periodo di vacanza con i figli di 21 giorno ciascuno, anche non consecutivi, durante il quale deve intendersi sospesa la permanenza con l'altro genitore: l'esatto periodo sarà individuato di comune accordo, ovvero in difetto, indicato entro il 31 maggio di ogni anno. Le vacanze pasquali dal giovedì fino al giorno di Pasqua con un genitore e dalla sera (ore 21) del giorno di Pasqua sino al martedì (ore 21.00 ossia dopo cena) con l'altro, Le vacanze natalizie saranno trascorse – ad anni alterni- dall'inizio del periodo di vacanza al 30.12 con un genitore e dal 30.12 alla fine delle vacanze natalizie con l'altro
(per il 2025 la scelta spetterà alla madre) niente toglie che i genitori si accordino diversamente di anno in anno anche in considerazione delle esigenze dei figli sensibilizzandosi reciprocamente gli stessi, affinché i figli trascorrano alternativamente di anno in anno le festività del giorno di Natale e della Pasqua ad anni alterni con l'uno o con l'altro. In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra i genitori ed i figli, compatibilmente con le loro esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti, i genitori si impegnano ed obbligano a comunicare rispettivamente ogni impedimento che possa determinare una deroga al calendario in modo che i figli mantengano sempre un equo periodo con un genitore e con l'altro. I genitori, comunque, ferma la regolamentazione degli incontri come sopra riportati, si impegnano a collaborare per far sì che i figli possano affrontare serenamente il graduale distacco dei genitori, impegnandosi, solo in caso di evidenti e manifeste difficoltà dei figli, a richiedere il parere di uno psicologo infantile per individuare, valutare ed esaudire le necessità dei minori. I genitori concordano che in caso di eventuali nuove relazioni affettive degli stessi, apporteranno ogni cautela per evitare pregiudizi alla serenità dei figli e, comunque, non saranno agli stessi presentati eventuali nuovi compagni/e se non in caso di stabilità della nuova relazione.
h) I genitori si impegnano a darsi reciproca comunicazione di cambi di residenza e di fornire aggiornati recapiti telefonici e, comunque, il genitore che ha con sé i figli deve mettere a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in località diverse da quelle quotidiane, nonchè informare del luogo e recapito dove e trascorreranno i periodi di vacanza di spettanza dell'altro genitore. Per_2 CP_2
pagina 3 di 7 i) I genitori si obbligano, a mantenere direttamente e personalmente i figli in considerazione dei tempi di permanenza paritari con entrambi i genitori. Saranno sostenute a perfetta metà nella misura del
50% tra i genitori, le cosiddette spese straordinarie: mediche, quali quelle di tipo sanitario non rimborsate dal S.S.N., visite mediche specialistiche non coperte da assistenza (ortopediche, ortodontiche, oculistiche, psicoterapeutiche, etc.), scolastiche e di istruzione (retta, trasporto scolastico, comprese le spese per l'acquisto di materiale didattico e/o libri di testo, rette relative alla frequentazione di istituti educativi) ricreative, ludiche e tempo libero, centri estivi, spese tutte previamente concordate tra i genitori, necessarie per i minori fin quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti. Laddove tali spese venissero anticipate da uno dei due genitori, l'altro sarà tenuto al rimborso non oltre la fine della mensilità successiva, mediante conguaglio delle somme come sopra fissate, ad eccezione delle spese mediche che rivestano il carattere dell'urgenza, per le quali non è richiesto il previo consenso. In ogni caso si fa riferimento al protocollo del CNF.
l) Per quanto attiene “l'assegno Unico per i figli”, questo verrà versato sul conto corrente cointestato ad entrambi i genitori aperto presso banca Intesa S. Paolo dal medesimo conto corrente verranno i genitori preleveranno quanto necessario per spese per i figli previo consenso dell'altro genitore per prelievi superiori ad €.100 (centoeuro);
m) i Sig.ri e si obbligano a versare nel medesimo conto entro il 10 di ogni mese la CP_1 Per_1 somma di €.200,00 (duecentoeuro) ciascuno;
n) I genitori prestano fin da ora il loro reciproco consenso a che i figli abbiano la propria carta di identità ed il proprio passaporto;
fermo rimanendo che i viaggi del padre o della madre con i figli all'estero dovranno essere concordati con l'altro genitore.
o) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
p) I Signori e si impegnano a far conservare ai figli e rapporti significativi CP_1 Per_1 Per_2 CP_2 con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
q) Nel caso sia ritenuto necessario avvalersi di una baby-sitter per i figli, solo in caso di indisponibilità di entrambi i genitori nonché dei nonni paterni e materni la scelta dovrà essere concordata e approvata da entrambi. In ogni caso se uno dei genitori non può per qualsiasi motivo tenere e nel periodo di competenza dovrà avvisare con congruo anticipo l'altro genitore. Per_2 CP_2
r) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
s) Le spese del presente giudizio sono integralmente divise in modo paritario fra le parti”. pagina 4 di 7
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con il presente ricorso congiunto le parti hanno chiesto al Tribunale di regolamentare i rapporti personali e patrimoniali relativi ai figli minori , nato in data [...] in Bagno a [...]_2
(FI) TI e nato in [...] in data [...], entrambi regolarmente riconosciuti dalle CP_2
Parti (docc.1-2).
2. Rileva il Collegio che le condizioni di cui al ricorso congiunto meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme di ordine pubblico e non in contrasto con l'interesse dei figli minori e Per_2 CP_2
3. Nulla deve disporsi sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così provvede:
- prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato dalle parti in data 05/08/2025, disponendo in conformità;
- nulla per le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17/09/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Presidente
Silvia Governatori
LA GIUDICE EST.
Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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