Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, all'udienza del 13-3-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 392/2023
TRA
(8-7-1948), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Molaro, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. Carmine Meo, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25-1-2023 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_2
pagamento n. 071/2020/0003154290000 per € 13.901,62, relative a sanzioni per l'Ispettorato del Lavoro per l'anno 2017.
Conveniva l' asserendo l'omessa notifica della cartella, Controparte_1
e chiedeva al Giudice adito di dichiarare la nullità della cartella stessa.
Si costituiva l' che contestava in fatto ed in diritto Controparte_1
l'avversa opposizione e ne chiedeva il rigetto perché infondata.
All'udienza del 13-3-2025 il Giudice decideva la causa come da dispositivo letto m.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che l' ha prodotto la prova Controparte_1
dell'avvenuta rituale notifica della cartella opposta. La domanda giudiziale risulta depositata il 25/01/2023, quindi oltre 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, avvenuta in data 20/04/2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 c.p.c..
La stessa, inoltre, non è stata impugnata neanche nel termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. previsto per l'opposizione agli atti esecutivi.
1
L'opposizione non può dunque trovare accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
1500,00, oltre IVA e CPA come per legge;
c) Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Nola, 13-3-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
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