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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7735 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, in sostituzione del giudice designato, dott. Ottavio Picozzi, visto l'art. 429 c.p.c., udita la discussione orale, dà lettura della seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 16719/2023 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Matarazzo e Parte_1 dall'avv. Gabriele Straccia per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Maria Pia Teti per procura generale alle liti in notaio Per_1 di Fiumicino,
[...]
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nel verbale di udienza del 1 luglio 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19 maggio 2023 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 chiedendo di accertare l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito, di cui al provvedimento emesso dall'Istituto in data 19 aprile 2022 e, per l'effetto, di dichiarare l'irripetibilità della complessiva somma di € 13.521,06, relativa al reddito di cittadinanza percepito nel periodo da luglio 2019 a dicembre 2020. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che la pretesa dell' trae origine da una revoca/decadenza dal beneficio per presunta CP_2 mancata coincidenza tra il nucleo dichiarato nella DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e la famiglia anagrafica, fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 del d.P.C.M. n. 159/2013, ma che, in realtà, vi è perfetta corrispondenza tra i dati dichiarati nella DSU in riferimento al nucleo familiare ai fini ISEE e i dati anagrafici risultanti al comune di Roma Capitale, specificamente coincidenza tra la casa di abitazione indicata nella DSU e la residenza anagrafica, poiché l'indirizzo di via Borromeo n. 33, indicato nella DSU, e quello di via Giovanni X n. 2, risultante dall'anagrafe comunale, si riferiscono a un unico complesso di case popolari dell , accessibile da entrambi i civici;
inoltre, non c'è stata CP_3 alcuna variazione del nucleo familiare né prima della proposizione della domanda, né in corso di beneficio, né fino alla data del ricorso;
in ogni caso, poi, la richiesta di ripetizione di indebito è inammissibile, in quanto parte convenuta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/1991 aveva l'onere di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e di provvedere al recupero delle somme eventualmente pagate in eccedenza entro l'anno successivo a quello di conoscenza dei redditi o di presentazione della dichiarazione, mentre nel caso di specie la richiesta di restituzione è tardiva, con conseguente decadenza. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' CP_1 contestando la fondatezza del ricorso e insistendo per la legittimità della pretesa restitutoria, in quanto la revoca del reddito di cittadinanza è stata disposta a seguito di una segnalazione da parte del comune di Roma per incongruenza tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione sostitutiva unica per ISEE del 14 giugno 2019 e che detta revoca è stata disposta direttamente dal Comune di Roma, il quale ha verificato l'effettiva residenza anagrafica familiare della ricorrente, sicché il provvedimento di ripetizione di indebito risulta legittimo. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti. Assegnato termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 1 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti, di cui agli atti difensivi e al verbale di causa, la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, come noto il decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento
2 sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. A mente dell'articolo 2 il reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali. Si tratta, in particolare, di una prestazione assistenziale, riconducibile al precetto generale dell'art. 38, comma 1, Cost., a norma del quale quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Si tratta, più precisamente, di una misura di sostegno al reddito che prescinde da presupposti contributivi e, avuto riguardo alla sua finalità, rappresenta istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (arg. da Cass., sez. lav., n. 13915 del 20 maggio 2021, in tema di maggiorazione sociale). Pertanto, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, compresa la decadenza eccepita dalla ricorrente. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (di recente ribadita da Cass. n. 13915/2021, cit.), “sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018)”. Non può operare, pertanto, l'invocata decadenza, in quanto nel caso di specie si tratta di beneficio di natura assistenziale e non previdenziale.
3. Nel merito, occorre precisare che grava sulla parte che agisce con un'azione di accertamento negativo dell'indebito dimostrare la fondatezza dalla propria domanda, ossia la corretta percezione delle somme. Sul punto, invero, ritiene il decidente di aderire all'indirizzo interpretativo più rigoroso enunciato da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 18046 del 4 agosto 2010, le quali, con ampia ed esaustiva motivazione, hanno composto il contrasto interpretativo affermando che “sulla base della seguente ricostruzione e dei consequenziali passaggi logici: “Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza di questa Corte, fino alla sentenza 19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa
3 dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006). La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale. Queste Sezioni Unite ritengono che la soluzione dello specifico problema oggetto di questo ricorso, possa prescindere dall'indagine della più ampia questione concernente le azioni di accertamento negativo. In proposito va infatti osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente. L'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto”. Da queste premesse, la Corte, con ragionamento pienamente condiviso da questo giudice e dal quale la parte non ha fornito argomenti nuovi, tali da indurne una rimeditazione, ha sostenuto che “Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare”; per arrivare a concludere che “Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
4 I medesimi principi sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità e sono ormai consolidati (cfr. Cass., sez. lav., n. 2739 del 11 febbraio 2016). Confrontandosi con le questioni relative all'indebito assistenziale, poi, il Supremo Collegio, nel richiamare il precedente delle Sezioni Unite sopra indicato e nel ribadire che la regola dell'onere probatorio si applica anche in questa fattispecie, ha così motivato: “Si è osservato, inoltre, (Cfr. Cass. 26231/2018), che "questa Corte (Cass. sez. lav. n. 1228 del 20.1.2011), nel ribadire che in tema di indebito previdenziale, il pensionato che agisce per l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ha chiarito, altresì, che in tal caso non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo L. n. 412 del 1991, ex art. 13, comma 2, di CP_2 verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche CP_1 dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge)".
5. Alla luce delle considerazioni che precedono in assenza di prova da parte del P. della sussistenza dei requisiti per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta deve trovare applicazione l'art, 2033 c.c. ed il diritto dell' di ripetere quanto erogato in misura superiore” (cfr. Cass., sez. lav., n. CP_1
15550 del 10 giugno 2019).
4. Tuttavia, la produzione documentale offerta dalla ricorrente fornisce elementi indiziari gravi, univoci e concordanti in ordine alla circostanza, specificamente e direttamente allegata in ricorso, che in realtà non si sarebbe mai verificata alcuna modifica di residenza, avendo sempre la ricorrente abitato presso lo stesso immobile, specificamente la palazzina O, int.7, del complesso delle case popolari dell , laddove il civico n. 33 di via Borromeo (indicato CP_3 nella DSU) e il civico n. 2 di via Giovanni X (risultante dalla certificazione anagrafica comunale) altro non sono che diversi ingressi al complesso (cfr. doc. nn. 4, 5 e 6 del ricorso). A ciò va aggiunto che l' non ha minimamente provveduto a una CP_2 specifica contestazione in ordine alle circostanze di fatto allegate dalla ricorrente a fondamento della pretesa azionata. In questa linea interpretativa, la Suprema Corte da tempo ha chiarito che
“nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione
5 alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 15326 del 30 giugno 2009 e Cass., sez. lav., n. 11417 del 10 maggio 2017). Di conseguenza, parte ricorrente ha assolto l'onere di dimostrare in questo giudizio la natura non indebita della prestazione ricevuta, sicché il ricorso in questi termini va accolto. Giova, in merito, precisare che la comunicazione di ripetizione non costituisce titolo esecutivo e che, da quanto prospettato in giudizio, l' non ha CP_1 ancora notificato alcun avviso di addebito, sicché la presente pronuncia si limita a statuire sul diritto della ricorrente e sulla conseguente infondatezza della richiesta di ripetizione.
5. Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo ai parametri minimi dello scaglione di valore della causa (€ 5.200 - € 26.000) in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara che l' non ha titolo per ripetere nei confronti della ricorrente le somme erogate CP_1 per reddito di cittadinanza nel periodo da luglio 2019 a dicembre 2020, di cui alla comunicazione del 19 aprile 2022. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida nell'importo CP_1 complessivo di € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 1 luglio 2025. Il giudice Cesare Russo
Provvedimento redatto con l'ausilio dell' processo, nella persona del funzionario dott.ssa Prisca CP_4 Boggetti.
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