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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1706/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1706/2021 promossa da:
(C.F. ), corrente in 26100 - Parte_1 P.IVA_1
Cremona alla Via 1° Maggio n. 1-5, nella persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato, assistito e difeso dall'Avvocato LUCA TONOLI del Foro di Verona (C.F.
) con studio in Verona alla Via Marmolada n. 37 ed ufficio secondario in C.F._1
Cremona alla Via Brescia n. 81;
ATTORE/I contro
(C.F./p.iva ), in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Cremona, P.zza Marconi n. 11-12, rappresentata e difesa dall'Avv. CLARA FEROLDI (C.F.: ) del Foro di Cremona ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso la sua persona e studio in Cremona, Via S. Jacini n. 7;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/11/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona Parte_2 dell'amministratore pro tempore, ha convenuto in giudizio il (già Controparte_1 CP_2
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cremona,
[...]
pagina 1 di 6 in persona del Giudice designato alla procedura, accertata la propria competenza, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito: - accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti nelle porzioni immobiliari condominiali descritte nella parte in fatto del presente atto, gravi difetti dovuti a difetto di costruzione;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché condannare la Controparte_1 medesima convenuta ad emendare l'opera o, alternativamente, al risarcimento in favore dell'odierno attore di tutti i danni subiti nella quantificazione risultante dal computo metrico ivi allegato, ossia nella spesa da sostenere per il ripristino del buono stato dell'immobile, come da perizia tecnica di parte allegata agli atti ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre 15% per spese generali, IVA e CPA ex lege”.
Si è costituito in giudizio il convenuto in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, In limine litis ed in via preliminare di rito: ritenuti sussistenti i presupposti per la chiamata in causa ex art. 106 e 269 c.p.c., autorizzare la convenuta alla chiamata in causa dei terzi società in persona del legale rappresentante p.t. (p.iva e c.f. ) con sede in Controparte_3 P.IVA_3
25034 Orzinuovi (BS), Via San Martino n. 20 e Arch. (c.f. - P.Iva Persona_1 CodiceFiscale_3
), residente e con studio in 26100 Cremona (CR), Via Paolucci dé Calboli n. 5, per i P.IVA_4
suddetti incarichi (doc. 10 e 11) e nelle suddette qualità, a garanzia e/o manleva del convenuto per le pretese di parte attrice ex art. 1669 c.c. e comunque ai fini della garanzia di carattere risarcitorio ex art. 2043 c.c., e pertanto differire la prima udienza di comparizione e trattazione della causa, ex art.
269 c.p.c., al fine di consentire alla convenuta la chiamata dei terzi nel rispetto dei termini a comparire, per i motivi esposti in narrativa. In via preliminare di merito: accertata e dichiarata
l'insussistenza della legittimazione attiva e della titolarità del diritto ad agire in capo al
[...]
(spettante ai condomini/proprietari, semmai) e/o l'intervenuta decadenza e Parte_2 prescrizione dell'azione di merito per le ragioni tutte esposte in narrativa, rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze ex adverso formulate in quanto inammissibili, improcedibili, illegittime, tardive, prescritte, nulle, annullabili, infondate e non provate o come meglio. Nel merito, in via definitiva: accertata e dichiarata l'insussistenza della legittimazione attiva e della titolarità del diritto ad agire in capo al (spettante ai condomini/proprietari, semmai) e/o Parte_2
l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di merito per le ragioni tutte esposte in narrativa,
pagina 2 di 6 ed in ogni caso rigettare e respingere tutte le domande, eccezioni ed istanze ex adverso formulate in quanto inammissibili, improcedibili, illegittime, tardive, prescritte, nulle, annullabili, infondate e non provate o come meglio, e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dalla società
[...]
nei confronti del per i fatti per cui è causa, CP_1 Parte_2
per le ragioni tutte di cui in narrativa. In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Tribunale adito ritenga di dover accogliere, anche solo parzialmente, le domande di parte attrice e ravvisi una qualsivoglia responsabilità e/o obbligazione in capo alla convenuta, se accertati e ritenuti gli asseriti vizi lamentati da parte attrice e quantificata la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno - o per emendare l'opera -, si chiede che i terzi chiamati in causa, come sopra identificati e qualificati, vengano condannati – in solido e/o per quanto di spettanza di cadauno – a garantire, manlevare o comunque tenere indenne la società da ogni e qualunque somma - Controparte_1
o alternativamente opera - quest'ultima venisse dichiarata tenuta a corrispondere - o eseguire - a favore di parte attrice in ragione dei fatti dedotti in giudizio e per cui è causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e CPA come per legge, anche per il procedimento ante causam”.
Con ordinanza del 29/11/2021, il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di chiamata di terzo formulata dalla convenuta.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita tramite espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21/11/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande proposte da non possono essere accolte, per le Parte_2
ragioni che seguono.
A seguito dell'introduzione di un procedimento per accertamento tecnico preventivo (RG 2909/2019) e al deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio ivi disposta, ritenuta peraltro sottostimata, il
Condominio attore ha chiesto condannarsi l'appaltatore convenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c. per i gravi vizi lamentati, ritenuti afferenti “ad elementi costruttivi tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile”.
pagina 3 di 6 Parte convenuta – deducendo e provando che la realizzazione di tutti i lavori veniva ultimata in data
28/10/2015 (doc. 2-3-4 convenuto), ha tuttavia eccepito in ogni caso – oltre all'assenza di vizi ed alla circostanza per cui le problematiche lamentate sarebbero riconducibili ad un difetto di manutenzione a carico del Condominio – a) l'inapplicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 1669 c.c., in quanto i vizi lamentati non potrebbero dirsi concernenti parti strutturali del complesso immobiliare né tantomeno potrebbero essere qualificate come gravi difetti costruttivi che pregiudichino la solidità, la funzionalità, la durata, l'efficienza ed il godimento dell'immobile nell'accezione di cui all'art. 1669
c.c.; b) conseguentemente, l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea ex art. 1495 c.c.;
c) in ogni caso, l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea anche in relazione al disposto di cui all'art. 1669 c.c.
Orbene, alla luce dell'esame degli atti e delle risultanze peritali, deve ritenersi che parte attrice sia decaduta dalla possibilità di proporre l'azione esercitata ai sensi dell'art. 1669 c.c. (e ciò a prescindere dalla correttezza dell'applicazione di tale eccezionale fattispecie al caso in esame, circostanza che comunque comporterebbe decadenza, dovendosi applicare il diverso disposto di cui agli artt. 1667-
1668 c.c.).
Parte attrice non ha infatti in alcun modo allegato e provato di aver – come richiesto dall'art. 1669 c.c.
a pena di decadenza –: a) denunciato i vizi entro un anno dalla scoperta;
b) esercitato i diritti risarcitori conseguenti entro 1 anno dalla denuncia predetta.
A fronte della conclusione pacifica dei lavori in data 28/10/2015, il ricorso per accertamento preventivo
è stato depositato nell'anno 2019.
Le allegazioni sulla effettiva scoperta dei vizi (se effettivamente successiva alla fine dei lavori) e sulla tempestiva denuncia sono inesistenti: non vi è infatti alcuna allegazione a riguardo né nella prima memoria di parte attrice (in cui si afferma genericamente che ciò “verrà dimostrato con le allegazioni documentali di cui ci si riserva il deposito in sede di seconda memoria istruttoria”) né nella seconda memoria di parte attrice, a prescindere dall'effettiva tempestività del suo deposito, in cui alcuna allegazione concreta è presente al riguardo – seppure una allegazione in tale sede sarebbe comunque risultata tardiva – ed è solo presente un documento (doc. 5 parte attrice) denominato “Copia carteggio epistolare , che certamente non vale come Parte_1 Controparte_1
necessaria e specifica allegazione.
pagina 4 di 6 Peraltro, la più risalente missiva contenuta nel doc. 5 suddetto risale al 20/11/2017 e non contiene alcun elemento da cui dedurre quando sia avvenuta la scoperta dei vizi e se questi vizi non fossero immediatamente presenti e visibili sin dalla conclusione dei lavori.
In assenza di allegazione sul punto, la domanda deve essere rigettata.
Si aggiunge peraltro anche che, secondo la consulenza tecnica svolta nel presente giudizio di merito, i vizi lamentati ed accertato non pregiudicano il pieno godimento dell'immobile, ma “semplicemente alcune situazioni si sono rivelate non all'altezza del contesto di pregio e alla lunga potrebbero danneggiare alcuni dettagli”; inoltre, “Non sono individuabili difetti pregiudizievoli della statica dell'edificio”.
Non può dunque dirsi che i vizi riscontrati incidano sulla funzionalità globale dell'opera, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata.
Di conseguenza, alla fattispecie in esame non può applicarsi neppure il disposto dell'art. 1669 c.c., norma avente carattere eccezionale e che richiede che i gravi difetti appunto consistano “in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata e ciò indipendentemente dalla somma di denaro necessaria per la loro eliminazione” (v. Cass. n. 3752/2007) ma il disposto di cui all'art. 1667 c.c. o dell'art. 2043 c.c.
Tuttavia, il disposto di cui all'art. 1667 c.c., con le sue conseguenti decadenze e prescrizioni (denuncia entro 60 giorni dalla scoperta, nel caso in cui i vizi non siano occulti o occultati;
prescrizione dell'azione in due anni dalla consegna) di cui non vi è né allegazione né prova del rispetto, non è stato comunque invocato da parte attrice, che dunque non ha inteso proporre tale azione.
E il Condominio attore non ha neppure intrapreso l'azione generale da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., avendo inoltre la giurisprudenza della Suprema Corte – interpretando quanto affermato da Cass. S.U. sent. n. 2284/2014 sui rapporti tra l'azione speciale ex art. 1669 c.c. e quella generale ex art. 2043 c.c. – chiarito che “poichè la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione dell'art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità previsti per l'appunto dall'art. 1669 c.c., ma non al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo circoscrive il suo campo applicativo, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che caratterizza l'azione speciale (Cass. Sez. 2,
pagina 5 di 6 Ordinanza n. 20450 del 17/07/2023; Sez. 2, Sentenza n. 19823 del 19/09/2014).” (Cass. sent. n.
31301/2023).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo richiesto nella citazione) e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
Per le medesime ragioni gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, sono posti definitivamente a carico di parte attrice.
Vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti, invece, le delle spese (compreso l'onorario del
CTU nominato e liquidato in tale sede) del procedimento di ATP, in quanto procedimento comunque volto all'accertamento di vizi che sono stati riscontrati (e tale avrebbe potuto/dovuto tradursi nel giudizio di merito nell'esercizio dell'azione ex art. 1667 c.c. o dell'azione ex art. 2043 c.c., laddove non sussistenti i presupposti – anche temporali – per l'esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 1706/2021 R.G., così dispone:
RIGETTA le domande proposte dal Parte_2
CONDANNA il a rifondere a le Parte_2 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in euro 14.013,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
PONE gli onorari del CTU (del presente giudizio), come liquidati in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
DICHIARA la compensazione integrale delle spese (compreso l'onorario del CTU nominato e liquidato in tale sede) del procedimento di ATP.
Così deciso in Cremona, il 3 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1706/2021 promossa da:
(C.F. ), corrente in 26100 - Parte_1 P.IVA_1
Cremona alla Via 1° Maggio n. 1-5, nella persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato, assistito e difeso dall'Avvocato LUCA TONOLI del Foro di Verona (C.F.
) con studio in Verona alla Via Marmolada n. 37 ed ufficio secondario in C.F._1
Cremona alla Via Brescia n. 81;
ATTORE/I contro
(C.F./p.iva ), in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Cremona, P.zza Marconi n. 11-12, rappresentata e difesa dall'Avv. CLARA FEROLDI (C.F.: ) del Foro di Cremona ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso la sua persona e studio in Cremona, Via S. Jacini n. 7;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/11/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona Parte_2 dell'amministratore pro tempore, ha convenuto in giudizio il (già Controparte_1 CP_2
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cremona,
[...]
pagina 1 di 6 in persona del Giudice designato alla procedura, accertata la propria competenza, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito: - accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti nelle porzioni immobiliari condominiali descritte nella parte in fatto del presente atto, gravi difetti dovuti a difetto di costruzione;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché condannare la Controparte_1 medesima convenuta ad emendare l'opera o, alternativamente, al risarcimento in favore dell'odierno attore di tutti i danni subiti nella quantificazione risultante dal computo metrico ivi allegato, ossia nella spesa da sostenere per il ripristino del buono stato dell'immobile, come da perizia tecnica di parte allegata agli atti ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre 15% per spese generali, IVA e CPA ex lege”.
Si è costituito in giudizio il convenuto in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, In limine litis ed in via preliminare di rito: ritenuti sussistenti i presupposti per la chiamata in causa ex art. 106 e 269 c.p.c., autorizzare la convenuta alla chiamata in causa dei terzi società in persona del legale rappresentante p.t. (p.iva e c.f. ) con sede in Controparte_3 P.IVA_3
25034 Orzinuovi (BS), Via San Martino n. 20 e Arch. (c.f. - P.Iva Persona_1 CodiceFiscale_3
), residente e con studio in 26100 Cremona (CR), Via Paolucci dé Calboli n. 5, per i P.IVA_4
suddetti incarichi (doc. 10 e 11) e nelle suddette qualità, a garanzia e/o manleva del convenuto per le pretese di parte attrice ex art. 1669 c.c. e comunque ai fini della garanzia di carattere risarcitorio ex art. 2043 c.c., e pertanto differire la prima udienza di comparizione e trattazione della causa, ex art.
269 c.p.c., al fine di consentire alla convenuta la chiamata dei terzi nel rispetto dei termini a comparire, per i motivi esposti in narrativa. In via preliminare di merito: accertata e dichiarata
l'insussistenza della legittimazione attiva e della titolarità del diritto ad agire in capo al
[...]
(spettante ai condomini/proprietari, semmai) e/o l'intervenuta decadenza e Parte_2 prescrizione dell'azione di merito per le ragioni tutte esposte in narrativa, rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze ex adverso formulate in quanto inammissibili, improcedibili, illegittime, tardive, prescritte, nulle, annullabili, infondate e non provate o come meglio. Nel merito, in via definitiva: accertata e dichiarata l'insussistenza della legittimazione attiva e della titolarità del diritto ad agire in capo al (spettante ai condomini/proprietari, semmai) e/o Parte_2
l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di merito per le ragioni tutte esposte in narrativa,
pagina 2 di 6 ed in ogni caso rigettare e respingere tutte le domande, eccezioni ed istanze ex adverso formulate in quanto inammissibili, improcedibili, illegittime, tardive, prescritte, nulle, annullabili, infondate e non provate o come meglio, e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dalla società
[...]
nei confronti del per i fatti per cui è causa, CP_1 Parte_2
per le ragioni tutte di cui in narrativa. In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Tribunale adito ritenga di dover accogliere, anche solo parzialmente, le domande di parte attrice e ravvisi una qualsivoglia responsabilità e/o obbligazione in capo alla convenuta, se accertati e ritenuti gli asseriti vizi lamentati da parte attrice e quantificata la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno - o per emendare l'opera -, si chiede che i terzi chiamati in causa, come sopra identificati e qualificati, vengano condannati – in solido e/o per quanto di spettanza di cadauno – a garantire, manlevare o comunque tenere indenne la società da ogni e qualunque somma - Controparte_1
o alternativamente opera - quest'ultima venisse dichiarata tenuta a corrispondere - o eseguire - a favore di parte attrice in ragione dei fatti dedotti in giudizio e per cui è causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e CPA come per legge, anche per il procedimento ante causam”.
Con ordinanza del 29/11/2021, il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di chiamata di terzo formulata dalla convenuta.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita tramite espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21/11/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande proposte da non possono essere accolte, per le Parte_2
ragioni che seguono.
A seguito dell'introduzione di un procedimento per accertamento tecnico preventivo (RG 2909/2019) e al deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio ivi disposta, ritenuta peraltro sottostimata, il
Condominio attore ha chiesto condannarsi l'appaltatore convenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c. per i gravi vizi lamentati, ritenuti afferenti “ad elementi costruttivi tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile”.
pagina 3 di 6 Parte convenuta – deducendo e provando che la realizzazione di tutti i lavori veniva ultimata in data
28/10/2015 (doc. 2-3-4 convenuto), ha tuttavia eccepito in ogni caso – oltre all'assenza di vizi ed alla circostanza per cui le problematiche lamentate sarebbero riconducibili ad un difetto di manutenzione a carico del Condominio – a) l'inapplicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 1669 c.c., in quanto i vizi lamentati non potrebbero dirsi concernenti parti strutturali del complesso immobiliare né tantomeno potrebbero essere qualificate come gravi difetti costruttivi che pregiudichino la solidità, la funzionalità, la durata, l'efficienza ed il godimento dell'immobile nell'accezione di cui all'art. 1669
c.c.; b) conseguentemente, l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea ex art. 1495 c.c.;
c) in ogni caso, l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea anche in relazione al disposto di cui all'art. 1669 c.c.
Orbene, alla luce dell'esame degli atti e delle risultanze peritali, deve ritenersi che parte attrice sia decaduta dalla possibilità di proporre l'azione esercitata ai sensi dell'art. 1669 c.c. (e ciò a prescindere dalla correttezza dell'applicazione di tale eccezionale fattispecie al caso in esame, circostanza che comunque comporterebbe decadenza, dovendosi applicare il diverso disposto di cui agli artt. 1667-
1668 c.c.).
Parte attrice non ha infatti in alcun modo allegato e provato di aver – come richiesto dall'art. 1669 c.c.
a pena di decadenza –: a) denunciato i vizi entro un anno dalla scoperta;
b) esercitato i diritti risarcitori conseguenti entro 1 anno dalla denuncia predetta.
A fronte della conclusione pacifica dei lavori in data 28/10/2015, il ricorso per accertamento preventivo
è stato depositato nell'anno 2019.
Le allegazioni sulla effettiva scoperta dei vizi (se effettivamente successiva alla fine dei lavori) e sulla tempestiva denuncia sono inesistenti: non vi è infatti alcuna allegazione a riguardo né nella prima memoria di parte attrice (in cui si afferma genericamente che ciò “verrà dimostrato con le allegazioni documentali di cui ci si riserva il deposito in sede di seconda memoria istruttoria”) né nella seconda memoria di parte attrice, a prescindere dall'effettiva tempestività del suo deposito, in cui alcuna allegazione concreta è presente al riguardo – seppure una allegazione in tale sede sarebbe comunque risultata tardiva – ed è solo presente un documento (doc. 5 parte attrice) denominato “Copia carteggio epistolare , che certamente non vale come Parte_1 Controparte_1
necessaria e specifica allegazione.
pagina 4 di 6 Peraltro, la più risalente missiva contenuta nel doc. 5 suddetto risale al 20/11/2017 e non contiene alcun elemento da cui dedurre quando sia avvenuta la scoperta dei vizi e se questi vizi non fossero immediatamente presenti e visibili sin dalla conclusione dei lavori.
In assenza di allegazione sul punto, la domanda deve essere rigettata.
Si aggiunge peraltro anche che, secondo la consulenza tecnica svolta nel presente giudizio di merito, i vizi lamentati ed accertato non pregiudicano il pieno godimento dell'immobile, ma “semplicemente alcune situazioni si sono rivelate non all'altezza del contesto di pregio e alla lunga potrebbero danneggiare alcuni dettagli”; inoltre, “Non sono individuabili difetti pregiudizievoli della statica dell'edificio”.
Non può dunque dirsi che i vizi riscontrati incidano sulla funzionalità globale dell'opera, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata.
Di conseguenza, alla fattispecie in esame non può applicarsi neppure il disposto dell'art. 1669 c.c., norma avente carattere eccezionale e che richiede che i gravi difetti appunto consistano “in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata e ciò indipendentemente dalla somma di denaro necessaria per la loro eliminazione” (v. Cass. n. 3752/2007) ma il disposto di cui all'art. 1667 c.c. o dell'art. 2043 c.c.
Tuttavia, il disposto di cui all'art. 1667 c.c., con le sue conseguenti decadenze e prescrizioni (denuncia entro 60 giorni dalla scoperta, nel caso in cui i vizi non siano occulti o occultati;
prescrizione dell'azione in due anni dalla consegna) di cui non vi è né allegazione né prova del rispetto, non è stato comunque invocato da parte attrice, che dunque non ha inteso proporre tale azione.
E il Condominio attore non ha neppure intrapreso l'azione generale da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., avendo inoltre la giurisprudenza della Suprema Corte – interpretando quanto affermato da Cass. S.U. sent. n. 2284/2014 sui rapporti tra l'azione speciale ex art. 1669 c.c. e quella generale ex art. 2043 c.c. – chiarito che “poichè la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione dell'art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità previsti per l'appunto dall'art. 1669 c.c., ma non al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo circoscrive il suo campo applicativo, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che caratterizza l'azione speciale (Cass. Sez. 2,
pagina 5 di 6 Ordinanza n. 20450 del 17/07/2023; Sez. 2, Sentenza n. 19823 del 19/09/2014).” (Cass. sent. n.
31301/2023).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo richiesto nella citazione) e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
Per le medesime ragioni gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, sono posti definitivamente a carico di parte attrice.
Vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti, invece, le delle spese (compreso l'onorario del
CTU nominato e liquidato in tale sede) del procedimento di ATP, in quanto procedimento comunque volto all'accertamento di vizi che sono stati riscontrati (e tale avrebbe potuto/dovuto tradursi nel giudizio di merito nell'esercizio dell'azione ex art. 1667 c.c. o dell'azione ex art. 2043 c.c., laddove non sussistenti i presupposti – anche temporali – per l'esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 1706/2021 R.G., così dispone:
RIGETTA le domande proposte dal Parte_2
CONDANNA il a rifondere a le Parte_2 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in euro 14.013,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
PONE gli onorari del CTU (del presente giudizio), come liquidati in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
DICHIARA la compensazione integrale delle spese (compreso l'onorario del CTU nominato e liquidato in tale sede) del procedimento di ATP.
Così deciso in Cremona, il 3 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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