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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3100/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O Sezione Quarta Civile
Il Tribunale di IL, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella COZZI Presidente dott.ssa Ilaria GENTILE Giudice rel. est. dott. Marcello PISCOPO Giudice ha pronunciato nella camera di consiglio del 21.01.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3100/2021 R.G. il 18.01.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata il 31.12.2020, promossa da: (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
4.12.1947, residente in [...], in persona del procuratore CP_1 giusta procura in autentica a ministero Notaio dott. di IL (n.
[...] Persona_1
401001/10999 rep.), in atti (doc. 7 attoreo, pagine 3 e ss), di seguito, per brevità: “ ”, Pt_1 rappresentata e difesa dagli avv. Federico ALIVERTI del foro di IL e Francesco LILLI del foro di Bergamo, e con gli stessi elettivamente domiciliata in IL, via dei Piatti 8, presso e nello studio de predetti, nonché ai loro rispettivi indirizzi digitali: e giusta Email_1 Email_2 procura speciale alle liti e elezione di domicilio allegata all'atto di citazione;
-Attori-
contro
: (C.F.: , nato a [...] il [...], ivi Controparte_2 C.F._2 residente in [...], di seguito, per brevità: “ CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Matteo CAMISASCA del foro di IL e con lo stesso elettivamente domiciliato in IL, via Goldoni 34, presso nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo digitale del medesimo giusta Email_3 procura speciale alle liti e elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuto- pagina 1 di 18 * * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 11.11.2024.
* * * OGGETTO: azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e restituzione di beni legati.
* * * Conclusioni per l'TT:
“Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare che le disposizioni di cui al testamento pubblico del 05.03.1998 della Sig.ra pubblicato in data 23.10.2018, sono lesive della quota di Persona_2 patrimonio ereditario riservata per legge alla mandante dell'odierno attore e, per l'effetto, dichiarare inefficace il testamento medesimo limitatamente alla violazione della riserva di legittima spettante alla Sig.ra Parte_1
- conseguentemente, procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie ai sensi degli artt. 554, 558 e 560 c.c., in favore della Sig.ra fino alla concorrenza Parte_1 della quota pari ad 1/3 del patrimonio ereditario alla stessa spettante, nella misura risultante dai valori del patrimonio relitto accertati dalla Perizia depositata agli atti del giudizio in data 23.06.2023 dal CTU Arch. , ovvero a quella maggiore o minore Persona_3 misura che risulterà di giustizia;
condannare, nello specifico, il Sig. alla restituzione di quanto dovuto alla Controparte_2
Sig.ra ex art. 560 c.c., oltre ai frutti civili generati dall'immobile legato, con Parte_1 decorrenza dalla data del 03.07.2020 (ovverosia dal deposito del ricorso introduttivo del procedimento per sequestro giudiziario n. 23593/2020 R.G.C. del Tribunale di IL, prodromico al presente giudizio di merito), oltre alla rivalutazione monetaria sino al soddisfo ed agli interessi al tasso determinato ex art. 1284 quarto comma c.c., maturati sulle somme così come sopra determinate;
disporre, ove ritenuto necessario ai fini della reintegrazione della quota riservata alla Sig.ra
la vendita giudiziale del bene immobile legato in favore del convenuto, con Parte_1 attribuzione in denaro, a titolo di conguaglio, nel merito, in via subordinata: fermo restando quanto sopra in via principale, laddove l'immobile oggetto del legato sia divisibile in natura e comodamente separabile ex art. 560 c.c., assegnare alla Sig.ra l'immobile oggetto di legato, interamente o anche Parte_1 parzialmente, fino alla reintegrazione della quota di legittimaria lesa, con contestuale determinazione dei conguagli in denaro tra le parti che si rendessero a tal fine eventualmente necessari;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di produrre ulteriori documenti ed indicare mezzi di prova, anche testimoniali, nel rispetto dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. concessi dal Giudice.”
* * * Conclusioni per la Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione,
• in via pregiudiziale e preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea per carenza della condizione legittimante ex art. 564, co. 1, c.p.c.;
pagina 2 di 18 • in via principale, nel merito: respingere integralmente le domande svolte dal sig.
in qualità di rappresentante e mandatario del coniuge, sig.ra Controparte_1 [...]
poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in espositiva. Parte_1
In via istruttoria, richiamate e confermate le produzioni documentali in atti, il sig.
[...]
per scrupolo difensivo: CP_2
• senza alcuna inversione dell'onere della prova, chiede ammettersi interrogatorio formale nei confronti della sig.ra anche al fine di provocare confessione Parte_1 giudiziale, nonché prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che, i beni mobili, gli arredi, le suppellettili, ecc, che si rammostrano al teste attraverso l'esibizione del doc. n. 30 contenuti nell'abitazione di IL in cui la sig.ra
[...] ha ininterrottamente vissuto dal 1956 al 2013, sono stati trasferiti nell'immobile -e Per_2 nelle sue pertinenze- di VA NA (La Spezia), via Embriaco n. 18; 2. vero che, l'immobile di VA NA (La Spezia), via Embriaco n. 18, è rimasto arredato come da foto (doc. n. 30 che si rammostra al teste) dal momento del trasferimento della sig.ra (giugno 2013), sino al decesso di quest'ultima (20.09.2018); Persona_2
3. vero che in data 30.10.2018, i sig.ri e si sono recati Parte_1 Controparte_1 presso l'abitazione di VA NA (La Spezia), via Embriaco n. 18 e, rinvenendo al suo interno beni di proprietà della sig.ra hanno chiamato i carabinieri Parte_2 affinché procedessero allo sgombero;
4. vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, i sig.ri e Parte_1 si sono qualificati come “i proprietari dell'immobile”; Controparte_1
5. vero che, a seguito dell'asportazione dei beni di sua proprietà da parte della sig.ra
i sig.ri e hanno provveduto a far Parte_2 Parte_1 Controparte_1 sostituire serrature e chiavi dell'immobile senza consegnare alcuna copia ad altri membri della famiglia;
6. vero che, a seguito dell'ingresso dei coniugi nell'immobile di VA NA, il sig. CP_1
facendosi portavoce della moglie ha preso contatti con il Controparte_1 Parte_1 Per_ sig. per procedere alla divisione dei beni personali della madre Parte_3 presenti nella casa di VA NA;
7. vero che in data 15.04.2019, il sig. e la sig.ra si Parte_3 Parte_1 sono incontrati nell'ufficio del sig. sito in IL, via Cesalpino n. 60, Parte_3 per provare a procedere con una divisione dei beni mobili presenti presso l'immobile di VA NA, via Embriaco n. 18. Elenco testimoni:
• sig. domiciliato in (20124) IL (MI), via Sebenico n. 8, sui Parte_3 capitoli nn. 1, 2, 5, 6, 7;
• sig.ra domiciliata in (22026) MA (CO) via Mazzini 30/B, sui Testimone_1 capitoli nn. 1, 2 e 5; • sig.ra domiciliata in (20124) IL (MI), via Sebenico Testimone_2
n. 8, sui capitoli nn. 1, 2 e 5;
• sig.ra domiciliata in (19013) VA NA (SP), via Roma n. Parte_2
5, sui capitoli nn. 3, 4 e 5.
*
• formula rispettosa istanza affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare ispezione dell'immobile di VA NA (La Spezia), via Embriaco n. 18, attualmente di proprietà del legatario sig. ai sensi dell'art. 118 c.p.c., così da verificare la presenza degli Parte_4
pagina 3 di 18 arredi e degli oggetti ivi contenuti riconducibili alla sig.ra come argomentato Persona_2 in narrativa;
• chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare la reale consistenza e il valore dell'asse ereditario (c.d. relictum) al momento dell'apertura della
•successione della sig.ra con specifico riguardo agli immobili oggetto dei Persona_2 legati testamentari, nonché del patrimonio mobiliare presente nell'immobile di VA NA (di cui in narrativa), detratti i debiti della defunta documentati in atti. In ogni caso: con piena vittoria di anticipazioni e compensi professionali, oltre rimborso spese generali di studio e accessori di legge.”
FATTO E DIRITTO
1. Trattazione del processo
ha evocato in giudizio nipote ex fratre, con atto di citazione notificato Pt_1 CP_2
l'8.01.2021, svolgendo le domande di merito sopra riprodotte.
si è tempestivamente costituito ex art. 167 cpc il 4.05.2021, resistendo alle domande CP_2 attoree e svolgendo le conclusioni sopra riportate. Il Giudice Istruttore alla prima udienza del 16.06.2021 ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, regolarmente fruiti dalle parti. Dopo due rinvii accordati dal G.I. su richiesta congiunta delle parti per trattative, con ordinanza riservata del 10.06.2022, il Giudice istruttore ha disposto CTU estimativa sui beni immobili del compendio ereditario relitto, conferendo l'incarico all'udienza del 13.10.2022 all'arch.
[...]
, il quale ha tempestivamente depositato la relazione di stima entro il Persona_3 termine prorogato dal Giudice del 23.06.2023. Alla successiva udienza del 28.09.2023, questo Giudice istruttore, nelle more subentrato al precedente, ha rigettato le istanze di prova orale sollecitate dalla parte Convenuta, ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.06.2024. A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione ex art. 127ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riprodotte, il Giudice istruttore, con ordinanza riservata del 23.07.2024, comunicata in pari data, ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi per memorie conclusionali e di replica (60 più 20 giorni), scaduti rispettivamente il 22.10.2024 e l'11.11.2024, rimettendo all'esito la causa in decisione al Collegio, quindi a far data dal 12.11.2024. Il Collegio ha deciso la causa nella camera di consiglio del 21.01.2025.
2. Thema decidendum SILVANA, nella qualità di figlia ed erede necessaria della madre deceduta Persona_2
a VA NA il 20.09.2018, ha tratto in giudizio il nipote ex fratre beneficiario di CP_2 lascito testamentario della de cuius, giusta testamento pubblico del 5.03.1998, registrato il 23.10.2018, e testamento olografo del marzo 2007, pubblicato il 13.11.2018, svolgendo le seguenti domande: 1) accertare la lesione -per effetto del testamento pubblico del 5.03.1998- della propria quota di legittima e, ricostruita la massa (composta da appartamenti siti a IL, via Cesalpino 60, a VA NA, via Embriaco 18 e a BA, via Arola 5),
pagina 4 di 18 2) reintegrare la propria quota di legittima mediante riduzione del legato di con CP_2 condanna alla restituzione del dovuto, se necessario con vendita giudiziale degli appartamenti di IL ovvero in subordine con assegnazione totale o parziale degli immobili di IL, oggetto di legato a favore del predetto, salvo conguaglio;
3) condannare a restituire la quota parte dei canoni ritratti dagli appartamenti di CP_2
IL legati al medesimo, a far data dal 3.07.2020 alla sentenza, oltre rivalutazione ISTAT e interessi al saldo. ha resistito alle domande attoree, chiedendone il rigetto per i seguenti motivi: CP_2
a) inammissibilità della domanda di riduzione e reintegra, perché genericamente formulata e incompleta quanto alla ricostruzione della massa, mancando l'indicazione dei debiti della de cuius verso il figlio padre del Convenuto e fratello Parte_3 dell'TT, e mancando l'indicazione dei beni mobili relitti dalla de cuius; b) inammissibilità della domanda ex art. 564 cc, perché , vocata erede dalla Pt_1 madre, avrebbe dovuto accettare con beneficio di inventario, è invece erede pura e semplice dell'eredità materna, in quanto ha esercitato il possesso delle cose mobili presenti nell'appartamento di VA NA dal 30.10.2018 in poi, onde la successiva accettazione con beneficio di inventario, avvenuta il 21.05.2020, è tamquam non esset, perché tardiva;
inoltre, la fattispecie dell'accettazione beneficiata non si è perfezionata perché non ha completato l'inventario con gli arredi dell'appartamento di Pt_1
VA NA;
c) errata valutazione dei cespiti immobiliari.
3. Emergenze probatorie Quanto all'istruzione della causa, la stessa è stata istruita con i documenti offerti dalle parti, tra cui: certificato di morte della de cuius (doc. 1 fasc. Att.), testamento pubblico del 5.03.1998 (doc. 2 fasc. Att. e doc. 2 fasc. Conv.), verbale di passaggio dagli atti inter vivos agli atti mortis causa del testamento pubblico in data 23.10.2018 (doc. 3 fasc. Att.), verbale di pubblicazione del testamento olografo del marzo 2007 (doc. 4 fasc. Att. e doc. 5 fasc. Conv.), dichiarazione di successione (doc. 5 fasc. Att. e doc. 22 fasc. Conv.), accettazione beneficiata del 21.05.2020 e inventario dell'eredità (docc.
7-8 fasc. Att.), ricorso del luglio 2008 per la nomina di amministratore di sostegno e provvedimento di definizione (docc.
6-7 fasc. Conv.), scambio di corrispondenza telematica tra le parti e tra l'TT e il fratello Parte_3
(docc. 6 e 21-22 fasc. Att. e docc. 12, 16-21 e 23 fasc. Conv.), prima pagina di tre contratti di locazione di altrettanti immobili di a terzi (docc. 18-20 fasc. Att.), plurimi Persona_2 bonifici attestanti prestiti di denaro da alla mamma con parziali Parte_3 restituzioni, con differenza a saldo a favore di per € 58.240,00 e il pagamento del CP_1
TFR alla badante della madre (docc. 14, 24 e 25 fasc. Conv.) e, infine, sentenza del Tribunale di IL del 10.05.2022 intervenuta tra e relativa a Pt_1 Parte_3 debiti della defunta verso il figlio, depositata dal Convenuto in allegato alla comparsa conclusionale (doc. 32 fasc. Conv.). Il documento n. 32 del Convenuto (sentenza del 10.05.2022) non risulta ammissibile, in quanto è stata depositata oltre il decorso dei termini istruttori e manca istanza di remissione in termini: si rileva, infatti, che il documento, formatosi il 10.05.2022, doveva e poteva essere depositato dal Convenuto nella prima difesa utile e, quindi, alle udienze del 13.10.2022 o del 28.9.2023
pagina 5 di 18 ovvero all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.06.2024, mancando allegazione, prima che prova, della non imputabilità del ritardo. Il Giudice istruttore ha altresì disposto CTU di stima degli immobili, siti in IL, BA e VA NA, caduti in successione, alla data del decesso della de cuius (20.09.2018). La CTU, affidata all'arch. , depositata il 23.06.2023, è stata Persona_3 esaminata alla successiva udienza in cui la sola parte Convenuta ha ribadito le osservazioni svolte durante le operazioni peritali in ordine alla valorizzazione dell'immobile di BA. Il Collegio osserva che l'istruttoria svolta è ampiamente sufficiente a decidere la lite.
4. I testamenti della defunta Persona_2
Il primo testamento, un testamento pubblico del 5.03.1998, passato ad atti mortis causa il 23.10.2018, direttamente impugnato dall'TT con azione di riduzione, è del seguente tenore:
“Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Dispongo che i miei beni immobili siano attribuiti, a titolo di legato, come segue: 1) la villa con giardino sita in BA (Lecco), via Arola n. 5, con tutti i beni mobili ed arredi in essa contenuti, alle mie nipoti
[...] ed figlie di mio figlio;
2) l'appartamento con annessi Tes_1 Testimone_2 CP_1 box doppio e posto auto sito in VA NA (La Spezia), via Embriaco, con tutti i beni mobili ed arredi in esso contenuti, a mio nipote figlio di mia figlia;
3) la mia Parte_4 Pt_1 quota indivisa (o la porzione che mi verrà assegnata in sede di divisione) dello stabile sito in IL, via Cesalpino n. 60 – via Cirenei n. 8, a mio nipote figlio di mio Controparte_2 figlio . Lascio tutti gli altri miei beni di qualsiasi natura ai miei figli e CP_1 Pt_1
in parti uguali fra loro, nominandoli eredi. Lego la somma di £. Parte_3
5.000.000 (cinquemilioni) a ” (doc. 2 fasc. Att.). Persona_4
Il secondo testamento, testamento olografo del marzo 2007, pubblicato il 13.11.2018, è del seguente tenore: “IL, marzo 2007. Dopo la mia morte desidero essere cremata grazie addio a tutti sa come mettere le ceneri (come UE) Desidero vivamente che Pt_5 Per_
e si amino e si aiutino in mio nome . Desidero pure che i vari lasciti ai Pt_1 CP_1 Per_ nipoti vengano valutati Ognuno deve avere la stessa cifra nonna ” (doc. 3 fasc. Att.). Il Tribunale rileva che il secondo testamento non revoca né modifica il primo testamento, rispetto a cui è complementare, come del resto pacifico tra le parti.
5. Eccezione di inammissibilità della domanda attorea per carente indicazione degli elementi costitutivi Il Collegio osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze fattuali di causa, la domanda attorea è ammissibile, per i seguenti motivi. In particolare, si evidenzia che secondo la Corte di legittimità l'onere assertivo dell'attore che agisce in riduzione si declina come segue: “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.” (Cass. civ., sez. 2, n. 18199 del 2.09.2020).
pagina 6 di 18 Orbene, nel caso di specie la domanda attorea è ammissibile, atteso che l'TT ha sufficientemente indicato tutti gli elementi costitutivi del preteso diritto e, segnatamente: le ragioni della sua legittimazione attiva, nella qualità di figlia della defunta;
l'entità della lesione, assumendo di essere stata completamente pretermessa, per avere la de cuius disposto di tutto il patrimonio relitto alla morte a mezzo di legati a favore dei nipoti diretti (figli dei figli); la consistenza e il valore della massa, composta dai beni immobili siti a IL, VA NA e BA e di conseguenza l'entità della lesione. La domanda risulta dunque compiutamente formulata quanto al petitum e alla causa petendi, onde è ammissibile, risultando del tutto irrilevante che -ad avviso del Convenuto- l'indicazione della massa non sa completa, in quanto rientra semmai nel suo onere difensivo allegare e provare una diversa consistenza della massa.
6. Eccezione di inammissibilità della domanda attorea per mancata tempestiva accettazione con beneficio di inventario: diritto Il collegio osserva che l'art. 564 cc prevede che l'erede legittimario può esperire il rimedio contro donatari e legatari, che non siano suoi coeredi, a condizione che abbia preventivamente accettato l'eredità con beneficio di inventario;
tale disposizione non si applica se abbia accettato con beneficio di inventario ma sia successivamente decaduto. La Corte di legittimità ha tuttavia chiarito con giurisprudenza consolidata che tale regola non si applica al legittimario totalmente pretermesso, atteso che lo stesso non può considerarsi erede, onde non può accettare un'eredità che non gli è stata devoluta: “In caso di apertura della successione legittima, il legittimario, sebbene non possa ritenersi diseredato in senso formale, poiché chiamato ex lege all'eredità, è considerato pretermesso qualora il de cuius abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos; ne deriva che l'azione di riduzione non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e che, ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità” (Cass. civ. sez. 2 n. 24836 del 17.08.2022). La stessa Corte ha anche chiarito che l'esecuzione di disposizioni testamentarie non integra rinuncia alla proposizione dell'azione di riduzione: “La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa.” (Cass. civ., sez. 2, n. 168 del 5.01.2018). In tema di decadenza dal beneficio di inventario, la Corte ha chiarito che l'omissione totale o parziale nell'inventario di beni del compendio integra decadenza: “In tema di successioni mortis causa, la omissione nell'inventario di beni appartenenti all'eredità, non soltanto totale, ma anche parziale, è sanzionata con la decadenza dal beneficio d'inventario ai sensi dell'articolo 494 c.c., e tanto non solo risulta dall'interpretazione letterale della disposizione in esame, che fa riferimento all'omissione di "beni appartenenti all'eredità" e non quindi all'integrale patrimonio costituito dall'asse ereditario, ma è pure conforme alle finalità della redazione dell'inventario, per le quali una qualsiasi omissione parziale nell'indicazione di beni ereditari è idonea a ledere i diritti dei creditori del defunto.” (Cass. civ., sez. 2, n. 16195 del pagina 7 di 18 23.07.2007) e: “In tema di successioni mortis causa, l'art. 484 c.c., nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti;
infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487, 488 cod. civ.) non perchè abbia perduto ex post il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario” (Cass. civ., sez. 2, n. 16739 del 9.08.2005). Quanto all'interpretazione del testamento, la Cassazione con massime consolidate ha sancito che deve darsi prevalenza alla volontà effettiva del testatore, desumibile dalla scheda testamentaria avvalendosi di elementi estrinseci quali la cultura e ambiente di vita del testatore:
“Nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c. -applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria- quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, badando al significato specifico e concreto delle singole espressioni da lui usate e a tale significato dando prevalenza su quello letterale, tenendo presente, nei casi dubbi, il complesso delle disposizioni in rapporto alla mentalità, alla cultura e all'ambiente di vita del testatore medesimo e preferendo, infine, in tali casi una soluzione che consenta un effetto concreto ad una interpretazione che non sia suscettibile di esecuzione. Tale attività interpretativa, se compiuta nel rispetto delle enunciate regole e con ragionamento immune da vizi logici, sfugge al sindacato di legittimità.” (Cass. civ., sez. 2, n. 4814 del 30.05.1987) e: “Nell'interpretazione di una scheda testamentaria, da condurre essenzialmente sulla base del dato testuale, possono legittimamente assumere rilievo anche elementi estrinseci (purchè riferibili al testatore), quale, ad esempio, il grado di cultura del de cuius, atteso che l'interpretazione degli atti di ultima volontà è sempre caratterizzata, rispetto all'ermeneutica contrattuale, da una più intensa ricerca della volontà concreta e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi estrinseci.” (Cass. civ., sez. 2, n. 1079 del 19.01.2005).
pagina 8 di 18
7. Eccezione di inammissibilità della domanda attorea per mancata tempestiva accettazione con beneficio di inventario: decisione Il Collegio reputa che alla luce dei princìpi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze fattuali della causa, l'eccezione svolta da sia infondata e debba essere CP_2 rigettata, per le seguenti due distinte ed autonome rationes decidendi.
7.a Legittimario integralmente pretermesso In primo luogo, il Tribunale osserva che nel caso di specie dall'istruttoria svolta è emerso come il requisito della preventiva accettazione con beneficio di inventario non fosse necessario, a mente dell'art. 564 cc, atteso che è legittimaria integralmente pretermessa dal Pt_1 testamento materno del 5.03.1998. In particolare, è emerso che è sì stata si nominata erede dalla madre con il Pt_1 testamento pubblico del 5.03.1998 per tutto quanto non disposto con i legati contenuti nel detto testamento (“Lascio tutti gli altri miei beni di qualsiasi natura ai miei figli e Pt_1
in parti uguali fra loro, nominandoli eredi.”, cfr doc. 2 fasc. Att.) ma è Parte_3 anche emerso che alla data della morte il compendio ereditario era costituito dai beni immobili e mobili legati ai nipoti della defunta e da debiti superiori alla modesta liquidità di € 2.041,00 residuata su conto corrente cointestato con il figlio . CP_1
Difatti, è emerso che alla data del decesso di avvenuto il 20.09.2018 quando Persona_2 la stessa aveva oltre 101 anni, essendo nata il 1^.04.2017, “tutti gli altri miei beni” (indicati nel testamento pubblico e probabilmente consistenti in liquidità o altre utilità all'epoca esistenti nel patrimonio della testatrice), non esistevano più. Del resto, lo stesso Convenuto è costretto a riconoscere che “tutti gli altri miei beni” che sarebbero stati a suo giudizio ereditati da dalla mamma per effetto del testamento Pt_1 pubblico del 5.03.1998 non sarebbero dei denari o titoli, ma unicamente gli arredi mobili della casa d VA NA: tali arredi, secondo la prospettazione del Convenuto, alla data del testamento (1998) erano siti nell'appartamento milanese in affitto in cui abitava la testatrice, e sarebbero poi stati nel 2013 dalla madre in parte divisi tra i figli e in parte collocati nell'appartamento di VA NA, in cui la stessa si era appunto trasferita nel 2013. Orbene, il testamento è chiarissimo nell'attribuire ai nipoti beneficiari delle case di BA e VA NA: “1) la villa con giardino sita in BA (Lecco), via Arola n. 5, con tutti i beni mobili ed arredi in essa contenuti, alle mie nipoti ed figlie di Testimone_1 Testimone_2 mio figlio;
2) l'appartamento con annessi box doppio e posto auto sito in VA CP_1
NA (La Spezia), via Embriaco, con tutti i beni mobili ed arredi in esso contenuti, a mio nipote figlio di mia figlia ” (doc. 2 fasc. Att.). Parte_4 Pt_1
Orbene, si tratta di un testamento pubblico, onde certamente la testatrice ha compreso il significato dei suoi legati, che chiaramente e inequivocabilmente comprendevano anche tutto quanto contenuto nelle case di abitazione di BA e VA NA, alla data della morte e non alla data del testamento. Ove la de cuius avesse voluto lasciare specifici arredi, già presenti nella casa milanese, ai figli, nominati eredi nel 1998, ben avrebbe potuto modificare, tra il 2013 e il 2018, il suo testamento. Si aggiunge che è documentale che la testatrice ha effettivamente scritto di suo pugno un secondo testamento nel 2007, a dimostrazione che era ben consapevole della possibilità di cambiare le sue disposizioni di ultima volontà. Orbene, nel secondo testamento, nulla la testatrice ha disposto in punto di arredi della casa milanese.
pagina 9 di 18 In definitiva, anche alla luce della cultura della testatrice, nata nel 2017, casalinga, come si ricava dalle dichiarazioni dalla stessa rese avanti al Giudice Tutelare nel procedimento di apertura di amministrazione di sostegno (doc.
6-7 fasc. Conv.), conclusosi con non luogo a procedere, risulta con linearità e armoniosa coerenza la volontà della testatrice di lasciare le sue due case di abitazione, con tutto il contenuto e gli arredi, alle due figlie femmine del figlio e al figlio maschio della figlia , lasciando invece all'odierno Convenuto, CP_1 Pt_1 figlio di , i laboratori e uffici di IL, vuoti e locati a terzi. CP_1
Alla luce di tanto discende appunto che nulla ha ereditato dalla madre ed è dunque Pt_1 erede legittimaria integralmente pretermessa, onde non incombeva sulla stessa l'onere di accettare l'eredità materna con beneficio di inventario, quale condizione dell'esercizio dell'azione qui in esame.
7.b Intervenuta accettazione tempestiva con beneficio di inventario In secondo luogo, il Tribunale osserva che nel caso di specie è altresì emerso che ha Pt_1 comunque accettato l'eredità materna con beneficio di inventario il 21.05.2020 e ha dato corso all'inventario in pari data, onde comunque la condizione della preventiva accettazione beneficiata, quand'anche si reputi necessaria, non si vede come, alla luce di quanto scritto nel paragrafo 7.a che precede, sarebbe stata comunque anche soddisfatta. Difatti, la circostanza che il 30.10.2018, si sia recata nell'appartamento di VA Pt_1
NA e abbia cambiato la serratura, circostanza incontestata specificamente e comunque anche documentale, non comporta che in tale data l'TT sia entrata nel possesso di beni ereditari, posto che, come già scritto, tutto l'appartamento con quanto ivi contenuto all'apertura della successione di è passato in proprietà del legatario onde Persona_2 Parte_4 alcuna apprehensio dei beni ereditari ha potuto compiere , la quale evidentemente ha Pt_1 agito su incarico e in nome e per conto del figlio Parte_4
Di conseguenza, non può reputarsi che la stessa abbia accettato l'eredità per facta concludentia ex art. 485 cc, perché non è mai stata nel possesso dei beni ereditari. Quanto alla circostanza, valorizzata dal Convenuto, che in sede di inventario del 21.05.2020
quale procuratore e coniuge di , abbia riferito che nella casa di Controparte_1 Pt_1
VA NA vi erano beni appartenuti in vita alla de cuius e da inventariare, i quali tuttavia non sono stati successivamente inventariati, onde l'inventario non è completo, il Tribunale evidenzia che ciò al più comporterebbe decadenza dal beneficio di inventario, come sancito nella pronuncia del 2005 succitata, evento pertanto irrilevante ex art. 564 co. 1 cc. In conclusione, la domanda di reintegra svolta da è ammissibile e deve essere Pt_1 esaminata nel merito.
8. Domanda diretta all'accertamento della lesione della legittima: diritto La domanda di reintegra della quota di legittima è prevista e regolata dagli artt. 553 e ss cc. In particolare, a mente dell'art. 554 cc: “le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei imiti della quota medesima”. L'art. 557 cc determina come calcolare la quota disponibile, stabilendo che occorre ricostruire la massa ereditaria, costituita dalla somma di quanto lasciato dal defunto alla morte e quanto donato in vita, da cui sottrarre i debiti del de cuius (relictum + donatum - debitum = massa), il tutto valorizzato alla data di apertura della successione, e su tale massa si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre (quota disponibile).
pagina 10 di 18 L'art. 557 cc riserva tale rimedio ai soli legittimari o eredi necessari (figli, genitori, coniuge). Altresì, ai sensi dell'art. 537 cc, in ipotesi di concorso di figli legittimari senza concorso con il coniuge del defunto, la quota di legittima riservata ai figli è pari ai due terzi della massa, da dividersi in parti eguali tra i fratelli, mentre la quota di disponibile è pari a un terzo della massa.
9. Domanda diretta all'accertamento della lesione della legittima: decisione Il Tribunale osserva che dalla CTU svolta è emerso che alla data del decesso il valore del compendio immobiliare presente nel patrimonio della defunta era pari a:
- € 979.845,00 quanto ai cinque immobili di IL, legati a (rel. CTU pag. 24); CP_2
- € 302.330,00 quanto ai due immobili di BA (villa e box), legati a e Tes_2 [...] rel. CTU pag. 47); Tes_1
- € 348.750,00 quanto ai due immobili di VA NA (appartamento e box doppio), legati a (rel. CTU pag. 63); Parte_4 per un totale complessivo di € 1.630.925,00 (€ 979.845,00 + € 302.330,00 + € 348.750,00 = € 1.630.925,00), alla data del 20.09.2018. Il Tribunale reputa che le valorizzazioni svolte dal CTU siano condivisibili e idonee a essere poste a fondamento della presente decisione, con l'unica precisazione appresso esposta, in quanto raggiunte nel rispetto del principio del contraddittorio con le parti, previa disamina dei documenti e ispezione in loco degli appartamenti, nonché congrue e fondate su criteri attendibili e mediante percorsi argomentativi immuni da vizi logici. In particolare, come si evince dalla lettura della relazione, il CTU ha motivatamente valutato, volta per volta, ogni singola osservazione dei CTP delle parti, caso per caso rigettandola o accogliendola, integralmente o parzialmente, sempre con motivazione articolata. Le valorizzazioni storiche sono state condivisibilmente compiute dal CTU in base ai listini OMI di rifermento dell'Agenzia delle Entrate e, nel caso degli immobili di BA, che si trovano in pessimo stato manutentivo, correttamente abbattute dei costi di ristrutturazione, onde le censure svolte dal Convenuto all'udienza di esame della CTU e reiterate nelle comparse conclusive debbono essere disattese. Ora, il Tribunale osserva che il valore degli immobili che presentano difformità urbanistiche e catastali deve essere però decurtato dei costi di regolarizzazione urbanistica e catastale stimati dal CTU, devalutati alla data della morte della de cuius, al fine di calcolare il valore effettivo del compendio alla data del decesso di quindi al netto di tali oneri e pesi previsti Per_2 dalla legge al fine della valida commerciabilità dei beni. Orbene, il Collegio evidenzia che tali oneri sono stati calcolati dal CTU con l'eccezione di quelli urbanistici per gli immobili di BA, per i quali il CTU ha riferito di non essere in grado di quantificare i costi di regolarizzazione urbanistica, in assenza della documentazione necessaria, non reperita (rel. CTU, pag. 42): il Tribunale osserva che tali costi debbono tuttavia essere considerati al fine del valore del compendio e, nella specie, considerato che i costi di regolarizzazione catastale per gli stessi immobili sono stati stimati in € 2.050,00 (rel. CTU, pag. 47), si reputa pertanto possibile quantificare in misura pari ad almeno € 5.000,00 i costi di regolarizzazione urbanistica per tali immobili di BA. In conclusione, il valore degli immobili non conformi deve essere decurtato dei costi di regolarizzazione urbanistica e catastale, che è pari a € 5.550,00 per gli appartamenti nn. 1 e 3 di IL (cfr, pagg. 17, 19 e 20 rel. CTU), a € 7.050,00 per i due immobili di BA (rel. CTU
pagina 11 di 18 pag. 47) e in € 550,00 per l'immobile di VA NA (rel. CTU pag. 63), in valuta della data di redazione della CTU e, quindi, del 21.06.2023. Tali importi debbono essere devalutati alla data della morte della de cuius (20.09.2018) e sono dunque pari a € 4.792,75 (da arrotondare a € 4.793,00) per gli immobili milanesi, a € 6.088,08 (da arrotondare a € 6.088,00) per gli immobili di BA e a € 474,96 (da arrotondare a € 475,00) per gli immobili di VA NA. Da tanto, dunque, discende che il valore dei beni immobili caduti in successione è pari a € 975.052,00 per gli immobili di IL (€ 979.845,00 - € 4.793,00 = € 975.052,00), a € 296.242,00 per gli immobili di BA (€ 302.330,00 - € 6.088,00 = € 296.242,00) e a € 348.275,00 per gli immobili di VA NA (€ 348.750,00 - € 475,00 = € 348.275,00). Il totale del compendio immobiliare ammonta quindi a € 1.619.569,00, in valuta della data del 20.09.2019 di morte della de cuius (€ 975.052,00 + € 296.242,00 + € 348.275,00 = € 1.619.569,00). Quanto alle giacenze liquide, pari al residuo saldo di € 2.041,00 sul conto corrente cointestato tra la de cuius e il figlio, deve considerarsi che la stessa TT confessoriamente in atto di citazione ha dichiarato che tale somma, peraltro di spettanza per metà del cointestatario, non sarebbe stata neanche capiente a restituire agli inquilini le cauzioni versate nei tre immobili milanesi locati (cfr citazione pag. 6), onde tale importo non deve sommarsi al relictum. Nulla del pari può calcolarsi per il relictum per gli arredi contenuti nelle abitazioni di VA NA e di BA, legati rispettivamente ai nipoti e a e Parte_4 Tes_2 [...] non essendo emersa in causa prova di quali beni della de cuius fossero ancora Tes_1 presenti alla data della morte della stessa in tali abitazioni e che valore avessero, al netto dell'usura del tempo. Quanto al debitum, si evidenzia che il Convenuto ha dedotto e documentato, versando in causa i relativi bonifici (doc. 24 fasc. Conv.), che la de cuius era debitrice di € 58.240,00 verso il figlio per prestiti che le erano stati erogati negli ultimi suoi anni di Parte_3 vita dal figlio, al netto dei rimborsi. Del pari, il Convenuto ha dedotto e provato che la badante della defunta ha maturato un TFR di
€ 3.000,00, come si ricava dalla contabile di bonifico dimessa, relativa al 50% del TFR (doc. 25 fasc. Conv.). Di contro, nessuna delle due parti ha dedotto e provato a quanto ammontano esattamente le cauzioni ricevute dalla de cuius per i tre contratti di locazione di cui agli uffici milanesi, posto che l'TT ha sul punto versato solo la prima pagina di tali contratti, da cui si ricava il nome dell'inquilino, l'immobile locato, il canone annuo, la data di stipulazione del contratto e la durata dei contratti ma non l'entità della cauzione (docc. 18-20 fasc. Att.). Null'altro è stato dedotto e provato, atteso che, come già scritto nel paragrafo 3, la sentenza dimessa dal Convenuto in allegato alla comparsa conclusionale è una produzione inammissibile, in quanto tardivamente depositata, in assenza di allegazione e prova delle non imputabilità del ritardo Conclusivamente, i debiti della defunta sono pari a € 61.240,00 (€ 58.240,00 + € 3.000,00 = € 61.240,00). Alcuna donazione risulta dedotta e provata dalle parti, onde deve concludersi che la massa, in esito a riunione fittizia, è pari a € 1.558.329,00 (1.619.569,00 - € 61.240,00 = € 1.558.329,00). Da tanto discende che la quota disponibile è pari a € 519.443,00 (€ 1.558.329,00 : 3 = € 519.443,00).
pagina 12 di 18 Del pari la quota di legittima di è pari a un terzo della massa e dunque a € Pt_1
519.443,00 (€ 1.558.329,00 : 3 = € 519.443,00). Posto che è stato accertato che l'TT non ha ricevuto alcunchè dall'eredità materna, ancorchè nominata erede nel testamento, per essere stati tutti i beni mobili e immobili oggetto di legati ai nipoti della defunta, deve dunque accogliersi la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima di per € 519.443,00. Pt_1
10. Domanda diretta alla condanna alla reintegra: diritto Il Collegio osserva che la modalità di riduzione delle disposizioni testamentarie relative a legati di immobili è prevista e regolata dagli artt. 554, 558 e 560 cc. In particolare, ai sensi dell'art. 554 cc, le disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile sono ridotte nei limiti di detta quota. Ai sensi dell'art. 558 cc , la riduzione avviene proporzionalmente tra i beneficiati del testamento, senza distinguere tra eredi e legatari. La Corte di Cassazione ha evidenziato che la regola della proporzionalità è un principio tassativo e inderogabile: “In tema successione necessaria, l'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima è tassativo ed inderogabile” (Cass. civ., sez. 2, n. 4721 del 10.03.2016; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 35461 del 2.12.2022). Di conseguenza, nel caso in cui il legittimario leso svolga l'azione di reintegra solo verso uno o alcuni dei soggetti beneficiati in eccedenza sulla disponibile, la reintegra opera in proporzione del lascito rispetto agli altri beneficiati: “In tema di azione di riduzione per la reintegrazione della quota riservata ai legittimari, nell'ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, non è configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla restituzione, atteso che, in ragione del carattere personale di tale azione, la riduzione deve operarsi in misura proporzionale all'entità delle rispettive attribuzioni ed i vari beneficiari sono, pertanto, tenuti a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita da ciascuno di essi.” (Cass. civ., sez. 2, n. 1884 del 25.01.2017). Quando oggetto della riduzione è un legato di immobili si applica l'art. 560 cc, che prevede la riduzione mediante restituzione, distinguendo: al primo comma, il caso in cui il bene immobile sia divisibile in natura (in tale ipotesi la riduzione si attua separando in natura la porzione occorrente per integrare la quota di riserva); al secondo comma, il caso in cui l'immobile sia indivisibile (o non comodamente divisibile) per cui sono individuate due ipotesi alternative (totale acquisizione del bene all'eredità o ritenzione a favore del legatario, in entrambi i casi con conguaglio). In tema di conguagli in denaro, ove siano necessari, la Corte di legittimità ha sancito che il conguaglio deve essere rivalutato alla data della sentenza: “Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene -riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali- cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente.” (Cass. civ. sez. 2 n. 5320 del 17.03.2016).
pagina 13 di 18 11. Domanda diretta alla condanna alla reintegra: decisione Il Tribunale rileva come nel caso di specie con il testamento pubblico del 5.03.1998,
[...] bbia beneficiato i suoi quattro nipoti nel modo seguente, con valorizzazione dei Per_2 beni alla data del decesso, come segue:
Dal prospetto si evidenzia che è stato beneficiato dalla de cuius nella misura del CP_2
60,20% del relictum. Ora, l'TT ha diritto ad ottenere la reintegra della quota di legittima verso il legatario Convenuto non già per l'intero della quota di legittima da reintegrare ma proporzionalmente agli altri legatari, quindi limitatamente a € 312.727,61, secondo il seguente prospetto di calcolo:
In altre parole, la circostanza che l'TT abbia scelto di svolgere la domanda di reintegra contro solo uno dei quattro nipoti, legatari beneficiati dalla madre, non comporta che la stessa TT possa pretendere la restituzione dell'intera quota di legittima pretermessa dal soggetto che ella ha scelta di convenire in giudizio, posto che il principio di proporzionalità è tassativo ed inderogabile, onde la domanda di reintegra può essere accolta contro solo in
CP_2 proporzione del lascito attribuito a e, quindi, sino a concorrenza di € 312.727,61, da
CP_2 arrotondare a € 312.728,00. Quanto al modo di ridurre il legato immobiliare del Convenuto, si evidenzia che, come chiarito dal CTU, il legato immobiliare a favore di è composto da cinque unità immobiliari
CP_2 del tutto autonome, distinte e indipendenti tra loro, onde ai sensi dell'art. 560 cc deve procedersi alla reintegra mediante la restituzione a , come richiesto dalla stessa, di Pt_1 un'unità immobiliare, non essendo dunque affatto necessaria la vendita all'asta dei beni legati. Nel caso di specie, tra i cinque cespiti legati a deve prescegliersi ai fini della
CP_2
pagina 14 di 18 restituzione l'unità immobiliare che per valore si avvicina di più alla quota virtuale di € 312.728,00 da reintegrare a favore di a carico di Pt_1 CP_2
In particolare, come si ricava dallo specchietto a pagina 24 della relazione scritta del CTU, l'unità immobiliare che maggiormente si avvicina per valore alla quota da reintegrare è l'immobile n. 2, valorizzato dal CTU in € 354.950,00 (pag. 24 rel. CTU), alla data del 20.09.2018:
Si tratta in particolare di un ufficio, così descritto dal CTU: “Dati identificativi: foglio 146, particella 129, subalterno 714; Dati di classamento: categoria ufficio A/10, classe 2, consistenza 11,5 vani, superficie catastale totale 214 m2, rendita € 4.721,71; Indirizzo e piano: IL, Via Andrea Cesalpino n. 60, Piano T;
Intestati: nato a [...]_2
(MI) il 18/02/1985 Proprietà 1/1; Dati derivanti da: Variazione del C.F._2
09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. Dati derivanti da: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 07/08/2009 Pratica n. MI0814636 in atti dal 07/08/2009 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 207930.1/2009); Dati derivanti da: VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 07/08/2008 Pratica n. MI0682996 in atti dal 07/08/2008 MAGAZZINO- UFFICIO (n. 54932.1/2008); Dati derivanti da: VARIAZIONE del 18/11/1997 in atti dal 18/11/1997 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 317040.1/1997); Coerenze da Nord in senso orario: Dell'ufficio: altro mappale;
altra unità immobiliare;
cortile comune;
altra unità immobiliare e parti comuni.” (rel. CTU, pag. 6). Posto che il bene in parola ha il valore di € 354.950,00 (alla data del 20.09.2018), discende che ha diritto al conguaglio a carico di , pari alla differenza tra € 354.950,00 ed CP_2 Pt_1
€ 312.728,00, dunque pari a € 42.222,00, in valuta del 20.09.2018. Alla luce del principio posto da Cass. 5320/2016 succitata, che si condivide integralmente, tale importo deve essere maggiorato della rivalutazione ISTAT dalla data del decesso (20.09.2018) ad oggi, pari a € 7.642,18, onde il credito a favore di e a carico di è pari a CP_2 Pt_1
€ 49.864,18 (€ 42.222,00 + € 7.642,18 = € 49.864,18), da arrotondarsi a € 49.864,00, in valuta attuale.
12. Domanda attorea diretta alla restituzione dei frutti Con un'ultima domanda, ha chiesto la condanna di a restituire in suo Pt_1 CP_2 favore il 55,48% dei canoni generati dagli immobili di IL, legati al convenuto, dalla data della prima richiesta a mezzo del ricorso per sequestro giudiziario (cioè dal 3.07.2020) ad oggi.
pagina 15 di 18 A sostegno l'TT ha dedotto che tali immobili sono stati locati a terzi da data anteriore alla morte di l complessivo canone di € 47.700,00. Persona_2
A sostegno d tale asserto, l'TT ha prodotto la prima pagina di tre contratti di locazione: il primo è datato 27.07.2015, è relativo a un'unità immobiliare sita in IL, via Cesalpino 60, foglio 146, mappale 129, sub 714, per il canone annuo di € 17.400,00, della durata di sei anni più sei, recante le firme a margine dei contraenti (doc. 18 fasc. Att.); il secondo è datato 1^.10.2014, è relativo a unità immobiliare sita in IL, via Cesalpino 60, foglio 146, mappale 128, sub 706, per il canone annuo di € 15.600,00, della durata di sei anni più sei e recante a margine le firme dei contraenti (doc. 19 fasc. Att.) e il terzo contratto è datato 17.06.2014, è relativo a un'unità immobiliare sita in IL, via Cesalpino 60, foglio 146, mappale 129, sub
713, per il canone annuo di € 14.700,00, della durata di sei anni più sei, recante in margine le firme dei contraenti (doc. 20 fasc. Att.). Il Convenuto non ha mai contestato specificamente l'esistenza e persistenza di tali contratti dalla data del 3.07.2020 all'attualità, né ha dedotto e provato che siano cessati ovvero che il conduttore sia stato moroso. Da quanto precede, discende che l'TT ha provato che il convenuto ha incassato canoni di locazione per gli immobili milanesi legati, onde lo stesso ha dunque l'obbligo di restituire all'TT i canoni percepiti per l'immobile oggetto di reintegra con riduzione del legato e, dunque, il canone di € 17.400,00 annuo di cui all'immobile censito al fg 146, mappale 129, sub
714, dalla data della domanda (3.07.2020) alla data della decisione (21.01.2025), pari a 54,5 mesi, onde ha diritto a percepire la somma di € 79.025,00 (€ 17.400,00 : 12 x 54,5 mesi = € 79.025,00), in valuta attuale.
13. Conclusioni e istanze istruttorie In conclusione, è emerso che la domanda di accertamento attorea è fondata e del pari è fondata, sia pure parzialmente, la domanda di condanna alla reintegra, da attuarsi mediante riduzione parziale del legato a favore di a mezzo di restituzione di uno dei cinque cespiti legati, CP_2 nella specie dell'immobile, come sopra catastalmente individuato, con conseguente obbligo di trascrizione della presente sentenza. E' altresì risultato che è debitrice di di € 49.864,00 a titolo di conguaglio e Pt_1 CP_2 che è debitore di di € 79.025,00 a titolo di restituzione dei canoni percepiti CP_2 Pt_1 per l'immobile reintegrato in proprietà a favore di . Pt_1
I due debiti sono in valuta attuale onde possono essere compensati, dal che deriva che CP_2
è debitore di di € 29.161,00 (€ 79.025,00 - € 49.864,00 = € 29.161,00), a titolo di Pt_1 saldo dei canoni percepiti dal 3.07.2020 ad oggi per la locazione dell'unità immobiliare oggetto di reintegra di quota legittima mediante riduzione del legato. Su tale importo, già in valuta attuale, spettano all'TT gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc (non reputandosi applicabile l'art. 1284 co. 4 cc) dal domani sino al saldo effettivo. Quanto alle istanze di istruttorie dedotte dal Convenuto, già motivatamente rigettate dal Giudice istruttore in fase istruttoria, il Collegio ne deve confermare anche in questa sede il rigetto in ragione dell'irrilevanza ai fini del decidere, a tacere altresì dell'inammissibilità dei capitoli per la genericità degli stessi.
pagina 16 di 18 14. Spese di lite Premesso che le spese del sequestro giudiziario svolto ante causam e rigettato sono state già liquidate dal giudice del detto procedimento cautelare, il Tribunale osserva che le spese del presente processo sono regolate ai sensi degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Nel caso di specie la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di su tutte le CP_2 domande svolte da , risultando del tutto marginale la circostanza che la domanda Pt_1 attorea di reintegra sia stata accolta in misura inferiore rispetto alla pretesa. Da quanto precede, discende che deve essere condannato a rifondere integralmente le CP_2 spese di lite di , non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità Pt_1 della lite. Quanto alla liquidazione delle spese attoree, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, compreso tra € 260.000,01 e € 520.000,00 (avuto riguardo alla domanda accolta di reintegra più la domanda accolta di condanna alla restituzione dei canoni), considerato il tenore delle memorie e la complessità e natura della controversia, si reputa congruo liquidare il compenso con riferimento ai parametri medi delle quattro fasi del processo, pari a € 22.457,00, oltre € 1.713,00 per rimborso spese vive ex actis (€ 1.686,00 per rimborso contributo unificato ed € 27,00 per rimborso dei diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA. Le spese della CTU svolta, come liquidate in corso di causa, per la stessa ragione della soccombenza integrale di debbono essere poste in via definitiva a carico del CP_2
Convenuto, con diritto dell'TT di ripetere dal Convenuto quanto dalla prima sia stato pagato al CTU in ottemperanza ai provvedimenti del Giudice istruttore.
P. Q. M.
Il Tribunale di IL, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e rigettata, ovvero assorbita, così provvede: dichiara la lesione della quota di riserva di 1/3 della massa, pari a € 519.443,00, spettante ex lege alla figlia e legittimaria pretermessa per effetto delle disposizioni contenute Parte_1 nel testamento pubblico del 5.03.1998 della madre deceduta il 20.09.2018; Persona_2 per l'effetto,
pagina 17 di 18 reintegra la quota di legittima spettante a mediante riduzione parziale del legato Parte_1 attribuito a favore di per la quota del medesimo eccedente la disponibile, Controparte_2 in proporzione con gli altri legatari, quindi per € 312.728,00; di conseguenza, letto l'art. 560 cc reintegra nella proprietà intera dell'unità immobiliare, sita a IL, via Parte_1
Cesalpino 60, indentificata al NCEU di IL al foglio 146, particella 129, subalterno 714, dati di classamento: categoria ufficio A/10, classe 2, consistenza 11,5 vani, superficie catastale totale 214 m2, rendita € 4.721,71; piano T, con diritto di a ricevere il Controparte_2 conguaglio di € 49.864,00, in valuta attuale, a carico di Parte_1 accerta il diritto di a ricevere da a titolo di restituzione Parte_1 Controparte_2 dei canoni percepiti dal 3.07.2020 ad oggi per la locazione a terzi dell'immobile sopra indicato, la somma complessiva di € 79.025,00, in valuta attuale;
per l'effetto, compensati i reciproci debiti, condanna a pagare a favore di a titolo di restituzione del Controparte_2 Parte_1 saldo dei canoni percepiti per la locazione sino ad oggi dell'immobile sopra indicato, la somma di € 29.161,00, in valuta attuale, otre interessi ex art. 1281 co. 1 cc da domani al saldo effettivo;
letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna a pagare a favore di a titolo di refusione integrale Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, la somma di € 24.170,00, di cui € 22.457,00 per compenso ed € 1.713,00 per rimborso delle spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA;
infine, pone in via definitiva le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a carico integrale di con diritto dell'TT di ripetere dal Convenuto quanto abbia anticipato Controparte_2 al CTU;
letti gli artt. 2643 e ss cc, ordina la trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità a favore del competente Conservatore dei RR.II.. Sentenza provvisoriamente esecutiva limitatamente alle statuizioni di condanna. IL, 21.01.2025
il Giudice rel. est. dott.ssa Ilaria GENTILE il Presidente dott.ssa Antonella COZZI
pagina 18 di 18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O Sezione Quarta Civile
Il Tribunale di IL, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella COZZI Presidente dott.ssa Ilaria GENTILE Giudice rel. est. dott. Marcello PISCOPO Giudice ha pronunciato nella camera di consiglio del 21.01.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3100/2021 R.G. il 18.01.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata il 31.12.2020, promossa da: (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
4.12.1947, residente in [...], in persona del procuratore CP_1 giusta procura in autentica a ministero Notaio dott. di IL (n.
[...] Persona_1
401001/10999 rep.), in atti (doc. 7 attoreo, pagine 3 e ss), di seguito, per brevità: “ ”, Pt_1 rappresentata e difesa dagli avv. Federico ALIVERTI del foro di IL e Francesco LILLI del foro di Bergamo, e con gli stessi elettivamente domiciliata in IL, via dei Piatti 8, presso e nello studio de predetti, nonché ai loro rispettivi indirizzi digitali: e giusta Email_1 Email_2 procura speciale alle liti e elezione di domicilio allegata all'atto di citazione;
-Attori-
contro
: (C.F.: , nato a [...] il [...], ivi Controparte_2 C.F._2 residente in [...], di seguito, per brevità: “ CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Matteo CAMISASCA del foro di IL e con lo stesso elettivamente domiciliato in IL, via Goldoni 34, presso nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo digitale del medesimo giusta Email_3 procura speciale alle liti e elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuto- pagina 1 di 18 * * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 11.11.2024.
* * * OGGETTO: azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e restituzione di beni legati.
* * * Conclusioni per l'TT:
“Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare che le disposizioni di cui al testamento pubblico del 05.03.1998 della Sig.ra pubblicato in data 23.10.2018, sono lesive della quota di Persona_2 patrimonio ereditario riservata per legge alla mandante dell'odierno attore e, per l'effetto, dichiarare inefficace il testamento medesimo limitatamente alla violazione della riserva di legittima spettante alla Sig.ra Parte_1
- conseguentemente, procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie ai sensi degli artt. 554, 558 e 560 c.c., in favore della Sig.ra fino alla concorrenza Parte_1 della quota pari ad 1/3 del patrimonio ereditario alla stessa spettante, nella misura risultante dai valori del patrimonio relitto accertati dalla Perizia depositata agli atti del giudizio in data 23.06.2023 dal CTU Arch. , ovvero a quella maggiore o minore Persona_3 misura che risulterà di giustizia;
condannare, nello specifico, il Sig. alla restituzione di quanto dovuto alla Controparte_2
Sig.ra ex art. 560 c.c., oltre ai frutti civili generati dall'immobile legato, con Parte_1 decorrenza dalla data del 03.07.2020 (ovverosia dal deposito del ricorso introduttivo del procedimento per sequestro giudiziario n. 23593/2020 R.G.C. del Tribunale di IL, prodromico al presente giudizio di merito), oltre alla rivalutazione monetaria sino al soddisfo ed agli interessi al tasso determinato ex art. 1284 quarto comma c.c., maturati sulle somme così come sopra determinate;
disporre, ove ritenuto necessario ai fini della reintegrazione della quota riservata alla Sig.ra
la vendita giudiziale del bene immobile legato in favore del convenuto, con Parte_1 attribuzione in denaro, a titolo di conguaglio, nel merito, in via subordinata: fermo restando quanto sopra in via principale, laddove l'immobile oggetto del legato sia divisibile in natura e comodamente separabile ex art. 560 c.c., assegnare alla Sig.ra l'immobile oggetto di legato, interamente o anche Parte_1 parzialmente, fino alla reintegrazione della quota di legittimaria lesa, con contestuale determinazione dei conguagli in denaro tra le parti che si rendessero a tal fine eventualmente necessari;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di produrre ulteriori documenti ed indicare mezzi di prova, anche testimoniali, nel rispetto dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. concessi dal Giudice.”
* * * Conclusioni per la Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione,
• in via pregiudiziale e preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea per carenza della condizione legittimante ex art. 564, co. 1, c.p.c.;
pagina 2 di 18 • in via principale, nel merito: respingere integralmente le domande svolte dal sig.
in qualità di rappresentante e mandatario del coniuge, sig.ra Controparte_1 [...]
poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in espositiva. Parte_1
In via istruttoria, richiamate e confermate le produzioni documentali in atti, il sig.
[...]
per scrupolo difensivo: CP_2
• senza alcuna inversione dell'onere della prova, chiede ammettersi interrogatorio formale nei confronti della sig.ra anche al fine di provocare confessione Parte_1 giudiziale, nonché prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che, i beni mobili, gli arredi, le suppellettili, ecc, che si rammostrano al teste attraverso l'esibizione del doc. n. 30 contenuti nell'abitazione di IL in cui la sig.ra
[...] ha ininterrottamente vissuto dal 1956 al 2013, sono stati trasferiti nell'immobile -e Per_2 nelle sue pertinenze- di VA NA (La Spezia), via Embriaco n. 18; 2. vero che, l'immobile di VA NA (La Spezia), via Embriaco n. 18, è rimasto arredato come da foto (doc. n. 30 che si rammostra al teste) dal momento del trasferimento della sig.ra (giugno 2013), sino al decesso di quest'ultima (20.09.2018); Persona_2
3. vero che in data 30.10.2018, i sig.ri e si sono recati Parte_1 Controparte_1 presso l'abitazione di VA NA (La Spezia), via Embriaco n. 18 e, rinvenendo al suo interno beni di proprietà della sig.ra hanno chiamato i carabinieri Parte_2 affinché procedessero allo sgombero;
4. vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, i sig.ri e Parte_1 si sono qualificati come “i proprietari dell'immobile”; Controparte_1
5. vero che, a seguito dell'asportazione dei beni di sua proprietà da parte della sig.ra
i sig.ri e hanno provveduto a far Parte_2 Parte_1 Controparte_1 sostituire serrature e chiavi dell'immobile senza consegnare alcuna copia ad altri membri della famiglia;
6. vero che, a seguito dell'ingresso dei coniugi nell'immobile di VA NA, il sig. CP_1
facendosi portavoce della moglie ha preso contatti con il Controparte_1 Parte_1 Per_ sig. per procedere alla divisione dei beni personali della madre Parte_3 presenti nella casa di VA NA;
7. vero che in data 15.04.2019, il sig. e la sig.ra si Parte_3 Parte_1 sono incontrati nell'ufficio del sig. sito in IL, via Cesalpino n. 60, Parte_3 per provare a procedere con una divisione dei beni mobili presenti presso l'immobile di VA NA, via Embriaco n. 18. Elenco testimoni:
• sig. domiciliato in (20124) IL (MI), via Sebenico n. 8, sui Parte_3 capitoli nn. 1, 2, 5, 6, 7;
• sig.ra domiciliata in (22026) MA (CO) via Mazzini 30/B, sui Testimone_1 capitoli nn. 1, 2 e 5; • sig.ra domiciliata in (20124) IL (MI), via Sebenico Testimone_2
n. 8, sui capitoli nn. 1, 2 e 5;
• sig.ra domiciliata in (19013) VA NA (SP), via Roma n. Parte_2
5, sui capitoli nn. 3, 4 e 5.
*
• formula rispettosa istanza affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare ispezione dell'immobile di VA NA (La Spezia), via Embriaco n. 18, attualmente di proprietà del legatario sig. ai sensi dell'art. 118 c.p.c., così da verificare la presenza degli Parte_4
pagina 3 di 18 arredi e degli oggetti ivi contenuti riconducibili alla sig.ra come argomentato Persona_2 in narrativa;
• chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare la reale consistenza e il valore dell'asse ereditario (c.d. relictum) al momento dell'apertura della
•successione della sig.ra con specifico riguardo agli immobili oggetto dei Persona_2 legati testamentari, nonché del patrimonio mobiliare presente nell'immobile di VA NA (di cui in narrativa), detratti i debiti della defunta documentati in atti. In ogni caso: con piena vittoria di anticipazioni e compensi professionali, oltre rimborso spese generali di studio e accessori di legge.”
FATTO E DIRITTO
1. Trattazione del processo
ha evocato in giudizio nipote ex fratre, con atto di citazione notificato Pt_1 CP_2
l'8.01.2021, svolgendo le domande di merito sopra riprodotte.
si è tempestivamente costituito ex art. 167 cpc il 4.05.2021, resistendo alle domande CP_2 attoree e svolgendo le conclusioni sopra riportate. Il Giudice Istruttore alla prima udienza del 16.06.2021 ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, regolarmente fruiti dalle parti. Dopo due rinvii accordati dal G.I. su richiesta congiunta delle parti per trattative, con ordinanza riservata del 10.06.2022, il Giudice istruttore ha disposto CTU estimativa sui beni immobili del compendio ereditario relitto, conferendo l'incarico all'udienza del 13.10.2022 all'arch.
[...]
, il quale ha tempestivamente depositato la relazione di stima entro il Persona_3 termine prorogato dal Giudice del 23.06.2023. Alla successiva udienza del 28.09.2023, questo Giudice istruttore, nelle more subentrato al precedente, ha rigettato le istanze di prova orale sollecitate dalla parte Convenuta, ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.06.2024. A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione ex art. 127ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riprodotte, il Giudice istruttore, con ordinanza riservata del 23.07.2024, comunicata in pari data, ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi per memorie conclusionali e di replica (60 più 20 giorni), scaduti rispettivamente il 22.10.2024 e l'11.11.2024, rimettendo all'esito la causa in decisione al Collegio, quindi a far data dal 12.11.2024. Il Collegio ha deciso la causa nella camera di consiglio del 21.01.2025.
2. Thema decidendum SILVANA, nella qualità di figlia ed erede necessaria della madre deceduta Persona_2
a VA NA il 20.09.2018, ha tratto in giudizio il nipote ex fratre beneficiario di CP_2 lascito testamentario della de cuius, giusta testamento pubblico del 5.03.1998, registrato il 23.10.2018, e testamento olografo del marzo 2007, pubblicato il 13.11.2018, svolgendo le seguenti domande: 1) accertare la lesione -per effetto del testamento pubblico del 5.03.1998- della propria quota di legittima e, ricostruita la massa (composta da appartamenti siti a IL, via Cesalpino 60, a VA NA, via Embriaco 18 e a BA, via Arola 5),
pagina 4 di 18 2) reintegrare la propria quota di legittima mediante riduzione del legato di con CP_2 condanna alla restituzione del dovuto, se necessario con vendita giudiziale degli appartamenti di IL ovvero in subordine con assegnazione totale o parziale degli immobili di IL, oggetto di legato a favore del predetto, salvo conguaglio;
3) condannare a restituire la quota parte dei canoni ritratti dagli appartamenti di CP_2
IL legati al medesimo, a far data dal 3.07.2020 alla sentenza, oltre rivalutazione ISTAT e interessi al saldo. ha resistito alle domande attoree, chiedendone il rigetto per i seguenti motivi: CP_2
a) inammissibilità della domanda di riduzione e reintegra, perché genericamente formulata e incompleta quanto alla ricostruzione della massa, mancando l'indicazione dei debiti della de cuius verso il figlio padre del Convenuto e fratello Parte_3 dell'TT, e mancando l'indicazione dei beni mobili relitti dalla de cuius; b) inammissibilità della domanda ex art. 564 cc, perché , vocata erede dalla Pt_1 madre, avrebbe dovuto accettare con beneficio di inventario, è invece erede pura e semplice dell'eredità materna, in quanto ha esercitato il possesso delle cose mobili presenti nell'appartamento di VA NA dal 30.10.2018 in poi, onde la successiva accettazione con beneficio di inventario, avvenuta il 21.05.2020, è tamquam non esset, perché tardiva;
inoltre, la fattispecie dell'accettazione beneficiata non si è perfezionata perché non ha completato l'inventario con gli arredi dell'appartamento di Pt_1
VA NA;
c) errata valutazione dei cespiti immobiliari.
3. Emergenze probatorie Quanto all'istruzione della causa, la stessa è stata istruita con i documenti offerti dalle parti, tra cui: certificato di morte della de cuius (doc. 1 fasc. Att.), testamento pubblico del 5.03.1998 (doc. 2 fasc. Att. e doc. 2 fasc. Conv.), verbale di passaggio dagli atti inter vivos agli atti mortis causa del testamento pubblico in data 23.10.2018 (doc. 3 fasc. Att.), verbale di pubblicazione del testamento olografo del marzo 2007 (doc. 4 fasc. Att. e doc. 5 fasc. Conv.), dichiarazione di successione (doc. 5 fasc. Att. e doc. 22 fasc. Conv.), accettazione beneficiata del 21.05.2020 e inventario dell'eredità (docc.
7-8 fasc. Att.), ricorso del luglio 2008 per la nomina di amministratore di sostegno e provvedimento di definizione (docc.
6-7 fasc. Conv.), scambio di corrispondenza telematica tra le parti e tra l'TT e il fratello Parte_3
(docc. 6 e 21-22 fasc. Att. e docc. 12, 16-21 e 23 fasc. Conv.), prima pagina di tre contratti di locazione di altrettanti immobili di a terzi (docc. 18-20 fasc. Att.), plurimi Persona_2 bonifici attestanti prestiti di denaro da alla mamma con parziali Parte_3 restituzioni, con differenza a saldo a favore di per € 58.240,00 e il pagamento del CP_1
TFR alla badante della madre (docc. 14, 24 e 25 fasc. Conv.) e, infine, sentenza del Tribunale di IL del 10.05.2022 intervenuta tra e relativa a Pt_1 Parte_3 debiti della defunta verso il figlio, depositata dal Convenuto in allegato alla comparsa conclusionale (doc. 32 fasc. Conv.). Il documento n. 32 del Convenuto (sentenza del 10.05.2022) non risulta ammissibile, in quanto è stata depositata oltre il decorso dei termini istruttori e manca istanza di remissione in termini: si rileva, infatti, che il documento, formatosi il 10.05.2022, doveva e poteva essere depositato dal Convenuto nella prima difesa utile e, quindi, alle udienze del 13.10.2022 o del 28.9.2023
pagina 5 di 18 ovvero all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.06.2024, mancando allegazione, prima che prova, della non imputabilità del ritardo. Il Giudice istruttore ha altresì disposto CTU di stima degli immobili, siti in IL, BA e VA NA, caduti in successione, alla data del decesso della de cuius (20.09.2018). La CTU, affidata all'arch. , depositata il 23.06.2023, è stata Persona_3 esaminata alla successiva udienza in cui la sola parte Convenuta ha ribadito le osservazioni svolte durante le operazioni peritali in ordine alla valorizzazione dell'immobile di BA. Il Collegio osserva che l'istruttoria svolta è ampiamente sufficiente a decidere la lite.
4. I testamenti della defunta Persona_2
Il primo testamento, un testamento pubblico del 5.03.1998, passato ad atti mortis causa il 23.10.2018, direttamente impugnato dall'TT con azione di riduzione, è del seguente tenore:
“Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Dispongo che i miei beni immobili siano attribuiti, a titolo di legato, come segue: 1) la villa con giardino sita in BA (Lecco), via Arola n. 5, con tutti i beni mobili ed arredi in essa contenuti, alle mie nipoti
[...] ed figlie di mio figlio;
2) l'appartamento con annessi Tes_1 Testimone_2 CP_1 box doppio e posto auto sito in VA NA (La Spezia), via Embriaco, con tutti i beni mobili ed arredi in esso contenuti, a mio nipote figlio di mia figlia;
3) la mia Parte_4 Pt_1 quota indivisa (o la porzione che mi verrà assegnata in sede di divisione) dello stabile sito in IL, via Cesalpino n. 60 – via Cirenei n. 8, a mio nipote figlio di mio Controparte_2 figlio . Lascio tutti gli altri miei beni di qualsiasi natura ai miei figli e CP_1 Pt_1
in parti uguali fra loro, nominandoli eredi. Lego la somma di £. Parte_3
5.000.000 (cinquemilioni) a ” (doc. 2 fasc. Att.). Persona_4
Il secondo testamento, testamento olografo del marzo 2007, pubblicato il 13.11.2018, è del seguente tenore: “IL, marzo 2007. Dopo la mia morte desidero essere cremata grazie addio a tutti sa come mettere le ceneri (come UE) Desidero vivamente che Pt_5 Per_
e si amino e si aiutino in mio nome . Desidero pure che i vari lasciti ai Pt_1 CP_1 Per_ nipoti vengano valutati Ognuno deve avere la stessa cifra nonna ” (doc. 3 fasc. Att.). Il Tribunale rileva che il secondo testamento non revoca né modifica il primo testamento, rispetto a cui è complementare, come del resto pacifico tra le parti.
5. Eccezione di inammissibilità della domanda attorea per carente indicazione degli elementi costitutivi Il Collegio osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze fattuali di causa, la domanda attorea è ammissibile, per i seguenti motivi. In particolare, si evidenzia che secondo la Corte di legittimità l'onere assertivo dell'attore che agisce in riduzione si declina come segue: “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.” (Cass. civ., sez. 2, n. 18199 del 2.09.2020).
pagina 6 di 18 Orbene, nel caso di specie la domanda attorea è ammissibile, atteso che l'TT ha sufficientemente indicato tutti gli elementi costitutivi del preteso diritto e, segnatamente: le ragioni della sua legittimazione attiva, nella qualità di figlia della defunta;
l'entità della lesione, assumendo di essere stata completamente pretermessa, per avere la de cuius disposto di tutto il patrimonio relitto alla morte a mezzo di legati a favore dei nipoti diretti (figli dei figli); la consistenza e il valore della massa, composta dai beni immobili siti a IL, VA NA e BA e di conseguenza l'entità della lesione. La domanda risulta dunque compiutamente formulata quanto al petitum e alla causa petendi, onde è ammissibile, risultando del tutto irrilevante che -ad avviso del Convenuto- l'indicazione della massa non sa completa, in quanto rientra semmai nel suo onere difensivo allegare e provare una diversa consistenza della massa.
6. Eccezione di inammissibilità della domanda attorea per mancata tempestiva accettazione con beneficio di inventario: diritto Il collegio osserva che l'art. 564 cc prevede che l'erede legittimario può esperire il rimedio contro donatari e legatari, che non siano suoi coeredi, a condizione che abbia preventivamente accettato l'eredità con beneficio di inventario;
tale disposizione non si applica se abbia accettato con beneficio di inventario ma sia successivamente decaduto. La Corte di legittimità ha tuttavia chiarito con giurisprudenza consolidata che tale regola non si applica al legittimario totalmente pretermesso, atteso che lo stesso non può considerarsi erede, onde non può accettare un'eredità che non gli è stata devoluta: “In caso di apertura della successione legittima, il legittimario, sebbene non possa ritenersi diseredato in senso formale, poiché chiamato ex lege all'eredità, è considerato pretermesso qualora il de cuius abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos; ne deriva che l'azione di riduzione non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e che, ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità” (Cass. civ. sez. 2 n. 24836 del 17.08.2022). La stessa Corte ha anche chiarito che l'esecuzione di disposizioni testamentarie non integra rinuncia alla proposizione dell'azione di riduzione: “La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa.” (Cass. civ., sez. 2, n. 168 del 5.01.2018). In tema di decadenza dal beneficio di inventario, la Corte ha chiarito che l'omissione totale o parziale nell'inventario di beni del compendio integra decadenza: “In tema di successioni mortis causa, la omissione nell'inventario di beni appartenenti all'eredità, non soltanto totale, ma anche parziale, è sanzionata con la decadenza dal beneficio d'inventario ai sensi dell'articolo 494 c.c., e tanto non solo risulta dall'interpretazione letterale della disposizione in esame, che fa riferimento all'omissione di "beni appartenenti all'eredità" e non quindi all'integrale patrimonio costituito dall'asse ereditario, ma è pure conforme alle finalità della redazione dell'inventario, per le quali una qualsiasi omissione parziale nell'indicazione di beni ereditari è idonea a ledere i diritti dei creditori del defunto.” (Cass. civ., sez. 2, n. 16195 del pagina 7 di 18 23.07.2007) e: “In tema di successioni mortis causa, l'art. 484 c.c., nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti;
infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487, 488 cod. civ.) non perchè abbia perduto ex post il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario” (Cass. civ., sez. 2, n. 16739 del 9.08.2005). Quanto all'interpretazione del testamento, la Cassazione con massime consolidate ha sancito che deve darsi prevalenza alla volontà effettiva del testatore, desumibile dalla scheda testamentaria avvalendosi di elementi estrinseci quali la cultura e ambiente di vita del testatore:
“Nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c. -applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria- quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, badando al significato specifico e concreto delle singole espressioni da lui usate e a tale significato dando prevalenza su quello letterale, tenendo presente, nei casi dubbi, il complesso delle disposizioni in rapporto alla mentalità, alla cultura e all'ambiente di vita del testatore medesimo e preferendo, infine, in tali casi una soluzione che consenta un effetto concreto ad una interpretazione che non sia suscettibile di esecuzione. Tale attività interpretativa, se compiuta nel rispetto delle enunciate regole e con ragionamento immune da vizi logici, sfugge al sindacato di legittimità.” (Cass. civ., sez. 2, n. 4814 del 30.05.1987) e: “Nell'interpretazione di una scheda testamentaria, da condurre essenzialmente sulla base del dato testuale, possono legittimamente assumere rilievo anche elementi estrinseci (purchè riferibili al testatore), quale, ad esempio, il grado di cultura del de cuius, atteso che l'interpretazione degli atti di ultima volontà è sempre caratterizzata, rispetto all'ermeneutica contrattuale, da una più intensa ricerca della volontà concreta e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi estrinseci.” (Cass. civ., sez. 2, n. 1079 del 19.01.2005).
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7. Eccezione di inammissibilità della domanda attorea per mancata tempestiva accettazione con beneficio di inventario: decisione Il Collegio reputa che alla luce dei princìpi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze fattuali della causa, l'eccezione svolta da sia infondata e debba essere CP_2 rigettata, per le seguenti due distinte ed autonome rationes decidendi.
7.a Legittimario integralmente pretermesso In primo luogo, il Tribunale osserva che nel caso di specie dall'istruttoria svolta è emerso come il requisito della preventiva accettazione con beneficio di inventario non fosse necessario, a mente dell'art. 564 cc, atteso che è legittimaria integralmente pretermessa dal Pt_1 testamento materno del 5.03.1998. In particolare, è emerso che è sì stata si nominata erede dalla madre con il Pt_1 testamento pubblico del 5.03.1998 per tutto quanto non disposto con i legati contenuti nel detto testamento (“Lascio tutti gli altri miei beni di qualsiasi natura ai miei figli e Pt_1
in parti uguali fra loro, nominandoli eredi.”, cfr doc. 2 fasc. Att.) ma è Parte_3 anche emerso che alla data della morte il compendio ereditario era costituito dai beni immobili e mobili legati ai nipoti della defunta e da debiti superiori alla modesta liquidità di € 2.041,00 residuata su conto corrente cointestato con il figlio . CP_1
Difatti, è emerso che alla data del decesso di avvenuto il 20.09.2018 quando Persona_2 la stessa aveva oltre 101 anni, essendo nata il 1^.04.2017, “tutti gli altri miei beni” (indicati nel testamento pubblico e probabilmente consistenti in liquidità o altre utilità all'epoca esistenti nel patrimonio della testatrice), non esistevano più. Del resto, lo stesso Convenuto è costretto a riconoscere che “tutti gli altri miei beni” che sarebbero stati a suo giudizio ereditati da dalla mamma per effetto del testamento Pt_1 pubblico del 5.03.1998 non sarebbero dei denari o titoli, ma unicamente gli arredi mobili della casa d VA NA: tali arredi, secondo la prospettazione del Convenuto, alla data del testamento (1998) erano siti nell'appartamento milanese in affitto in cui abitava la testatrice, e sarebbero poi stati nel 2013 dalla madre in parte divisi tra i figli e in parte collocati nell'appartamento di VA NA, in cui la stessa si era appunto trasferita nel 2013. Orbene, il testamento è chiarissimo nell'attribuire ai nipoti beneficiari delle case di BA e VA NA: “1) la villa con giardino sita in BA (Lecco), via Arola n. 5, con tutti i beni mobili ed arredi in essa contenuti, alle mie nipoti ed figlie di Testimone_1 Testimone_2 mio figlio;
2) l'appartamento con annessi box doppio e posto auto sito in VA CP_1
NA (La Spezia), via Embriaco, con tutti i beni mobili ed arredi in esso contenuti, a mio nipote figlio di mia figlia ” (doc. 2 fasc. Att.). Parte_4 Pt_1
Orbene, si tratta di un testamento pubblico, onde certamente la testatrice ha compreso il significato dei suoi legati, che chiaramente e inequivocabilmente comprendevano anche tutto quanto contenuto nelle case di abitazione di BA e VA NA, alla data della morte e non alla data del testamento. Ove la de cuius avesse voluto lasciare specifici arredi, già presenti nella casa milanese, ai figli, nominati eredi nel 1998, ben avrebbe potuto modificare, tra il 2013 e il 2018, il suo testamento. Si aggiunge che è documentale che la testatrice ha effettivamente scritto di suo pugno un secondo testamento nel 2007, a dimostrazione che era ben consapevole della possibilità di cambiare le sue disposizioni di ultima volontà. Orbene, nel secondo testamento, nulla la testatrice ha disposto in punto di arredi della casa milanese.
pagina 9 di 18 In definitiva, anche alla luce della cultura della testatrice, nata nel 2017, casalinga, come si ricava dalle dichiarazioni dalla stessa rese avanti al Giudice Tutelare nel procedimento di apertura di amministrazione di sostegno (doc.
6-7 fasc. Conv.), conclusosi con non luogo a procedere, risulta con linearità e armoniosa coerenza la volontà della testatrice di lasciare le sue due case di abitazione, con tutto il contenuto e gli arredi, alle due figlie femmine del figlio e al figlio maschio della figlia , lasciando invece all'odierno Convenuto, CP_1 Pt_1 figlio di , i laboratori e uffici di IL, vuoti e locati a terzi. CP_1
Alla luce di tanto discende appunto che nulla ha ereditato dalla madre ed è dunque Pt_1 erede legittimaria integralmente pretermessa, onde non incombeva sulla stessa l'onere di accettare l'eredità materna con beneficio di inventario, quale condizione dell'esercizio dell'azione qui in esame.
7.b Intervenuta accettazione tempestiva con beneficio di inventario In secondo luogo, il Tribunale osserva che nel caso di specie è altresì emerso che ha Pt_1 comunque accettato l'eredità materna con beneficio di inventario il 21.05.2020 e ha dato corso all'inventario in pari data, onde comunque la condizione della preventiva accettazione beneficiata, quand'anche si reputi necessaria, non si vede come, alla luce di quanto scritto nel paragrafo 7.a che precede, sarebbe stata comunque anche soddisfatta. Difatti, la circostanza che il 30.10.2018, si sia recata nell'appartamento di VA Pt_1
NA e abbia cambiato la serratura, circostanza incontestata specificamente e comunque anche documentale, non comporta che in tale data l'TT sia entrata nel possesso di beni ereditari, posto che, come già scritto, tutto l'appartamento con quanto ivi contenuto all'apertura della successione di è passato in proprietà del legatario onde Persona_2 Parte_4 alcuna apprehensio dei beni ereditari ha potuto compiere , la quale evidentemente ha Pt_1 agito su incarico e in nome e per conto del figlio Parte_4
Di conseguenza, non può reputarsi che la stessa abbia accettato l'eredità per facta concludentia ex art. 485 cc, perché non è mai stata nel possesso dei beni ereditari. Quanto alla circostanza, valorizzata dal Convenuto, che in sede di inventario del 21.05.2020
quale procuratore e coniuge di , abbia riferito che nella casa di Controparte_1 Pt_1
VA NA vi erano beni appartenuti in vita alla de cuius e da inventariare, i quali tuttavia non sono stati successivamente inventariati, onde l'inventario non è completo, il Tribunale evidenzia che ciò al più comporterebbe decadenza dal beneficio di inventario, come sancito nella pronuncia del 2005 succitata, evento pertanto irrilevante ex art. 564 co. 1 cc. In conclusione, la domanda di reintegra svolta da è ammissibile e deve essere Pt_1 esaminata nel merito.
8. Domanda diretta all'accertamento della lesione della legittima: diritto La domanda di reintegra della quota di legittima è prevista e regolata dagli artt. 553 e ss cc. In particolare, a mente dell'art. 554 cc: “le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei imiti della quota medesima”. L'art. 557 cc determina come calcolare la quota disponibile, stabilendo che occorre ricostruire la massa ereditaria, costituita dalla somma di quanto lasciato dal defunto alla morte e quanto donato in vita, da cui sottrarre i debiti del de cuius (relictum + donatum - debitum = massa), il tutto valorizzato alla data di apertura della successione, e su tale massa si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre (quota disponibile).
pagina 10 di 18 L'art. 557 cc riserva tale rimedio ai soli legittimari o eredi necessari (figli, genitori, coniuge). Altresì, ai sensi dell'art. 537 cc, in ipotesi di concorso di figli legittimari senza concorso con il coniuge del defunto, la quota di legittima riservata ai figli è pari ai due terzi della massa, da dividersi in parti eguali tra i fratelli, mentre la quota di disponibile è pari a un terzo della massa.
9. Domanda diretta all'accertamento della lesione della legittima: decisione Il Tribunale osserva che dalla CTU svolta è emerso che alla data del decesso il valore del compendio immobiliare presente nel patrimonio della defunta era pari a:
- € 979.845,00 quanto ai cinque immobili di IL, legati a (rel. CTU pag. 24); CP_2
- € 302.330,00 quanto ai due immobili di BA (villa e box), legati a e Tes_2 [...] rel. CTU pag. 47); Tes_1
- € 348.750,00 quanto ai due immobili di VA NA (appartamento e box doppio), legati a (rel. CTU pag. 63); Parte_4 per un totale complessivo di € 1.630.925,00 (€ 979.845,00 + € 302.330,00 + € 348.750,00 = € 1.630.925,00), alla data del 20.09.2018. Il Tribunale reputa che le valorizzazioni svolte dal CTU siano condivisibili e idonee a essere poste a fondamento della presente decisione, con l'unica precisazione appresso esposta, in quanto raggiunte nel rispetto del principio del contraddittorio con le parti, previa disamina dei documenti e ispezione in loco degli appartamenti, nonché congrue e fondate su criteri attendibili e mediante percorsi argomentativi immuni da vizi logici. In particolare, come si evince dalla lettura della relazione, il CTU ha motivatamente valutato, volta per volta, ogni singola osservazione dei CTP delle parti, caso per caso rigettandola o accogliendola, integralmente o parzialmente, sempre con motivazione articolata. Le valorizzazioni storiche sono state condivisibilmente compiute dal CTU in base ai listini OMI di rifermento dell'Agenzia delle Entrate e, nel caso degli immobili di BA, che si trovano in pessimo stato manutentivo, correttamente abbattute dei costi di ristrutturazione, onde le censure svolte dal Convenuto all'udienza di esame della CTU e reiterate nelle comparse conclusive debbono essere disattese. Ora, il Tribunale osserva che il valore degli immobili che presentano difformità urbanistiche e catastali deve essere però decurtato dei costi di regolarizzazione urbanistica e catastale stimati dal CTU, devalutati alla data della morte della de cuius, al fine di calcolare il valore effettivo del compendio alla data del decesso di quindi al netto di tali oneri e pesi previsti Per_2 dalla legge al fine della valida commerciabilità dei beni. Orbene, il Collegio evidenzia che tali oneri sono stati calcolati dal CTU con l'eccezione di quelli urbanistici per gli immobili di BA, per i quali il CTU ha riferito di non essere in grado di quantificare i costi di regolarizzazione urbanistica, in assenza della documentazione necessaria, non reperita (rel. CTU, pag. 42): il Tribunale osserva che tali costi debbono tuttavia essere considerati al fine del valore del compendio e, nella specie, considerato che i costi di regolarizzazione catastale per gli stessi immobili sono stati stimati in € 2.050,00 (rel. CTU, pag. 47), si reputa pertanto possibile quantificare in misura pari ad almeno € 5.000,00 i costi di regolarizzazione urbanistica per tali immobili di BA. In conclusione, il valore degli immobili non conformi deve essere decurtato dei costi di regolarizzazione urbanistica e catastale, che è pari a € 5.550,00 per gli appartamenti nn. 1 e 3 di IL (cfr, pagg. 17, 19 e 20 rel. CTU), a € 7.050,00 per i due immobili di BA (rel. CTU
pagina 11 di 18 pag. 47) e in € 550,00 per l'immobile di VA NA (rel. CTU pag. 63), in valuta della data di redazione della CTU e, quindi, del 21.06.2023. Tali importi debbono essere devalutati alla data della morte della de cuius (20.09.2018) e sono dunque pari a € 4.792,75 (da arrotondare a € 4.793,00) per gli immobili milanesi, a € 6.088,08 (da arrotondare a € 6.088,00) per gli immobili di BA e a € 474,96 (da arrotondare a € 475,00) per gli immobili di VA NA. Da tanto, dunque, discende che il valore dei beni immobili caduti in successione è pari a € 975.052,00 per gli immobili di IL (€ 979.845,00 - € 4.793,00 = € 975.052,00), a € 296.242,00 per gli immobili di BA (€ 302.330,00 - € 6.088,00 = € 296.242,00) e a € 348.275,00 per gli immobili di VA NA (€ 348.750,00 - € 475,00 = € 348.275,00). Il totale del compendio immobiliare ammonta quindi a € 1.619.569,00, in valuta della data del 20.09.2019 di morte della de cuius (€ 975.052,00 + € 296.242,00 + € 348.275,00 = € 1.619.569,00). Quanto alle giacenze liquide, pari al residuo saldo di € 2.041,00 sul conto corrente cointestato tra la de cuius e il figlio, deve considerarsi che la stessa TT confessoriamente in atto di citazione ha dichiarato che tale somma, peraltro di spettanza per metà del cointestatario, non sarebbe stata neanche capiente a restituire agli inquilini le cauzioni versate nei tre immobili milanesi locati (cfr citazione pag. 6), onde tale importo non deve sommarsi al relictum. Nulla del pari può calcolarsi per il relictum per gli arredi contenuti nelle abitazioni di VA NA e di BA, legati rispettivamente ai nipoti e a e Parte_4 Tes_2 [...] non essendo emersa in causa prova di quali beni della de cuius fossero ancora Tes_1 presenti alla data della morte della stessa in tali abitazioni e che valore avessero, al netto dell'usura del tempo. Quanto al debitum, si evidenzia che il Convenuto ha dedotto e documentato, versando in causa i relativi bonifici (doc. 24 fasc. Conv.), che la de cuius era debitrice di € 58.240,00 verso il figlio per prestiti che le erano stati erogati negli ultimi suoi anni di Parte_3 vita dal figlio, al netto dei rimborsi. Del pari, il Convenuto ha dedotto e provato che la badante della defunta ha maturato un TFR di
€ 3.000,00, come si ricava dalla contabile di bonifico dimessa, relativa al 50% del TFR (doc. 25 fasc. Conv.). Di contro, nessuna delle due parti ha dedotto e provato a quanto ammontano esattamente le cauzioni ricevute dalla de cuius per i tre contratti di locazione di cui agli uffici milanesi, posto che l'TT ha sul punto versato solo la prima pagina di tali contratti, da cui si ricava il nome dell'inquilino, l'immobile locato, il canone annuo, la data di stipulazione del contratto e la durata dei contratti ma non l'entità della cauzione (docc. 18-20 fasc. Att.). Null'altro è stato dedotto e provato, atteso che, come già scritto nel paragrafo 3, la sentenza dimessa dal Convenuto in allegato alla comparsa conclusionale è una produzione inammissibile, in quanto tardivamente depositata, in assenza di allegazione e prova delle non imputabilità del ritardo Conclusivamente, i debiti della defunta sono pari a € 61.240,00 (€ 58.240,00 + € 3.000,00 = € 61.240,00). Alcuna donazione risulta dedotta e provata dalle parti, onde deve concludersi che la massa, in esito a riunione fittizia, è pari a € 1.558.329,00 (1.619.569,00 - € 61.240,00 = € 1.558.329,00). Da tanto discende che la quota disponibile è pari a € 519.443,00 (€ 1.558.329,00 : 3 = € 519.443,00).
pagina 12 di 18 Del pari la quota di legittima di è pari a un terzo della massa e dunque a € Pt_1
519.443,00 (€ 1.558.329,00 : 3 = € 519.443,00). Posto che è stato accertato che l'TT non ha ricevuto alcunchè dall'eredità materna, ancorchè nominata erede nel testamento, per essere stati tutti i beni mobili e immobili oggetto di legati ai nipoti della defunta, deve dunque accogliersi la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima di per € 519.443,00. Pt_1
10. Domanda diretta alla condanna alla reintegra: diritto Il Collegio osserva che la modalità di riduzione delle disposizioni testamentarie relative a legati di immobili è prevista e regolata dagli artt. 554, 558 e 560 cc. In particolare, ai sensi dell'art. 554 cc, le disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile sono ridotte nei limiti di detta quota. Ai sensi dell'art. 558 cc , la riduzione avviene proporzionalmente tra i beneficiati del testamento, senza distinguere tra eredi e legatari. La Corte di Cassazione ha evidenziato che la regola della proporzionalità è un principio tassativo e inderogabile: “In tema successione necessaria, l'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima è tassativo ed inderogabile” (Cass. civ., sez. 2, n. 4721 del 10.03.2016; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 35461 del 2.12.2022). Di conseguenza, nel caso in cui il legittimario leso svolga l'azione di reintegra solo verso uno o alcuni dei soggetti beneficiati in eccedenza sulla disponibile, la reintegra opera in proporzione del lascito rispetto agli altri beneficiati: “In tema di azione di riduzione per la reintegrazione della quota riservata ai legittimari, nell'ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, non è configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla restituzione, atteso che, in ragione del carattere personale di tale azione, la riduzione deve operarsi in misura proporzionale all'entità delle rispettive attribuzioni ed i vari beneficiari sono, pertanto, tenuti a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita da ciascuno di essi.” (Cass. civ., sez. 2, n. 1884 del 25.01.2017). Quando oggetto della riduzione è un legato di immobili si applica l'art. 560 cc, che prevede la riduzione mediante restituzione, distinguendo: al primo comma, il caso in cui il bene immobile sia divisibile in natura (in tale ipotesi la riduzione si attua separando in natura la porzione occorrente per integrare la quota di riserva); al secondo comma, il caso in cui l'immobile sia indivisibile (o non comodamente divisibile) per cui sono individuate due ipotesi alternative (totale acquisizione del bene all'eredità o ritenzione a favore del legatario, in entrambi i casi con conguaglio). In tema di conguagli in denaro, ove siano necessari, la Corte di legittimità ha sancito che il conguaglio deve essere rivalutato alla data della sentenza: “Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene -riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali- cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente.” (Cass. civ. sez. 2 n. 5320 del 17.03.2016).
pagina 13 di 18 11. Domanda diretta alla condanna alla reintegra: decisione Il Tribunale rileva come nel caso di specie con il testamento pubblico del 5.03.1998,
[...] bbia beneficiato i suoi quattro nipoti nel modo seguente, con valorizzazione dei Per_2 beni alla data del decesso, come segue:
Dal prospetto si evidenzia che è stato beneficiato dalla de cuius nella misura del CP_2
60,20% del relictum. Ora, l'TT ha diritto ad ottenere la reintegra della quota di legittima verso il legatario Convenuto non già per l'intero della quota di legittima da reintegrare ma proporzionalmente agli altri legatari, quindi limitatamente a € 312.727,61, secondo il seguente prospetto di calcolo:
In altre parole, la circostanza che l'TT abbia scelto di svolgere la domanda di reintegra contro solo uno dei quattro nipoti, legatari beneficiati dalla madre, non comporta che la stessa TT possa pretendere la restituzione dell'intera quota di legittima pretermessa dal soggetto che ella ha scelta di convenire in giudizio, posto che il principio di proporzionalità è tassativo ed inderogabile, onde la domanda di reintegra può essere accolta contro solo in
CP_2 proporzione del lascito attribuito a e, quindi, sino a concorrenza di € 312.727,61, da
CP_2 arrotondare a € 312.728,00. Quanto al modo di ridurre il legato immobiliare del Convenuto, si evidenzia che, come chiarito dal CTU, il legato immobiliare a favore di è composto da cinque unità immobiliari
CP_2 del tutto autonome, distinte e indipendenti tra loro, onde ai sensi dell'art. 560 cc deve procedersi alla reintegra mediante la restituzione a , come richiesto dalla stessa, di Pt_1 un'unità immobiliare, non essendo dunque affatto necessaria la vendita all'asta dei beni legati. Nel caso di specie, tra i cinque cespiti legati a deve prescegliersi ai fini della
CP_2
pagina 14 di 18 restituzione l'unità immobiliare che per valore si avvicina di più alla quota virtuale di € 312.728,00 da reintegrare a favore di a carico di Pt_1 CP_2
In particolare, come si ricava dallo specchietto a pagina 24 della relazione scritta del CTU, l'unità immobiliare che maggiormente si avvicina per valore alla quota da reintegrare è l'immobile n. 2, valorizzato dal CTU in € 354.950,00 (pag. 24 rel. CTU), alla data del 20.09.2018:
Si tratta in particolare di un ufficio, così descritto dal CTU: “Dati identificativi: foglio 146, particella 129, subalterno 714; Dati di classamento: categoria ufficio A/10, classe 2, consistenza 11,5 vani, superficie catastale totale 214 m2, rendita € 4.721,71; Indirizzo e piano: IL, Via Andrea Cesalpino n. 60, Piano T;
Intestati: nato a [...]_2
(MI) il 18/02/1985 Proprietà 1/1; Dati derivanti da: Variazione del C.F._2
09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. Dati derivanti da: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 07/08/2009 Pratica n. MI0814636 in atti dal 07/08/2009 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 207930.1/2009); Dati derivanti da: VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 07/08/2008 Pratica n. MI0682996 in atti dal 07/08/2008 MAGAZZINO- UFFICIO (n. 54932.1/2008); Dati derivanti da: VARIAZIONE del 18/11/1997 in atti dal 18/11/1997 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 317040.1/1997); Coerenze da Nord in senso orario: Dell'ufficio: altro mappale;
altra unità immobiliare;
cortile comune;
altra unità immobiliare e parti comuni.” (rel. CTU, pag. 6). Posto che il bene in parola ha il valore di € 354.950,00 (alla data del 20.09.2018), discende che ha diritto al conguaglio a carico di , pari alla differenza tra € 354.950,00 ed CP_2 Pt_1
€ 312.728,00, dunque pari a € 42.222,00, in valuta del 20.09.2018. Alla luce del principio posto da Cass. 5320/2016 succitata, che si condivide integralmente, tale importo deve essere maggiorato della rivalutazione ISTAT dalla data del decesso (20.09.2018) ad oggi, pari a € 7.642,18, onde il credito a favore di e a carico di è pari a CP_2 Pt_1
€ 49.864,18 (€ 42.222,00 + € 7.642,18 = € 49.864,18), da arrotondarsi a € 49.864,00, in valuta attuale.
12. Domanda attorea diretta alla restituzione dei frutti Con un'ultima domanda, ha chiesto la condanna di a restituire in suo Pt_1 CP_2 favore il 55,48% dei canoni generati dagli immobili di IL, legati al convenuto, dalla data della prima richiesta a mezzo del ricorso per sequestro giudiziario (cioè dal 3.07.2020) ad oggi.
pagina 15 di 18 A sostegno l'TT ha dedotto che tali immobili sono stati locati a terzi da data anteriore alla morte di l complessivo canone di € 47.700,00. Persona_2
A sostegno d tale asserto, l'TT ha prodotto la prima pagina di tre contratti di locazione: il primo è datato 27.07.2015, è relativo a un'unità immobiliare sita in IL, via Cesalpino 60, foglio 146, mappale 129, sub 714, per il canone annuo di € 17.400,00, della durata di sei anni più sei, recante le firme a margine dei contraenti (doc. 18 fasc. Att.); il secondo è datato 1^.10.2014, è relativo a unità immobiliare sita in IL, via Cesalpino 60, foglio 146, mappale 128, sub 706, per il canone annuo di € 15.600,00, della durata di sei anni più sei e recante a margine le firme dei contraenti (doc. 19 fasc. Att.) e il terzo contratto è datato 17.06.2014, è relativo a un'unità immobiliare sita in IL, via Cesalpino 60, foglio 146, mappale 129, sub
713, per il canone annuo di € 14.700,00, della durata di sei anni più sei, recante in margine le firme dei contraenti (doc. 20 fasc. Att.). Il Convenuto non ha mai contestato specificamente l'esistenza e persistenza di tali contratti dalla data del 3.07.2020 all'attualità, né ha dedotto e provato che siano cessati ovvero che il conduttore sia stato moroso. Da quanto precede, discende che l'TT ha provato che il convenuto ha incassato canoni di locazione per gli immobili milanesi legati, onde lo stesso ha dunque l'obbligo di restituire all'TT i canoni percepiti per l'immobile oggetto di reintegra con riduzione del legato e, dunque, il canone di € 17.400,00 annuo di cui all'immobile censito al fg 146, mappale 129, sub
714, dalla data della domanda (3.07.2020) alla data della decisione (21.01.2025), pari a 54,5 mesi, onde ha diritto a percepire la somma di € 79.025,00 (€ 17.400,00 : 12 x 54,5 mesi = € 79.025,00), in valuta attuale.
13. Conclusioni e istanze istruttorie In conclusione, è emerso che la domanda di accertamento attorea è fondata e del pari è fondata, sia pure parzialmente, la domanda di condanna alla reintegra, da attuarsi mediante riduzione parziale del legato a favore di a mezzo di restituzione di uno dei cinque cespiti legati, CP_2 nella specie dell'immobile, come sopra catastalmente individuato, con conseguente obbligo di trascrizione della presente sentenza. E' altresì risultato che è debitrice di di € 49.864,00 a titolo di conguaglio e Pt_1 CP_2 che è debitore di di € 79.025,00 a titolo di restituzione dei canoni percepiti CP_2 Pt_1 per l'immobile reintegrato in proprietà a favore di . Pt_1
I due debiti sono in valuta attuale onde possono essere compensati, dal che deriva che CP_2
è debitore di di € 29.161,00 (€ 79.025,00 - € 49.864,00 = € 29.161,00), a titolo di Pt_1 saldo dei canoni percepiti dal 3.07.2020 ad oggi per la locazione dell'unità immobiliare oggetto di reintegra di quota legittima mediante riduzione del legato. Su tale importo, già in valuta attuale, spettano all'TT gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc (non reputandosi applicabile l'art. 1284 co. 4 cc) dal domani sino al saldo effettivo. Quanto alle istanze di istruttorie dedotte dal Convenuto, già motivatamente rigettate dal Giudice istruttore in fase istruttoria, il Collegio ne deve confermare anche in questa sede il rigetto in ragione dell'irrilevanza ai fini del decidere, a tacere altresì dell'inammissibilità dei capitoli per la genericità degli stessi.
pagina 16 di 18 14. Spese di lite Premesso che le spese del sequestro giudiziario svolto ante causam e rigettato sono state già liquidate dal giudice del detto procedimento cautelare, il Tribunale osserva che le spese del presente processo sono regolate ai sensi degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Nel caso di specie la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di su tutte le CP_2 domande svolte da , risultando del tutto marginale la circostanza che la domanda Pt_1 attorea di reintegra sia stata accolta in misura inferiore rispetto alla pretesa. Da quanto precede, discende che deve essere condannato a rifondere integralmente le CP_2 spese di lite di , non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità Pt_1 della lite. Quanto alla liquidazione delle spese attoree, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, compreso tra € 260.000,01 e € 520.000,00 (avuto riguardo alla domanda accolta di reintegra più la domanda accolta di condanna alla restituzione dei canoni), considerato il tenore delle memorie e la complessità e natura della controversia, si reputa congruo liquidare il compenso con riferimento ai parametri medi delle quattro fasi del processo, pari a € 22.457,00, oltre € 1.713,00 per rimborso spese vive ex actis (€ 1.686,00 per rimborso contributo unificato ed € 27,00 per rimborso dei diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA. Le spese della CTU svolta, come liquidate in corso di causa, per la stessa ragione della soccombenza integrale di debbono essere poste in via definitiva a carico del CP_2
Convenuto, con diritto dell'TT di ripetere dal Convenuto quanto dalla prima sia stato pagato al CTU in ottemperanza ai provvedimenti del Giudice istruttore.
P. Q. M.
Il Tribunale di IL, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e rigettata, ovvero assorbita, così provvede: dichiara la lesione della quota di riserva di 1/3 della massa, pari a € 519.443,00, spettante ex lege alla figlia e legittimaria pretermessa per effetto delle disposizioni contenute Parte_1 nel testamento pubblico del 5.03.1998 della madre deceduta il 20.09.2018; Persona_2 per l'effetto,
pagina 17 di 18 reintegra la quota di legittima spettante a mediante riduzione parziale del legato Parte_1 attribuito a favore di per la quota del medesimo eccedente la disponibile, Controparte_2 in proporzione con gli altri legatari, quindi per € 312.728,00; di conseguenza, letto l'art. 560 cc reintegra nella proprietà intera dell'unità immobiliare, sita a IL, via Parte_1
Cesalpino 60, indentificata al NCEU di IL al foglio 146, particella 129, subalterno 714, dati di classamento: categoria ufficio A/10, classe 2, consistenza 11,5 vani, superficie catastale totale 214 m2, rendita € 4.721,71; piano T, con diritto di a ricevere il Controparte_2 conguaglio di € 49.864,00, in valuta attuale, a carico di Parte_1 accerta il diritto di a ricevere da a titolo di restituzione Parte_1 Controparte_2 dei canoni percepiti dal 3.07.2020 ad oggi per la locazione a terzi dell'immobile sopra indicato, la somma complessiva di € 79.025,00, in valuta attuale;
per l'effetto, compensati i reciproci debiti, condanna a pagare a favore di a titolo di restituzione del Controparte_2 Parte_1 saldo dei canoni percepiti per la locazione sino ad oggi dell'immobile sopra indicato, la somma di € 29.161,00, in valuta attuale, otre interessi ex art. 1281 co. 1 cc da domani al saldo effettivo;
letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna a pagare a favore di a titolo di refusione integrale Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, la somma di € 24.170,00, di cui € 22.457,00 per compenso ed € 1.713,00 per rimborso delle spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA;
infine, pone in via definitiva le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a carico integrale di con diritto dell'TT di ripetere dal Convenuto quanto abbia anticipato Controparte_2 al CTU;
letti gli artt. 2643 e ss cc, ordina la trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità a favore del competente Conservatore dei RR.II.. Sentenza provvisoriamente esecutiva limitatamente alle statuizioni di condanna. IL, 21.01.2025
il Giudice rel. est. dott.ssa Ilaria GENTILE il Presidente dott.ssa Antonella COZZI
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