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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9917 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 57204/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. PE Di AL Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott.ssa EN CI Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n.57204/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
C.F. , con sede legale in Roma alla via Maurizio Giglio n. Parte_1 P.IVA_1
9, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi
Vrenna, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla via Premuda
n. 6, come da delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTRICE contro
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._1 in Roma alla via Mare di Bering n. 40, rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Antonio
Antonucci, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Roma alla via San
Tommaso D'Aquino n. 80, come da delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: 181029 - Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “In adempimento di quanto disposto dal Giudice con decreto del 30 ottobre 2024, comunicato il 31 ottobre 2024, la parte attrice provvede al deposito della presente nota con la quale, ai sensi dell'articolo 233 c.p.c. deferisce GIURAMENTO DECISORIO del convenuto in ordine alle circostanze di seguito indicate: Controparte_1 1. “Giuro ed affermo che nel corso del 2012 ho promesso di vendere alla società Parte_1 quote di partecipazione della società Vulci Agri Resort Società Agricola a Responsabilità
[...] Limitata avente sede in Canino (VT), via Mantova n. 10 per un valore di €. 93.000,00”;
2. “Giuro ed affermo che tra il 2012 ed il 2014 ho ricevuto dalla società la Parte_1 somma complessiva di €. 93.000,00 a titolo di corrispettivo per la cessione di quote della società Vulci Agri Resort Società Agricola a Responsabilità Limitata avente sede in Canino (VT), via Mantova n. 10”;
3. “Giuro ed affermo che alla data odierna sono debitore nei confronti dalla società Parte_1 della somma complessiva di €. 93.000,00 da me ricevuta in più tranches, tra il 2012 ed il
[...] 2014”. 4. “Giuro ed affermo che l'importo di euro 93.000,00 ricevuto dalla costituiva Parte_1 una parte della superiore somma di euro 330.000,00 ricevuta da Eco Village Srl e da
, sempre a titolo di corrispettivo per la vendita di quote della Vulci Agri Resort Persona_1 Srl”. Ai fini dell'articolo 233 c.p.c. la presente nota viene corredata da:
1) Visura camerale della Parte_1
2) procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della società attrice ai fini del deferimento del giuramento decisorio. In subordine, nell'ipotesi in cui il Tribunale non dovesse accogliere la richiesta istruttoria dinanzi indicata, la parte attrice chiede che il giudice revochi l'ordinanza resa il 21 agosto 2023 e, previa rimessione della causa sul ruolo istruttorio, accolga le richieste istruttorie formulate nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 Co. VI c.p.c. II termine. In estremo subordine, la società attrice precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio.” Nell'atto di citazione conclude: “Voglia il giudice adito, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare che tra la società ed il Sig. è Parte_1 Controparte_1 intercorso un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento, in favore della società ed a carico del sig. della partecipazione nella società Vulci Agri Resort Controparte_1 Società Agricola a Responsabilità Limitata avente sede in Canino (VT), via Mantova n. 10;
2. Accertare e dichiarare la legittimità del recesso dal contratto preliminare di cui al punto che precede, da parte della Parte_1
3. Accertare e dichiarare il diritto della società a ricevere dal sig. Parte_1 CP_1
la somma di €. 186.000,00 ai sensi dell'articolo 1385 2° comma c.p.c. oltre interessi
[...] dalla richiesta sino al saldo.
4. Condannare il sig. al pagamento, in favore della società Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 186.000,00 ai sensi dell'articolo 1385 2° comma c.p.c. oltre interessi dalla richiesta sino al saldo. IN SUBORDINE
5. Accertare e dichiarare il diritto della società a ricevere dal sig. Parte_1 CP_1
la somma di €. 93.000,00, ovvero nella somma diversa ritenuta di giustizia, a titolo
[...] restitutorio per effetto del mancato trasferimento della partecipazione nella società Vulci Agri Resort Società Agricola a Responsabilità Limitata avente sede in Canino (VT), via Mantova n. 10. 6. Condannare il sig. al pagamento, in favore della società Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 93.000,00, oltre interessi dai singoli versamenti al saldo, ovvero nella somma diversa ritenuta di giustizia, a titolo restitutorio per effetto del mancato trasferimento della partecipazione nella società Vulci Agri Resort Società Agricola a Responsabilità Limitata avente sede in Canino (VT), via Mantova n. 10 7. condannare al pagamento Controparte_1 delle spese, compensi ed accessori di lite.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'On.le Tribunale adito di rigettare la domanda formulata da parte attrice nei confronti del sig. perché infondata in fatto e diritto e Controparte_1 comunque non provata. Con vittoria delle spese di lite oltre accessori.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale CP_1
, esponendo in fatto:
[...]
- che in data 23.4.2012 e avevano deciso di costituire la Controparte_1 Parte_2 società Controparte_2
- che e comproprietari per metà ciascuno di due terreni Controparte_1 Parte_2 confinanti ubicati nel medesimo comune, avevano quindi deciso di conferirli nella citata società, onde ultimare la realizzazione di un immobile abitativo e relativo annesso agricolo;
- che il Comune di Canino aveva rilasciato le autorizzazioni necessarie per la costruzione dei manufatti nonché per lo svolgimento delle attività agricole;
- che in un secondo momento, aveva deciso di abbandonare il progetto e di Parte_2 cedere le proprie quote nella società a Controparte_1
- che la cessione in oggetto si era perfezionata solo formalmente, atteso che il cessionario, onde provvedere al pagamento del prezzo, aveva fatto ricorso a fondi provenienti da soggetti terzi, i quali avrebbero dovuto, in un secondo momento, acquisire parte delle quote della società;
- che nel corso del 2012, onde ottenere i finanziamenti necessari per il Controparte_1 completamento dei due beni immobili e lo svolgimento dell'attività sociale, aveva deciso di rivolgersi alla società Parte_1
- che la società tra il 2012 ed il 2014 aveva versato a la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 93.000,00;
- che a fronte di tale finanziamento si era obbligato a trasferire alla Controparte_1 Parte_1
all'esito di valutazioni da svolgersi in contraddittorio, una parte delle quote societarie
[...] della Controparte_2
- che dopo oltre nove anni tale accordo non veniva onorato, sicché la aveva Parte_1 comunicato a il venir meno del proprio interesse alla stipula del contratto di Controparte_1 cessione, il formale recesso dall'accordo preliminare di acquisto delle quote precedentemente intervenuto inter partes con richiesta di restituzione delle somme precedentemente versate;
- che la era disposta ad accettare la semplice ripetizione della somma investita Parte_1 nel termine di giorni dieci dalla richiesta, specificando che, qualora tale termine fosse inutilmente decorso, avrebbe agito onde ottenere una somma pari al doppio della caparra versata ai sensi dell'articolo 1385 c.c.;
- che la aveva contestualmente invitato alla stipula di Parte_1 Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita, alla quale aveva aderito;
Controparte_3
- che alla data di deposito dell'atto di citazione la procedura di negoziazione assistita non si era ancora conclusa, tanto che la società attrice si era impegnata a rinunciare ad ogni spesa afferente all'incardinato giudizio in caso di esito positivo della procedura stessa.
Tanto premesso, parte attrice concludeva chiedendo al Tribunale di: “
1. Accertare e dichiarare che tra la società ed il Sig. è intercorso un contratto Parte_1 Controparte_1 preliminare avente ad oggetto il trasferimento, in favore della società ed a carico del sig. della partecipazione nella società Vulci Agri Resort Società Agricola a Controparte_1
Responsabilità Limitata avente sede in Canino (VT), via Mantova n. 10; 2. Accertare e dichiarare la legittimità del recesso dal contratto preliminare di cui al punto che precede, da arte della 3. Accertare e dichiarare il diritto della società a Parte_1 Parte_1 ricevere dal sig. la somma di €. 186.000,00= ai sensi dell'articolo 1385 2° Controparte_1 comma c.p.c.. oltre interessi dalla richiesta sino al saldo.
4. Condannare il sig. CP_1
al pagamento, in favore della società della somma di €. 186.000,00=
[...] Parte_1 ai sensi dell'articolo 1385 2° comma c.p.c.. oltre interessi dalla richiesta sino al saldo. IN
SUBORDINE 5. Accertare e dichiarare il diritto della società a ricevere dal sig. Parte_1 la somma di €. 93.000,00=, ovvero nella somma diversa ritenuta di giustizia, Controparte_1
a titolo restitutorio per effetto del mancato trasferimento della partecipazione nella società
Vulci Agri Resort Società Agricola a Responsabilità Limitata avente sede in Canino (VT), via
Mantova n. 10. 6. Condannare il sig. al pagamento, in favore della società Controparte_1
della somma di €. 93.000,00=, oltre interessi dai singoli versamenti al saldo, Parte_1 ovvero nella somma diversa ritenuta di giustizia, a titolo restitutorio per effetto del mancato trasferimento della partecipazione nella società Vulci Agri Resort Società Agricola a
Responsabilità Limitata avente sede in Canino (VT), via Mantova n. 10 7. condannare CP_1
al pagamento delle spese, compensi ed accessori di lite.”
[...]
2.- Con comparsa depositata in data 3.1.2023 si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava l'avversa domanda e precisava in fatto:
- che in data 27.5.2022 il convenuto aveva ricevuto una raccomandata con cui la Parte_1 lo aveva invitato a partecipare ad una procedura di negoziazione assistita, avente ad oggetto la ripetizione della somma di € 63.000,00, attesa la risoluzione di un presunto preliminare di cessione quote asseritamente perfezionato in forma orale;
- che con PEC del 6.7.2022 il convenuto aveva contestato la quantificazione della pretesa creditoria di controparte ed aveva aderito alla procedura di negoziazione assistita;
- che nonostante la citata adesione la aveva notificato l'atto di citazione del Parte_1 presente giudizio;
- che il convenuto aveva effettivamente ricevuto dei fondi dalla che intendeva Parte_1 acquistare parte delle quote della mai chiarire nulla al Parte_3 riguardo, ma che non era in grado di quantificarne l'effettivo ammontare in quanto controparte, pur a fronte di espressa richiesta, non aveva fornito la necessaria documentazione;
- che la non aveva in alcun modo finanziato l'acquisto di quote della Parte_1 [...] da parte di;
Controparte_2 Controparte_1
- che controparte, in sede di negoziazione assistita, aveva omesso di giustificare compiutamente la somma richiesta, peraltro inferiore a quella effettivamente richiesta in giudizio;
- che la anteriormente alla notifica dell'atto di citazione, non aveva mai richiesto Parte_1 di acquistare le quote societarie o ottenere la ripetizione delle somme precedentemente versate, ma, per un cospicuo periodo di tempo, si era completamente disinteressata della vicenda in esame.
Il convenuto eccepiva:
- la nullità della domanda di controparte per indeterminatezza;
- la infondatezza della domanda di ripetizione del doppio della caparra, in quanto tale clausola non era mai stata pattuita dalle parti, dovendosi pertanto imputare le somme ricevute dal convenuto quale acconto sul prezzo;
- la nullità del presunto contratto preliminare di cessione quote, in quanto tale contratto richiedeva la medesima forma scritta prevista per il definitivo;
- la inesistenza giuridica del contratto preliminare di cessione quote, in quanto tale contratto difettava dei relativi elementi essenziali;
- la insussistenza di qualsivoglia inadempimento del convento con conseguente infondatezza del recesso di controparte.
Tanto premesso, parte convenuta concludeva come in epigrafe riportato.
3. - Esperiti gli incombenti preliminari, la causa veniva istruita in via meramente documentale per poi essere trattenuta in decisione in data 12.12.2024 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche. Parte attrice, all'atto della precisazione delle conclusioni, reiterava la richiesta di ammissione del giuramento decisorio, allegando procura speciale per cui il Collegio, previa rimessione della causa sul ruolo dinanzi al Giudice istruttore, ammetteva i capitoli formulati.
All'udienza del 23.6.2025 il convenuto prestava giuramento decisorio e la Controparte_1 causa veniva trattenuta in decisione.
4.- Quanto alla domanda attorea, risulta priva di fondamento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto.
La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. sez. 3 sent. 15 maggio 2013 n. 11751): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164 comma quarto c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (Cass. civ. s.u. sent. 22 maggio
2012 n. 8077.
La suddetta ipotesi è da escludere nel caso di specie, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dalla società attrice, afferente alla sussistenza di un contratto preliminare di cessione quote societarie, all'esercizio del diritto di recesso nonché al conseguente diritto ad ottenere il doppio della caparra confirmatoria versata a controparte, sono stati chiaramente esposti, avuto riguardo alla narrazione in fatto ed in diritto ed alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
5.- La società ha chiesto in primo luogo l'accertamento della sussistenza del Parte_1 contratto preliminare di acquisto di quote societarie intervenuto con , indi la Controparte_1 legittimità del proprio recesso e la condanna del convenuto alla restituzione di quanto corrisposto.
La domanda attorea non è risultata comprovata e va, pertanto, respinta.
Invero, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. civ. s.u. 30 ottobre 2001
n. 13533). Sul punto, infatti, basti rilevare che il giuramento decisorio, deferito nei confronti del convenuto e da questo prestato all'udienza del 23.6.2025, ha avuto esito negativo, cui non può che conseguire il rigetto della domanda attorea.
Infatti, “essendo i capitoli del giuramento decisorio formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, quando il giuramento decisorio è stato prestato, al Giudice non resta altro che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto” (Cass. civ. sez. II ordinanza 13.2.2024 n. 3991).
I convenuto ha prestato giuramento negando i seguenti capitoli:
“1. “Giuro ed affermo che nel corso del 2012 ho promesso di vendere alla società Parte_1 quote di partecipazione della società Vulci Agri Resort Società Agricola a Responsabilità
[...]
Limitata avente sede in Canino (VT), via Mantova n. 10 per un valore di €. 93.000,00”;
2. “Giuro ed affermo che tra il 2012 ed il 2014 ho ricevuto dalla società la Parte_1 somma complessiva di €. 93.000,00 a titolo di corrispettivo per la cessione di quote della società Vulci Agri Resort Società Agricola a Responsabilità Limitata avente sede in Canino
(VT), via Mantova n. 10”;
3. “Giuro ed affermo che alla data odierna sono debitore nei confronti dalla società Parte_1 della somma complessiva di €. 93.000,00 da me ricevuta in più tranches, tra il 2012 ed il
[...]
2014”.
4. “Giuro ed affermo che l'importo di euro 93.000,00 ricevuto dalla costituiva Parte_1 una parte della superiore somma di euro 330.000,00 ricevuta da Eco Village Srl e da
, sempre a titolo di corrispettivo per la vendita di quote della Vulci Agri Resort Persona_1
Srl”.
Il convenuto ha negato ciascuna delle circostanze indicate.
Alla luce del giuramento decisorio reso dal convenuto, va esclusa sia la sussistenza di un accordo relativo alla cessione delle quote della Vulci Agri Resort s.r.l. sia l'entità dell'importo versato dalla società attrice al convenuto e di cui è stata richiesta la restituzione.
Le ulteriori domande proposte, in via subordinata, dalla società attrice devono essere parimenti rigettate, in quanto fondate sulla sussistenza, non provata, di una qualsivoglia obbligazione gravante in capo a con oggetto il trasferimento, in favore della Controparte_1 Parte_1 di parte delle partecipazioni sociali della Controparte_2
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti del convenuto e sono determinate in base al valore della causa secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, tra minimo e medio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa N.R.G. 57204/2022 tra la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e ogni diversa istanza ed Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte dalla società attrice;
2) AN la a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Presidente
PE Di AL
Il Giudice relatore
EN CI
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. PE Di AL Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott.ssa EN CI Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n.57204/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
C.F. , con sede legale in Roma alla via Maurizio Giglio n. Parte_1 P.IVA_1
9, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi
Vrenna, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla via Premuda
n. 6, come da delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTRICE contro
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._1 in Roma alla via Mare di Bering n. 40, rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Antonio
Antonucci, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Roma alla via San
Tommaso D'Aquino n. 80, come da delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: 181029 - Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “In adempimento di quanto disposto dal Giudice con decreto del 30 ottobre 2024, comunicato il 31 ottobre 2024, la parte attrice provvede al deposito della presente nota con la quale, ai sensi dell'articolo 233 c.p.c. deferisce GIURAMENTO DECISORIO del convenuto in ordine alle circostanze di seguito indicate: Controparte_1 1. “Giuro ed affermo che nel corso del 2012 ho promesso di vendere alla società Parte_1 quote di partecipazione della società Vulci Agri Resort Società Agricola a Responsabilità
[...] Limitata avente sede in Canino (VT), via Mantova n. 10 per un valore di €. 93.000,00”;
2. “Giuro ed affermo che tra il 2012 ed il 2014 ho ricevuto dalla società la Parte_1 somma complessiva di €. 93.000,00 a titolo di corrispettivo per la cessione di quote della società Vulci Agri Resort Società Agricola a Responsabilità Limitata avente sede in Canino (VT), via Mantova n. 10”;
3. “Giuro ed affermo che alla data odierna sono debitore nei confronti dalla società Parte_1 della somma complessiva di €. 93.000,00 da me ricevuta in più tranches, tra il 2012 ed il
[...] 2014”. 4. “Giuro ed affermo che l'importo di euro 93.000,00 ricevuto dalla costituiva Parte_1 una parte della superiore somma di euro 330.000,00 ricevuta da Eco Village Srl e da
, sempre a titolo di corrispettivo per la vendita di quote della Vulci Agri Resort Persona_1 Srl”. Ai fini dell'articolo 233 c.p.c. la presente nota viene corredata da:
1) Visura camerale della Parte_1
2) procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della società attrice ai fini del deferimento del giuramento decisorio. In subordine, nell'ipotesi in cui il Tribunale non dovesse accogliere la richiesta istruttoria dinanzi indicata, la parte attrice chiede che il giudice revochi l'ordinanza resa il 21 agosto 2023 e, previa rimessione della causa sul ruolo istruttorio, accolga le richieste istruttorie formulate nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 Co. VI c.p.c. II termine. In estremo subordine, la società attrice precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio.” Nell'atto di citazione conclude: “Voglia il giudice adito, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare che tra la società ed il Sig. è Parte_1 Controparte_1 intercorso un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento, in favore della società ed a carico del sig. della partecipazione nella società Vulci Agri Resort Controparte_1 Società Agricola a Responsabilità Limitata avente sede in Canino (VT), via Mantova n. 10;
2. Accertare e dichiarare la legittimità del recesso dal contratto preliminare di cui al punto che precede, da parte della Parte_1
3. Accertare e dichiarare il diritto della società a ricevere dal sig. Parte_1 CP_1
la somma di €. 186.000,00 ai sensi dell'articolo 1385 2° comma c.p.c. oltre interessi
[...] dalla richiesta sino al saldo.
4. Condannare il sig. al pagamento, in favore della società Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 186.000,00 ai sensi dell'articolo 1385 2° comma c.p.c. oltre interessi dalla richiesta sino al saldo. IN SUBORDINE
5. Accertare e dichiarare il diritto della società a ricevere dal sig. Parte_1 CP_1
la somma di €. 93.000,00, ovvero nella somma diversa ritenuta di giustizia, a titolo
[...] restitutorio per effetto del mancato trasferimento della partecipazione nella società Vulci Agri Resort Società Agricola a Responsabilità Limitata avente sede in Canino (VT), via Mantova n. 10. 6. Condannare il sig. al pagamento, in favore della società Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 93.000,00, oltre interessi dai singoli versamenti al saldo, ovvero nella somma diversa ritenuta di giustizia, a titolo restitutorio per effetto del mancato trasferimento della partecipazione nella società Vulci Agri Resort Società Agricola a Responsabilità Limitata avente sede in Canino (VT), via Mantova n. 10 7. condannare al pagamento Controparte_1 delle spese, compensi ed accessori di lite.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'On.le Tribunale adito di rigettare la domanda formulata da parte attrice nei confronti del sig. perché infondata in fatto e diritto e Controparte_1 comunque non provata. Con vittoria delle spese di lite oltre accessori.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale CP_1
, esponendo in fatto:
[...]
- che in data 23.4.2012 e avevano deciso di costituire la Controparte_1 Parte_2 società Controparte_2
- che e comproprietari per metà ciascuno di due terreni Controparte_1 Parte_2 confinanti ubicati nel medesimo comune, avevano quindi deciso di conferirli nella citata società, onde ultimare la realizzazione di un immobile abitativo e relativo annesso agricolo;
- che il Comune di Canino aveva rilasciato le autorizzazioni necessarie per la costruzione dei manufatti nonché per lo svolgimento delle attività agricole;
- che in un secondo momento, aveva deciso di abbandonare il progetto e di Parte_2 cedere le proprie quote nella società a Controparte_1
- che la cessione in oggetto si era perfezionata solo formalmente, atteso che il cessionario, onde provvedere al pagamento del prezzo, aveva fatto ricorso a fondi provenienti da soggetti terzi, i quali avrebbero dovuto, in un secondo momento, acquisire parte delle quote della società;
- che nel corso del 2012, onde ottenere i finanziamenti necessari per il Controparte_1 completamento dei due beni immobili e lo svolgimento dell'attività sociale, aveva deciso di rivolgersi alla società Parte_1
- che la società tra il 2012 ed il 2014 aveva versato a la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 93.000,00;
- che a fronte di tale finanziamento si era obbligato a trasferire alla Controparte_1 Parte_1
all'esito di valutazioni da svolgersi in contraddittorio, una parte delle quote societarie
[...] della Controparte_2
- che dopo oltre nove anni tale accordo non veniva onorato, sicché la aveva Parte_1 comunicato a il venir meno del proprio interesse alla stipula del contratto di Controparte_1 cessione, il formale recesso dall'accordo preliminare di acquisto delle quote precedentemente intervenuto inter partes con richiesta di restituzione delle somme precedentemente versate;
- che la era disposta ad accettare la semplice ripetizione della somma investita Parte_1 nel termine di giorni dieci dalla richiesta, specificando che, qualora tale termine fosse inutilmente decorso, avrebbe agito onde ottenere una somma pari al doppio della caparra versata ai sensi dell'articolo 1385 c.c.;
- che la aveva contestualmente invitato alla stipula di Parte_1 Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita, alla quale aveva aderito;
Controparte_3
- che alla data di deposito dell'atto di citazione la procedura di negoziazione assistita non si era ancora conclusa, tanto che la società attrice si era impegnata a rinunciare ad ogni spesa afferente all'incardinato giudizio in caso di esito positivo della procedura stessa.
Tanto premesso, parte attrice concludeva chiedendo al Tribunale di: “
1. Accertare e dichiarare che tra la società ed il Sig. è intercorso un contratto Parte_1 Controparte_1 preliminare avente ad oggetto il trasferimento, in favore della società ed a carico del sig. della partecipazione nella società Vulci Agri Resort Società Agricola a Controparte_1
Responsabilità Limitata avente sede in Canino (VT), via Mantova n. 10; 2. Accertare e dichiarare la legittimità del recesso dal contratto preliminare di cui al punto che precede, da arte della 3. Accertare e dichiarare il diritto della società a Parte_1 Parte_1 ricevere dal sig. la somma di €. 186.000,00= ai sensi dell'articolo 1385 2° Controparte_1 comma c.p.c.. oltre interessi dalla richiesta sino al saldo.
4. Condannare il sig. CP_1
al pagamento, in favore della società della somma di €. 186.000,00=
[...] Parte_1 ai sensi dell'articolo 1385 2° comma c.p.c.. oltre interessi dalla richiesta sino al saldo. IN
SUBORDINE 5. Accertare e dichiarare il diritto della società a ricevere dal sig. Parte_1 la somma di €. 93.000,00=, ovvero nella somma diversa ritenuta di giustizia, Controparte_1
a titolo restitutorio per effetto del mancato trasferimento della partecipazione nella società
Vulci Agri Resort Società Agricola a Responsabilità Limitata avente sede in Canino (VT), via
Mantova n. 10. 6. Condannare il sig. al pagamento, in favore della società Controparte_1
della somma di €. 93.000,00=, oltre interessi dai singoli versamenti al saldo, Parte_1 ovvero nella somma diversa ritenuta di giustizia, a titolo restitutorio per effetto del mancato trasferimento della partecipazione nella società Vulci Agri Resort Società Agricola a
Responsabilità Limitata avente sede in Canino (VT), via Mantova n. 10 7. condannare CP_1
al pagamento delle spese, compensi ed accessori di lite.”
[...]
2.- Con comparsa depositata in data 3.1.2023 si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava l'avversa domanda e precisava in fatto:
- che in data 27.5.2022 il convenuto aveva ricevuto una raccomandata con cui la Parte_1 lo aveva invitato a partecipare ad una procedura di negoziazione assistita, avente ad oggetto la ripetizione della somma di € 63.000,00, attesa la risoluzione di un presunto preliminare di cessione quote asseritamente perfezionato in forma orale;
- che con PEC del 6.7.2022 il convenuto aveva contestato la quantificazione della pretesa creditoria di controparte ed aveva aderito alla procedura di negoziazione assistita;
- che nonostante la citata adesione la aveva notificato l'atto di citazione del Parte_1 presente giudizio;
- che il convenuto aveva effettivamente ricevuto dei fondi dalla che intendeva Parte_1 acquistare parte delle quote della mai chiarire nulla al Parte_3 riguardo, ma che non era in grado di quantificarne l'effettivo ammontare in quanto controparte, pur a fronte di espressa richiesta, non aveva fornito la necessaria documentazione;
- che la non aveva in alcun modo finanziato l'acquisto di quote della Parte_1 [...] da parte di;
Controparte_2 Controparte_1
- che controparte, in sede di negoziazione assistita, aveva omesso di giustificare compiutamente la somma richiesta, peraltro inferiore a quella effettivamente richiesta in giudizio;
- che la anteriormente alla notifica dell'atto di citazione, non aveva mai richiesto Parte_1 di acquistare le quote societarie o ottenere la ripetizione delle somme precedentemente versate, ma, per un cospicuo periodo di tempo, si era completamente disinteressata della vicenda in esame.
Il convenuto eccepiva:
- la nullità della domanda di controparte per indeterminatezza;
- la infondatezza della domanda di ripetizione del doppio della caparra, in quanto tale clausola non era mai stata pattuita dalle parti, dovendosi pertanto imputare le somme ricevute dal convenuto quale acconto sul prezzo;
- la nullità del presunto contratto preliminare di cessione quote, in quanto tale contratto richiedeva la medesima forma scritta prevista per il definitivo;
- la inesistenza giuridica del contratto preliminare di cessione quote, in quanto tale contratto difettava dei relativi elementi essenziali;
- la insussistenza di qualsivoglia inadempimento del convento con conseguente infondatezza del recesso di controparte.
Tanto premesso, parte convenuta concludeva come in epigrafe riportato.
3. - Esperiti gli incombenti preliminari, la causa veniva istruita in via meramente documentale per poi essere trattenuta in decisione in data 12.12.2024 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche. Parte attrice, all'atto della precisazione delle conclusioni, reiterava la richiesta di ammissione del giuramento decisorio, allegando procura speciale per cui il Collegio, previa rimessione della causa sul ruolo dinanzi al Giudice istruttore, ammetteva i capitoli formulati.
All'udienza del 23.6.2025 il convenuto prestava giuramento decisorio e la Controparte_1 causa veniva trattenuta in decisione.
4.- Quanto alla domanda attorea, risulta priva di fondamento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto.
La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. sez. 3 sent. 15 maggio 2013 n. 11751): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164 comma quarto c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (Cass. civ. s.u. sent. 22 maggio
2012 n. 8077.
La suddetta ipotesi è da escludere nel caso di specie, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dalla società attrice, afferente alla sussistenza di un contratto preliminare di cessione quote societarie, all'esercizio del diritto di recesso nonché al conseguente diritto ad ottenere il doppio della caparra confirmatoria versata a controparte, sono stati chiaramente esposti, avuto riguardo alla narrazione in fatto ed in diritto ed alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
5.- La società ha chiesto in primo luogo l'accertamento della sussistenza del Parte_1 contratto preliminare di acquisto di quote societarie intervenuto con , indi la Controparte_1 legittimità del proprio recesso e la condanna del convenuto alla restituzione di quanto corrisposto.
La domanda attorea non è risultata comprovata e va, pertanto, respinta.
Invero, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. civ. s.u. 30 ottobre 2001
n. 13533). Sul punto, infatti, basti rilevare che il giuramento decisorio, deferito nei confronti del convenuto e da questo prestato all'udienza del 23.6.2025, ha avuto esito negativo, cui non può che conseguire il rigetto della domanda attorea.
Infatti, “essendo i capitoli del giuramento decisorio formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, quando il giuramento decisorio è stato prestato, al Giudice non resta altro che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto” (Cass. civ. sez. II ordinanza 13.2.2024 n. 3991).
I convenuto ha prestato giuramento negando i seguenti capitoli:
“1. “Giuro ed affermo che nel corso del 2012 ho promesso di vendere alla società Parte_1 quote di partecipazione della società Vulci Agri Resort Società Agricola a Responsabilità
[...]
Limitata avente sede in Canino (VT), via Mantova n. 10 per un valore di €. 93.000,00”;
2. “Giuro ed affermo che tra il 2012 ed il 2014 ho ricevuto dalla società la Parte_1 somma complessiva di €. 93.000,00 a titolo di corrispettivo per la cessione di quote della società Vulci Agri Resort Società Agricola a Responsabilità Limitata avente sede in Canino
(VT), via Mantova n. 10”;
3. “Giuro ed affermo che alla data odierna sono debitore nei confronti dalla società Parte_1 della somma complessiva di €. 93.000,00 da me ricevuta in più tranches, tra il 2012 ed il
[...]
2014”.
4. “Giuro ed affermo che l'importo di euro 93.000,00 ricevuto dalla costituiva Parte_1 una parte della superiore somma di euro 330.000,00 ricevuta da Eco Village Srl e da
, sempre a titolo di corrispettivo per la vendita di quote della Vulci Agri Resort Persona_1
Srl”.
Il convenuto ha negato ciascuna delle circostanze indicate.
Alla luce del giuramento decisorio reso dal convenuto, va esclusa sia la sussistenza di un accordo relativo alla cessione delle quote della Vulci Agri Resort s.r.l. sia l'entità dell'importo versato dalla società attrice al convenuto e di cui è stata richiesta la restituzione.
Le ulteriori domande proposte, in via subordinata, dalla società attrice devono essere parimenti rigettate, in quanto fondate sulla sussistenza, non provata, di una qualsivoglia obbligazione gravante in capo a con oggetto il trasferimento, in favore della Controparte_1 Parte_1 di parte delle partecipazioni sociali della Controparte_2
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti del convenuto e sono determinate in base al valore della causa secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, tra minimo e medio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa N.R.G. 57204/2022 tra la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e ogni diversa istanza ed Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte dalla società attrice;
2) AN la a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Presidente
PE Di AL
Il Giudice relatore
EN CI