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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 22/01/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 622/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7945/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202403822262392150684282 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20499 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicatoa in epigrafe (notificata il
5 settebre 2024) e il sottostante avviso di accertamento.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, nè il Comune intimato nè il concessionario si sono costituiti in giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E invero, stante la mancata costituzione del Comune, non vi è prova della regolare notifica del prodromico avviso di accertamento, omissione che parte ricorrente ha eccepito con il primo motivo di ricorso, con conseguente maturazione del termine di decadenza ex art. 1, comma 161, l. n. 296/2006.
In conclusione, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
condanna il Comune intimato e il concessionario, in solido fra loto, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, e del contributo unificato, ove versato.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7945/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202403822262392150684282 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20499 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicatoa in epigrafe (notificata il
5 settebre 2024) e il sottostante avviso di accertamento.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, nè il Comune intimato nè il concessionario si sono costituiti in giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E invero, stante la mancata costituzione del Comune, non vi è prova della regolare notifica del prodromico avviso di accertamento, omissione che parte ricorrente ha eccepito con il primo motivo di ricorso, con conseguente maturazione del termine di decadenza ex art. 1, comma 161, l. n. 296/2006.
In conclusione, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
condanna il Comune intimato e il concessionario, in solido fra loto, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, e del contributo unificato, ove versato.