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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/06/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 268- 1 e 2/2024
REPUBBICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Sezione III Civile
Crisi Insolvenza Procedure concorsuali riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Ester Russo - Presidente
Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Ovi - Giudice nel procedimento unitario n. r.g. 268/2024 introdotto da:
PUBBLICO MINISTERO in sede (ricorrente); contro
( .Iva Controparte_1 C.F._1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Modena, Via P.IVA_1
Con P.L. da Palestrina, n. 60 (d'ora in poi “ ), rappresentata e difesa dall'avv. Donato
Carbone, presso il cui studio, sito in Lecce alla Via Orsini Del Balzo, n. 45, è elettivamente domiciliata, nonché dagli avv.ti Marina Rita Carbone e Giuseppe
Galeone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premessa e svolgimento del processo.
Si premette la scansione temporale degli eventi principali, utile a comprendere la trafila giudiziale della procedura:
- 29.11.2024 ricorso per la liquidazione giudiziale di G94 avanzato dalla
Procura della Repubblica di Modena (sub fascicolo telematico “1”);
- 14.1.2025, ricorso ex art. 44 CCII depositato dalla convenuta (sub fascicolo telematico “2”);
- 20.1.2025, concessione termine ex art. 44 sino al 14.3.2025 e nomina del
Commissario giudiziale;
- 14.3.2025 depositata rinuncia al termine ex art. 44 CCII;
- 15.3.2025 deposito, nell'ambito del sub 1, di memoria difensiva contenente
(progetto di) piano di risanamento da attestarsi ai sensi dell'art. 56 CCII;
- 19.3.2025, declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 44 CCII, revoca delle misure protettive e fissazione udienza di discussione LG per il giorno
23.4.2025 (termine per memorie difensive al 18.4.2023);
- 23.4.2025 udienza di discussione, con concessione di ulteriori termini per note al CG sino al 16.5.2025 e alle parti sino al 23.5.2025, e riserva di decisione collegiale.
***
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 2, 38, 121 CCII).
In rito, la già dichiarata improcedibilità della domanda - solo abbozzata, ma nei fatti immediatamente interrotta, per rinunzia della stessa G94 – di accesso agli strumenti di regolazione, conduce alla riespansione del potere di accertare i presupposti della domanda di liquidazione giudiziale, pure alla luce della revoca delle misure protettive (a suo tempo confermate).
Sempre in rito, quanto alla legittimazione, la Procura della Repubblica di Modena ha sempre mantenuto ferma la domanda di liquidazione giudiziale della convenuta, senza mai abdicare ad essa.
In tale ottica, mette conto osservare, al fine di sterilizzare eventuali doglianze, come non abbia alcuna rilevanza di segno contrario il fatto che il PM alla udienza di discussione 23.4.2025 non abbia formalmente ed esplicitamente insistito nella richiesta, né l'omesso deposito delle note finali autorizzate: secondo il dictum di
Cass. Sez. I nr. 30445/2019, infatti, “nel nostro ordinamento non v'è automatismo tra la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza di fallimento da lui proposta e la rinuncia al ricorso, si deve ritenere che il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, debba decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di
"non luogo a provvedere”.
Tale assunto è valido, mutatis mutandis, con riferimento alla domanda di liquidazione giudiziale (invece che di fallimento), con riferimento alla istanza del PM (invece che del creditore), ed in relazione alla mancata “insistenza” su di essa
(invece che della mancata comparizione alla udienza).
Nel merito, dal punto di visto soggettivo, la convenuta è pacificamente impresa commerciale.
Il ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione e la documentazione contabile ivi prodotta rendono poi ragione delle dimensioni dell'impresa, palesemente esorbitanti le soglie di legge: il dato, in ogni caso, è corroborato dall'ammontare dei creditori contemplati, prossimo ad € 2,4 milioni (vedasi elenco allegato al ricorso ex art. 44 CCII sub doc, 7).
***
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2 e 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento, in disparte il fatto che la richiesta proviene dal Pubblico Ministero, può valorizzarsi quanto emerso dalle risultanze dell'elenco dei creditori di cui sopra, che accoglie debiti scaduti ampiamente superiori all'importo di € 30.000,00.
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Sul punto si impone una digressione avente ad oggetto la rilevanza, in senso eventualmente ostativo al riscontro della insolvenza, della predisposizione di un piano di risanamento attestato (ai sensi dell'art. 56 CCII) da parte della convenuta.
Tale rilevanza va disattesa, per plurime ragioni.
In primo luogo, il piano (materialmente contenuto nella memoria di costituzione del 15.3.2025) non risulta effettivamente attestato, come impone l'art. 56, comma
3, dal Professionista indipendente: quest'ultimo è stato individuato nella persona del dott. (come emerge dal doc. 1 allegato alla memoria Persona_1
18.4.2025), ma né il predetto, né altri, hanno ad oggi – e nonostante il tempo intercorso dal 15.3.2025 sino al 23.5.2025, data di scadenza delle note conclusive autorizzate – rilasciato alcuna attestazione.
In secondo luogo, e logicamente, il piano non risulta neppure pubblicato nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 56, comma 4, CCII.
Né ovviamente lo sono la attestazione (mancante) e gli accordi con i creditori, che, ancora a monte, non paiono essere stati raggiunti: in merito è appena il caso di ricordare come nell'ambito del piano attestato di risanamento di cui all'art. 56 CCII non siano previste deroghe alla regola generale di cui all'art. 1372 c.c., e sono quindi escluse tutte le possibilità concesse al debitore nell'ambito delle procedure concorsuali con riferimento alla estensione forzosa delle previsioni negoziali (id est classamento, “trascinamento”, estensione della efficacia, et similia).
Ciò significa che chi non sia contemplato nel (e aderente al) piano dovrà essere soddisfatto nei modi, nei tempi e nelle misure ordinarie.
Nel caso in esame risulta unicamente la adesione, peraltro condizionata, del creditore (vedi doc. 4 memoria 23.5.2025), e nessun'altra. Per_2
Non, in particolare, quella di soggetto che vanta una pretesa Controparte_2 creditoria nell'ordine di € 1,5 Mln.
A tal riguardo, si osserva come:
- il doc. 4 allegato alla memoria 18.4.2025 contenga una mera dichiarazione, da parte del creditore, di disponibilità alla valutazione di una proposta transattiva nell'amito di un piano di risanamento;
- il doc. 2 allegato alla memoria 23.5.2025 contenga unicamente una proposta di definizione transattiva proveniente da G94.
In sostanza, nessun accordo: e la ragione di ciò riposa, con ogni evidenza, nell'aspetto più critico, dal punto di vista sostanziale, del (progetto) di piano: la sua infattibilità.
Essa è stata denunciata con dovizia di approfondimento da parte del Parte_1 da ultimo, nella memoria del 16.5.2025.
I rilievi critici, tutti condivisibili, si sostanziano:
- nella mancata adesione del creditore , il quale, oltre a vantare CP_2 pretesse dirette nei confronti della società è pure titolare di ipoteche volontarie iscritte sul patrimonio immobiliare che alcuni terzi (riconducibili alla governance) intenderebbero conferire nella società debitrice, nell'ottica di ricapitalizzare la stessa;
- nella aleatorietà, sotto plurimi aspetti, della operazione di dismissione immobiliare che la controllata PAN s.r.l. dovrebbe porre in essere al fine di incamerare provvista da destinare alla debitrice controllante. Contr Con riguardo a tale secondo aspetto la memoria da ultimo depositata da non
è affatto idonea a superare le perplessità del Commissario: la debitrice documenta infatti che in data 22.5.2025 è stata formalizzata una proposta di acquisto irrevocabile del terreno da parte della società IE RL (doc. 1).
Essa prevede un corrispettivo di euro 570.000 oltre IVA, di cui euro 200.000 da imputarsi a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.: tale somma è da versarsi presso un Notaio e da liberarsi al verificarsi delle condizioni di cui all'art.10 della medesima proposta.
Il residuo al rogito.
Le due condizioni risolutive indicate all'art. 10 della proposta di acquisto, sono le seguenti:
a) mancato ottenimento del permesso di costruire dal Comune di Modena entro il termine essenziale del 31 maggio 2026;
b) mancata accettazione da parte di della proposta CP_2 transattiva inviata da . CP_1
Alla luce di tali clausole, emerge palese l'aleatorietà della intera operazione, il cui perfezionamento dipende da atti/volontà di terzi (Comune di Modena e, ancora una volta, ). CP_2
Di qui, la conseguente impossibilità di poter contare, in forza di una ragionevole probabilità, su entrate certe in tempi stabiliti: tale proposta non potrà comunque generare nell'immediatezza alcuna liquidità a favore della debitrice (e a sostegno del piano), in quanto la somma di euro 200.000,00 verrebbe, come detto, “liberata” solo al verificarsi di condizioni, aleatorie e non necessariamente prossime.
Tutto ciò a fronte delle primigenie assunzioni del piano, risalenti alla memoria del
15 marzo, che prevedevano incassi dalla controllata entro la fine dello scorso mese di marzo/inizio aprile.
Alla luce di tutto quanto sopra detto, non può che constatarsi la palese insolvenza della società convenuta, la quale: i) non è riuscita a confezionare una proposta definitiva di omologazione di uno strumento di regolazione nel termine concesso;
ii) non è riuscita a confezionare, nei successivi due mesi, un piano attestato di risanamento;
iii) non è, all'evidenza e da tempo, in grado di onorare regolarmente i propri debiti.
Tutto quanto precede induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII, essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione dell'attività, peraltro non ipotizzabile.
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 7, 38, 121, 37, 39, 41, 44, 47, 49 e 56 del D.lgs. 12 gennaio 2019,
n. 14; Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f./P.Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con sede in Modena, Via P.L. da Palestrina, n. 60in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
Nomina quale Curatore la dott.ssa dell'ODCEC di Modena;
Persona_3
Ordina al legale rappresentante della fondazione di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010,
n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 15.10.2025 ore 12.00, fissato entro il termine perentorio di non oltre
120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del
Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata alla debitrice, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05.6.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo
REPUBBICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Sezione III Civile
Crisi Insolvenza Procedure concorsuali riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Ester Russo - Presidente
Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Ovi - Giudice nel procedimento unitario n. r.g. 268/2024 introdotto da:
PUBBLICO MINISTERO in sede (ricorrente); contro
( .Iva Controparte_1 C.F._1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Modena, Via P.IVA_1
Con P.L. da Palestrina, n. 60 (d'ora in poi “ ), rappresentata e difesa dall'avv. Donato
Carbone, presso il cui studio, sito in Lecce alla Via Orsini Del Balzo, n. 45, è elettivamente domiciliata, nonché dagli avv.ti Marina Rita Carbone e Giuseppe
Galeone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premessa e svolgimento del processo.
Si premette la scansione temporale degli eventi principali, utile a comprendere la trafila giudiziale della procedura:
- 29.11.2024 ricorso per la liquidazione giudiziale di G94 avanzato dalla
Procura della Repubblica di Modena (sub fascicolo telematico “1”);
- 14.1.2025, ricorso ex art. 44 CCII depositato dalla convenuta (sub fascicolo telematico “2”);
- 20.1.2025, concessione termine ex art. 44 sino al 14.3.2025 e nomina del
Commissario giudiziale;
- 14.3.2025 depositata rinuncia al termine ex art. 44 CCII;
- 15.3.2025 deposito, nell'ambito del sub 1, di memoria difensiva contenente
(progetto di) piano di risanamento da attestarsi ai sensi dell'art. 56 CCII;
- 19.3.2025, declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 44 CCII, revoca delle misure protettive e fissazione udienza di discussione LG per il giorno
23.4.2025 (termine per memorie difensive al 18.4.2023);
- 23.4.2025 udienza di discussione, con concessione di ulteriori termini per note al CG sino al 16.5.2025 e alle parti sino al 23.5.2025, e riserva di decisione collegiale.
***
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 2, 38, 121 CCII).
In rito, la già dichiarata improcedibilità della domanda - solo abbozzata, ma nei fatti immediatamente interrotta, per rinunzia della stessa G94 – di accesso agli strumenti di regolazione, conduce alla riespansione del potere di accertare i presupposti della domanda di liquidazione giudiziale, pure alla luce della revoca delle misure protettive (a suo tempo confermate).
Sempre in rito, quanto alla legittimazione, la Procura della Repubblica di Modena ha sempre mantenuto ferma la domanda di liquidazione giudiziale della convenuta, senza mai abdicare ad essa.
In tale ottica, mette conto osservare, al fine di sterilizzare eventuali doglianze, come non abbia alcuna rilevanza di segno contrario il fatto che il PM alla udienza di discussione 23.4.2025 non abbia formalmente ed esplicitamente insistito nella richiesta, né l'omesso deposito delle note finali autorizzate: secondo il dictum di
Cass. Sez. I nr. 30445/2019, infatti, “nel nostro ordinamento non v'è automatismo tra la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza di fallimento da lui proposta e la rinuncia al ricorso, si deve ritenere che il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, debba decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di
"non luogo a provvedere”.
Tale assunto è valido, mutatis mutandis, con riferimento alla domanda di liquidazione giudiziale (invece che di fallimento), con riferimento alla istanza del PM (invece che del creditore), ed in relazione alla mancata “insistenza” su di essa
(invece che della mancata comparizione alla udienza).
Nel merito, dal punto di visto soggettivo, la convenuta è pacificamente impresa commerciale.
Il ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione e la documentazione contabile ivi prodotta rendono poi ragione delle dimensioni dell'impresa, palesemente esorbitanti le soglie di legge: il dato, in ogni caso, è corroborato dall'ammontare dei creditori contemplati, prossimo ad € 2,4 milioni (vedasi elenco allegato al ricorso ex art. 44 CCII sub doc, 7).
***
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2 e 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento, in disparte il fatto che la richiesta proviene dal Pubblico Ministero, può valorizzarsi quanto emerso dalle risultanze dell'elenco dei creditori di cui sopra, che accoglie debiti scaduti ampiamente superiori all'importo di € 30.000,00.
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Sul punto si impone una digressione avente ad oggetto la rilevanza, in senso eventualmente ostativo al riscontro della insolvenza, della predisposizione di un piano di risanamento attestato (ai sensi dell'art. 56 CCII) da parte della convenuta.
Tale rilevanza va disattesa, per plurime ragioni.
In primo luogo, il piano (materialmente contenuto nella memoria di costituzione del 15.3.2025) non risulta effettivamente attestato, come impone l'art. 56, comma
3, dal Professionista indipendente: quest'ultimo è stato individuato nella persona del dott. (come emerge dal doc. 1 allegato alla memoria Persona_1
18.4.2025), ma né il predetto, né altri, hanno ad oggi – e nonostante il tempo intercorso dal 15.3.2025 sino al 23.5.2025, data di scadenza delle note conclusive autorizzate – rilasciato alcuna attestazione.
In secondo luogo, e logicamente, il piano non risulta neppure pubblicato nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 56, comma 4, CCII.
Né ovviamente lo sono la attestazione (mancante) e gli accordi con i creditori, che, ancora a monte, non paiono essere stati raggiunti: in merito è appena il caso di ricordare come nell'ambito del piano attestato di risanamento di cui all'art. 56 CCII non siano previste deroghe alla regola generale di cui all'art. 1372 c.c., e sono quindi escluse tutte le possibilità concesse al debitore nell'ambito delle procedure concorsuali con riferimento alla estensione forzosa delle previsioni negoziali (id est classamento, “trascinamento”, estensione della efficacia, et similia).
Ciò significa che chi non sia contemplato nel (e aderente al) piano dovrà essere soddisfatto nei modi, nei tempi e nelle misure ordinarie.
Nel caso in esame risulta unicamente la adesione, peraltro condizionata, del creditore (vedi doc. 4 memoria 23.5.2025), e nessun'altra. Per_2
Non, in particolare, quella di soggetto che vanta una pretesa Controparte_2 creditoria nell'ordine di € 1,5 Mln.
A tal riguardo, si osserva come:
- il doc. 4 allegato alla memoria 18.4.2025 contenga una mera dichiarazione, da parte del creditore, di disponibilità alla valutazione di una proposta transattiva nell'amito di un piano di risanamento;
- il doc. 2 allegato alla memoria 23.5.2025 contenga unicamente una proposta di definizione transattiva proveniente da G94.
In sostanza, nessun accordo: e la ragione di ciò riposa, con ogni evidenza, nell'aspetto più critico, dal punto di vista sostanziale, del (progetto) di piano: la sua infattibilità.
Essa è stata denunciata con dovizia di approfondimento da parte del Parte_1 da ultimo, nella memoria del 16.5.2025.
I rilievi critici, tutti condivisibili, si sostanziano:
- nella mancata adesione del creditore , il quale, oltre a vantare CP_2 pretesse dirette nei confronti della società è pure titolare di ipoteche volontarie iscritte sul patrimonio immobiliare che alcuni terzi (riconducibili alla governance) intenderebbero conferire nella società debitrice, nell'ottica di ricapitalizzare la stessa;
- nella aleatorietà, sotto plurimi aspetti, della operazione di dismissione immobiliare che la controllata PAN s.r.l. dovrebbe porre in essere al fine di incamerare provvista da destinare alla debitrice controllante. Contr Con riguardo a tale secondo aspetto la memoria da ultimo depositata da non
è affatto idonea a superare le perplessità del Commissario: la debitrice documenta infatti che in data 22.5.2025 è stata formalizzata una proposta di acquisto irrevocabile del terreno da parte della società IE RL (doc. 1).
Essa prevede un corrispettivo di euro 570.000 oltre IVA, di cui euro 200.000 da imputarsi a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.: tale somma è da versarsi presso un Notaio e da liberarsi al verificarsi delle condizioni di cui all'art.10 della medesima proposta.
Il residuo al rogito.
Le due condizioni risolutive indicate all'art. 10 della proposta di acquisto, sono le seguenti:
a) mancato ottenimento del permesso di costruire dal Comune di Modena entro il termine essenziale del 31 maggio 2026;
b) mancata accettazione da parte di della proposta CP_2 transattiva inviata da . CP_1
Alla luce di tali clausole, emerge palese l'aleatorietà della intera operazione, il cui perfezionamento dipende da atti/volontà di terzi (Comune di Modena e, ancora una volta, ). CP_2
Di qui, la conseguente impossibilità di poter contare, in forza di una ragionevole probabilità, su entrate certe in tempi stabiliti: tale proposta non potrà comunque generare nell'immediatezza alcuna liquidità a favore della debitrice (e a sostegno del piano), in quanto la somma di euro 200.000,00 verrebbe, come detto, “liberata” solo al verificarsi di condizioni, aleatorie e non necessariamente prossime.
Tutto ciò a fronte delle primigenie assunzioni del piano, risalenti alla memoria del
15 marzo, che prevedevano incassi dalla controllata entro la fine dello scorso mese di marzo/inizio aprile.
Alla luce di tutto quanto sopra detto, non può che constatarsi la palese insolvenza della società convenuta, la quale: i) non è riuscita a confezionare una proposta definitiva di omologazione di uno strumento di regolazione nel termine concesso;
ii) non è riuscita a confezionare, nei successivi due mesi, un piano attestato di risanamento;
iii) non è, all'evidenza e da tempo, in grado di onorare regolarmente i propri debiti.
Tutto quanto precede induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII, essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione dell'attività, peraltro non ipotizzabile.
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 7, 38, 121, 37, 39, 41, 44, 47, 49 e 56 del D.lgs. 12 gennaio 2019,
n. 14; Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f./P.Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con sede in Modena, Via P.L. da Palestrina, n. 60in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
Nomina quale Curatore la dott.ssa dell'ODCEC di Modena;
Persona_3
Ordina al legale rappresentante della fondazione di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010,
n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 15.10.2025 ore 12.00, fissato entro il termine perentorio di non oltre
120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del
Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata alla debitrice, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05.6.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo