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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
SENT.N°_______
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere R.G. N° 2528/2018
Cron. N°________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
Rep. N° ________ ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
OGGETTO: nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n.2645/18 resa dal Tribunale Altri contratti d'opera
di Foggia in data 22.10.2018, notificata in data 24- 25.10.2018 nel procedimento civile di primo grado n.80000362/09 R.G.;
tra
la con sede in Lucera rappresentata e difesa dall' avv. Maria Controparte_1
Carmela D'Aries con mandato in calce all'atto di citazione,
- appellante –;
e con sede legale in Lucera, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Controparte_2
Ignazio Lagrotta in virtù di mandato allegato in atti,
- appellato -
nonché
rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio D'Antuono e Leonardo Controparte_3
Montanaro
- altro appellato-
1 * * * * * *
All'udienza collegiale del 07.07.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------------------------
per l'appellante: Dichiarare e riconoscere che a seguito della ricezione ed utilizzo delle
opere di cui alla narrativa della citazione, il convenuto si è Controparte_2
ingiustificatamente arricchito patrimonialmente a danno della società attrice;
condannare, pertanto, esso in favore della di una indennità Controparte_2 Parte_1
ex art. 2041 c.c. di indebito arricchimento, a liquidarsi per l'importo complessivo di
€55.800,00 giusta fattura n.32/06 e ulteriore documentazione in atti, maggiorata di
rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di emissione della detta fattura, o in
subordine, dalla diversa data ritenuta di giustizia fino al soddisfo, o di quella minore
somma che, per capitale ed accessori, verrà ritenuta di giustizia e in tal caso, per tutte le
causali esposte in narrativa e per la parte non riconoscibile;
condannare, il dr.
[...]
, nella sua prefata qualità, a corrispondere all' la differenza, sino CP_3 Parte_1
al raggiungimento dell'importo di €55.800,00, oltre rivalutazione e interessi, dal dovuto
al soddisfo. Condannare, in ogni caso, il , e/o il sig. Controparte_2 CP_3
, anche in solido, o nei limiti di loro rispettiva spettanza, alla rifusione di spese,
[...]
diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre iva, cnap e rimborso forfettario, come
per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato Maria Carmela D'Aries quale
antistatario.
per l'appellato In via principale nel merito, rigettare comunque la domanda CP_2
attorea poiché infondata, in fatto ed in diritto e confermare, di conseguenza, la sentenza
impugnata n. 2645/2018, emessa dal Tribunale di Foggia;
sempre nel merito, condannare
l'appellante al rimborso di tutte le spese, diritti e onorari del presente procedimento e di
quello di primo grado, in favore del;
Controparte_2
per l'appellato Guida: rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze anche del 2 presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.3.2009, la società conveniva in giudizio il Parte_1
e il dott. chiedendo la condanna di entrambi al Controparte_2 Controparte_3
pagamento dell'importo complessivo di €55.800,00 in forza di fattura n.32/06 e ulteriore documentazione in atti, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di emissione della detta fattura, o in subordine, alla diversa somma ritenuta di giustizia, per ricezione ed utilizzo delle opere eseguite su incarico dal dr. nel Controparte_3
giugno 2006, Funzionario delle Politiche Sociali del Comune di Lucera, per sistemare i locali del Centro Sociale di Palmori, in Lucera, al fine di dare immediato asilo ad extracomunitari, immigrati e rifugiati politici, e di cui si sarebbe ingiustificatamente arricchito patrimonialmente il Comune a danno della società attrice, e per eventuale differenza a carico del dr. sino al raggiungimento dell'importo di Controparte_3
€55.800,00.
Il ed il dott. eccepivano la rispettiva carenza di legittimazione Controparte_2 CP_3
passiva, chiedendo in ogni caso il rigetto nel merito delle avverse domande.
Il giudice del Tribunale di Trani, all'esito delle prove orali e documentali, rigettava la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Con atto di appello la società ha impugnato la sentenza di primo grado con tre Parte_1
motivi di gravame.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 16.09.2022, la Corte di Appello di Bari ha nominato l'Ing.
[...]
consulente tecnico di ufficio per determinare, previo esame dei luoghi sulla Persona_1
scorta della documentazione in atti, la congruità dei costi delle opere effettivamente realizzate a regola d'arte dalla società presso i locali del Centro Sociale di CP_1
Palmori in Lucera.
All'esito la causa è stata riservata per la decisinone con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 3 Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, la società appellante ha impugnato la decisione del giudice di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 191, 194 Tuel e dell'
art. 2041 c.c. in quanto nel corso del giudizio sarebbe stato provato che il Controparte_2
fosse consapevole dell'affidamento dei lavori alla società per eseguire i lavori nel Pt_1
Centro sociale di Palmori, non disconosciuti neppure sotto il profilo della urgenza, per dare asilo ad immigrati extracomunitari.
Quindi, si sarebbe trattato di una prestazione obiettivamente utile per il in assenza CP_2
di titolo negoziale, conforme alle disposizioni dei citati articoli 191 e 194 TUEL, che avrebbe dovuto condurre il giudice di primo grado a ritenere fondata la pretesa di Pt_1
[...
Mentre, con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non provato che l'incarico per l'esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta fu conferito dal dr. Pt_1 CP_3
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano l'azione di pagamento avanzata dalla società attrice sia nei confronti del che del funzionario che avrebbe CP_2
conferito l'incarico.
Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile la domanda proposta nei confronti del in quanto il credito di chi ha fornito la Controparte_2
prestazione o il servizio nei confronti della p.a. sussisterebbe direttamente nei confronti del funzionario che ha ordinato l'acquisizione di beni e servizi ove manchino, come in questo caso, i necessari adempimenti formali per la validità dell'impegno di spesa assunto dalla p.a..
Inoltre, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda diretta nei confronti del funzionario, dott. in quanto vi sarebbe carenza di adeguata prova circa l'esistenza CP_3
di un rapporto diretto di committenza tra la ed il nella predetta qualità, Parte_1 CP_3
oltre a mancare un atto formale (es. determinazione dirigenziale) di conferimento di 4 incarico, avendo i testi escussi reso dichiarazioni tra loro contraddittorie.
Ciò premesso, è incontroversa la mancanza di un contratto scritto o di altro atto formale idoneo a fondare la pretesa creditoria della società nei confronti del Parte_1 [...]
come affermato dal giudice di primo grado . CP_2
Per costante orientamento giurisprudenziale, giova ricordare che è precluso al privato l'esperimento di azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente poiché difetta il requisito della sussidiarietà per l'esperibilità di tale azione, ove esista la possibilità di esperire altra azione sia nei confronti del medesimo soggetto che si intende arricchito sia nei confronti di altro soggetto, quale il l'amministratore o il funzionario che abbia consentito l'assunzione dell'obbligazione al di fuori delle disposizioni della evidenza pubblica, fatta salva l'.ipotesi in cui l'ente riconosca, ai sensi dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000,
nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento, il debito fuori bilancio (cfr. ex multis Cass.
30109/2018).
Nel caso in esame difetta appunto il requisito della sussidiarietà dell'azione, attesa l'esperibilità nei confronti del funzionario che abbia consentito l'assunzione dell'obbligazione, dell'azione ai sensi dell'art. 191 comma 4 D. Lgs. 267/2000 (ferma restando la facoltà del funzionario, che subisca il depauperamento del proprio patrimonio di esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente e nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito e potendo altresì il contraente privato, nell'.ipotesi in cui il patrimonio del funzionario non dia adeguata garanzia, 'utendo iuribus'
CP_ del funzionario debitore, agire in via surrogatoria nei confronti dell'. ai sensi dell'.art. 2900 c.c.).
Giova ricordare che l'art. 191 D. Lgs. 267/2000 (TUEL) –applicabile anche nel caso di contratti di appalto di lavori pubblici (cfr. Cass. 20763/2009)-, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal DLgs. 118/2011 e dal DLgs. 126/2014 così stabiliva:
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato
sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della 5 copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio,
conseguita l'esecutivita' del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato
all'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione,
con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della
suddetta comunicazione. Fe. restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in
mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire la prestazione sino a quando i
dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il
riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o
imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi e' regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni
e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto
termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei
commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte
non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni
reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole
prestazioni.
5. Ag. enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di
amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati
validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, e' fatto divieto di assumere
impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve
le spese da sostenere a fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi.
Ed attualmente così dispone:
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato
sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura
6 finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e
contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e
prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al
destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno
e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le
prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione
con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della
suddetta comunicazione. Fe. restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in
mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i
dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il
riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo
capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento
eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su
proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di
riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e),
prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione
della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso
se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è
data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), legge n. 213 del 2012, poi così
modificato dall'art. 1, comma 901, legge n. 145 del 2018).
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo
indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della 7 controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1,
lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno
consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a
coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture
o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di
avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate
ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste
dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è
istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione
amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di
ricorrere a protocolli di settore o di reparto'..
Nel caso in questione, si rileva:
1) il difetto di regolarizzazione contabile degli atti secondo la procedura prevista per la somma urgenza nel termine previsto;
2) la nullità del contratto intercorso per difetto di forma scritta (cfr. Cass. Civ. n. 6555 del
20/03/2014);
3) la mancanza del riconoscimento del detto debito da parte del Consiglio Comunale, in quanto deve rilevarsi che non ricorre riconoscimento da parte dell'.ente ex art. 194 comma
1 lett. e) TUEL di un debito 'nei limiti degli accertati e dimostrati utilità
d'arricchimento per l'.ente'.
L'.Ente, ai sensi dell'.art. 194 D. Lgs. N. 267/2000, aveva solo la possibilità di riconoscere
'a posteriori' il debito fuori bilancio e solo nei limiti della utilità dell'arricchimento e tale riconoscimento può avvenire solo mediante deliberazione dell'organo competente (cfr.
Cass. 30109/2018).
Sul punto rileva il Collegio, che per giurisprudenza costante ricorre appunto la facoltà 8 dell'ente, ex art. 194 comma 1 lett. e) 'di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio,
con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità
ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass.,
Sez. 3, 18 aprile 2006, n. 8950; 31 maggio 2005, n. 11597)'. (Cass. 12608/2017, in motivazione).
Secondo parte della giurisprudenza, il riconoscimento del debito può trarsi anche dalla condotta della P.A. per facta concludentia, quali la consapevole utilizzazione della prestazione ascrivibile agli organi rappresentativi dell'ente, con conseguente valutazione positiva della rispondenza dell'opera all'interesse pubblico (cfr. Cass. 5397/2014; Cass.
9486/2013; Cass. 14939/2012), valutazione demandata all'organo rappresentativo dell'ente in termini di esclusività, non potendo pertanto il giudice sostituirsi alla Pubblica
Amministrazione. (cfr. Cass. 12608/2017).
Tuttavia, secondo altro orientamento, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, al quale il Collegio ritiene di aderire, si evidenzia: (Cass. civ. Sez. I, 09/12/2015, n. 24860, in motivazione) 'Il predetto ragionamento non può essere tuttavia condiviso, presupponendo
un'evidente sovrapposizione tra l'accertamento del beneficio tratto dalla prestazione
ricevuta, quale presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dell'attore
all'indennizzo per il sacrificio indebitamente sopportato dall'attore a vantaggio dell'ente
pubblico, ed il riconoscimento del debito fuori bilancio, cui la legge subordina
l'instaurazione del rapporto obbligatorio con l'ente pubblico. Ai sensi dell'art. 194 del
d.lgs. n. 267 del 2000, tale riconoscimento richiede un'apposita deliberazione dell'organo
competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui 9 quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in
relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere
alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare,
in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a
ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la
compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente
e con gl'impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei
fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi. A differenza di quella riguardante
l'utilità della prestazione, che può emergere anche dall'appropriazione del relativo
risultato da parte dell'Amministrazione, tale valutazione non può evidentemente essere
desunta dal mero comportamento degli organi rappresentativi, che, in quanto riferibile al
singolo rapporto, risulta di per sé insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere
generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gl'indirizzi di fondo della
gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative già compiute. In
mancanza di una formale deliberazione, adottata nelle forme prescritte dall'art. 193,
secondo comma, del d.lgs. n. 267 cit., l'art. 191, quarto comma, esclude d'altronde la stessa
imputabilità dell'obbligazione all'Amministrazione, prevedendo che il rapporto s'instaura
direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che
hanno consentito la fornitura, i quali rispondono con il loro patrimonio, con la
conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione d'ingiustificato arricchimento, per
difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 cod. civ., il quale
presuppone che nessun'altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito,
ma anche nei confronti di terzi (cfr. Cass., Sez. I, 30 ottobre 2013, n. 24478; 14 ottobre
2010, n. 21242; 22 maggio 2007, n. 11854).
Quindi, per effetto di tale disciplina, la questione riguardante l'accertamento dell'utilità
della prestazione è destinata a porsi soltanto nel caso in cui l'Amministrazione abbia espressamente provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio, assumendo a suo 10 carico l'obbligazione nei limiti consentiti dalle preminenti esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ovvero nel caso in cui il funzionario, l'amministratore o il dipendente,
responsabili nei confronti dell'autore della prestazione, propongano a loro volta l'azione di cui all'art. 2041 cod. civ. nei confronti dell'Amministrazione (cfr. Cass., Sez. VI, 23
gennaio 2014, n. 1391)'.
In conclusione, è da ritenersi necessaria la espressa formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del ai sensi dell'.art. 194 comma 1 lett. Controparte_5
e) TUEL, e difettando la detta delibera, deve escludersi la possibilità di valutare per facta concludentia la rispondenza dell'opera all'interesse pubblico ed alla utilità ed all'arricchimento per l'ente.
Deve, di conseguenza, escludersi l'imputabilità all' Controparte_6
dell'obbligazione di pagamento dei lavori di somma urgenza eseguiti dalla ditta Pt_1
[...]
Tanto ritenuto, esclusa la fondatezza della domanda formulata in via principale da parte della società attrice nei confronti del deve valutarsi la fondatezza della Controparte_2
domanda formulata da parte attrice nei confronti del funzionario, dott. convenuto. CP_3
Ai sensi dell'.art.191 comma 4 TUEL 'Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e
servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio
intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi
dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le
esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili
le singole prestazioni'..
In via preliminare deve ritenersi che, trattandosi di rapporto obbligatorio instaurato ex lege tra il funzionario-dipendente dell'amministrazione comunale ed il privato, la domanda di pagamento avanzata dal privato nei confronti del funzionario-dipendente comunale in quanto domanda di adempimento di un'obbligazione, soggiace alle regole dell'onere della 11 prova previste appunto in tema adempimento contrattuale (cfr. Trib. Lagonegro 8.12.2019)
e il relativo diritto azionato è soggetto alla prescrizione decennale.
Inoltre, in mancanza di riconoscimento da parte del Consiglio Comunale della relativa spesa quale debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. e) TUEL, il rapporto obbligatorio instauratosi direttamente tra la società che ha eseguito i lavori e realizzato le opere ed il funzionario che ciò ha consentito con la conseguente responsabilità che non può dirsi limitata, alla sola quota non riconoscibile ai sensi dell'.art. 194 comma 1 lett e) TUEL - posto che alcun riconoscimento del relativo debito fuori bilancio vi è stato- ma comprende l'intero corrispettivo accertato.
Il giudice del Tribunale di Foggia per escludere la responsabilità ha ritenuto contraddittorie le deposizioni dei testi e escussi in ordine alle modalità e alle circostanze Tes_1 Tes_2
del presunto conferimento verbale dell'incarico di eseguire i predetti lavori da parte del in quanto non sarebbe stata provata la relativa verbalizzazione e neppure accertata CP_3
la presenza sul cantiere del convenuto durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione da parte della , in ogni caso, nella sua qualità di responsabile del Parte_2
servizio politiche sociali del . CP_2
Il Collegio, ritiene, che la deposizione del teste consigliere comunale all'epoca Tes_3
dei fatti e presidente della commissione ai servizi sociali del non sia Controparte_2
contraddittoria, in quanto sotto la sua personale responsabilità ha dichiarato: “…nei primi
di giugno del 2006 il dr. , quale funzionario e referente del CP_3 Controparte_2
nell'ambito del “Progetto Palmori”, dava, personalmente, ad , legale Parte_3
rapp.te della mandato di eseguire tutti i lavori necessari a rendere Parte_1
immediatamente agibili i locali del Centro Sociale di Palmori, rappresentandogli la
necessità di dover dare immediato asilo ad immigrati extracomunitari, assicurandogli, di
persona, che il avrebbe regolarizzato l'incarico entro la fine di giugno Controparte_2
Inoltre, tale deposizione particolarmente circostanziata circa i luoghi e periodo in cui fu 12 tenuta, con la presenza del legale rappresentante della società non lasciano dubbi Pt_1
sull'attendibilità del teste e il fatto che il verbale della riunione non fu consegnato all'impresa in quell'occasione, come sostenuto dall'appellante, si giustifica con la natura di atto interno all'amministrazione, che dal canto suo avrebbe potuto smentire il teste producendo a prova contraria il documento, quantomeno, per smentire le dichiarazioni dello stesso.
Ulteriore elemento che consente di ritenere che il dott. avesse assunto l'impegno nei CP_3
confronti dell'impresa è la sua presenza durante l'esecuzione delle opere della società per verificarne l'andamento.
Tale presenza continua evidenzia un interesse del soggetto alla prosecuzione e al completamento delle opere, e quand'anche ci fosse la presenza anche della dottoressa dottoressa ( ndr. dirigente del , non si può escludere una sua Per_2 Controparte_2
responsabilità diretta per l'impegno assunto con l'impresa di far eseguire e consegnare al le opere complete. CP_2
Le dichiarazioni del teste teste che ha dichiarato: “Ero sempre insieme ad Tes_2
e in più di una occasione ho visto il dott. recarsi nell'ufficio del Parte_3 CP_3
sig. ” “controllando se stavamo eseguendo le opere e successivamente è tornato Pt_4
per controllare l'andamento dei lavori” non si pongono in contrasto con le dichiarazioni del teste in quanto aggiunge la presenza del dott. anche all'interno Tes_3 CP_3
dell'ufficio dell' rafforzando il quadro probatorio a suo carico circa l'impegno Pt_1
assunto nei confronti della ditta circa la conclusione dei lavori indispensabili per l'accoglienza degli immigrati.
Infine, anche il teste , se pur non citato dal giudice di primo grado, ha Testimone_4
confermato la presenza del dott. unitamente al sul cantiere, con l'intento di CP_3 Pt_1
sollecitare rapidamente la conclusione rapida dei lavori.
E pertanto, essendo provato l'affidamento da parte del funzionario, dott. Guida, dei lavori all'impresa appaltatrice, sollecitandone persino la conclusione, e non essendo contestata la 13 loro regolare esecuzione si è proceduto alla quantificazione degli stessi a mezzo di apposita
CTU.
Il consulente ha potuto verificare che i lavori della ditta che ha interessato parti Parte_1
differenti del fabbricato allo scopo di risolvere problemi oggettivi e urgenti ostativi per la praticabilità dello stesso, risultando ancora efficienti dopo 16 anni dalla loro realizzazione sono stati eseguiti a regola d'arte.
Per la quantificazione il CTU ha fatto riferimento ai listini ufficiali per le OO.PP. Puglia
2004, e il listino della DEI per le poche voci mancanti, determinando in € 21.169,37 il valore delle opere realizzare, che non sono state contestate dal cosulente del CP_3
In conclusione, va rigettato il gravame proposto nei confronti del Controparte_2
Mentre, va accolta la domanda diretta proposta dalla società nei confronti del convenuto dott. il quale va condannato, ai sensi dell'art. 191 comma IV TUEL Controparte_3
al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 21.169,37 oltre Iva per le opere di manutenzione straordinaria del Sociale di Palmori del Controparte_2
maggiorata degli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Trattandosi di domanda di pagamento non è dovuta la rivalutazione monetaria, in quanto il solo ritardo nel pagamento delle somme dovute non consente l'automatico adeguamento al mutato potere di acquisto della moneta con riferimento alla data di liquidazione,
incombendo sul creditore l'onere di allegare e provare che l'asserito danno derivante dall'indisponibilità della somma dovuta non trova compensazione con la corresponsione riconosciuta degli interessi legali, e restando in ogni caso esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado nei confronti del dott. CP_3
sono da rideterminare le spese del giudizio del doppio grado nei rapporti tra parte attrice ed il convenuto liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto con una parziale compensazione del 30% per sensibile riduzione della domanda di pagamento della società attrice;
nei rapporti tra parte attrice ed il seguono la Controparte_2 14 soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla vverso la sentenza n. 2645/18 Controparte_1
resa dal Tribunale di Foggia in data 22.10.2018, notificata in data 24- 25.10.2018 così
provvede:
1) rigetta l'appello nei confronti del Controparte_2
2) in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie per quanto di ragione la domanda della nei confronti di e lo condanna Controparte_1 Parte_5
al pagamento della somma 21.169,37 oltre Iva oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
3) Condanna la società al pagamento delle spese nei confronti del CP_1 CP_2
che liquida in Euro 5.800,00 per compensi;
[...]
4) Condanna al pagamento del 70% delle spese processuali, Parte_5
compensandone la restante parte, che liquida per l'intero quanto al primo grado in Euro
508,00 per spese ed Euro 5100,00 per compensi, e quanto al presente grado in Euro
1.170,00 per spese ed Euro 5.800,00 per compensi, oltre spese generali, Cap ed Ive e rimborso per intero delle spese di CTU da distrarsi in favore del difensore dichiaratori anticipatario;
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 30.06.2024 Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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2006 ed eseguito il pagamento delle opere non appena i locali fossero stati consegnati”.