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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3968/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 3968/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DALLA MUTTA Parte_1
FABRIZIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BUGNONE Controparte_1 FILIPPO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato il [...] a [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 24/02/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 abitazione e residenza abituale presso la madre.
DISPONE che i genitori debbano assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
DISPONE che il minore, salvo diversi migliori accordi tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del medesimo, trascorra con il padre:
a. un fine settimana alternato con pernottamento, salvo diversi accordi, dal sabato mattina alle ore
9.00 alla domenica sera dopo cena per le 20:30; se il padre lavora il sabato mattina, verrà a prendere il figlio per il pranzo o comunque finito il turno di lavoro, in ogni caso non più tardi delle 14.00; con possibilità di concordare il pernottamento il sabato sera dalla madre in base alle esigenze del bambino o dei genitori, nel qual caso il padre riaccompagnerà il figlio dalla madre entro le ore 21.30;
b. un pomeriggio infrasettimanale, tendenzialmente il mercoledì, dall'uscita da scuola a dopo cena entro le 21.00, quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna (con possibilità di concordare un eventuale pernottamento in base alle esigenze del bambino);
c. Il periodo estivo (da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno) e salvo diversi accordi tra le parti, il padre vedrà il figlio per due settimane consecutive, le prime 2 settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari. d. Il periodo delle festività, salvo diversi accordi tra le parti, sarà ad anni alterni, (vigilia di Natale con la madre un anno e con il padre l'anno successivo, Natale con il padre un anno e con la madre l'anno successivo);
DA' ATTO che i genitori acconsentono e rilasciano fin d'ora il reciproco assenso a portare il figlio all'estero, nonché ad effettuare con quest'ultimo vacanze, anche di più giorni consecutivi, anche al di fuori del periodo estivo, previo accordo fra gli stessi;
DISPONE che il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, versi all'altro genitore entro il giorno 21 di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno regolate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Torino.
DA' ATTO che frequenta i nonni paterni circa due volte a settimana, Persona_1 tendenzialmente il mercoledì sera e la domenica, con cui ha un rapporto affettivo solido. Frequenta altresì con regolarità la nonna materna , con cui ha un legame molto forte. Attualmente Persona_3 sta frequentando con un notevole interesse la classe III° della scuola primaria “Ferruccio Crolle” in
Giaveno, via Tonda n° 8. Non svolge per ora attività sportive, in quanto la scuola lo tiene molto impegnato.
DA' ATTO che i genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio e garantiscono la possibilità di viaggiare all'estero.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico erogato dall' sarà interamente versato CP_2 alla madre.
NULLA sulle spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 3968/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DALLA MUTTA Parte_1
FABRIZIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BUGNONE Controparte_1 FILIPPO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato il [...] a [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 24/02/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 abitazione e residenza abituale presso la madre.
DISPONE che i genitori debbano assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
DISPONE che il minore, salvo diversi migliori accordi tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del medesimo, trascorra con il padre:
a. un fine settimana alternato con pernottamento, salvo diversi accordi, dal sabato mattina alle ore
9.00 alla domenica sera dopo cena per le 20:30; se il padre lavora il sabato mattina, verrà a prendere il figlio per il pranzo o comunque finito il turno di lavoro, in ogni caso non più tardi delle 14.00; con possibilità di concordare il pernottamento il sabato sera dalla madre in base alle esigenze del bambino o dei genitori, nel qual caso il padre riaccompagnerà il figlio dalla madre entro le ore 21.30;
b. un pomeriggio infrasettimanale, tendenzialmente il mercoledì, dall'uscita da scuola a dopo cena entro le 21.00, quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna (con possibilità di concordare un eventuale pernottamento in base alle esigenze del bambino);
c. Il periodo estivo (da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno) e salvo diversi accordi tra le parti, il padre vedrà il figlio per due settimane consecutive, le prime 2 settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari. d. Il periodo delle festività, salvo diversi accordi tra le parti, sarà ad anni alterni, (vigilia di Natale con la madre un anno e con il padre l'anno successivo, Natale con il padre un anno e con la madre l'anno successivo);
DA' ATTO che i genitori acconsentono e rilasciano fin d'ora il reciproco assenso a portare il figlio all'estero, nonché ad effettuare con quest'ultimo vacanze, anche di più giorni consecutivi, anche al di fuori del periodo estivo, previo accordo fra gli stessi;
DISPONE che il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, versi all'altro genitore entro il giorno 21 di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno regolate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Torino.
DA' ATTO che frequenta i nonni paterni circa due volte a settimana, Persona_1 tendenzialmente il mercoledì sera e la domenica, con cui ha un rapporto affettivo solido. Frequenta altresì con regolarità la nonna materna , con cui ha un legame molto forte. Attualmente Persona_3 sta frequentando con un notevole interesse la classe III° della scuola primaria “Ferruccio Crolle” in
Giaveno, via Tonda n° 8. Non svolge per ora attività sportive, in quanto la scuola lo tiene molto impegnato.
DA' ATTO che i genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio e garantiscono la possibilità di viaggiare all'estero.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico erogato dall' sarà interamente versato CP_2 alla madre.
NULLA sulle spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.