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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 579/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7111/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011353521000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011353521000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011353521000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028489868000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028489868000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015592274000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso avverso avviso di intimazione n. 03420249011353521/000 contenente le cartelle di pagamento nn. 03420140028489868000 e
03420200015592274000, emesse dall'Agente per la Riscossione della Provincia di Cosenza, per omesso versamento del bollo auto, relativamente all'anno 2009-2010-2015 per un totale complessivo da pagare di
€ 1.114,87 di cui € 787,83 per la sola tassa automobilistica ex art 17 l. 449/97.
Sostiene il ricorrente: 1) nullita' della cartella per omessa notifica degli atti prodromici;
2) Prescrizione del credito azionato. la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento
Ribadisce ancora che il sig. Ricorrente_1 mai, prima del 17/10/2024, ha ricevuto atto ad impulso dell'ente creditore prima e dell'agente per la riscossione poi, idoneo atto ad interrompere la prescrizione triennale vigente per la natura della presente imposta.
Conclude per l'annullamento dell'atto.
Si costituisce Ader, come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso e sostiene :. 1)Notifica delle cartelle di pagamento - Omessa impugnazione delle stesse – Consolidazione del credito esattoriale.
Inammissibilità del ricorso proposto fuori termine inammissibilità dell'eccezione di prescrizione. Infondatezza dell'eccezione;
di aver provveduto alla notifica di atti interruttivi della prescrizione: sono stati notificati, quali atti interruttivi del termine di prescrizione, l'intimazione di pagamento n. 03420169008292147000, notificata il 24/02/2017,
l'intimazione di pagamento n. 03420189008493776000, notificata il 22/01/2020, l'avviso di intimazione
03420239002504180000, notificato il 17/06/2024, l'avviso di intimazione n. 034202390074598680000, notificato il 5/11/2014, l'intimazione 03420249004509933000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.03476202300002519000. Detti atti, seppur notificati, sono rimasti inoppugnati per cui costituiscono idonei atti interruttivi del termine di prescrizione.
Sospensione attività di riscossione. Decreto 17 marzo 2020 n. 18, per effetto dell'emergenza sanitari
COVID-19, sospensione del termine di prescrizione.
Conclude per il rigetto con condanna alle spese. Si costituisce la Regione Calabria come in atti rappresentata e difesa che resiste al ricorso e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto.
V rigettato il primo motivo. Sono stati depositati copia delle cartelle regolarmente notificati per come ampiamente documentato con gli atti di avvenuta ricezione da Agenzia delle Entrate riscossione.
Va accolta parzialmente l'eccepita prescrizione Ai fini della prescrizione l'Ader pur avendo dato prova delle notifica delle cartelle e di atti interruttivi tra cui il 24/02/2017 l'intimazione di pagamento n.
03420189008493776000 relativa alla cartella 03420140028489868000, dalla notifica di quest'ultima è maturata la prescrizione triennale. Per la cartella 03420200015592274000 regolarmente notificata il
11.04.2022 non impugnata e divenuta definitiva non è maturata la prescrizione.
Non può essere accolta l'eccepita interruzione della prescrizione rilevata da Ader, in quanto l'articolo 68 del decreto legge n. 18 del 2020 ha sospeso per i cittadini il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, allo stesso modo anche il corso della prescrizione della tassa automobilistica
è stato sospeso per un identico periodo di 541 giorni con la conseguenza il termine di prescrizione si è allungato di egual misura. Alla data della notifica dell'atto 17.10.2024 i termini di prescrizione erano maturati.
Considerata la peculiarità del giudizio le spese si possono compensare.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'intimazione impugnata relativa alla cartella 03420140028489868000. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7111/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011353521000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011353521000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011353521000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028489868000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028489868000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015592274000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso avverso avviso di intimazione n. 03420249011353521/000 contenente le cartelle di pagamento nn. 03420140028489868000 e
03420200015592274000, emesse dall'Agente per la Riscossione della Provincia di Cosenza, per omesso versamento del bollo auto, relativamente all'anno 2009-2010-2015 per un totale complessivo da pagare di
€ 1.114,87 di cui € 787,83 per la sola tassa automobilistica ex art 17 l. 449/97.
Sostiene il ricorrente: 1) nullita' della cartella per omessa notifica degli atti prodromici;
2) Prescrizione del credito azionato. la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento
Ribadisce ancora che il sig. Ricorrente_1 mai, prima del 17/10/2024, ha ricevuto atto ad impulso dell'ente creditore prima e dell'agente per la riscossione poi, idoneo atto ad interrompere la prescrizione triennale vigente per la natura della presente imposta.
Conclude per l'annullamento dell'atto.
Si costituisce Ader, come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso e sostiene :. 1)Notifica delle cartelle di pagamento - Omessa impugnazione delle stesse – Consolidazione del credito esattoriale.
Inammissibilità del ricorso proposto fuori termine inammissibilità dell'eccezione di prescrizione. Infondatezza dell'eccezione;
di aver provveduto alla notifica di atti interruttivi della prescrizione: sono stati notificati, quali atti interruttivi del termine di prescrizione, l'intimazione di pagamento n. 03420169008292147000, notificata il 24/02/2017,
l'intimazione di pagamento n. 03420189008493776000, notificata il 22/01/2020, l'avviso di intimazione
03420239002504180000, notificato il 17/06/2024, l'avviso di intimazione n. 034202390074598680000, notificato il 5/11/2014, l'intimazione 03420249004509933000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.03476202300002519000. Detti atti, seppur notificati, sono rimasti inoppugnati per cui costituiscono idonei atti interruttivi del termine di prescrizione.
Sospensione attività di riscossione. Decreto 17 marzo 2020 n. 18, per effetto dell'emergenza sanitari
COVID-19, sospensione del termine di prescrizione.
Conclude per il rigetto con condanna alle spese. Si costituisce la Regione Calabria come in atti rappresentata e difesa che resiste al ricorso e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto.
V rigettato il primo motivo. Sono stati depositati copia delle cartelle regolarmente notificati per come ampiamente documentato con gli atti di avvenuta ricezione da Agenzia delle Entrate riscossione.
Va accolta parzialmente l'eccepita prescrizione Ai fini della prescrizione l'Ader pur avendo dato prova delle notifica delle cartelle e di atti interruttivi tra cui il 24/02/2017 l'intimazione di pagamento n.
03420189008493776000 relativa alla cartella 03420140028489868000, dalla notifica di quest'ultima è maturata la prescrizione triennale. Per la cartella 03420200015592274000 regolarmente notificata il
11.04.2022 non impugnata e divenuta definitiva non è maturata la prescrizione.
Non può essere accolta l'eccepita interruzione della prescrizione rilevata da Ader, in quanto l'articolo 68 del decreto legge n. 18 del 2020 ha sospeso per i cittadini il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, allo stesso modo anche il corso della prescrizione della tassa automobilistica
è stato sospeso per un identico periodo di 541 giorni con la conseguenza il termine di prescrizione si è allungato di egual misura. Alla data della notifica dell'atto 17.10.2024 i termini di prescrizione erano maturati.
Considerata la peculiarità del giudizio le spese si possono compensare.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'intimazione impugnata relativa alla cartella 03420140028489868000. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate