Art. 17.
All'onere derivante dalla presente legge si provvede, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati fino all'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.
Le spese a carattere continuativo autorizzate dalla presente legge incidono sui fondi previsti ai medesimi fini dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola per gli esercizi successivi al 1961-62.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dalla presente legge si provvede, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati fino all'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.
Le spese a carattere continuativo autorizzate dalla presente legge incidono sui fondi previsti ai medesimi fini dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola per gli esercizi successivi al 1961-62.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.