Articolo 96 della Legge 3 luglio 1962, n. 1298
Articolo 95Articolo 97
Versione
15 settembre 1962
Art. 96.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1949-50 (articolo 92).. L. 5.152.110.905,85 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti
(articolo 94)......................... L. 5.427.800 -
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Residui attivi al 30 giugno 1950........ L. 5.157.538.705,85
Entrata in vigore il 15 settembre 1962