Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/05/2002, n. 6229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6229 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME DE0 6 2 29 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto VENDIT SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 7559/00 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere 10147/00 1.18063 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere Cron. Rep. 1373 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 22/11/01 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORI SE NTENZA dal Sig. per diritti € зло 2 MAG. 2002 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE in persona del liquidatore NI ES DCD SAS, PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA D'ARBOREA 12, presso lo studio dell'avvocato AURELIO VENTURA, difeso dall'avvocato GIOVANNI FRIGGIONE, giusta delega in atti;
ricorrente €0.77 1.1500 CANCELLED
contro
AS GIUSEPPINA;
intimata 2001 e sul 2° ricorso n° 10147/00 proposto da: 1575 AS GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA -1- VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CICCOTTI, difesa dall'avvocato MICHELE SPINELLI FU UFFICIO COPIE Richiesta copia studio MARIO, giusta delega in atti;
dal Sig. CecoTT per diritti € controricorrente e ricorrente incidentale 11 2861U, 2002 IL CANCELLIERE nonchè contro in persona del liquidatore NI TE DCD SAS, domiciliato in ROMA VIA E elettivamente PASQUALE, presso lo studio dell'avvocato AURELIO D'ARBOREA 12, VENTURA, difeso dall'avvocato GIOVANNI FRIGGIONE, giusta delega in atti;
0,77 1500 CANCELLERIA - controricorrente al ricorso incidentale - avversO la sentenza n. 48/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 27/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Roberto udienza del 22/11/01 dal Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Giovanni FRIGGIONE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito l'Avvocato Michele SPINELLI fu RI, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per la -2- riunione dei due ricorsi, l'inammissibilità dell'ottavo motivo ed il rigetto di tutti gli altri motivi del ricorso principale, ad eccezione del terzo e del nono, che sono assorbiti;
assorbiti il ricorso incidentale. -3- Svolgimento del processo Con atto notificato il 20 maggio 1986 US LA conveniva davanti al Tribunale di Trani la D.C.D. s.a.s., in persona suo liquidatore SQ AL, nonché quest'ultimo nella qualità di ex socio accomandatario e gli ex soci accomandanti Ruggiero AL e Angela Drago ed esponeva: -che con scrittura privata in data 25 settembre 1975 si era impegnata a vendere alla D.C.D. s.a.s. un complesso immobiliare in Trani costituito da quattro capannoni, una palazzina destinata ad uffici, un locale deposito, un ampio piazzale, per il prezzo di lire 50.000.000, di cui lire 11.000.000 erano state versate in contanti, mentre il resto avrebbe dovuto essere pagato con scadenza mensile mediante effetti cambiari dell'importo di lire 1.300.000 ognuno;
-che la società convenuta, a partire dal 30 ottobre 1976, aveva sospeso il pagamento del prezzo e in data 14 aprile 1980 era stata cancellata dal registro delle imprese;
sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva la che venisse pronunciata risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della società convenuta per eccessiva onerosità 3 sopravvenuta. Con sentenza non definitiva in data 3 giugno 1996 il Tribunale di Trani, decidendo la causa nei soli rapporti tra US LA e la D.C.D. s.a.s., rigettava le domande, previa dichiarazione di contumacia della D.C.D. s.a.s. US LA Contro tale decisione proponeva appello principale. La D.C.D. s.a.s. proponeva appello incidentale. Con sentenza in data 27 gennaio 2000 la Corte di appello di Bari riteneva, innanzitutto, infondato il motivo dell'appello incidentale con il quale la D.C.D. s.a.s. si doleva del fatto che fosse stata dichiarata contumace, rilevando che SQ AL si era costituito nel giudizio di primo grado senza mai dedurre la qualità di rappresentate legale della D.C.D. s.a. s., né in tale qualità aveva rilasciato la procura alla lite, ed aveva inoltre svolto difese ricollegabili alla propria qualità di socio accomandatario. Nel merito i giudici di secondo grado ritenevano che correttamente il Tribunale di Trani aveva qualificato come contratto preliminare e non vendita definitiva la scrittura privata in data 25 settembre 1975. In proposito erano inequivoci sia la definizione del contratto come "preliminare", sia il preciso tenore letterale delle espressioni usate ("si obbliga..di vendere.. si obbliga di acquistare"), sia il riferimento all'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., sia il richiamo ad una penale per la ipotesi di "ritardo" nell' adempimento del contratto". Contro tale conclusione non avevano rilevanza decisiva la traditio degli immobili avvenuta alcuni giorni dopo la conclusione del contratto о 1' (inesattamente) asserito pagamento integrale del prezzo. In ordine all'appello principale la Corte di appello di Bari riteneva che ifgiudicⓇ di primo grado erroneamente avevano ritenuto giustificata la sospensione dei pagamenti da parte della società acquirente a seguito della scoperta del fatto che il complesso immobiliare oggetto del contratto era risultato inedificabile in quanto situato nella zone rispetto cimiteriale. Si trattava, infatti, di un onere apparente, per cui non operava il civ., né tale onere disposto dell'art. 1489 cod. rientrava tra quelli la cui inesistenza era stata espressamente garantita da US LA. 5 Erroneamente la D.C.D. s.a.s. sosteneva che il diritto di ottenere la risoluzione del contratto si era prescritto, perché la relativa domanda era stata proposta oltre dieci anni dopo la conclusione L'inadempimento, infatti, si eradel contratto. verificato con 1'interruzione dei pagamenti, a partire dal 30 ottobre 1976. L'inadempimento in questione, poi, aveva riguardato il pagamento del 43% del prezzo quindi era di gravità tale daconvenuto e giustificare la risoluzione del contratto, con la pronuncia dei provvedimenti conseguenziali. Contro tale decisione ha proposto ricorso la D.C.D. s.a.s., con nove motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso US LA, la quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, con un unico motivo, al quale resiste con controricorso la D.C.D. s.a.s. Motivi della decisione preliminarmente disposta la riunione dei Va ricorsi. Con il primo motivo del ricorso principale la D.C.D. s.a.s. svolge due censure. И Con la prima si deduce, in sostanza, che essendo 6 stato citato quale "liquidatore-socio accomandatario", SQ AL non poteva avere partecipato al giudizio se non quale legale rappresentante della D.C.D. s.a.s. La doglianza è infondata. Poiché non esiste alcuna norma la quale stabilisca necessariamente che il liquidatore deve essere un correttamente la sentenza socio accomandatario, impugnata ha ritenuto che nella specie la citazione era stata notificata a SQ AL nella duplice qualità di socio e di rappresentante legale della società, per cui, essendosi questi costituito senza fare alcun riferimento alla società ed avendo svolto difese riferibili esclusivamente alla sua posizione di socio, la società era rimasta contumace. Si sostiene, poi, che, essendosi la D.C.D. s.a.s. costituita nel giudizio di appello, troverebbe applicazione la giurisprudenza di questa S.C. secondo la quale il difetto di rappresentanza processuale può essere sanato in ogni grado e stato del giudizio, e quindi anche in appello, con efficacia ex tunc. Ciò comporterebbe che la declaratoria di contumacia andava revocata e le ル121 riconvenzionali spiegate nel giudizio di domande 7 appello dovevano considerarsi ammissibili. è infondata, in base alla Anche tale doglianza considerazione che la giurisprudenza assorbente alla quale fa riferimento la difesa della D.C.D. s.a.s. riguarda l'ipotesi in cui la società si sia costituita in primo grado, sia pure tramite persona che non ne aveva la rappresentanza legale. Il rigetto del primo motivo del ricorso principale comporta il rigetto anche dell'ottavo motivo dello stesso ricorso, con il quale la D.C.D. s.a.s. si duole del mancato esame della domanda di eccessiva onerosità sopravvenuta (in quanto, essendo la domanda inammissibile, per essere stata proposta nel giudizio di secondo grado, nessun obbligo di esame gravava sulla Corte di appello). Analoga sorte subisce il nono motivo, con il quale, sul presupposto (errato) che il difetto di rappresentanza in primo grado doveva considerarsi sanato, con effetto ex tunc, a seguito della costituzione in appello, la C.D.D. s.a.s., si duole del fatto che siano state dichiarate inammissibili le domande proposte in tale grado di giudizio. Con il secondo motivo del ricorso principale la D.C.D. s.a.s. svolge due censure. Con la prima si duole del fatto che la Corte di M 8 appello di Bari abbia qualificato la scrittura in data 25 settembre 1975 contratto preliminare, senza tenere conto della giurisprudenza di questa S.C. secondo la quale, ai fini della distinzione tra contratto preliminare e vendita definitiva, non sono decisivi il nomen iuris usato dalle parti, né previsione della stipulazione di un attola pubblico (potendo la stessa avere funzione meramente riproduttiva, al fine di consentire la trascrizione), e senza attribuire la dovuta rilevanza all'integrale pagamento del prezzo ed alla consegna del complesso immobiliare. La doglianza è infondata. motivazione ampia e convincente laCon una impugnata,sentenza sulla base di una considerazione globale della scrittura privata in data 25 settembre 1975 e soprattutto dalla espressa previsione della possibilità della esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., ha correttamente ritenuto che le parti avevano inteso concludere un contratto preliminare. Va aggiunto che dei due elementi ritenuti decisivi in senso contrario dalla difesa della D.C.D. s.a.s.. il primo (pagamento integrale del prezzo) stato escluso dalla sentenza impugnata e il secondo (la 9 consegna dell'immobile) è pienamente compatibile con la stipulazione di un contratto preliminare. Da un punto di vista logico va, poi, esaminato il terzo motivo, con il quale la D.C.D. s.a.s. ripropone la tesi secondo la quale i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che la prescrizione dell'azione di risoluzione aveva cominciato a decorrere solo con la sospensione del pagamento delle cambiali a partire dal 30 ottobre 1976, in quanto tale mancato pagamento era imputabile a US LA, la quale non aveva presentato le cambiali non ancora scadute al domicilio di essa società ricorrente in via principale. La doglianza è infondata. La difesa della D.C.D. s.a.s., infatti, confonde il problema della decorrenza della prescrizione, che nel caso di pagamento rateale va ricollegata alla sospensione dell'adempimento, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, con la imputabilità di tale inadempimento. La questione della inesistenza di un inadempimento colpevole viene affrontata specificamente nella seconda parte del secondo motivo ed in proposito si deduce che il mancato pagamento delle cambiali era 10 imputabile a US LA, la quale, pur essendovi obbligata, non le aveva presentate, come era obbligata al suo domicilio. Né tale omessa presentazione era giustificabile con il fatto che le cambiali erano state sottoposte a sequestro penale a seguito di denuncia per truffa presentata da essa D.C.D. s.a.s. nei confronti di US LA, in quanto quest'ultima avrebbe sempre potuto esigere il pagamento sulla base della presentazione di una copia che avrebbe potuto farsi rilasciare ai sensi dell'art. 343 cod. proc. pen. abrogato. La doglianza è fondata. La questione relativa alla inesistenza di un inadempimento colpevole, individuabile nella interruzione del pagamento delle cambiali, in considerazione della mancata presentazione delle stesse era stata, infatti, sollevata già con l'appello incidentale dalla D.C.D. s.a. s., ma è stata del tutto ignorata dai giudici di merito, i quali hanno pronunciato la risoluzione del contratto sul solo dato oggettivo, ma insufficiente, del mancato pagamento di cambiali per un importo pari al 43% del prezzo pattuito. L'accoglimento, per quanto di ragione, del secondo 14 11 principale comporta motivo del ricorso motivi dello stesso l'assorbimento degli altri ricorso, nonché del ricorso incidentale. Con il quarto motivo del ricorso principale, la C.D.C. s.a.s. si duole del fatto che la Corte di appello di Bari abbia ritenuto che la clausola con la quale, nell'atto in data 25 settembre 1975, US LA aveva prestato "garanzia della piena libertà da iscrizioni, pregiudizievoli trascrizioni, servitù, pesi ed oneri di natura reale", non si riferiva agli oneri apparenti, quale il vincolo cimiteriale. Ai fini dell'esame di tale motivo Occorre ricordare che in base all'art. 1489 cod. civ., se la cosa alienata risulta gravata da oneri non apparenti, il compratore che non ne ab b ia avuto conoscenza può chiedere la risoluzione del contratto ○ la riduzione del prezzo, oppure sospendere il pagamento del prezzo (per effetto del richiamo, contenuto in tale norma, all'art. 1481 cod. civ.). Con riferimento all'attuale controversia, nel giudizio di primo grado era stato invocato dai legittimati) convenuti (pur non essendo а tanto l'art. 1481 cod. civ. 12 L'eccezione di legittimità della sospensione del pagamento del eraprezzo stata riproposta in appello dalla C.D.C. s.a.s. (a tanto legittimata in virtù del vecchio testo dell'art. 345 cod. proc. civ.). Per giudicare della fondatezza ○ meno di tale eccezione, tenuto conto che nella specie si discute della sospensione del pagamento di debiti querables, in quanto incorporati in cambiali, occorre prima stabilire se il pagamento sia stato chiesto. Nella specie, come rilevato in sede di esame del primo motivo del ricorso principale, tale accertamento è mancato e dovrà essee effettuato dai giudici di rinvio. Ne consegue l'assorbimento del motivo in questione. Il quinto motivo del ricorso principale (con il quale si censura la affermazione della sussistenza di un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto), il sesto motivo (con il quale si censura la liquidazione del danno in favore dei US LA), ed il settimo motivo dello stesso ricorso (con il quale la C.D.C. s.a.s. si duole del mancato riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione con 13 decorrenza dalla data del pagamento con riferimento al prezzo alla cui restituzione US LA era stata condannata) sono da considerare anch'essi assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato, con il quale US LA deduce che, nel caso di accoglimento del ricorso principale i giudici di rinvio dovranno pronunciarsi sulla domanda subordinata di risoluzione del contratto preliminare per eccessiva onerosità, inammissibile per difetto di soccombenza. In relazione all'accoglimento del ricorso principale nei limiti esposti, la sentenza impugnata Va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo, terzo, ottavo e nono motivo del ricorso principale;
accoglie per quanto di ragione nel resto il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. 14 Roma, 22 novembre 2001. ゾー ON , ань толТов IL CANCELLIERE C1 FR IA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma. MAG PAAZ IT CANCELLIERE01 ES IA 103T A2911 458T 41,32 TOT. 17043 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie 4 Registrat 170,4325664 (O CENTOSETTANTA 143. D / 2 0 0 15