CASS
Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 17/01/2023, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI NO nato a [...] il [...] IA AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1493 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 16/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di IL MU e SA SC in ordine al reato di cui all'art. 483 cod. pen, ai medesimi ascritto in riferimento alle condotte del 15 marzo e del 20 maggio 2013, riducendo la pena inflitta per le residue imputazioni;
2. Avverso la sentenza indicata ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, denunziando, con plurimi motivi, violazione di legge. 3. L'ammissibilità dell'impugnazione - nella parte in cui articola censure inerenti le modalità telematiche di consumazione della condotta in correlazione all'elemento soggettivo del reato - impone il rilievo della prescrizione del delitto di cui all'art. 483 cod. pen., consumato il 28 novembre 2013, maturata - tenuto conto di giorni sessantaquattro di sospensione (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432) - il 31 luglio 2021. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1493 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 16/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di IL MU e SA SC in ordine al reato di cui all'art. 483 cod. pen, ai medesimi ascritto in riferimento alle condotte del 15 marzo e del 20 maggio 2013, riducendo la pena inflitta per le residue imputazioni;
2. Avverso la sentenza indicata ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, denunziando, con plurimi motivi, violazione di legge. 3. L'ammissibilità dell'impugnazione - nella parte in cui articola censure inerenti le modalità telematiche di consumazione della condotta in correlazione all'elemento soggettivo del reato - impone il rilievo della prescrizione del delitto di cui all'art. 483 cod. pen., consumato il 28 novembre 2013, maturata - tenuto conto di giorni sessantaquattro di sospensione (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432) - il 31 luglio 2021. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore