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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1506/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1506/2024 CC da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PATRIZIA ZANNINI del Foro di Belluno, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO GASPERIN CP_1 C.F._2
del Foro di Belluno, giusta procura in atti;
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 20.11.2024.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1 “-Siano dichiarati inammissibili i documenti tutti prodotti da controparte con comparsa di costituzione per le motivazioni riportate in atti;
-sia riformato il capo nr. 2) della sentenza impugnata revocando l'obbligo in capo al sig.
[...]
di versare l'assegno divorzile in favore della sig.a e, per l'effetto, Parte_1 CP_1
condannare la odierna appellata a restituire, ai sensi dell'art. 2033 c.c., quanto percepito a titolo di assegno divorzile sino a sentenza definitiva.
-nella denegata ipotesi in cui sia ritenuto sussistente l'obbligo di versamento dell'assegno divorzile in capo al sig. , ridurre l'importo dell'assegno stesso al giusto ed al provato Parte_1
e, per l'effetto condannare la odierna appellata a restituire, ai sensi dell'art. 2033 c.c., le somme indebitamente percepite titolo di assegno divorzile sino in attualità.
-Siano ammesse le istanze istruttorie rigettate dal giudice di prime cure.
-Con vittoria di competenze ed onorari di causa, spese generali ed accessori di ambedue i gradi di giudizio”;
per : CP_1
“sia rigettato l'appello di parte attrice in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e sia, per l'effetto, integralmente confermata l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, maggiorate di un terzo ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. per manifesta fondatezza delle pretese di parte appellata e conseguente manifesta infondatezza delle pretese di parte appellante”;
per la Procura Generale:
“dichiara di intervenire e conclude chiedendo il rigetto della impugnazione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.03.2021, adiva il Tribunale di Belluno per lo Parte_1
scioglimento del matrimonio con , celebrato il 29.05.1999 e dal quale non erano nati figli. CP_1
2. Si costituiva in giudizio chiedendo l'addebito al marito della fine del legame, CP_1
l'assegnazione della casa coniugale ed il riconoscimento dell'assegno mensile di € 1.500,00.
3. All'udienza presidenziale del 06.05.2021, comparivano le parti ed il Presidente, con separata ordinanza, confermava la disciplina della separazione e nominava il Giudice Istruttore.
4. In data 29.06.2021, interveniva il Pubblico Ministero.
2 5. All'udienza di trattazione scritta del 22.09.2021, la causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia dello scioglimento del vincolo.
6. Con Sentenza non definitiva N° 465/2021, depositata in data 21.12.2021, il Tribunale dichiarava la cessazione del matrimonio fra i coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la prosecuzione del processo sulle restanti domande.
7. Successivamente al deposito delle memorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., all'udienza del
18.05.2022, il Giudice accoglieva parzialmente le istanze probatorie.
8. A seguito dell'assunzione delle prove orali, all'udienza cartolare del 22.02.2023, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
9. Con Sentenza collegiale N° 77/2024, pubblicata il 19.02.2024, il Tribunale di Belluno ha statuito:
“1) dichiara inammissibili le domande di addebito e di assegnazione della casa coniugale, proposte dalla convenuta;
2) pone a carico dell'attore l'obbligo di corrispondere alla convenuta l'assegno divorzile determinato nell'importo di euro 850 mensili, in valori attuali, da versare entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della convenuta, sino a quando la stessa non avrà reperito una stabile occupazione, oltre alla successiva rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal
1° gennaio 2025;
3) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti”.
10. Avverso detta pronuncia, ha proposto impugnazione lamentando Parte_1
l'assenza di presupposti - in fatto ed in diritto - per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di
; censurando l'omessa valutazione dell'attività lavorativa da sempre svolta dalla CP_1 CP_1
come insegnante di danza; dolendosi dell'ingiustificata inerzia dell'ex moglie circa lo svolgimento di un'occupazione regolare (ossia garantita da “copertura previdenziale”) ed a tempo pieno, non avendo mai avuto impegni familiari;
rilevando l'errata valutazione delle risultanze probatorie sotto il profilo della capacità reddituale del coniuge obbligato;
rimarcando l'assenza di qualunque apporto di controparte al menage familiare.
11. si è costituita in II Grado eccependo l'infondatezza del gravame avversario e CP_1
difendendo la correttezza della pronuncia appellata.
12. L'impugnazione proposta è solo parzialmente fondata.
a. In sede di separazione fra le odierne parti - dichiarata con Sentenza parziale sullo status nel 2018 e poi disciplinata con pronuncia definitiva N° 228/2020 del 13.08.2020 - il Tribunale di Belluno ha preso atto che la moglie aveva agito nel 2017 per chiedere l'addebito al marito e per rivendicare un contributo a suo beneficio di € 1.300,00 al mese;
che, nella fase presidenziale, era stato fissato
3 l'assegno mensile di € 700,00 (confermato dalla Corte d'Appello di Venezia all'esito del Reclamo proposto dall'obbligato); che le testimonianze assunte e l'esito del processo penale a carico di
[...]
[sottoposto alla misura dell'allontanamento forzato dall'abitazione familiare sulla base di Pt_1
provvedimento del GIP di Belluno del luglio 2017 e condannato nel novembre 2019 dal Tribunale ad 1 anno e 8 mesi di reclusione per maltrattamenti verso la moglie, oltre al risarcimento di € 20.000,00 a favore della ] non potevano che giustificare l'attribuzione al marito della responsabilità della fine CP_1
del matrimonio;
che alla moglie, titolare di usufrutto sulla casa familiare di proprietà di Parte_1 spettava un assegno di € 750,00, stante il tenore della vita coniugale che le aveva permesso di dedicarsi alla passione per la danza confidando nelle risorse messe a disposizione dal marito;
che le spese di lite dovevano seguire la soccombenza di tenuto conto che la era stata ammessa al Parte_1 CP_1
Gratuito Patrocinio.
b. La causa di divorzio è stata promossa da allo scopo di ottenere la cessazione del vincolo Parte_1
matrimoniale senza obblighi economici a beneficio della moglie;
egli ha dedotto ed allegato di avere circa nette € 2.400,00 di pensione al mese;
di subire una decurtazione mensile di circa € 480,00 per cessione del quinto funzionale all'acquisto della ex casa familiare;
di dovere pagare circa € 414,00 al mese per il mutuo acceso per l'acquisto dellla nuova abitazione.
c. La ST ha sostenuto in I Grado di non avere introiti “non dichiarati” da attività lavorativa, di essere impegnata nella danza a livello pressocché amatoriale, di confidare nell'assegno a carico del coniuge e nell'utilità derivante dall'usufrutto dell'ex casa coniugale.
d. ha agito in appello mettendo in risalto che il valore del godimento dell'immobile Parte_1
(indipendente, a due piani e con scoperto) nella disponibilità della può essere di circa € 800,00- CP_1
900,00 al mese, pari ad un corrispondente canone di locazione mensile;
che l'assegno divorzile di €
850,00 fissato dal Tribunale lo costringe a vivere con sole € 650,00 al mese, cifra insufficiente per fare fronte ai suoi costi di vita (v. assicurazione auto, bollo, carburante, gas per riscaldamento, energia elettrica, acqua, assicurazione immobile, beni alimentari, cure mediche e medicinali); che è incongruo assicurare alla un beneficio economico complessivo pari a circa € 1.600,00-1.700,00 al mese, CP_1 quando costei avrebbe dovuto e potrebbe ancora attivarsi per reperire un'occupazione idonea ad offrirle piena sussistenza.
e. ha dedotto in II [sulla base di documentazione per lo più tardivamente offerta, in CP_2 Per_1 quanto solo in minima parte “sopravvenuta”] di essere affetta da asma, di avere avuto disturbi alimentari di tipo allergenico, di avere un'esenzione sanitaria, di avere presentato domanda d'invalidità, di avere tentato l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso agenzia interinale e di essere stata coinvolta di recente in un progetto formativo a livello regionale.
4 f. Con specifico riguardo all'assegno divorzile per cui è lite, rammentata la sua composita funzione assistenziale, perequativa, compensativa, nel rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione, da cui discende il principio di solidarietà post-coniugale (v. Cass., S.U., 11.07.2018, n. 18287), è indispensabile confrontare le condizioni reddituali/patrimoniali dei coniugi;
verificare se – effettivamente - il coniuge “debole” non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni obiettive;
accertare con rigore le cause della sperequazione secondo i criteri dettati dall'articolo
5, comma 6, della L. n. 898/1970 (v. Cass., Sez. VI, 19.02-11.06.2020, n. 11202), cioè:
- il contributo che il richiedente ha portato al nucleo ed al patrimonio familiare;
- il nesso causale fra le scelte comuni dei coniugi durante il matrimonio e la situazione del richiedente al momento del divorzio, valutando se quest'ultimo abbia sacrificato le sue aspettative professionali per contribuire alla cura della famiglia (v. Cass., 28.01.2021, n. 1786);
- le condizioni personali del richiedente (v. età, stato di salute, capacità lavorativa) che permettano di compiere una prognosi futura;
- la durata del vincolo matrimoniale.
g. Nel dettaglio, il matrimonio delle odierne parti è durato circa 18 anni (v. 1999-2017); non sono nati figli;
la causa di separazione giudiziale è iniziata 2017 e si è conclusa nel 2020 con addebito al marito e con il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la moglie di € 750,00 al mese;
il procedimento di divorzio è stato instaurato dal marito nel 2021; nella fase presidenziale è stato confermato l'importo mensile di € 750,00 divenuto di € 850,00 nella pronuncia oggetto della presente impugnazione.
h. A bene vedere, ha contestato fin dal I Grado che sia stata Parte_1 CP_1
priva di risorse e di occupazione quando si sono ufficialmente separati e che durante il matrimonio abbia osservato il preciso dovere di contribuzione nella famiglia stabilito dalla legge per entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 143 c.c., in proporzione alle sostanze ed alla capacità di lavoro professionale/domestico di ognuno.
In altri termini, per non avrebbe mai trovato spazio il principio per cui ogni esborso/onere Parte_1
sostenuto dalla coppia sarebbe stato chiara espressione dei reciproci oneri di collaborazione, solidarietà ed assistenza morale/materiale sanciti dalla norma citata, con esclusione di ripetibilità (v. Cass.
17.09.2004, n. 18749; Cass. 27.05.2015, n. 10942).
Tuttavia, l'odierno appellante non ha potuto smentire l'esistenza di un divario patrimoniale.
i. Per riconoscere l'assegno al c.d. coniuge debole occorre una valutazione ad ampio spettro in cui non
“pesa” solo il reddito dell'obbligato - ed eventualmente quello inferiore dell'avente diritto -, bensì rilevano tutti i dati di ordine economico o comunque valutabili in termini economici potenzialmente
5 incidenti sulle reali condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio (immobiliare e/o mobiliare); il possesso di beni eventualmente anche di terzi di cui vi sia una disponibilità continuativa;
le erogazioni di familiari o di altri effettuate con continuità e regolarità durante la convivenza e che siano proseguite in regime di separazione (v. Cass. ord. n. 1129/2022; Cass. n.
605/2017).
l. Alla luce di ciò, il fatto che a 60 anni possa avere oggettive difficoltà a reperire entrate CP_1
lavorative regolari, sicure e di una certa durata che le garantiscano una vera autonomia non ha nulla a che vedere con la fine del legame matrimoniale, nel corso del quale non risulta che costei si sia effettivamente sacrificata per la famiglia, dedicandosi al coniuge, alla loro relazione sentimentale ed alla formazione del patrimonio comune/del marito.
Il rapporto è durato sì 18 anni, ma non ha assicurato a nessuno dei coniugi una solidità di prospettive su cui confidare;
ciascuno ha operato scelte personali senza tenere conto di un reale menage familiare caratterizzato dall'esigenza di assicurarsi assistenza morale e materiale reciproca nel tempo.
La circostanza per cui l'appellante ha una pensione ben superiore alla c.d. soglia di sopravvivenza, ma deve affrontare esposizioni debitorie ed una precarietà di salute tipica dell'età avanzata (v. 72 anni), non depone per una sua “agiatezza”.
Nel contempo, non è dato sapere perché non abbia mai trasformato la passione per la CP_1
danza a - a cui si è dedicata prima e dopo la fine del matrimonio - in una fonte di reddito sicura e remunerativa.
m. Ad ogni modo, pur essendo vero che l'emolumento di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa, è altrettanto vero che può assumere rilievo preminente anche una sola di queste finalità, quella assistenziale nel nostro caso;
alla base c'è il vincolo di solidarietà familiare che
è sorto con il matrimonio e che il Legislatore considera affievolito, ma non estinto, con il divorzio.
La situazione di obiettivo disagio dell'appellata conferma i presupposti per riconoscerle un importo mirato a sanare il deficit comunque derivato dalla fine del legame coniugale, poiché il matrimonio tutt'altro che breve non le ha assicurato - nel lungo periodo - quelle aspettative a cui ha senz'altro fatto affidamento quando si è dedicata all'insegnamento della danza in termini non rigorosamente professionali.
n. D'altro canto, l'eccezione per cui la avrebbe avuto ed avrebbe entrate “irregolari”, delle quali - CP_1
però - non vi sono riscontri, non supera la sua incertezza economica costituita principalmente dagli
“ostacoli” a maturare i requisiti previdenziali ai fini pensionistici;
si tratta di posizione che è stata solo in minima parte “arginata” grazie all'usufrutto sulla ex casa familiare.
6 o. Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, è sufficiente verificare in concreto e nell'attualità
l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche sufficienti a soddisfare le normali esigenze di vita (così da vivere autonomamente e dignitosamente) e non possa procurarsele, pur se abbia goduto in passato di mezzi idonei per il sostentamento;
sia la sussistenza di disponibilità che la diligenza spesa nel tentativo di procurarsela sono da valutare “nel presente”, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui versa il richiedente (v. Cass. n. 13420/2023).
Peraltro, l'assegno divorzile - tanto più se di natura assistenziale - può essere domandato per la prima volta anche in sede d'appello, perché la materia della famiglia è soggetta al principio del rebus sic stantibus, che prevede la possibilità di modificare le statuizioni precedenti quando mutano le condizioni delle parti;
si tratta del c.d. diritto vivente, sempre in divenire, caratterizzato da cambiamenti di fatto nell'esistenza delle persone che devono avere il giusto peso all'interno dei procedimenti giudiziari in corso (v. Cass. n. 29290/2021; Cass. n. 174/2020).
p. Nella fattispecie che ci interessa, anche se non ricorrono condizioni di assoluta indigenza dell'avente diritto, com'è oggi per , l'assegno divorzile può comunque essere attribuito in virtù del CP_1
rilievo imprescindibile dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali della famiglia.
13. Tutto quanto esposto rende congruo l'assegno divorzile - avente natura assistenziale - di €
350,00 al mese (soggetto a tassazione), a decorrere dallo scioglimento del matrimonio.
14. Occorre rimarcare che, nell'ipotesi in esame, non è stato dimostrato che il matrimonio fra le odierne parti sia stato causa di un significativo spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge che sia divenuto ex post ingiustificato e tale da avere cagionato una sperequazione meritevole di essere corretta mediante l'attribuzione, in favore del coniuge economicamente più debole, di un assegno in funzione perequativo-compensativa del sacrificio da quest'ultimo sopportato al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, con incremento corrispondente del patrimonio del nucleo e/o dell'altro coniuge (v.
Cass. n. 6433/2024).
15. Per venire alle pretese restitutorie avanzate dall'odierno appellante, occorre rammentare che le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 32914 del 09.11.2022, hanno affermato la ripetibilità dell'assegno di divorzio versato all'ex coniuge qualora venga escluso ab origine (cioè non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto;
al contrario, la ripetizione delle somme corrisposte non sussiste quando si abbia mera “rivalutazione” delle sole condizioni economiche dell'obbligato oppure nel caso di semplice rimodulazione al ribasso, com'è in questo giudizio;
inoltre, non si è trattato di assegno eccedente la misura che di solito permette al soggetto debole di fronteggiare le normali
7 esigenze di vita;
per cui, l'importo mensile - prima di € 750# (dalla Sentenza sullo status a quella definitiva) e poi di € 850,00 (dalla Sentenza impugnata) - può ragionevolmente e verosimilmente reputarsi pressoché consumato per intero dall'avente diritto, odierna appellata.
16. Le spese dei due gradi devono essere compensate al 50% stante la parziale soccombenza reciproca delle parti, mentre il residuo 50% spetta a a carico di e si CP_1 Parte_1
liquida in dispositivo applicando i parametri fra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto alle cause di valore indeterminabile e di bassa complessità (v. fasi del rito camerale in appello).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e RIDUCE l'assegno divorzile a favore di ed a CP_1 carico di ad € 350,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, a decorrere dallo scioglimento del matrimonio.
2. RIGETTA le pretese restitutorie di parte appellante.
3. COMPENSA al 50% le spese del I Grado e dell'appello e CONDANNA Parte_1
a rifondere ad le spese del I Grado liquidate in € 3.000,00 di compensi
[...] CP_1
(oltre iva-cpa-spese generali come per legge) e quelle del II Grado in € 2.400,00 di compensi
(oltre iva-cpa-spese generali come per legge).
Venezia, 16.12.2024.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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