Ordinanza cautelare 8 settembre 2025
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 17 novembre 2025
Decreto presidenziale 18 dicembre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00565/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01113/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2025, proposto da
S-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Algieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la IL, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
S-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
S-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Scruci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
S-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. S- del Vicedirettore del USR IL col quale, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Dipartimentale del M.I.M. n. 2575 del 6 dicembre 2023, sono state approvate le graduatorie di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso ADSS – “SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO” per le Regioni CALABRIA e SICILIA, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente relativamente alla graduatoria ADSS per la Regione Calabria;
- del decreto n. S- del Vicedirettore del USR IL – di rettifica ed integrazione del decreto n. S- – col quale, ai sensi dell’art. 9 del D.D.G. n. 2575/2023 sono state approvate le graduatorie di merito rettificate e sono stati integrati gli elenchi ex art. 2 c. 1, del DL n. 45/2025 del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso ADSS – “SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO” per le Regioni CALABRIA e SICILIA, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente relativamente alla graduatoria ADSS per la Regione Calabria;
- del decreto n. S- del Direttore Generale dell’USR IL – di integrazione del decreto n. S- e del decreto di rettifica ed integrazione n. S- – col quale, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.D.G. n. 2575/2023, è stata integrata la graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso ADSS – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione CALABRIA nonché ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 la graduatoria per la Regione CALABRIA è stata integrata con candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso per la Regione CALABRIA, nella parte in cui 4 non contempla il nominativo della ricorrente (relativamente appunto alla graduatoria ADSS per la Regione Calabria);
- del decreto n. S- del Direttore Generale dell’USR IL col quale ai sensi dell’art. 9 comma 3 D.D.G. n. 2575/2023 è stata rettificata la graduatoria di merito integrata del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso ADSS – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione CALABRIA, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- dell’Avviso n. S- dell’USR Calabria di avvio della Fase 1 delle operazioni assunzionali del personale docente per l’a.s. 2025/2026 di scelta della provincia/classe di concorso, fra cui fra cui quelli di cui al D.D.G. n 2575/2023 relativamente alla classe di concorso ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione Calabria, nella parte in cui è risultato lesivo della posizione della ricorrente;
- del decreto n. S- del Direttore Generale dell’USR Calabria (e del successivo decreto di rettifica n. 20896 del 23 luglio 2025) col quale sono stati individuati, per l’a.s. 2025/2026, quali aventi titolo a nomina i candidati inclusi nelle graduatorie di merito vigenti, fra cui quelli di cui al D.D.G n. 2575/2023 relativamente alla classe di concorso ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione Calabria, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- dell’Avviso n. S- dell’USR Calabria di avvio della Fase 2 delle operazioni assunzionali del personale docente per l’a.s. 2025/2026 di scelta della sede, fra cui fra cui quelli di cui al D.D.G. n 2575/2023 relativamente alla classe di concorso ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione Calabria, nella parte in cui è risultato lesivo della posizione della ricorrente;
- del decreto n. S- del Dirigente dell’USR Calabria – Ambito Territoriale di Catanzaro col quale si è proceduto all’assegnazione delle sedi nella provincia di Catanzaro (anche) per i docenti inclusi nelle graduatorie di merito, fra cui quella di cui al D.D.G. n. 2575/2023, relativamente alla classe di concorso ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione Calabria, individuati quali destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2025/2026 decorrenza giuridica 1° settembre 2025 ed 5 economica dalla presa di servizio, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- del decreto n. S- del Dirigente dell’USR Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria col quale si è proceduto all’assegnazione delle sedi nella provincia di Reggio Calabria (anche) per i docenti inclusi nelle graduatorie di merito, fra cui quella di cui al D.D.G. n. 2575/2023, relativamente alla classe di concorso ADSS – STEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione Calabria, individuati quali destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2025/2026 decorrenza giuridica 1° settembre 2025 ed economica dalla effettiva presa di servizio, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- dell’Avviso n. S- dell’USR Calabria di avvio della Fase 1 (scelta della provincia) di scorrimento graduatoria a seguito di rinunce su posti di sostegno anche rispetto alla graduatoria ADSS di cui al DDG 275/2023, nella parte in cui non contempla, per tale graduatoria, il nominativo della ricorrente;
- dell’Avviso n. S- dell’USR Calabria di avvio della Fase 1 di scorrimento graduatoria a seguito di rinunce su posti di sostegno anche rispetto alla graduatoria ADSS di cui al DDG 275/2023, con indicazione delle sedi residuate a seguito di rinuncia nella parte in cui è risultato lesivo della posizione della ricorrente;
- del decreto n. S- del Direttore Generale dell’USR Calabria col quale sono stati individuati, per l’a.s. 2025/2026, quali aventi titolo a nomina – in seguito a scorrimento per rinuncia – i candidati inclusi nelle graduatorie di merito vigenti, fra cui quelli di cui al D.D.G n. 2575/2023 relativamente alla classe di concorso ADSS – STEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione Calabria, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- dell’Avviso n. S- dell’USR Calabria di avvio della Fase 2 delle operazioni assunzionali del personale docente per l’a.s. 2025/2026 per la scelta della sede (su provincia) limitata ai soli docenti individuati quali aventi titolo all’assunzione (anche per la classe di concorso ADSS di cui al D.D.G. 2575/2023) col decreto n. S-, nella parte in cui è risultato lesivo della posizione della ricorrente;
- del decreto n. S- del Direttore Generale dell’USR IL col quale ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.D.G. n. 2575/2023 è stata integrata, a seguito di rinuncia, la Graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso ADSS – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione CALABRIA, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- del decreto n. S- del Direttore Generale dell’USR IL col quale, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.D.G. n. 2575/2023, è stata integrata, a seguito di rinuncia, la graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso ADSS – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione CALABRIA, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- del decreto n. S- del Dirigente dell’USR Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza col quale si è proceduto all’assegnazione delle sedi nella provincia di Cosenza (anche) per i docenti inclusi nelle graduatorie di merito, fra cui quella di cui al D.D. n. 2575/2023, relativamente alla classe di concorso ADSS – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione Calabria, individuati quali destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2025/2026 decorrenza giuridica 1° settembre 2025 ed economica dalla effettiva presa di servizio, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- del decreto n. S- del Dirigente dell’USR Calabria col quale è stata individuata, per l’a.s. 2025/2026, quale avente titolo a nomina la candidata inclusa nella graduatoria di merito vigente per ADSS ex DDG n. 2575/2023, nella provincia di Cosenza, la candidata S- CA IL, tenuto conto delle preferenze espresse dall’interessata, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente e, quindi, per la parte lesiva della posizione della ricorrente;
- del decreto n. S- del Dirigente dell’USR Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza col quale l’aspirante DE CA CA IL, è stata individuata, d’ufficio, in provincia di Cosenza, CDC ADSS, quale avente diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2025 ed economica dalla presa di servizio, a decorrere dalla quale 7 svolgerà l’anno di prova presso CSIS086006 IIS L. PALMA ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente e, quindi, per la parte lesiva della posizione della ricorrente;
- dei provvedimenti, dagli estremi ignoti, con cui la Commissione giudicatrice ha valutato la domanda della ricorrente ed ha redatto la graduatoria finale dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. 2575 del 6 dicembre 2023 relativamente alla classe di concorso ADSS per la Regione Calabria nonché dei successivi provvedimenti di integrazioni/rettifica della graduatoria finale, nella parte in cui non contemplano il nominativo della ricorrente e, quindi, per la parte risultata lesiva della posizione della ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposti, conseguenziali e/o connessi (anche se allo stato non conosciuti) ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievoli per la ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la IL, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, di S- e di S-;;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra S- è una docente a tempo determinato, iscritta nella I fascia delle GPS di Cosenza; appartiene alle categorie protette come invalida civile (67%), ai sensi dell’art. 1 lett. a) della legge n. 68/1999, e come orfana di caduto sul lavoro, ai sensi dell’art 18 comma 2 della legge n. 68/1999.
2. In data S-, ha presentato domanda per la partecipazione al “ Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023 ”, per la classe di concorso ADSS (Sostegno Scuola Secondaria di II grado) in Calabria.
3. La ricorrente ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione sia titoli di preferenza (C: orfano di caduto sul lavoro; E: n. 2 figli a carico; F: invalida civile) che titoli di riserva (M: orfano per causa di lavoro; N: invalido civile).
4. Ai sensi dell’allegato 1 al DDG n. 78 del 1S-, i posti messi a concorso per la classe ADSS nella Regione Calabria erano n. 6. Successivamente, l’art. 2 del decreto legge n. 45/2025 ha disposto l’integrazione delle graduatorie per un triennio con i candidati risultati idonei, nel limite del 30% dei posti banditi.
5. A seguito dello svolgimento delle prove d’esame, la sig.ra S- otteneva un punteggio complessivo di S-.
6. Con decreto n. S-, l’USR IL – delegato alla gestione della procedura anche per la Regione Calabria – ha pubblicato la graduatoria di merito e l'elenco degli idonei
7. La sig.ra S- non risultava inclusa né nella graduatoria dei vincitori (6 posti), né nell’elenco degli idonei ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 45/2025 (2 posti).
La graduatoria risultava, dunque, così composta:
S-, punti S-;
S-, punti S-;
S-, punti S-;
S-, punti S-;
S-, punti S- (S-);
S-, punti S- (S-).
L’elenco degli idonei (ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 45/2025) includeva la sig.ra S-.
8. Con il successivo decreto n. S-, l’amministrazione ha rettificato la graduatoria, a seguito delle rinunce di S- e di S- (S-). In loro sostituzione, sono state inserite S- e S- (entrambe con S- punti): entrambe prive di titoli di riserva. Parallelamente, per l’effetto delle rinunce di S- e S- (subentrato con S- punti), anche l’elenco degli idonei veniva integrato dai candidati S- (S- punti) e S- (S- punti).
9. Infine, con decreto n. S-, a fronte dell’ulteriore rinuncia di S-, la graduatoria è stata nuovamente integrata con il nominativo di S- (S- punti).
10. Con ricorso specificato in epigrafe, la sig.ra S- ha adito questo Tribunale per chiedere l’annullamento della graduatoria, approvata con decreto n. S-, e delle successive rettifiche ed integrazioni, nella parte in cui non contemplano il proprio nominativo nella graduatoria per la classe di concorso ADSS nella Regione Calabria.
10.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce che:
- l’amministrazione avrebbe erroneamente attribuito precedenza alla categoria dei superstiti di vittime del terrorismo (riserva “A”, ai sensi della legge n. 407/1998) rispetto a quella degli orfani di caduti sul lavoro (riserva “M” posseduta dalla ricorrente), in violazione dell’art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007, che ha esteso agli orfani di caduti sul lavoro il regime di collocamento obbligatorio e la precedenza già prevista per le vittime del terrorismo: tale equiparazione, sarebbe vincolante per ogni pubblica amministrazione, come ribadito dalla direttiva PCM n. 1/2019, la quale chiarisce che tra tali categorie equiparate non sussiste gerarchia, imponendo, di conseguenza, l’ordine di punteggio quale unico criterio di precedenza;
- nonostante il punteggio di S-, la sig.ra S- è stata anteposta da candidati con punteggi inferiori (S-, con punti S-, e S-, con punti S-), solo in ragione di una presunta priorità della riserva “A” sulla “M”;
- inoltre, a seguito della rinuncia della S- S-, l'amministrazione ha illegittimamente assegnato il posto a candidati privi di riserva.
10.2. Con il secondo motivo, si sostiene che:
- l’illegittimità della graduatoria iniziale si sarebbe riflessa su tutti i successivi atti di rettifica e integrazione, i quali, peraltro, risulterebbero affetti da un ulteriore e autonomo vizio di legittimità, in quanto il D.M. n. 137/2025 (Istruzioni operative per le immissioni in ruolo 2025/26) stabilisce che, in caso di rinuncia, la reintegrazione della graduatoria deve avvenire obbligatoriamente “ con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l’aspirante rinunciatario (vincitore per merito o per tipologia di riserva) ”;
- l'amministrazione avrebbe disatteso tale indicazione, procedendo all’inserimento di candidate prive di riserva (S-), a fronte della rinuncia della sig.ra S-;
11. Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo l'infondatezza del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
- non sussisterebbe alcuna equiparazione tra la riserva per le vittime del terrorismo (riserva “A”, ai sensi della legge n. 407/1998) e quella per gli orfani di caduti sul lavoro (riserva “M”, ai sensi della legge n. 68/1999);
- lo scorrimento informatizzato della graduatoria sarebbe avvenuto correttamente, con riferimento alla “medesima categoria” del rinunciatario, ai sensi del D.M. n. 137/2025: infatti, poiché la candidata S- (S-) era titolare di riserva “A” e non vi erano altri candidati nella medesima categoria, il sistema ha correttamente individuato un idoneo per merito, ossia sulla sola base del punteggio ottenuto;
- anche ipotizzando l'integrazione della graduatoria con un titolare di riserva, ai sensi della legge n. 68/1999, la ricorrente non risulterebbe comunque vincitrice, in quanto la candidata S- (riserva “N”) ha ottenuto un punteggio superiore (S-) rispetto a quello della sig.ra S- (S-).
12. Si è costituita, altresì, la controinteressata sig.ra S-, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale di questo Tribunale e sostenendo nel merito la piena legittimità della propria immissione in ruolo, in quanto titolare di riserva “A”.
13. Si è costituita in giudizio anche la controinteressata sig.ra Sarica, sostenendo l’infondatezza del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni difensive:
- essendo la prima degli idonei per punteggio (S-), il suo subentro su un posto di merito sarebbe un atto dovuto e legittimo;
- una volta garantita la quota di riserva iniziale, i successivi scorrimenti, a seguito di rinuncia, avverrebbero solo sulla base dell’ordine di punteggio;
- l’annullamento della nomina lederebbe il legittimo affidamento della candidata che, confidando nella stabilità del rapporto appena instaurato, ha rassegnato le dimissioni dal precedente impiego a tempo indeterminato per assumere servizio in Calabria;
- in ogni caso, secondo la giurisprudenza l’effetto caducatorio di una eventuale sentenza favorevole alla ricorrente dovrebbe colpire l’ultima posizione acquisita in ordine cronologico e, quindi, l’eventuale decadenza dovrebbe interessare l'ultima candidata immessa, ovvero la sig.ra S-.
14. Con ordinanza istruttoria n. S-, questo Tribunale ha ordinato al Ministero di depositare l’elenco dei candidati vincitori e idonei per la classe ADSS, con indicazione dei punteggi e dei titoli di riserva.
15. In data 22 settembre 2025, l’amministrazione ha fornito un riscontro parziale all’ordine istruttorio.
16. Quindi con successiva ordinanza n. S-, è stata disposta:
- l’integrazione dell’elenco con i nominativi di tutti i vincitori e degli idonei (anche privi di riserva), con indicazione analitica della tipologia di riserva;
- l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati.
17. In ottemperanza ai suddetti incombenti, l’amministrazione ha depositato la documentazione richiesta.
18. Con ordinanza n. S-, il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a oscurare i titoli di riserva e le date di nascita dei controinteressati nell'elenco destinato alla pubblicazione per pubblici proclami; la ricorrente ha, quindi, perfezionato l’integrazione del contraddittorio nei termini assegnati, secondo le modalità prescritte.
19. Infine, le parti hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ribadendo le rispettive conclusioni.
20. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
21. In via pregiudiziale, va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa della controinteressata S-.
L'eccezione è infondata in quanto il ricorso non investe vizi delle “norme generali del bando” o delle “tabelle di valutazione dei titoli”, atti che potrebbero astrattamente radicare la competenza del TAR Lazio.
Oggetto dell'impugnazione sono, al contrario, provvedimenti dell’USR IL (delegato alla gestione della procedura per la classe ADSS anche per la Regione Calabria) che esplicano effetti diretti, immediati e circoscrivibili esclusivamente all'ambito territoriale della Regione Calabria.
Secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. ordinanza n. 13 del 13 luglio 2021), ai fini della determinazione della competenza territoriale rileva il luogo in cui il provvedimento produce i suoi effetti diretti (art. 13 c.p.a.).
Nel caso di specie, sebbene l’atto sia stato adottato da un’autorità con sede in IL, il suo contenuto dispositivo (la graduatoria di merito e il relativo scorrimento) incide sulla disponibilità dei posti e sulle assunzioni da effettuarsi nel territorio calabrese. Ne consegue che la competenza deve ritenersi inamovibilmente radicata dinanzi all’adito TAR Calabria.
22. Quanto al merito del giudizio, il Collegio ritiene dirimente la fondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale, in estrema sintesi, si contesta una errata applicazione delle diverse tipologie di riserva, da parte dell’amministrazione.
Orbene, risulta documentato che la ricorrente è in possesso del titolo di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 (orfana di caduto sul lavoro).
Tale tipologia di riserva, per effetto dell’art. 3, comma 123, della L. n. 244/2007, è stata integralmente equiparata alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 407/1998.
L’amministrazione resistente, nell’assegnare le posizioni n. 5 e n. 6 a candidati con punteggio inferiore alla ricorrente (rispettivamente S- e S-) solo perché titolari della riserva “A” (vittime del terrorismo), ha operato una differenziazione non consentita tra le due tipologie di riserva.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di questa stessa sezione (cfr. TAR Catanzaro, sez. II, 2 aprile 2024, n. 528):
- “ la categoria degli orfani di soggetto deceduto per causa di lavoro gode di un particolare status giuridico ai fini dell’assunzione, beneficiando non solo della riserva attribuita dall’art. 18, comma 2, legge n. 68 del 1999 ma anche – e soprattutto – del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e del diritto di preferenza a parità di titoli, attribuiti dal combinato disposto dagli artt. 1, comma 2, legge n. 407 del 1998 e 3, comma 123, legge n. 244 del 2007, che estende a tali orfani i particolari benefici sanciti in favore delle vittime del terrorismo e della mafia. Al riguardo, la piena equiparazione fra le ricordate categorie degli orfani e delle vittime risulta pacificamente riconosciuta in giurisprudenza (Cass., sez. lav., sent. 28 aprile 2020 n. 8261) ”;
- “[i] n conseguenza di ciò il controinteressato, una volta collocatosi utilmente in graduatoria, sia pure alle spalle del candidato risultato primo per merito, vantava il diritto a superare tutti gli altri soggetti in graduatoria compreso il ricorrente, a prescindere dal merito.
Del resto, il concetto di diritto di precedenza, quale è quello attribuito alla categoria degli orfani dalle ricordate disposizioni normative, consiste proprio nel fatto che il soggetto che ne è titolare e ne beneficia viene collocato prima di altri, che non vantano un analogo titolo, e quindi li precede nella graduatoria, a prescindere dalla collocazione per merito (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 23 dicembre 2022, n. 11291).
Pertanto, il confronto fra i candidati contemplati dall’art. 1, comma 2, legge n. 407 del 1998 ed equiparati ex art. 3, comma 123, legge n. 244 del 2007, da un lato, e quelli appartenenti ad altre categorie protette dall’altro viene risolto dal legislatore a favore dei primi, prescindendo dal merito e facendo riferimento soltanto alla categoria di appartenenza ”.
Tale equiparazione è, dunque, “piena” ai fini dell'accesso al pubblico impiego, come confermato dalla direttiva PCM n. 1/2019, richiamata da parte ricorrente, la quale chiarisce che tra tali categorie non sussiste un ordine di priorità.
Ne consegue che l'unico criterio legittimo per graduare i riservatari appartenenti a tali categorie di riserva equiparate è quello del merito (punteggio).
Pertanto, la ricorrente S- (con un punteggio di S-) avrebbe dovuto precedere in graduatoria le candidate S- (con un punteggio di S-) e S- (con un punteggio di S-) sin dalla prima pubblicazione, titolari della equiparata riserva “A”.
23. Parimenti fondate sono le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso relative alle modalità di rettifica della graduatoria a seguito delle rinunce intervenute.
Come correttamente sostenuto da parte ricorrente, gli scorrimenti della graduatoria a seguito di rinuncia devono avvenire nel rispetto della categoria di appartenenza del rinunciatario, che può essere vincitore per merito o per tipologia di riserva: se rinuncia alla nomina un candidato collocatosi in graduatoria per merito, subentrerà un idoneo per merito; se rinuncia un soggetto entrato per riserva, subentrerà un idoneo titolare della medesima tipologia di riserva, al fine di rispettare le percentuali di riserva previste dalla legge.
Nel caso di specie, a fronte della rinuncia della sig.ra S- (titolare di riserva), l’Ufficio Scolastico Regionale ha proceduto all'inserimento di candidati per solo merito (privi di riserva), determinando la riduzione della quota d’obbligo del 50% destinata ai riservatari.
Né, sotto altro profilo, risulta che la sig.ra AN sia titolare di una riserva prioritaria analoga a quella della ricorrente, che, quindi, ha la precedenza, ai sensi dell’art. 3, comma 123, della legge n. 244 del 2007.
24. In conclusione, il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente annullamento del decreto dell’USR IL n. S- e dei successivi decreti di rettifica e integrazione nella parte in cui non includono la ricorrente nella graduatoria dei vincitori della procedura concorsuale per la classe ADSS nella Regione Calabria, in quanto titolare di riserva “M” equiparata ex lege alla riserva “A”.
25. La complessità della vicenda e le peculiarità della stessa consentono di disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- annulla il decreto dell’USR IL n. S- e i successivi decreti di rettifica e integrazione, nella parte in cui non includono la ricorrente nella graduatoria dei vincitori della procedura concorsuale per la classe ADSS nella Regione Calabria, in quanto titolare di riserva “M” equiparata ex lege alla riserva “A”;
- compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente e degli altri soggetti citati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CA | IV AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.