Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 2833.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
Commentario • 1
- 1. Art. 112 disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitoriehttps://www.brocardi.it/ · 1
[All'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'articolo 2682 del codice provvede con decreto motivato il tribunale in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero. Contro il provvedimento del tribunale è ammesso reclamo alla corte d'appello, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, da eseguirsi a cura del cancelliere. Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'articolo 2833 del codice. In questo caso devono essere sentite, oltre il pubblico ministero, le persone che non hanno adempiuto all'obbligo di richiedere l'iscrizione.]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Vicenza, sentenza 04/08/2025, n. 1219Provvedimento: […] Questi sostengono però che andrebbe loro estesa la limitazione degli interessi predicata nei confronti della società ai sensi dell'art. 54 L.fall. e dell'art. 2833 c.c. […]Leggi di più...
- spese CTU·
- art. 54 L.fall.·
- nullità clausole fideiussione·
- fideiussione·
- capitalizzazione interessi·
- legittimazione attiva·
- art. 117 T.U.B.·
- interessi di mora·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 2833 c.c.·
- prova quantum debeatur·
- interessi corrispettivi·
- consumatore·
- compensazione spese legali·
- art. 1957 c.c.