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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
LL OL, RE
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 20/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 378/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1
e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202400003563000 IVA 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202400003563000 IRPEF-ALTRO 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202400003563000 IVA-ALTRO 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202300003098000 ALTRI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Per Ag.entrate - Riscossione - Perugia nessuno è presente nonostante ritualmente avvisata.
Le parte insiste sulle proprie tesi e conclude come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il dott. Ricorrente_1 ha impugnato due comunicazioni preventive di fermo del proprio autoveicolo, lamentando la carenza di motivazione, la strumentalità dell'uso della vettura rispetto alla propria attività profesisonale, la mancata consegna dell'atto presupposto.
Con sentenza n. 378/2024 la C.G.T. di primo grado di Perugia ha respinto il ricorso con condanna alle spese di lite (500 euro) non risultando provata da parte del ricorrente, come pacificamente richiesto, la strumentalità dell'uso della vettura.
Il contribuente ha proposto appello avverso la suindicata sentenza, lamentandone il difetto di motivazione e riproponendo le stesse censure già veicolate nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha riproposto in appello le eccezioni in rito già sollevate in primo grado di inammissibilità del ricorso perché privo degli elementi essenziali di cui all'art.18 d.lgs 546/92. Nel merito l'Ufficio ha insistito sulla mancata prova della strumentalità del veicolo con l'esercizio dell'attività professionale, nel senso restrittivo individuato dalla giurisprudenza.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, udito l'appellante, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-E' materia del contendere la legittimità di due comunicazioni preventive di fermo amministrativo dell' autoveicolo di proprietà dell'odierno appellante.
2.- Può prescindersi dall'esame delle pur argomentate eccezioni in rito di inammissibilità del ricorso proposte in primo grado e riproposte dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio di appello, risultando l'appello manifestamente infondato.
3.- Invoca parte appellante al fine di opporsi al fermo amministrativo la strumentalità della propria vettura oggetto degli atti gravati con l'esercizio dell'attività professionale di commercialista esercitata. 4.- Secondo il disposto di cui all'art.86 D.p.r. n. 602/1973 e s.m. è illegittima l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo se lo stesso è strumentale all'essercizio dell'attività o della professione svolta dal contribuente interessato dal fermo.
5.- La giurisprudenza sia di merito che di legittimità è pacifica nel richiedere che il contribuente fornisca la prova a suo carico della strumentalità intesa in senso restrittivo ed "essenziale" quale bene relativo all'organizzazione del lavoro ovvero facente parte dell'impresa o dell'attività professionale esercitata.
Il fermo non può essere apposto solo su quei beni relativi all'organizzazione del lavoro e, quindi, facenti parte dell'impresa o dell'attività professionale. Il veicolo deve quindi far parte, per sottrarsi al fermo, del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l'attività stessa. L'onere di dimostrare la strumentalità del bene grava sul contribuente (Comm. trib. reg. L'Aquila Abruzzo sez. VII, 1/10/2019, n. 810; in termini anche C.T.R. Lazio Roma sez. V, 9/04/2020, n. 1291; C.T.R. Emilia Romagna 30/02/2019, n. 323).
La strumentalità "essenziale" del bene non sussiste allorquando dunque un veicolo sia utilizzato per recarsi al lavoro dalla propria abitazione e dai clienti occorrendo invece che esso sia strumento inserito nei fattori di produzione del reddito commerciale, come ad esempio il taxi per un taxista o il furgone per una azienda di trasporti.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha da tempo accolto una nozione di strumentalità di tipo essenziale in tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 121 bis (ora 164) del d.P.R. n. 917 del
1986, laddove sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa: è peraltro onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa (Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, n. 31031; Id. sez. trib., 26/06/2013, n. 16083).
Non rientra pertanto nel concetto di strumentalità come inteso dalla giurisprudenza l'uso promiscuo del bene.
6.- Tanto premesso, nel caso di specie l'odierno appellante non ha fornito la prova pacificamente a suo carico della strumentalità dell'uso della propria autovettura, si che la pretesa azionata è infondata, come già correttamente statuito dal giudice di prime cure con motivazione sufficiente a ricostruire l'iter logico della decisione incentrato sulla fondamentale ed assorbente carenza del requisito della strumentalità.
7.- Anche le doglianze dedotte in primo grado ed assorbite dal primo giudice sono prive di pregio.
Gli atti impugnati risultano infatti sufficientemente motivati e idonei a mettere in condizione il destinatario di esercitare il diritto di difesa e le cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo risultano tutte notificate.
Sussistono motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la peculiarità del caso di specie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Umbria respinge l'appello. Spese compensate
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
LL OL, RE
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 20/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 378/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1
e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202400003563000 IVA 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202400003563000 IRPEF-ALTRO 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202400003563000 IVA-ALTRO 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202300003098000 ALTRI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Per Ag.entrate - Riscossione - Perugia nessuno è presente nonostante ritualmente avvisata.
Le parte insiste sulle proprie tesi e conclude come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il dott. Ricorrente_1 ha impugnato due comunicazioni preventive di fermo del proprio autoveicolo, lamentando la carenza di motivazione, la strumentalità dell'uso della vettura rispetto alla propria attività profesisonale, la mancata consegna dell'atto presupposto.
Con sentenza n. 378/2024 la C.G.T. di primo grado di Perugia ha respinto il ricorso con condanna alle spese di lite (500 euro) non risultando provata da parte del ricorrente, come pacificamente richiesto, la strumentalità dell'uso della vettura.
Il contribuente ha proposto appello avverso la suindicata sentenza, lamentandone il difetto di motivazione e riproponendo le stesse censure già veicolate nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha riproposto in appello le eccezioni in rito già sollevate in primo grado di inammissibilità del ricorso perché privo degli elementi essenziali di cui all'art.18 d.lgs 546/92. Nel merito l'Ufficio ha insistito sulla mancata prova della strumentalità del veicolo con l'esercizio dell'attività professionale, nel senso restrittivo individuato dalla giurisprudenza.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, udito l'appellante, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-E' materia del contendere la legittimità di due comunicazioni preventive di fermo amministrativo dell' autoveicolo di proprietà dell'odierno appellante.
2.- Può prescindersi dall'esame delle pur argomentate eccezioni in rito di inammissibilità del ricorso proposte in primo grado e riproposte dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio di appello, risultando l'appello manifestamente infondato.
3.- Invoca parte appellante al fine di opporsi al fermo amministrativo la strumentalità della propria vettura oggetto degli atti gravati con l'esercizio dell'attività professionale di commercialista esercitata. 4.- Secondo il disposto di cui all'art.86 D.p.r. n. 602/1973 e s.m. è illegittima l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo se lo stesso è strumentale all'essercizio dell'attività o della professione svolta dal contribuente interessato dal fermo.
5.- La giurisprudenza sia di merito che di legittimità è pacifica nel richiedere che il contribuente fornisca la prova a suo carico della strumentalità intesa in senso restrittivo ed "essenziale" quale bene relativo all'organizzazione del lavoro ovvero facente parte dell'impresa o dell'attività professionale esercitata.
Il fermo non può essere apposto solo su quei beni relativi all'organizzazione del lavoro e, quindi, facenti parte dell'impresa o dell'attività professionale. Il veicolo deve quindi far parte, per sottrarsi al fermo, del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l'attività stessa. L'onere di dimostrare la strumentalità del bene grava sul contribuente (Comm. trib. reg. L'Aquila Abruzzo sez. VII, 1/10/2019, n. 810; in termini anche C.T.R. Lazio Roma sez. V, 9/04/2020, n. 1291; C.T.R. Emilia Romagna 30/02/2019, n. 323).
La strumentalità "essenziale" del bene non sussiste allorquando dunque un veicolo sia utilizzato per recarsi al lavoro dalla propria abitazione e dai clienti occorrendo invece che esso sia strumento inserito nei fattori di produzione del reddito commerciale, come ad esempio il taxi per un taxista o il furgone per una azienda di trasporti.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha da tempo accolto una nozione di strumentalità di tipo essenziale in tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 121 bis (ora 164) del d.P.R. n. 917 del
1986, laddove sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa: è peraltro onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa (Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, n. 31031; Id. sez. trib., 26/06/2013, n. 16083).
Non rientra pertanto nel concetto di strumentalità come inteso dalla giurisprudenza l'uso promiscuo del bene.
6.- Tanto premesso, nel caso di specie l'odierno appellante non ha fornito la prova pacificamente a suo carico della strumentalità dell'uso della propria autovettura, si che la pretesa azionata è infondata, come già correttamente statuito dal giudice di prime cure con motivazione sufficiente a ricostruire l'iter logico della decisione incentrato sulla fondamentale ed assorbente carenza del requisito della strumentalità.
7.- Anche le doglianze dedotte in primo grado ed assorbite dal primo giudice sono prive di pregio.
Gli atti impugnati risultano infatti sufficientemente motivati e idonei a mettere in condizione il destinatario di esercitare il diritto di difesa e le cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo risultano tutte notificate.
Sussistono motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la peculiarità del caso di specie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Umbria respinge l'appello. Spese compensate