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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino nello sciogliere la riserva assunta alla pubblica udienza del
11 dicembre 2025 pronuncia, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 7371/2023 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
in persona del l.r.p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Veronica Moccia presso il cui Parte_1
studio domicilia in San Giuseppe Vesuviano alla via delle Rose n. 16
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. dott. Controparte_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Annalisa D'Amora presso la quale domicilia in S. Maria alla Carità alla via Petraro n.40
Opposto
CONTRO
CP_ in persona del suo l.r.p.t. . rappresentato e difesa dall'avv.to Ardolino Diodata e CP_ domiciliato presso la sede in Nola alla via Variante 7/bis
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.11.2024 e ritualmente notificato la ricorrente società in epigrafe indicata , adiva questa Giustizia per vedersi accogliere le conclusioni riportate nel rispettivo atto introduttivo. In particolare chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito 371 2017 0002797708 000 e inerente il mancato pagamento di contributi CP_ previdenziali notificatogli da parte dell' nonché del preavviso di fermo successivamente notificato dall' nella parte in cui è Controparte_1
richiamato a sostegno il suindicato avviso di addebito. In relazione a tale atto la società ricorrente avviava presso l' la procedura di dilazione Controparte_3
agevolata provvedendo a pagare le 17 rate del piano di ammortamento e si allegavano al fascicolo informatico tutte le ricevute dell'avvenuto pagamento ai fini dell'annullamento del debito risultante dai carichi affidati all' . Controparte_4
La ricorrente ,in virtù di quanto delineato concludeva per l'accoglimento del ricorso dichiarando l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato .
CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, nonché l'improcedibilità della domanda per tardiva impugnazione , concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio l' con una articolata memoria Controparte_3
difensiva impugnando tutto quanto dedotto dalla parte ricorrente ritenendo del tutto infondate sia in punto di fatto che di diritto le difese della parte ricorrente e concludeva per il rigetto della domanda.
Il Tribunale non può che prendere atto della documentazione di cui al fascicolo processuale . Il periodo temporale di riferimento contenuto nell'avviso di addebito impugnato è compreso nel periodo temporale indicato dall'art. 3 del DL n.119/018,
In virtù di ciò occorre rilevare che ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. n. 119/2019,
l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata, nonché alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Ai sensi dell'art. 3, comma 14, dello stesso d. L. n.
119/2018, in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetto. Pertanto, gli effetti legati alla presentazione dell'istanza di rottamazione-ter sono ben regolati all'art 3, comma 6, D.L. n. 119/2019: alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Diversamente alcun effetto estintivo si avrebbe nell'ipotesi di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento. Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti, in particolare dalle ricevute dei versamenti effettuati si evince l'effettivo versamento delle rate come riportate nel piano di ammortamento.
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere , per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 371 2017 0002797708 000 in quanto dalla documentazione allegata nel fascicolo processuale , si evidenzia l'avvenuto pagamento di tutte le rate disposte dal piano di ammortamento notificato alla parte ricorrente da parte dell' . Pertanto, come delineato dall'art. 3 comma Controparte_3
6 del DL 119/2018 , quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Quanto al regime delle spese di giudizio essendo l'estinzione del giudizio subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata, nonché alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati per cui è richiesto al contribuente alcune attività da compiersi (domanda, istanza, ricorso): la cancellazione delle cartelle avviene solo nel momento in cui vengono poste in essere quelle attività disposte dall'art. 3 comma 6 del D.L. n. 119/2018.
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione per intero delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da C&G in persona del l.r.p.t. Gennaro , Pt_1 Controparte_5
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa , così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere
- Compensa per intero le spese del giudizio
Nola lì, 18.12.2025
Il Gop Lavoro dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino nello sciogliere la riserva assunta alla pubblica udienza del
11 dicembre 2025 pronuncia, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 7371/2023 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
in persona del l.r.p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Veronica Moccia presso il cui Parte_1
studio domicilia in San Giuseppe Vesuviano alla via delle Rose n. 16
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. dott. Controparte_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Annalisa D'Amora presso la quale domicilia in S. Maria alla Carità alla via Petraro n.40
Opposto
CONTRO
CP_ in persona del suo l.r.p.t. . rappresentato e difesa dall'avv.to Ardolino Diodata e CP_ domiciliato presso la sede in Nola alla via Variante 7/bis
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.11.2024 e ritualmente notificato la ricorrente società in epigrafe indicata , adiva questa Giustizia per vedersi accogliere le conclusioni riportate nel rispettivo atto introduttivo. In particolare chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito 371 2017 0002797708 000 e inerente il mancato pagamento di contributi CP_ previdenziali notificatogli da parte dell' nonché del preavviso di fermo successivamente notificato dall' nella parte in cui è Controparte_1
richiamato a sostegno il suindicato avviso di addebito. In relazione a tale atto la società ricorrente avviava presso l' la procedura di dilazione Controparte_3
agevolata provvedendo a pagare le 17 rate del piano di ammortamento e si allegavano al fascicolo informatico tutte le ricevute dell'avvenuto pagamento ai fini dell'annullamento del debito risultante dai carichi affidati all' . Controparte_4
La ricorrente ,in virtù di quanto delineato concludeva per l'accoglimento del ricorso dichiarando l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato .
CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, nonché l'improcedibilità della domanda per tardiva impugnazione , concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio l' con una articolata memoria Controparte_3
difensiva impugnando tutto quanto dedotto dalla parte ricorrente ritenendo del tutto infondate sia in punto di fatto che di diritto le difese della parte ricorrente e concludeva per il rigetto della domanda.
Il Tribunale non può che prendere atto della documentazione di cui al fascicolo processuale . Il periodo temporale di riferimento contenuto nell'avviso di addebito impugnato è compreso nel periodo temporale indicato dall'art. 3 del DL n.119/018,
In virtù di ciò occorre rilevare che ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. n. 119/2019,
l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata, nonché alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Ai sensi dell'art. 3, comma 14, dello stesso d. L. n.
119/2018, in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetto. Pertanto, gli effetti legati alla presentazione dell'istanza di rottamazione-ter sono ben regolati all'art 3, comma 6, D.L. n. 119/2019: alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Diversamente alcun effetto estintivo si avrebbe nell'ipotesi di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento. Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti, in particolare dalle ricevute dei versamenti effettuati si evince l'effettivo versamento delle rate come riportate nel piano di ammortamento.
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere , per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 371 2017 0002797708 000 in quanto dalla documentazione allegata nel fascicolo processuale , si evidenzia l'avvenuto pagamento di tutte le rate disposte dal piano di ammortamento notificato alla parte ricorrente da parte dell' . Pertanto, come delineato dall'art. 3 comma Controparte_3
6 del DL 119/2018 , quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Quanto al regime delle spese di giudizio essendo l'estinzione del giudizio subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata, nonché alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati per cui è richiesto al contribuente alcune attività da compiersi (domanda, istanza, ricorso): la cancellazione delle cartelle avviene solo nel momento in cui vengono poste in essere quelle attività disposte dall'art. 3 comma 6 del D.L. n. 119/2018.
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione per intero delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da C&G in persona del l.r.p.t. Gennaro , Pt_1 Controparte_5
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa , così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere
- Compensa per intero le spese del giudizio
Nola lì, 18.12.2025
Il Gop Lavoro dott. Aristide Perrino