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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 6407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6407 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa TE RR, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6782 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE GALLOPPI e Parte_1 FRANCESCAA RUSSIELLO
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.4.2023 il ricorrente, premesso che con sentenza n.3308/21 si determinava che “…che l'importo della retribuzione globale percepita, risulta pari ad € 1.779,94. Ne consegue che l va CP_1 condannato al pagamento in favore dell'appellante delle dovute differenze pensionistiche sulla base dei predetti importi della retribuzione globale percepita, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo e con le decorrenze indicate in dispositivo...
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto condanna l CP_1 al pagamento in favore di delle differenze pensionistiche Parte_1 lorde oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo a decorrere dal
1° gennaio 2007 tenendo conto di una retribuzione globale percepita di €
1.779,94…” (in luogo di quella di soli Euro “...1.701,18...” utilizzata dall'Ente); che la suddetta sentenza passava in giudicato;
che, da allora, mai l in parola – dunque a far data dalla pubblicazione Controparte_2 della citata sentenza n.3308/21 e sino ad oggi – aveva provveduto a corrispondere i dovuti arretrati per differenza tra il dovuto ed il percepito in quanto non aveva mai provveduto a riliquidare, all'attualità, il rateo lordo di pensione secondo definitivo disposto giudiziale sulla base della indicata ultima “retribuzione global teorica” accertata e dichiarata in sede di appello e, come visto, pari ad Euro “...1.779,94...”
(in luogo di quella di soli Euro “…1.701,18…” utilizzata dall'Ente).
Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare che con il resettaggio della vecchia base contributiva e con inserimento, in sua sostituzione, della nuova indicata in sentenza (Euro 1.779,94= dunque in luogo di Euro 1.701,18=) si ridetermina, secondo software carpe, il dovuto ed effettivo primigenio rateo lordo pari ad Euro 1.405,25= (in luogo del percepito di Euro 1.232,26=), con un differenziale mensile lordo, al
01/01/2007, di Euro 172,99=, da perequarsi via via annualmente;
accertare e dichiarare, altresì, che nel luglio del 2007, il Sig. Parte_1 si è visto rimodulare, ricostituire e riliquidare dall oggi resistente, CP_2 in aumento e “di ufficio”, il primigenio rateo mensile lordo da Euro
1.232,26= ad Euro 1.303,40=; con un differenziale, dunque, di Euro 71,04=
(1.303,40 – 1.232,26 = 71,04=), così che sommando i nn.2 differenziali anzidetti (Euro 172,99+71,04 = 244,03) al primigenio rateo mensile lordo di Euro 1.232,26=, in virtù del disposto di cui alla sentenza di Corte
d'Appello n.3308/21 e di detta rimodulazione, il rateo lordo d'ingresso effettivo del ricorrente sarebbe dovuto essere Euro 1.389,29=
(1.232,26+172,99+71,04 = Euro 1.476,29); accertare e dichiarare, ancora, che l – per tutto quanto Controparte_3 suindicato in Premesso avrebbe dovuto eseguire la ricostituzione e successiva riliquidazione del rateo mensile lordo di pensione così come identificato giudizialmente, via via perequandolo su tale base, riconoscendo così al Sig. un rateo mensile lordo Parte_1
“all'attualità” di Euro 1.826,11=; per l'effetto, previo ordine e/o condanna al resettaggio dell'intero operato (svolto a far data dall'01/01/2007), ordinare ovvero condannare l Controparte_3
a rielaborare, ricostituire e riliquidare il rateo mensile lordo
[...] secondo disposto giudiziale così da determinarlo, “all'attualità” , in Euro
1.826,11=; sempre per l'effetto ed una volta posta in essere l'attività di ricostituzione e riliquidazione come testè indicata, condannare, altresì,
l al pagamento, in Controparte_3 favore del ricorrente, della differenza lorda derivante dai conteggi meglio specificati in capi t), w), x) ed y) per il periodo di competenza che attiene all'odierno ricorso, ovverosia gennaio 2007/aprile 2023, pari, ad avviso del ricorrente, ad Euro 34.597,91= (ovvero alla somma minore o maggiore come ritenuto, di ragione, dalla Giustizia) – oltre che di quelle a maturarsi in corso di giudizio e sino alla pubblicazione dell'emittenda sentenza, il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo, interessi su cui applicare il disposto di cui all'art.1283 c.c.; condannare l Controparte_3
, in persona del Suo legale rappresentante pro – tempore, al
[...] pagamento di spese e compensi del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi”.
L restava contumace nonostante la ritualità della notifica del ricorso. CP_1
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice pronunciava la presente sentenza. La domanda va accolta.
Il diritto alla riliquidazione del rateo mensile rinviene la sua fonte nella pronunzia della Corte di Appello, passata in giudicato.
L non costituendosi, non ha provato di aver dato seguito alla CP_1 ricostituzione ed alla conseguente riliquidazione del rateo mensile lordo di pensione adeguato giudizialmente sulla base della reale ed ultima
“retribuzione globale teorica”.
Ritenendo coperti dal giudicato gli importi dei ratei assunti quali parametro di riferimento come indicati dalla pronunzia della Corte di
Appello il Giudice ha ritenuto necessario procedere, per l'esatta determinazione del quantum dovuto a ctu.
Il consulente ha così concluso: … quindi la richiesta del sig. Pt_1
è corretta, ovvero richiedere dal 2007 un importo lordo maggiorato
[...] mensilmente di euro (172,99 + 71,04) che secondo i calcoli avrebbe determinato un rateo mensile dal 2007 di euro 1.476,29 anziché quello ricevuto di euro 1.232,26.
Dai calcoli poi iniziati dal 2007 al 2023 correttamente si è arrivati a chiedere nel ricorso una retribuzione lorda di euro dovuta e non percepita di euro 34.597,91 oltre interessi legali.
N.B. importante sottolineare che l non ha fornito alcuna spiegazione CP_1 di questo aumento di 71,04 dopo pochi mesi dall'inizio della pensione ad
Agosto 2007 e cio' fa supporre, come è notorio nell'era che CP_4 inizialmente le pensioni vengono liquidate solo in VIA PROVVISORIA, subendo solo a distanza di pochi mesi una “quadratura” da parte dell'Ente CP_1 Quindi la richiesta di importo mensile richiesta dal sig. di euro Pt_1 172,99 per le voci dell'indennità di mensa e di trasferta va a sommarsi a quella di ufficio di euro 71,04.
Con riferimento alla natura ed alle finalità dell'incarico, sulla base della documentazione di riferimento riportata ed il criterio metodologico illustrato, il sottoscritto CTU ha proceduto alla determinazione della differenza dovuta al Sig. secondo quanto richiesto dal G.L. Parte_1 è pari ad euro 34.597,91 oltre interessi legali.
Al pagamento della suddetta somma va, dunque, condannato l' . CP_1 Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, della somma dovuta per il periodo gennaio 2007/aprile
2023, in misura pari ad euro 34.597,91 oltre alle somme dovute sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo.
Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3200,00 CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con distrazione.
Napoli, il 22/09/2025
IL GIUDICE
TE RR
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa TE RR, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6782 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE GALLOPPI e Parte_1 FRANCESCAA RUSSIELLO
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.4.2023 il ricorrente, premesso che con sentenza n.3308/21 si determinava che “…che l'importo della retribuzione globale percepita, risulta pari ad € 1.779,94. Ne consegue che l va CP_1 condannato al pagamento in favore dell'appellante delle dovute differenze pensionistiche sulla base dei predetti importi della retribuzione globale percepita, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo e con le decorrenze indicate in dispositivo...
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto condanna l CP_1 al pagamento in favore di delle differenze pensionistiche Parte_1 lorde oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo a decorrere dal
1° gennaio 2007 tenendo conto di una retribuzione globale percepita di €
1.779,94…” (in luogo di quella di soli Euro “...1.701,18...” utilizzata dall'Ente); che la suddetta sentenza passava in giudicato;
che, da allora, mai l in parola – dunque a far data dalla pubblicazione Controparte_2 della citata sentenza n.3308/21 e sino ad oggi – aveva provveduto a corrispondere i dovuti arretrati per differenza tra il dovuto ed il percepito in quanto non aveva mai provveduto a riliquidare, all'attualità, il rateo lordo di pensione secondo definitivo disposto giudiziale sulla base della indicata ultima “retribuzione global teorica” accertata e dichiarata in sede di appello e, come visto, pari ad Euro “...1.779,94...”
(in luogo di quella di soli Euro “…1.701,18…” utilizzata dall'Ente).
Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare che con il resettaggio della vecchia base contributiva e con inserimento, in sua sostituzione, della nuova indicata in sentenza (Euro 1.779,94= dunque in luogo di Euro 1.701,18=) si ridetermina, secondo software carpe, il dovuto ed effettivo primigenio rateo lordo pari ad Euro 1.405,25= (in luogo del percepito di Euro 1.232,26=), con un differenziale mensile lordo, al
01/01/2007, di Euro 172,99=, da perequarsi via via annualmente;
accertare e dichiarare, altresì, che nel luglio del 2007, il Sig. Parte_1 si è visto rimodulare, ricostituire e riliquidare dall oggi resistente, CP_2 in aumento e “di ufficio”, il primigenio rateo mensile lordo da Euro
1.232,26= ad Euro 1.303,40=; con un differenziale, dunque, di Euro 71,04=
(1.303,40 – 1.232,26 = 71,04=), così che sommando i nn.2 differenziali anzidetti (Euro 172,99+71,04 = 244,03) al primigenio rateo mensile lordo di Euro 1.232,26=, in virtù del disposto di cui alla sentenza di Corte
d'Appello n.3308/21 e di detta rimodulazione, il rateo lordo d'ingresso effettivo del ricorrente sarebbe dovuto essere Euro 1.389,29=
(1.232,26+172,99+71,04 = Euro 1.476,29); accertare e dichiarare, ancora, che l – per tutto quanto Controparte_3 suindicato in Premesso avrebbe dovuto eseguire la ricostituzione e successiva riliquidazione del rateo mensile lordo di pensione così come identificato giudizialmente, via via perequandolo su tale base, riconoscendo così al Sig. un rateo mensile lordo Parte_1
“all'attualità” di Euro 1.826,11=; per l'effetto, previo ordine e/o condanna al resettaggio dell'intero operato (svolto a far data dall'01/01/2007), ordinare ovvero condannare l Controparte_3
a rielaborare, ricostituire e riliquidare il rateo mensile lordo
[...] secondo disposto giudiziale così da determinarlo, “all'attualità” , in Euro
1.826,11=; sempre per l'effetto ed una volta posta in essere l'attività di ricostituzione e riliquidazione come testè indicata, condannare, altresì,
l al pagamento, in Controparte_3 favore del ricorrente, della differenza lorda derivante dai conteggi meglio specificati in capi t), w), x) ed y) per il periodo di competenza che attiene all'odierno ricorso, ovverosia gennaio 2007/aprile 2023, pari, ad avviso del ricorrente, ad Euro 34.597,91= (ovvero alla somma minore o maggiore come ritenuto, di ragione, dalla Giustizia) – oltre che di quelle a maturarsi in corso di giudizio e sino alla pubblicazione dell'emittenda sentenza, il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo, interessi su cui applicare il disposto di cui all'art.1283 c.c.; condannare l Controparte_3
, in persona del Suo legale rappresentante pro – tempore, al
[...] pagamento di spese e compensi del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi”.
L restava contumace nonostante la ritualità della notifica del ricorso. CP_1
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice pronunciava la presente sentenza. La domanda va accolta.
Il diritto alla riliquidazione del rateo mensile rinviene la sua fonte nella pronunzia della Corte di Appello, passata in giudicato.
L non costituendosi, non ha provato di aver dato seguito alla CP_1 ricostituzione ed alla conseguente riliquidazione del rateo mensile lordo di pensione adeguato giudizialmente sulla base della reale ed ultima
“retribuzione globale teorica”.
Ritenendo coperti dal giudicato gli importi dei ratei assunti quali parametro di riferimento come indicati dalla pronunzia della Corte di
Appello il Giudice ha ritenuto necessario procedere, per l'esatta determinazione del quantum dovuto a ctu.
Il consulente ha così concluso: … quindi la richiesta del sig. Pt_1
è corretta, ovvero richiedere dal 2007 un importo lordo maggiorato
[...] mensilmente di euro (172,99 + 71,04) che secondo i calcoli avrebbe determinato un rateo mensile dal 2007 di euro 1.476,29 anziché quello ricevuto di euro 1.232,26.
Dai calcoli poi iniziati dal 2007 al 2023 correttamente si è arrivati a chiedere nel ricorso una retribuzione lorda di euro dovuta e non percepita di euro 34.597,91 oltre interessi legali.
N.B. importante sottolineare che l non ha fornito alcuna spiegazione CP_1 di questo aumento di 71,04 dopo pochi mesi dall'inizio della pensione ad
Agosto 2007 e cio' fa supporre, come è notorio nell'era che CP_4 inizialmente le pensioni vengono liquidate solo in VIA PROVVISORIA, subendo solo a distanza di pochi mesi una “quadratura” da parte dell'Ente CP_1 Quindi la richiesta di importo mensile richiesta dal sig. di euro Pt_1 172,99 per le voci dell'indennità di mensa e di trasferta va a sommarsi a quella di ufficio di euro 71,04.
Con riferimento alla natura ed alle finalità dell'incarico, sulla base della documentazione di riferimento riportata ed il criterio metodologico illustrato, il sottoscritto CTU ha proceduto alla determinazione della differenza dovuta al Sig. secondo quanto richiesto dal G.L. Parte_1 è pari ad euro 34.597,91 oltre interessi legali.
Al pagamento della suddetta somma va, dunque, condannato l' . CP_1 Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, della somma dovuta per il periodo gennaio 2007/aprile
2023, in misura pari ad euro 34.597,91 oltre alle somme dovute sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo.
Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3200,00 CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con distrazione.
Napoli, il 22/09/2025
IL GIUDICE
TE RR