Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3478 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VILLARI GIOVANNI, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
21/10/2024, i coniugi nata a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 28/09/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 173, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], Persona_1
nata a [...] il [...], e nata a [...] il Persona_2 Persona_3
16/01/2004, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separatamente;
- la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2
rinunciano reciprocamente alla richiesta ed al riconoscimento di eventuali assegni
[...]
di mantenimento;
- i ricorrenti dichiarano di avere diviso i beni acquistati in regime di comunione e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra”.
All'udienza del 12/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 21/10/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] l'[...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 28/09/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 173, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)