Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7704/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
27/02/1971, residente in [...]/3, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Laura Drakulic (C.F. ), C.F._2
che la rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Davide Giuseppe Tonnicchi (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4
lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Sestri Levante (GE) il 22/03/1998 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
18/02/2015 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sestri Levante (GE) il
22/03/1998 dai SInori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2) I figli e sono affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido Per_1 Per_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 condiviso, con collocazione abitativa presso la madre. I genitori si impegnano a concordare le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e alla salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
3) Il padre potrà vederli e tenerli con sé, secondo accordi tra i coniugi, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno 15 giorni durante le vacanze estive (le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari); in occasione di altre festività infrasettimanali alternativamente.
4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli, e con la corresponsione Per_1 Per_2
di € 300,00 mensili per ciascun figlio e, quindi, complessivamente € 600,00 (seicento/00) - da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT a decorrere dal mese del deposito del presente ricorso - in favore della SI.ra , a mezzo ordine di bonifico Parte_1
permanente alle coordinate bancarie della SI.ra , con valuta beneficiario entro il Pt_1
giorno 10 di ogni mese.
5) Per le spese straordinarie per i figli, le parti fanno espresso riferimento al protocollo del
Tribunale di Genova Sez. Famiglia assunto con verbale del 15.09.2016 e saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Oltre a quanto ivi espressamente previsto in punto spese sanitarie, scolastiche e extrascolastiche, le Parti pattuiscono che le spese di telefonia mobile saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% (in particolare ogni genitore si farà carico della spesa relativa alle ricariche telefoniche di un figlio); graveranno altresì su entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno e non richiederanno il preventivo accordo, le spese occorrenti per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e passaporti validi per l'espatrio e le spese per l'acquisto e la manutenzione dei devices per uso scolastico in uso alla figlia per BES e DSA. Le Per_1
parti si impegnano reciprocamente, in caso di prestazioni per le quali venga rilasciata documentazione detraibile fiscalmente, a rispettare la relativa quota a carico, ovvero 50% ciascuno (per ogni singola spesa o nell'arco dell'anno). In caso di pagamento anticipato dell'intero, l'altra parte dovrà provvedere al relativo rimborso della quota del 50% entro il
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 giorno 12 del mese successivo alla consegna della documentazione giustificativa di spesa.
Le parti convengono, tuttavia, che in caso di spese straordinarie di particolare rilevanza
(oltre i 400 Euro) – che dovranno in ogni caso essere preventivamente concordate - che vengano anticipate da uno dei due genitori per l'intero, l'altra parte dovrà provvedere al rimborso della quota del 50% entro dieci giorni dalla presentazione dei giustificativi di spesa.
6) Il SI. verserà, a titolo di assegno divorzile, alla SI.ra Parte_2 Pt_1
€ 50,00 mensili.
[...]
7) I coniugi si rilasciano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche per quanto riguarda i figli minori.
8) Spese legali integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1998, Numero 5, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4