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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/02/2026, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1271/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
BA SO, Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1357/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barano D'Ischia - Via Corrado Buono 80072 Barano D'Ischia NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9962/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVV. DI PAG.TO n. 5415 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe aveva proposto appello la società soccombente, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si era costituita la parte appellata, Comune di Barano d'Ischia, documentando che, nel frattempo, si era pervenuti ad accordo conciliativo, concludendo per la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che essendo stato raggiunto accordo conciliativo, con rideterminazione delle imposte dovute, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere (art.46 co.1
D.L.vo 546/92)
Le spese del presente grado vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del grado
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
BA SO, Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1357/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barano D'Ischia - Via Corrado Buono 80072 Barano D'Ischia NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9962/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVV. DI PAG.TO n. 5415 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe aveva proposto appello la società soccombente, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si era costituita la parte appellata, Comune di Barano d'Ischia, documentando che, nel frattempo, si era pervenuti ad accordo conciliativo, concludendo per la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che essendo stato raggiunto accordo conciliativo, con rideterminazione delle imposte dovute, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere (art.46 co.1
D.L.vo 546/92)
Le spese del presente grado vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del grado