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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.g. n. 1295 / 2021
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1295 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del
8/11/2024, tra
( ), in giudizio con l'avv. CATALDI Parte_1 P.IVA_1
GIANLUCA
-parte appellante-
e
Controparte_1
( ), in giudizio con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...] P.IVA_2
CAGLIARI
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tempio Pausania n. 71/2021 del 21/6/2021.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
8/11/2024.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto tempestivamente notificato in persona del Parte_1
legale rappresentante ha proposto appello avverso la sentenza n. 71/2021 del Parte_2
21/6/2021 resa dal Giudice di Pace di Tempio Pausania, con la quale è stato respinto il ricorso ex art. 22 della legge n. 689/81 teso ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.
107/2020 del 29/4/2020 emessa dalla di a seguito all'accertata Controparte_1 CP_1 violazione dell'art. 2, co. 4, del d. lgs. n. 171/2005, sanzionata dall'art. 55 del medesimo D. Lgs., per la seguente motivazione:
“..in data 11/7/2019 alle ore 18:25, in località Porto turistico Palu - Comune di Palau (SS), veniva accertato dal personale della - Guardia Costiera di La Maddalena Controparte_1
(SS) che il Sig. alla conduzione dell'imbarcazione da diporto denominata Parte_3
“Shardana” iscritta al n. 4OL824D, adibiva ad attività di “locazione, all'atto del controllo esibiva un contratto non numerato e stipulato un data 11 luglio 2019 tra la soc. Parte_1
(locatore) e n. 9 (nove) passeggeri, il cui capo gruppo risultava essere il sig.
[...] [...]
(locatario), nella quarta ed ultima pagina veniva altresì riportato il testo di una Persona_1
scrittura provata con la quale il Sig. dichiarava di volersi avvalere della prestazione Per_1
occasione del Sig. in qualità di skipper. Tuttavia a seguito di accertamenti di Parte_4
polizia svolti mediante assunzione di sommarie informazioni ex ar.t 13 L. 689/81 esperite nei confronti del Sig. , emergeva chiaramente che l'attività svolta non era quella di Per_1
“locazione” ma bensì un'attività di “noleggio” attività non consentita all'imbarcazione
Shardana, la quale è autorizzata all'attività di locazione ed insegnamento della navigazione da diporto, giusta annotazione sulla licenza di navigazione riportata a pagina 8), atteso che la società proprietaria aveva mantenuto la disponibilità dell'unità avendo di fatto designato lo skipper identificato nel sig. accertando pertanto la violazione della disposizione di cui Pt_4
all'art. 2 comma 4 del D. Lgs. n. 171/05 del 18/7/2005, violazione punita dall'art. 55 del D.Lgs.
171/05 del 18/7/2005, per avere svolto di fatto attività di noleggio in forma abusiva”.
A sostegno del gravame deduceva i seguenti motivi: “a) non si è tenuto in debito conto dell'onere probatorio facente capo all'Organo Accertatore;
b) è rimasta totalmente indimostrata la responsabilità di parte ricorrente;
c) non si è tenuto conto delle risultanze istruttorie, rappresentate da documenti;
d) non è stato illustrato compiutamente l'iter logico giuridico seguito ai fini della decisione”.
Per tali motivi l'appellante assumeva le seguenti conclusioni:
2 “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare
a) sospendere l'esecutività della sentenza impugnata. nel merito, in totale riforma della sentenza di primo grado
b. accertare e dichiarare nulla e/o annullabile l'ordinanza ingiunzione impugnata per le ragioni indicate in atto.
c. accertare e dichiarare lecita e legittima l'attività di locazione di unità da diporto come esercita da parte ricorrente per le ragioni in espositiva e per l'effetto annullare e/o revocare
l'ordinanza ingiunzione n° 107/2020, emessa dalla di Controparte_1 CP_1
nonché il verbale di accertata violazione amministrativa n° 53/19 della . Controparte_1
d. In ogni caso, per tutte le ragioni indicate in ricorso e nelle sue premesse, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile l'ordinanza ingiunzione impugnata”.
Si costituiva l'appellata Controparte_1
, contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni,
[...]
formulando appello incidentale e concludendo per il rigetto di tutte le richieste formulate dall'appellante, come di seguito specificato: “l'Ill.mo Tribunale di Tempio Pausania, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia, previo rigetto della richiesta di sospensione della esecutività della sentenza appellata, respingere il ricorso in appello in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa e, in accoglimento del proposto appello incidentale, riformare la sentenza e confermare integralmente l'ordinanza opposta in primo grado anche con riferimento all'entità della sanzione ivi comminata. Con vittoria di spese ed onorari”.
Instaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è pervenuta all'udienza del 25/5/2023 in cui il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha rinviato per la discussione all'udienza del 29/5/2024, poi rinviata al 16/10/2024.
Infine, all'udienza del 16/10/2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va respinto.
Ritiene il giudicante che, anche alla luce delle genericità delle contestazioni mosse alla sentenza di primo grado, i motivi di appello possano essere esaminati contemporaneamente.
3 In linea di fatto risulta documentalmente provato che in data 11/7/2019, alle 17.45 circa, durante un pattugliamento eseguito in località Porto turistico Palau – Comune di Palau, la
Capitaneria di procedeva al controllo dell'imbarcazione “Shardana”, CP_1 CP_1
recante matricola n. 4OL824D di proprietà di in quel momento Parte_1
condotta da (munito di patente nautica n. rilasciata il 23/6/2014 dalla CP Parte_4 Num_1
di Genova), a bordo della quale, accanto ed oltre al vi erano 9 (nove) persone, tra cui Pt_4
indicato quale gruppo. Al momento del controllo il esibiva un Persona_1 Pt_4
contratto di locazione, non numerato, stipulato in data 11/7/2019 tra la Parte_1
e il , nella cui quarta ed ultima pagina recava una scrittura privata con
[...] Persona_1
la quale il dichiarava di volersi avvalere della prestazione occasionale di Per_1 Parte_4
quale skipper (v. verbale di accertamento e di contestazione di violazione amministrativa n.
107/2020 e rapporto ex artt. 17-18 legge n. 689 del 1981).
Del pari è documentalmente provato che con “contratto di locazione per unità da diporto” del
11/7/2019 (locatrice) locava a l'unità da Parte_1 Persona_1 diporto a vela denominata “Shardana”, indicando la presenza di “9” ospiti.
Ciò premesso in fatto, sotto il profilo strettamente giuridico l'art. 42 del Decreto Legislativo
n° 171/2005 dispone che “
1. la locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
3. il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme”.
Viceversa, il successivo l'art. 47, stesso decreto, stabilisce che “Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio”.
Orbene, l'interpretazione delle suddette disposizioni normative porta a ritenere, senza ombra di dubbio alcuno, che il discrimine tra le due indicate tipologie di attività stia nel fatto che nella locazione avviene la cessione del godimento dell'imbarcazione dal locatore al locatario, il quale ultimo diviene l'armatore della stessa e, dunque, si assume la responsabilità della relativa navigazione;
mentre nel noleggio l'imbarcazione resta nella disponibilità, diretta o tramite proprio equipaggio, del noleggiante, il quale, dunque, è e resta armatore della stessa e si obbliga esclusivamente a mettere a disposizione al cliente/passeggero l'unità da diporto per trascorrere a
4 bordo di essa determinati periodi a scopo ricreativo.
Nel caso che ci occupa, pervenendo alla ragione più liquida, ritiene questo Giudice che l'iter logico seguito dal giudice di prime cure per ritenere infondata l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione n. 107/20 del 29/4/2020 della e, Controparte_1 prima ancora, le ragioni poste a fondamento di quest'ultima, siano corrette e prive di criticità alcuna.
Non è contestato che, al momento del controllo eseguito dalla Capitaneria di Porto di
[...]
skipper al comando della imbarcazione “Shardana”, fosse l'unico CP_1 Parte_4
soggetto munito di patente nautica.
Di poi, ai sensi dell'art. 6 del contratto di locazione sopra indicato, è espressamente indicato che “compete al conduttore, ove sprovvisto di patente nautica, l'obbligo di arruolare il comandante o un esperto locale e di retribuirlo, ed è interamente posto a suo carico l'onere di scelta delle predette persone”.
Ciò posto, come correttamente e puntualmente evidenziato dal Giudice di Pace nella sentenza appellata, la di nell'esercizio dei poteri di indagine Controparte_1 CP_1
attribuitile dall'art. 13 della Legge n. 689/1981, ha acquisito informazioni dal Persona_1
, ovvero dalla persona indicata in contratto come “capogruppo” delle 9 persone a bordo.
[...]
Ebbene, alle domande rivoltegli dai militari, il ha chiaramente ed ineccepibilmente Per_1
risposto di non aver affatto provveduto alla individuazione e (per usare la terminologia indicata in contratto) all'arruolamento del comandante della imbarcazione, cioè dello skipper, in quanto quest'ultimo si trovava già a bordo (“no, the skipper were on board”) al momento della loro salita sull'imbarcazione.
Non sono emersi, né sono state dedotte dalla parte appellante, valide ragioni idonee a mettere in dubbio l'attendibilità del predetto . Né, inoltre, quest'ultimo avrebbe avuto Persona_1
motivo alcuno per dichiarare falsamente di aver trovato già a bordo il e non invece di Pt_4
averlo nominato lui direttamente, dal momento che ad alcuna sanzione, né nell'un caso, né nell'altro, il dichiarante era esposto.
Se, dunque, alcun rapporto legava in concreto il gruppo di nove persone capeggiato da e lo skipper e se al momento della salita a bordo dei 9 Persona_1 Parte_4
turisti il si trovava già a bordo e, dunque, al comando della imbarcazione Shardana di Pt_4
proprietà della non occorre un grande sforzo logico Parte_1
motivazionale per pervenire alla conclusione che a porre al comando della detta imbarcazione il possa essere stato solo ed esclusivamente la “locatrice” medesima, ovvero la Parte_4
proprietaria dell'imbarcazione. Parte_1
5 Ne consegue che, lungi dall'aver ceduto al il godimento Persona_1 dell'imbarcazione e, soprattutto, la responsabilità ed i rischi connessi alla navigazione della stessa, ha di essa mantenuto il diretto controllo e la materiale Parte_1
disponibilità attraverso il proprio skipper mettendola semplicemente a Parte_4
disposizione di terzi (nel caso di specie di 9 persone) per scopo ricreativo in note zone marine.
Non di locazione di imbarcazione, ma di abusivo noleggio della stessa, si è trattato nel caso di specie.
Ogni ulteriore considerazione sul punto appare davvero ultronea.
In conclusione, ritiene questo Giudice che, a fronte della puntuale e convincente dimostrazione che la armatrice della imbarcazione abbia mantenuto il diretto controllo dell'unità da diporto “Shardana”, attraverso la nomina del comandante della stessa ( e, Parte_4
dunque, disponendo dell'equipaggio della stessa, può serenamente pervenirsi alla conclusione che il contratto di locazione intervenuto tra e Parte_1 Persona_1 fosse simulato e che, in realtà, l'odierna appellante avesse in concreto svolto attività di noleggio dell'imbarcazione in assenza di relativo contratto e specifica destinazione dell'imbarcazione, come tale “abusivo”, ricevendo a bordo (con probabilità vicina alla certezza, a titolo oneroso) ben
9 (nove) persone, oltre all'equipaggio ( , e, dunque, violativo dell'art. 2, comma 4, d.lgs. Pt_4
171/05 e sanzionato ai sensi dell'art. 55, comma 1, del medesimo decreto.
L'appello proposto da pertanto, in quanto infondato in Parte_1
fatto e in diritto, va rigettato.
Deve, invece, trovare accoglimento l'appello incidentale interposto dal
[...]
Controparte_2
avverso la medesima sentenza del Giudice
[...]
di Pace di Tempio Pausania, relativo al capo in cui ha rideterminato la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 12, del D. LGS. 150/2011.
L'art. 6, comma 12, del D. Lgs. 150/2021 testualmente dispone: “Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale”
Ne consegue che, in caso di opposizione all'ordinanza ingiunzione, il Giudice ha il potere di rideterminare l'importo della sanzione nel solo caso di accoglimento del ricorso, non anche nel caso di rigetto.
Solo nel diverso caso di opposizione al verbale di accertamento, l'art. 7 del medesimo decreto legislativo, al comma 11, attribuisce al Giudice il potere di determinare “l'importo della
6 sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata…”.
Erroneamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, laddove questa, essenso stata respinta l'opposizione, doveva essere integralmente confermata (v., tra le tante, Cass. Civ. n.
21486/2004).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da € 1.100 a € 5.200, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Stante il rigetto integrale dell'impugnazione, sussistono i presupposti ex art. 13 D.p.r.
115/2002 per condannate l'appellante al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
RESPINGE l'appello principale proposto da Parte_1
in accoglimento dell'appello incidentale,
RIFORMA la sentenza n. 71/2021 del 21/6/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Tempio
Pausania e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente l'ordinanza ingiunzione n. 107/2020;
CONDANNA l'appellante principale alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.701,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 D.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Tempio Pausania, il 11/2/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.g. n. 1295 / 2021
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1295 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del
8/11/2024, tra
( ), in giudizio con l'avv. CATALDI Parte_1 P.IVA_1
GIANLUCA
-parte appellante-
e
Controparte_1
( ), in giudizio con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...] P.IVA_2
CAGLIARI
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tempio Pausania n. 71/2021 del 21/6/2021.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
8/11/2024.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto tempestivamente notificato in persona del Parte_1
legale rappresentante ha proposto appello avverso la sentenza n. 71/2021 del Parte_2
21/6/2021 resa dal Giudice di Pace di Tempio Pausania, con la quale è stato respinto il ricorso ex art. 22 della legge n. 689/81 teso ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.
107/2020 del 29/4/2020 emessa dalla di a seguito all'accertata Controparte_1 CP_1 violazione dell'art. 2, co. 4, del d. lgs. n. 171/2005, sanzionata dall'art. 55 del medesimo D. Lgs., per la seguente motivazione:
“..in data 11/7/2019 alle ore 18:25, in località Porto turistico Palu - Comune di Palau (SS), veniva accertato dal personale della - Guardia Costiera di La Maddalena Controparte_1
(SS) che il Sig. alla conduzione dell'imbarcazione da diporto denominata Parte_3
“Shardana” iscritta al n. 4OL824D, adibiva ad attività di “locazione, all'atto del controllo esibiva un contratto non numerato e stipulato un data 11 luglio 2019 tra la soc. Parte_1
(locatore) e n. 9 (nove) passeggeri, il cui capo gruppo risultava essere il sig.
[...] [...]
(locatario), nella quarta ed ultima pagina veniva altresì riportato il testo di una Persona_1
scrittura provata con la quale il Sig. dichiarava di volersi avvalere della prestazione Per_1
occasione del Sig. in qualità di skipper. Tuttavia a seguito di accertamenti di Parte_4
polizia svolti mediante assunzione di sommarie informazioni ex ar.t 13 L. 689/81 esperite nei confronti del Sig. , emergeva chiaramente che l'attività svolta non era quella di Per_1
“locazione” ma bensì un'attività di “noleggio” attività non consentita all'imbarcazione
Shardana, la quale è autorizzata all'attività di locazione ed insegnamento della navigazione da diporto, giusta annotazione sulla licenza di navigazione riportata a pagina 8), atteso che la società proprietaria aveva mantenuto la disponibilità dell'unità avendo di fatto designato lo skipper identificato nel sig. accertando pertanto la violazione della disposizione di cui Pt_4
all'art. 2 comma 4 del D. Lgs. n. 171/05 del 18/7/2005, violazione punita dall'art. 55 del D.Lgs.
171/05 del 18/7/2005, per avere svolto di fatto attività di noleggio in forma abusiva”.
A sostegno del gravame deduceva i seguenti motivi: “a) non si è tenuto in debito conto dell'onere probatorio facente capo all'Organo Accertatore;
b) è rimasta totalmente indimostrata la responsabilità di parte ricorrente;
c) non si è tenuto conto delle risultanze istruttorie, rappresentate da documenti;
d) non è stato illustrato compiutamente l'iter logico giuridico seguito ai fini della decisione”.
Per tali motivi l'appellante assumeva le seguenti conclusioni:
2 “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare
a) sospendere l'esecutività della sentenza impugnata. nel merito, in totale riforma della sentenza di primo grado
b. accertare e dichiarare nulla e/o annullabile l'ordinanza ingiunzione impugnata per le ragioni indicate in atto.
c. accertare e dichiarare lecita e legittima l'attività di locazione di unità da diporto come esercita da parte ricorrente per le ragioni in espositiva e per l'effetto annullare e/o revocare
l'ordinanza ingiunzione n° 107/2020, emessa dalla di Controparte_1 CP_1
nonché il verbale di accertata violazione amministrativa n° 53/19 della . Controparte_1
d. In ogni caso, per tutte le ragioni indicate in ricorso e nelle sue premesse, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile l'ordinanza ingiunzione impugnata”.
Si costituiva l'appellata Controparte_1
, contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni,
[...]
formulando appello incidentale e concludendo per il rigetto di tutte le richieste formulate dall'appellante, come di seguito specificato: “l'Ill.mo Tribunale di Tempio Pausania, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia, previo rigetto della richiesta di sospensione della esecutività della sentenza appellata, respingere il ricorso in appello in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa e, in accoglimento del proposto appello incidentale, riformare la sentenza e confermare integralmente l'ordinanza opposta in primo grado anche con riferimento all'entità della sanzione ivi comminata. Con vittoria di spese ed onorari”.
Instaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è pervenuta all'udienza del 25/5/2023 in cui il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha rinviato per la discussione all'udienza del 29/5/2024, poi rinviata al 16/10/2024.
Infine, all'udienza del 16/10/2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va respinto.
Ritiene il giudicante che, anche alla luce delle genericità delle contestazioni mosse alla sentenza di primo grado, i motivi di appello possano essere esaminati contemporaneamente.
3 In linea di fatto risulta documentalmente provato che in data 11/7/2019, alle 17.45 circa, durante un pattugliamento eseguito in località Porto turistico Palau – Comune di Palau, la
Capitaneria di procedeva al controllo dell'imbarcazione “Shardana”, CP_1 CP_1
recante matricola n. 4OL824D di proprietà di in quel momento Parte_1
condotta da (munito di patente nautica n. rilasciata il 23/6/2014 dalla CP Parte_4 Num_1
di Genova), a bordo della quale, accanto ed oltre al vi erano 9 (nove) persone, tra cui Pt_4
indicato quale gruppo. Al momento del controllo il esibiva un Persona_1 Pt_4
contratto di locazione, non numerato, stipulato in data 11/7/2019 tra la Parte_1
e il , nella cui quarta ed ultima pagina recava una scrittura privata con
[...] Persona_1
la quale il dichiarava di volersi avvalere della prestazione occasionale di Per_1 Parte_4
quale skipper (v. verbale di accertamento e di contestazione di violazione amministrativa n.
107/2020 e rapporto ex artt. 17-18 legge n. 689 del 1981).
Del pari è documentalmente provato che con “contratto di locazione per unità da diporto” del
11/7/2019 (locatrice) locava a l'unità da Parte_1 Persona_1 diporto a vela denominata “Shardana”, indicando la presenza di “9” ospiti.
Ciò premesso in fatto, sotto il profilo strettamente giuridico l'art. 42 del Decreto Legislativo
n° 171/2005 dispone che “
1. la locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
3. il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme”.
Viceversa, il successivo l'art. 47, stesso decreto, stabilisce che “Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio”.
Orbene, l'interpretazione delle suddette disposizioni normative porta a ritenere, senza ombra di dubbio alcuno, che il discrimine tra le due indicate tipologie di attività stia nel fatto che nella locazione avviene la cessione del godimento dell'imbarcazione dal locatore al locatario, il quale ultimo diviene l'armatore della stessa e, dunque, si assume la responsabilità della relativa navigazione;
mentre nel noleggio l'imbarcazione resta nella disponibilità, diretta o tramite proprio equipaggio, del noleggiante, il quale, dunque, è e resta armatore della stessa e si obbliga esclusivamente a mettere a disposizione al cliente/passeggero l'unità da diporto per trascorrere a
4 bordo di essa determinati periodi a scopo ricreativo.
Nel caso che ci occupa, pervenendo alla ragione più liquida, ritiene questo Giudice che l'iter logico seguito dal giudice di prime cure per ritenere infondata l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione n. 107/20 del 29/4/2020 della e, Controparte_1 prima ancora, le ragioni poste a fondamento di quest'ultima, siano corrette e prive di criticità alcuna.
Non è contestato che, al momento del controllo eseguito dalla Capitaneria di Porto di
[...]
skipper al comando della imbarcazione “Shardana”, fosse l'unico CP_1 Parte_4
soggetto munito di patente nautica.
Di poi, ai sensi dell'art. 6 del contratto di locazione sopra indicato, è espressamente indicato che “compete al conduttore, ove sprovvisto di patente nautica, l'obbligo di arruolare il comandante o un esperto locale e di retribuirlo, ed è interamente posto a suo carico l'onere di scelta delle predette persone”.
Ciò posto, come correttamente e puntualmente evidenziato dal Giudice di Pace nella sentenza appellata, la di nell'esercizio dei poteri di indagine Controparte_1 CP_1
attribuitile dall'art. 13 della Legge n. 689/1981, ha acquisito informazioni dal Persona_1
, ovvero dalla persona indicata in contratto come “capogruppo” delle 9 persone a bordo.
[...]
Ebbene, alle domande rivoltegli dai militari, il ha chiaramente ed ineccepibilmente Per_1
risposto di non aver affatto provveduto alla individuazione e (per usare la terminologia indicata in contratto) all'arruolamento del comandante della imbarcazione, cioè dello skipper, in quanto quest'ultimo si trovava già a bordo (“no, the skipper were on board”) al momento della loro salita sull'imbarcazione.
Non sono emersi, né sono state dedotte dalla parte appellante, valide ragioni idonee a mettere in dubbio l'attendibilità del predetto . Né, inoltre, quest'ultimo avrebbe avuto Persona_1
motivo alcuno per dichiarare falsamente di aver trovato già a bordo il e non invece di Pt_4
averlo nominato lui direttamente, dal momento che ad alcuna sanzione, né nell'un caso, né nell'altro, il dichiarante era esposto.
Se, dunque, alcun rapporto legava in concreto il gruppo di nove persone capeggiato da e lo skipper e se al momento della salita a bordo dei 9 Persona_1 Parte_4
turisti il si trovava già a bordo e, dunque, al comando della imbarcazione Shardana di Pt_4
proprietà della non occorre un grande sforzo logico Parte_1
motivazionale per pervenire alla conclusione che a porre al comando della detta imbarcazione il possa essere stato solo ed esclusivamente la “locatrice” medesima, ovvero la Parte_4
proprietaria dell'imbarcazione. Parte_1
5 Ne consegue che, lungi dall'aver ceduto al il godimento Persona_1 dell'imbarcazione e, soprattutto, la responsabilità ed i rischi connessi alla navigazione della stessa, ha di essa mantenuto il diretto controllo e la materiale Parte_1
disponibilità attraverso il proprio skipper mettendola semplicemente a Parte_4
disposizione di terzi (nel caso di specie di 9 persone) per scopo ricreativo in note zone marine.
Non di locazione di imbarcazione, ma di abusivo noleggio della stessa, si è trattato nel caso di specie.
Ogni ulteriore considerazione sul punto appare davvero ultronea.
In conclusione, ritiene questo Giudice che, a fronte della puntuale e convincente dimostrazione che la armatrice della imbarcazione abbia mantenuto il diretto controllo dell'unità da diporto “Shardana”, attraverso la nomina del comandante della stessa ( e, Parte_4
dunque, disponendo dell'equipaggio della stessa, può serenamente pervenirsi alla conclusione che il contratto di locazione intervenuto tra e Parte_1 Persona_1 fosse simulato e che, in realtà, l'odierna appellante avesse in concreto svolto attività di noleggio dell'imbarcazione in assenza di relativo contratto e specifica destinazione dell'imbarcazione, come tale “abusivo”, ricevendo a bordo (con probabilità vicina alla certezza, a titolo oneroso) ben
9 (nove) persone, oltre all'equipaggio ( , e, dunque, violativo dell'art. 2, comma 4, d.lgs. Pt_4
171/05 e sanzionato ai sensi dell'art. 55, comma 1, del medesimo decreto.
L'appello proposto da pertanto, in quanto infondato in Parte_1
fatto e in diritto, va rigettato.
Deve, invece, trovare accoglimento l'appello incidentale interposto dal
[...]
Controparte_2
avverso la medesima sentenza del Giudice
[...]
di Pace di Tempio Pausania, relativo al capo in cui ha rideterminato la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 12, del D. LGS. 150/2011.
L'art. 6, comma 12, del D. Lgs. 150/2021 testualmente dispone: “Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale”
Ne consegue che, in caso di opposizione all'ordinanza ingiunzione, il Giudice ha il potere di rideterminare l'importo della sanzione nel solo caso di accoglimento del ricorso, non anche nel caso di rigetto.
Solo nel diverso caso di opposizione al verbale di accertamento, l'art. 7 del medesimo decreto legislativo, al comma 11, attribuisce al Giudice il potere di determinare “l'importo della
6 sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata…”.
Erroneamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, laddove questa, essenso stata respinta l'opposizione, doveva essere integralmente confermata (v., tra le tante, Cass. Civ. n.
21486/2004).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da € 1.100 a € 5.200, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Stante il rigetto integrale dell'impugnazione, sussistono i presupposti ex art. 13 D.p.r.
115/2002 per condannate l'appellante al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
RESPINGE l'appello principale proposto da Parte_1
in accoglimento dell'appello incidentale,
RIFORMA la sentenza n. 71/2021 del 21/6/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Tempio
Pausania e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente l'ordinanza ingiunzione n. 107/2020;
CONDANNA l'appellante principale alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.701,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 D.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Tempio Pausania, il 11/2/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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