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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/09/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12051/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TAFURO MAURIZIO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto:
1. Accertare e dichiarare che il Sig. , a causa della malattia Pt_1 professionale denunciata e già riconosciuta per tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale, presenta postumi invalidanti nella misura del 10% o in quella maggiore o minore che sarà accertata
e riconosciuta in corso di causa;
2. Per l'effetto condannare l' a corrispondere in favore CP_1 della ricorrente le prestazioni previste per legge in relazione al danno biologico del 10% o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa con decorrenza di legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge.
L' ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, deducendo che “In data CP_1 CP_ 29.04.2025 il lavoratore è stato visitato in sede collegiale presso gli uffici con esito concorde in ordine al grado di danno biologico stabilito nella misura del 12%”.
Nelle note scritte, il ricorrente ha aderito a tale richiesta, insistendo per la condanna alle spese.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto – all'esito della visita collegiale del 29.04.2025 – è venuto meno l'interesse ad agire.
1 Le spese di lite devono essere compensate per 1/3, in quanto la notifica del ricorso è avvenuta in data successiva alla visita collegiale, e poste a carico dell per i restanti 2/3 secondo CP_1 soccombenza virtuale, come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto del valore della causa dichiarato (€ 4500,00) e della totale assenza di attività istruttoria e/o di trattazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 10/10/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in € CP_1
600,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 11/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12051/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TAFURO MAURIZIO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto:
1. Accertare e dichiarare che il Sig. , a causa della malattia Pt_1 professionale denunciata e già riconosciuta per tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale, presenta postumi invalidanti nella misura del 10% o in quella maggiore o minore che sarà accertata
e riconosciuta in corso di causa;
2. Per l'effetto condannare l' a corrispondere in favore CP_1 della ricorrente le prestazioni previste per legge in relazione al danno biologico del 10% o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa con decorrenza di legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge.
L' ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, deducendo che “In data CP_1 CP_ 29.04.2025 il lavoratore è stato visitato in sede collegiale presso gli uffici con esito concorde in ordine al grado di danno biologico stabilito nella misura del 12%”.
Nelle note scritte, il ricorrente ha aderito a tale richiesta, insistendo per la condanna alle spese.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto – all'esito della visita collegiale del 29.04.2025 – è venuto meno l'interesse ad agire.
1 Le spese di lite devono essere compensate per 1/3, in quanto la notifica del ricorso è avvenuta in data successiva alla visita collegiale, e poste a carico dell per i restanti 2/3 secondo CP_1 soccombenza virtuale, come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto del valore della causa dichiarato (€ 4500,00) e della totale assenza di attività istruttoria e/o di trattazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 10/10/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in € CP_1
600,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 11/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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