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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 112 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2021 vertente tra
C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Cefalù, Piazza F. Bellipanni n. 32, presso lo studio degli Avv.ti Salvatore
Tamburo e Tiziana Reibaldi, che lo rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso introduttivo
R I C O R R E N T E
E
) Controparte_1
in persona del per la Sicilia elettivamente domiciliato in Controparte_2
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D presso gli Uffici Dell'Avvocatura Regionale
1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle in virtù di procura CP_1
generale alle liti in Notar di Palermo del 18.12.2018 rep. 711, racc. Persona_1
n. 551
R E S I S T E N T E
OGGETTO: Prestazione CP_1
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.01.2021 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento di un danno CP_1
biologico non inferiore al 18% per l'infortunio sul lavoro subito in data
28.07.2019 e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento in suo favore CP_1
della rendita vitalizia e /o all'indennizzo, oltre interessi e decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestava la domanda CP_1
di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita con CTU medico – legale e all'udienza del 09.10.2023
celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Il ricorso va parzialmente accolto.
pag. 2 Ed invero il consulente tecnico d'ufficio nominato, Dr. sulla base Persona_2
degli esami clinici e complementari effettuati, ha concluso la sua relazione,
affermando che: “……Si ritiene equa esprimendo una valutazione complessiva sugli
esiti stabilizzati derivati da infortunio occorsogli in data 28/7/2019 riconoscere al sig.
nato a [...] il [...] un danno biologico permanente pari al Parte_1
7%.”.
Successivamente, a seguito delle osservazioni dell' , il CTU ha ritenuto CP_1
che “…Cio premesso viene contestato il fatto che se all'esame ecografico eseguito CP_1
del 23/09/2019 non vi erano segni di rottura del tendine del sovraspinoso non poteva
esserci rapporto di causalità con il trauma occorso in data 29/7/2019 al sig A Pt_1
tal fine si fa presente che l'esame ecotomografico ai fini medico legali quanto risulta
dagli referti non può assumere valenza di prova medico legale assoluta in quanto
influenzato da molte variabili;
una delle variabili che può influenzare l'esito
dell'ecografia è proprio l'interpretazione (l'esame viene eseguito in tempo reale ed è solo
in quel momento che può essere fatta l'interpretazione delle immagini) e per tale motivo
per definizione l'esame ecografico viene definito operatore-dipendente; comunque se altri
esami poi confermano quanto indicato nel referto dell'ecografia allora può essere
considerato come un elemento aggiuntivo che conferma la lesione assumendo quindi
maggiore valore ai fini medico-legali. Nel nostro caso il referto (assenza di lesione
pag. 3 tendinea) dell'esame ETM del 23/9 non veniva confermato da successivo altro esame
cosa che invece è avvenuta per l'esame ETM del 9/10/19 (rottura del tendine) il cui
referto era confermato da esame RNM. Viene a questo punto ipotizzato che la rottura
del tendine non era da collegare al trauma dell'infortunio ma ad un eventuale trauma
successivo o movimento incongruo intercorso tra i 2 esami ETM (15 gg) che avrebbe
determinato la rottura di un tendine di per se deteriorato dalla lesione flogistico
degenerativa gia esistente e presente nel primo esame;
a tal fine si fa presente che un
evento di rottura tendinea avrebbe comportato un accentuazione dei sintomi con
intensificazione del dolore e aggravamento della limitazione funzionale che avrebbe
necessitato di un immediato controllo sanitario cosa che non si evince ne dalla storia
clinica ne dalla documentazione allegata;
inoltre dopo il riscontro della rottura tendinea
il sig eseguiva visita ortopedica Ospedale Civico in data 16/10/19, Visita Pt_1
fisiatrica presso centro Kabat di Bagheria in data 22/10/19 e Visita Ortopedica studio
dott. in data 30/10/19 dall'esame dei cui referti non si evincono dati Per_3
anamnestici relativi ad ulteriore trauma con accentuazione dei sintomi;
infine nel corso
del ricovero presso casa di cura di Villa Serena alla voce anamnesi si legge “: frattura
trochite omerale a luglio 2019 con lesione di cuffia da allora dolore ed impotenza
funzionale” escludendo quindi esistenza di altri traumatismi. Sulla base di quanto detto
si conferma quanto già affermato in sede di CTU che la storia clinica e la validità
medico-legale della documentazione allegata permettono di confermare molto probabile
pag. 4 il rapporto di causalità tra il trauma alla spalla dx con frattura del trochite omerale e il
successivo riscontro di lesione tendinea della cuffia dei rotatori. Comunque considerato
molto probabile una preesistente lesione flogistico degenerativa su cui il successivo
trauma dell'infortunio ha determinato la rottura tendinea si rivaluta riducendo la
valutazione complessiva del danno biologico permanente dal 7% al 6 %.” (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni finali cui è pervenuto il C.T.U. con il riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 6% vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
Il CTU ha inoltre fornito convincente ed esaustiva risposta alle osservazioni mosse dalla parte resistente, pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali o il richiamo del CTU richiesto da parte resistente per carenza dei presupposti ed essendo la consulenza espletata pienamente esaustiva.
Va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennizzo per il danno biologico patito, quantificabile nella misura complessiva del 6% e,
per, l'effetto, va condannato l' al pagamento del relativo indennizzo in CP_1
capitale, con decorrenza e interessi dalla data della domanda amministrativa.
pag. 5 Visto il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite devono essere compensate per il 50%, mentre la restante parte, in virtù del principio della soccombenza, deve essere posta a carico dell' con distrazione in favore CP_1
dei procuratori antistatari Avv.ti Salvatore Tamburo e Tiziana Reibaldi.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, liquidate con separato decreto,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- Dichiara che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna l' a CP_1
corrispondergli il relativo indennizzo in capitale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi come per legge;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della CP_1
restante metà che liquida in complessivi € 900,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
Avv.ti Salvatore Tamburo e Tiziana Reibaldi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 25 marzo 2025.
pag. 6 Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 7